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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentario • 1
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34557 - pubb. 04/04/2026 Concordato fallimentare e voto del creditore proponente sulle proposte concorrenti Cassazione civile, sez. I, 03 Febbraio 2026, n. 2258. Pres. Ferro. Est. Vella. Concordato fallimentare – Proposte concorrenti – Creditore proponente – Diritto di voto sulla proposta di terzi – Conflitto di interessi – Contrasto tra interesse del creditore e interesse della massa Concordato fallimentare – Proposta concorrente – Maggioranza dei crediti ammessi al voto – Mancato raggiungimento – Conseguenze In tema di concordato fallimentare, il creditore che abbia presentato una proposta di concordato e le società ad esso correlate non sono esclusi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 2258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2258 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19585/2022 R.G. proposto da: LE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale Carso 57, presso lo studio dell'avvocato Federico Monaco, rappresentato e difeso dagli avvocati AT SA e IO AN -ricorrente- contro Fallimento Cirsu s.p.a., in persona dei curatori fallimentari pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Eustachio Manfredi 17, presso lo studio dell’avvocato Francesca Terribile, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriella Di Cesare, Fabrizio Acronzio e Romano Vaccarella -controricorrente- nonché contro Consorzio ASC s.c.a.r.l., CONSAMB s.r.l. TRA PROFESSIONISTI (già CSA s.c.a.r.l.), EC s.p.a. nonché per TECNOAMBIENTE s.r.l., IA ZZ Igiene Ambientale s.p.a., ETA Waste s.r.l. -intimati- Civile Sent. Sez. 1 Num. 2258 Anno 2026 Presidente: FERRO MASSIMO Relatore: VELLA PAOLA Data pubblicazione: 03/02/2026 2 avverso il decreto della Corte d'Appello di l'Aquila in R.G. n. 428/2021 depositato il 24/06/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2026 dal Consigliere OL EL;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Anna Maria Soldi, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;
sentiti i difensori delle parti, avvocato AT SA per il ricorrente e avvocato Romano Vaccarella per il controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. — Nell'ambito della procedura di Fallimento di CIRSU s.p.a. (società interamente partecipata da enti pubblici territoriali, già consorzio di Comuni per la gestione di rifiuti solidi urbani), aperta nel 2015, sono state presentate tre proposte concorrenti di concordato fallimentare, la prima del creditore chirografario Deco s.p.a. (di seguito EC), le ulteriori due del creditore Consorzio Stabile Ambiente s.c. a r.l. (di seguito CSA) e del terzo LE s.r.l. (di seguito DI). Esaurite le operazioni di voto, nella relazione ex art. 129 l. fall. i curatori hanno attestato che la proposta EC aveva riportato la maggioranza del 73,87% (contro il 43,37% della proposta DI e il 26,01% della proposta CSA). Con decreto del 19-28.7.2017 il Tribunale di Teramo, rigettate le opposizioni proposte da DI, CSA e dalla società fallita, ha ritenuto approvata la proposta di EC, previa esclusione del conflitto d'interesse, denunziato da DI, sul voto espresso dalla stessa proponente e dalla sua controllata IA, ed ha perciò omologato il concordato fallimentare proposto da EC, dichiarando conseguentemente inammissibile il ricorso per omologa presentato da DI. La Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la decisione, rigettando i reclami ex art. 131 l. fall. proposti da DI, CSA e società fallita. 1.1. — Questa Corte, con ordinanza n. 2948 dell’8.2.2021, ha accolto i ricorsi per cassazione proposti da DI e CSA e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha «rigettato il ricorso per omologa presentato 3 da Deco s.p.a. (l’unico ad essere stato oggetto della delibazione del tribunale)» e ha compensato le spese di tutti i gradi di giudizio, stante il sopravvenuto mutamento della giurisprudenza di legittimità «sulla questione dirimente». In particolare, sulla scia delle Sezioni unite – che avevano già ravvisato un conflitto di interesse «fra chi formula la proposta di concordato e i creditori che questa proposta sono chiamati ad accettare», nonché tra «le società che controllano la