Cass. civ., sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 2258
CASS
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione degli artt. 127, 128 e 129 l.fall. e degli artt. 159 e 336 c.p.c.

    Il Collegio ritiene che il conflitto di interessi ravvisato dalla Cassazione nel voto del creditore proponente sulla propria proposta non si estenda al voto sulla proposta concorrente di un terzo. Pertanto, la proposta del ricorrente non ha raggiunto la maggioranza necessaria.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 127 e 128 l.fall.

    Il Collegio ritiene che il conflitto di interessi ravvisato dalla Cassazione nel voto del creditore proponente sulla propria proposta non si estenda al voto sulla proposta concorrente di un terzo.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 127, 128 e 129 l.fall., art. 2909 c.c. e artt. 329 e 336 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che la pronuncia della Cassazione non avesse affermato, con effetto di giudicato, l'esistenza di un conflitto di interessi idoneo ad escludere il voto del creditore-proponente EC sulla proposta concorrente del terzo DI. Tuttavia, anche ricalcolando le maggioranze, la proposta di DI non ha raggiunto la soglia necessaria.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, si è pronunciata sul ricorso proposto da Dileco s.r.l. avverso il decreto della Corte d'Appello di L'Aquila, che aveva confermato la decisione del Tribunale di Teramo di rigettare la domanda di omologazione del concordato fallimentare presentato da Dileco s.r.l. nell'ambito della procedura di fallimento di CIRSU s.p.a. La vicenda trae origine dalla presentazione di tre proposte concorrenti di concordato fallimentare, promosse da DECO s.p.a., Consorzio Stabile Ambiente (CSA) e Dileco s.r.l. Inizialmente, il Tribunale aveva omologato la proposta di DECO, escludendo il conflitto d'interessi sul voto espresso dalla stessa proponente e dalla sua controllata AIA. La Corte d'Appello aveva confermato tale decisione. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con precedente ordinanza, aveva accolto i ricorsi di Dileco e CSA, rigettando la proposta di DECO e rinviando la questione al merito, evidenziando che, una volta esclusi i voti in conflitto d'interesse, la proposta DECO non aveva raggiunto la maggioranza necessaria, mentre quella di Dileco l'aveva superata. Successivamente, Dileco aveva ripresentato la propria domanda di omologazione, ma il Tribunale di Teramo l'aveva rigettata, ritenendo il sub-procedimento di concordato chiuso e la precedente dichiarazione di inammissibilità irrevocabile. La Corte d'Appello aveva confermato tale rigetto, ritenendo che la decisione della Cassazione avesse accertato in via definitiva che nessuna proposta avesse raggiunto le maggioranze sufficienti. Dileco ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione di norme procedurali e sostanziali, sostenendo che il conflitto d'interessi ravvisato dalla Cassazione dovesse estendersi anche al voto di DECO e AIA sulla proposta di Dileco, e che il procedimento concordatario non dovesse arrestarsi a seguito del rigetto della proposta DECO. Il Fallimento CIRSU ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dato che il ramo d'azienda "polo CIRSU" era stato venduto in sede fallimentare.

La Corte di Cassazione, dopo aver preliminarmente esaminato e rigettato l'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ha affrontato congiuntamente i motivi di ricorso, ravvisando due questioni principali: se il conflitto d'interessi del creditore proponente debba estendersi al voto sulla proposta concorrente di un terzo, e se, a seguito del rigetto di una proposta concorrente, il procedimento concordatario debba chiudersi o proseguire con altre proposte. La Corte ha stabilito che, in tema di concordato fallimentare, il creditore proponente e le società ad esso correlate non sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze con riguardo alla proposta concorrente di un terzo, poiché non sussiste in tal caso un'ipotesi di conflitto d'interesse, in assenza di una specifica previsione normativa e in considerazione del principio di tipicità delle limitazioni al diritto di credito tutelato anche dalla CEDU. Pertanto, ha ritenuto che il conflitto d'interessi ravvisato dalla Cassazione con la precedente ordinanza riguardasse esclusivamente i voti espressi da DECO e AIA sulla propria proposta, e non sulla proposta di Dileco. Di conseguenza, computando i voti di DECO e AIA sulla proposta di Dileco, la Corte ha accertato che quest'ultima non avrebbe raggiunto la maggioranza necessaria per essere avviata al giudizio di omologazione, anche a voler ritenere percorribile la ripresa del procedimento concordatario. In virtù di tale accertamento, la Corte ha rigettato il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il primo e il terzo motivo, e ha condannato la ricorrente alle spese processuali, statuendo altresì la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato in raddoppio.

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Commentario1

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    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 2258
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2258
Data del deposito : 3 febbraio 2026

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