società proponente o sono da essa controllate o sono sottoposte a comune controllo», con conseguente loro esclusione dal voto, nonostante «il silenzio dell'art. 127, comma 5, l. fall.» e la mancanza di «una previsione di carattere generale sul conflitto di interessi» (Cass. Sez. U., 17186/2018) – la Corte ha cassato la decisione dei giudici di merito perché avevano «ritenuto approvata la proposta» di concordato fallimentare di EC computando nel voto e nel calcolo della maggioranza la stessa proponente e la sua controllata IA. Ha poi ritenuto che non fossero necessari ulteriori accertamenti in fatto, poiché il tribunale, a pag. 58 del decreto di omologa, aveva «registrato che la proposta di Deco s.p.a., eliminando dai crediti ammessi al voto quelli della stessa creditrice proponente e della sua controllata IA s.p.a., aveva raggiunto una percentuale di consensi inferiore» (61,88%) «a quella conseguita dalla proposta di LE s.r.l.» (63,27%). 1.2. — Subito dopo, in data 15.2.2021, DI ha presentato al Tribunale di Teramo una nuova domanda di omologazione della propria proposta di concordato e il giudice delegato, con decreto ex art. 129 l.fall. del 16.2.2021, ha ritenuto che, a seguito del rigetto della domanda di omologa di EC da parte della Corte di cassazione, la procedura fallimentare fosse retrocessa ad una fase immediatamente successiva alla votazione, il cui esito – una volta escluse dal voto e dal calcolo delle maggioranze la proponente EC e la sua controllata IA – sarebbe risultato favorevole a DI. Quindi, in data 14.3.2021 i curatori hanno trasmesso la relazione motivata del comitato dei creditori con parere favorevole sulla proposta di concordato di DI. 4 1.3. — Il Tribunale di Teramo, pronunciando sulle opposizioni proposte dai creditori dissenzienti EC, IA, ETA WASTE s.r.l. e CSA (alla quale subentravano Consorzio ASC s.c.a.r.l e Consamb s.r.l. tra professionisti), con decreto del 25.10.2021 ha rigettato il ricorso per omologa di DI, osservando, tra l’altro: i) che il sub-procedimento di concordato fallimentare doveva ritenersi chiuso a seguito del rigetto, da parte della Cassazione, dell’unico ricorso oggetto del giudizio di omologa (quello di EC), sicché la procedura fallimentare avrebbe dovuto riprendere il suo corso;
ii) che il ricorso per omologa di DI era già stato dichiarato inammissibile con decreto del 28.7.2017, non impugnato da DI con reclamo ex art. 131 l.fall. e perciò divenuto irrevocabile;
iii) che in ogni caso, anche a voler ipotizzare una retrocessione del sub- procedimento concordatario alla fase successiva all’espressione del voto, la proposta di DI non avrebbe comunque raggiunto la maggioranza, poiché «la ratio sottesa al conflitto di interessi, se vale per il voto di EC e di IA in favore della proposta di EC spa, non vale per il voto di EC spa e della controllata IA sulla proposta di DI». 1.4. — Col decreto del 24.6.2022 impugnato in questa sede, la Corte d’appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Consorzio ASC e Consamb e, assorbite tutte le ulteriori doglianze, ha respinto i motivi del reclamo di DI, riguardanti (il primo) la retrocessione del procedimento di concordato alla fase di promulgazione dell’esito del voto, che la Cassazione aveva ritenuto viziata, e (il secondo) l’asserita necessità, in coerenza con la decisione di legittimità, di ritenere EC e IA in conflitto di interesse anche sulla proposta di DI, che perciò, a seguito del ricalcolo delle maggioranze, avrebbe «raggiunto una maggioranza del 63,27% e non del 43,37% come affermato dal Tribunale, contro una percentuale pari al 61,88 % della proposta di Deco». In particolare, la corte territoriale ha assegnato valenza centrale e assorbente alla «verifica della sorte del subprocedimento originato dalla proposizione delle proposte di concordato fallimentare», che, essendo stato definito nel merito ex art. 384 c.p.c., mai sarebbe potuto essere riaperto «per una rivalutazione delle operazioni di voto», poiché la Corte di cassazione, una volta esclusi i voti in conflitto di interessi di EC e IA, 5 avrebbe chiaramente «preso atto in via definitiva ed irrevocabile che nessuna delle proposte aveva raggiunto maggioranze sufficienti», così «accertando con efficacia di giudicato tra le parti che, appunto, nessuna delle proponenti avrebbe potuto contare su maggioranze utili con conseguente rigetto anche di quella che, sola, inizialmente sembrava invece averle raggiunte» (pag. 27 del decreto). Ha dunque dichiarato di condividere «entrambe le rationes decidendi» esaminate, sia, cioè, quella sulla definitività e irrevocabilità della decisione di merito della Cassazione – con cui, accertate le percentuali di voto, tutte inferiori alle maggioranze richieste, era stata respinta la richiesta di omologa della proposta di concordato EC, chiudendo il relativo sub- procedimento – sia quella sulla definitiva e altrettanto irrevocabile declaratoria di inammissibilità della proposta DI, «già accertata dal Tribunale con il primo decreto del 19/7/2017, mai sul punto impugnato». 1.5. — DI ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. Il Fallimento CIRSU ha resistito con controricorso, e nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse di DI, in quanto, nelle more, il ramo d’azienda “polo CIRSU” è stato venduto in sede fallimentare, con decreto di trasferimento definitivo perché non impugnato, e il ricorso per cassazione di DI avverso il decreto di inammissibilità del reclamo ex art. 26 l.fall. contro l’avviso di vendita è stato dichiarato estinto ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. I restanti intimati non hanno svolto difese. 2. — Con ordinanza interlocutoria n. 18016 del 2025 è stata disposta la trattazione del ricorso in pubblica udienza. Il pubblico ministero, con memoria ex art. 378 c.p.c., ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ovvero per il suo rigetto, ribadendo tali conclusioni nella requisitoria finale. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. — Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 127, 128 e 129 l.fall. nonché del combinato disposto degli artt. 159 e 336 c.p.c., per avere la corte d’appello ritenuto che, a seguito della cassazione e 6 decisione nel merito, con rigetto della domanda di omologazione della proposta di concordato fallimentare approvata con voti in conflitto di interessi, il sub-procedimento di omologazione dovesse arrestarsi, senza darsi corso all’omologazione della proposta concorrente che, scomputati i voti espressi in conflitto di interesse, risultava approvata dalle maggioranze prescritte ex art. 128, commi 1 e 4, l.fall. Secondo il ricorrente, la corte d’appello avrebbe «errato due volte: una prima, interpretando erroneamente il dictum della Corte di Cassazione» – ritenendo che avesse «preso atto in via definitiva ed irrevocabile che nessuna delle proposte aveva raggiunto maggioranze sufficienti per consentirne l’omologazione» – «e la seconda, ritenendo che comunque la proposta LE si posizionasse ancora sotto la soglia di maggioranza necessaria all’approvazione», senza considerare «che nella misura in cui il conflitto di interessi assume rilevanza nell’ambito del voto favorevole ad una proposta, in quella stessa misura il medesimo conflitto è determinante nel voto contrario ad un’altra proposta». Inoltre, la corte d’appello, nel ritenere che l’intero procedimento di concordato fosse venuto meno, avrebbe violato i principi di “nullità derivata” e di “conservazione degli atti processuali” (art. 159 c.p.c.) nonché l’effetto espansivo esterno della decisione della Corte di cassazione (art. 336 comma 2 c.p.c.), poiché, in realtà, «se l’atto illegittimo, e quindi da annullare, è stata la promulgazione dell’esito del voto stesso, quello è il momento in cui deve retrocedere il procedimento» medesimo. 2.2. — Con il secondo mezzo si lamenta la violazione degli artt. 127 e 128 l.fall., per avere la corte territoriale confermato la decisione del tribunale di escludere dal voto e dal computo delle maggioranze EC e IA solo sulla proposta di concordato fallimentare della prima, e non anche sulla proposta concorrente di DI, nonostante si trattasse, in sostanza, del medesimo conflitto di interesse, concludendo erroneamente che DI avesse ottenuto solo il 43,37% dei voti, e non il 63,27% (contro il 61,88% della proposta EC). 7 2.3. — Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 127, 128 e 129 l.fall., dell’art. 2909 c.c. e del combinato disposto degli artt. 329 e 336 c.p.c. per avere i giudici del reclamo erroneamente ritenuto munita di natura decisoria, e coperta da giudicato, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per omologazione di DI, nonostante essa risultasse incidentalmente affermata dal Tribunale di Teramo nello stesso decreto di omologa del 19-28.7.2017 contro cui DI aveva proposto reclamo ex art. 131 l.fall., sicché il successivo accoglimento del ricorso per cassazione l’avrebbe travolta, ex art. 336 c.p.c. 3. — In via preliminare va esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata nella memoria del controricorrente sulla base di fatti che risultano non contestati, e così riflettendo anche la prima conclusione della Procura Generale. Sostiene il Fallimento CIRSU che il ricorrente non avrebbe più «interesse ad agire» a causa della «sopravvenuta impossibilità di conseguire l'utilità concreta cui l'azione è preordinata» in quanto, nelle more del giudizio, la procedura fallimentare ha ripreso il suo corso e, con decreto di trasferimento del 9.9.2022, trascritto e «mai impugnato da alcuno», il ramo d’azienda “polo CIRSU” è stato venduto ad un terzo, mentre il reclamo di DI ex art. 26 l.fall. contro l’avviso di vendita è stato dichiarato inammissibile, perché tardivo, e il ricorso per cassazione si è estinto ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. 3.1. — Il P.M., a sua volta, evoca sul punto la giurisprudenza di legittimità in tema di esecuzione individuale, ritenendola applicabile anche alla esecuzione concorsuale, in base alla quale «la prosecuzione del procedimento di liquidazione dei beni e l’eventuale loro trasferimento non fa venire meno l’interesse alla decisione della opposizione agli atti esecutivi proposta per impugnare gli atti del subprocedimento di vendita in quanto l'eventuale caducazione del provvedimento opposto impone di regredire alla fase processuale immediatamente precedente alla sua adozione» (Cass. n. 24860 del 2024). 8 Tuttavia conclude in primis per l’inammissibilità del ricorso, poiché sarebbe stato onere di DI impugnare gli “atti conclusivi” del subprocedimento di vendita, al fine di rappresentare che non sarebbero potuti essere compiuti essendo sub iudice la questione della proseguibilità del concordato fallimentare;
solo in quel caso, infatti, la ricorrente «avrebbe potuto conseguire l’obiettivo di creare le condizioni affinché la domanda di omologazione della proposta di concordato fallimentare già pendente potesse realmente sortire i suoi effetti, ove ritenuta fondata». 3.2. — Ritiene il Collegio che non possa essere affermata la carenza di interesse al ricorso ai fini della invocata declaratoria di sopravvenuta inammissibilità del medesimo. 3.3. — L’interesse ad agire, e quello a impugnare, devono sussistere non solo quando è proposta l’azione, o l'impugnazione, ma anche al momento della decisione (Cass., Sez. U., 28/04/2017, n. 10553). Si tratta infatti di una condizione dell’azione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto espressione del principio di economia processuale. L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dev’essere concreto e attuale e richiede che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, non potendo il processo essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri (Cass. n. 12733 del 2024, Cass. n. 32222 del 2025), o basarsi su mere prospettazioni ipotetiche (Cass. n. 24892 del 2025). Nondimeno, l’utilità pratica ritraibile dal provvedimento giudiziale può essere anche strumentale, come quando l’accertamento richiesto costituisca la premessa logica e giuridica per ulteriori domande di tipo risarcitorio (Cass. n. 12844 del 2003, Cass. n. 19009 del 2010, Cass. n. 4410 del 2022, tutte in materia di lavoro), non potendo ritenersi cessata la materia del contendere o ravvisarsi sopravvenuta la carenza di interesse ad agire quando, per fatti sopravvenuti in corso di causa, venga meno la possibilità di conseguire solamente l’originario petitum (Cass. n. 12844 del 2003, Cass. n. 23476 del 2010, e da ultimo Cass. n. 10376 del 2025, non massimata, tutte in tema di rapporto di lavoro). 9 3.4. — La giurisprudenza di questa Corte reputa che il principio dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. si applichi anche al giudizio di impugnazione (Cass. n. 5581 del 2014) e debba essere desunto dall’utilità giuridica tratta in concreto dall'accoglimento dell’impugnazione (Cass. Sez. U., n. 6057 del 2009; Cass. n. 17799 del 2025), grazie alla rimozione del pregiudizio derivante dalla soccombenza (e multis Cass. n. 33211 del 2024, n. 14124 del 2023, n. 3918 del 2019, n. 19759 del 2017, n. 26157 del 2014), suscettibile di formare il giudicato (Cass. n. 17765 del 2025; conf. Cass. n. 13395 del 2018); è perciò onere dell’impugnante prospettare il pregiudizio in concreto derivato ai suoi diritti e facoltà dagli errori contenuti nel provvedimento impugnato (Cass. n. 692 del 2022). 3.5. — Non va poi trascurato il peculiare oggetto del giudizio di cassazione, ove la validità della decisione viene scrutinata attraverso il filtro dei motivi di ricorso, posto che l’interesse del ricorrente alla pronuncia in sostanza cessa, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso, solo quando il bene della vita sia stato acquisito aliunde (cfr. Cass. n. 10602 del 2025 in materia tributaria), ad esempio a seguito di una transazione sopravvenuta che determina la cessazione della materia del contendere e il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata (Cass. Sez. U., n. 8980 del 2018; conf. Cass. n. 10483 del 2023 e Cass. n. 30626 del 2025) o di una rinunzia al ricorso (però) tardiva ex art. 390 c.p.c. (Cass. Sez. U., n. 28182 del 2020). 3.6. — Al contrario, la circostanza che, dopo la definizione dei gradi di merito, divenga materialmente impossibile – finanche, come nel caso in esame, per fatto della controparte – il conseguimento delle utilità originariamente perseguite dal ricorrente, non determina, di per sé, la cessazione della materia del contendere, in assenza di una regolamentazione alternativa concordata tra le parti (Cass. n. 16341 del 2009), né il venir meno dell'interesse della parte all'accertamento del vizio fatto valere (Cass. n. 28100 del 2017), specie qualora, come detto, l’accertamento invocato costituisca – nell’enunciazione della parte – la premessa logica e giuridica per ulteriori domande di tipo risarcitorio. 10 3.7. — Ebbene, nella specie, si è di fronte ad una non completa eliminazione delle ragioni di contrasto fra le parti, una delle quali prospetta la sussistenza di un diritto allo svolgimento di uno specifico ruolo concordatizio, che comunque sarebbe esistito fino ad un dato atto liquidatorio della procedura fallimentare, con interesse proprio a tale accertamento e sia pur funzionale al successo di altre domande che lo presuppongono o possono presupporlo decisivamente. La difesa del ricorrente, sottolineata in sede di discussione orale e al di là del merito delle statuizioni che questa Corte è chiamata ad assumere, si colloca su questa lunghezza d’onda, nella prospettazione – cui dunque si arresta la presente decisione – dell’attualità e concretezza del proprio interesse all’accertamento che il procedimento di concordato fallimentare doveva proseguire dopo il diniego di omologa della proposta di EC, e che sussistevano le condizioni per l’omologa della proposta di DI. 4. — Non ravvisandosi, nei termini e per gli scopi prospettati, la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, può passarsi all’esame dei motivi, da condurre congiuntamente per la loro connessione. Essi pongono due questioni principali (la prima prospettata nel secondo, e in parte nel primo motivo;
la seconda nel primo e nel terzo motivo): – I.) se il conflitto di interesse ravvisato dalla Cassazione nel voto del creditore proponente sulla propria proposta di concordato fallimentare debba estendersi al voto del medesimo su analoga proposta di un terzo;
– II.) se, a seguito del diniego di omologa del concordato fallimentare su una proposta concorrente (nella specie con decisione di merito ex art. 384 c.p.c.), l’intero procedimento concordatario debba chiudersi, con legittima prosecuzione della liquidazione fallimentare, nonostante la persistenza della domanda di omologa di altra proposta concorrente. 4.1. — La prima questione è decisiva e dirimente, poiché il presupposto della invocata “retrocessione” del procedimento concordatario alla fase di (corretta) individuazione della proposta, tra le più presentate, da ritenersi approvata, ai fini di cui all’art. 129, comma 1, l.fall., risiede 11 nell’esistenza - prima ancora - di una proposta che abbia già conseguito la maggioranza prevista dall’art. 128, comma 4, l.fall. (cioè il maggior numero di consensi secondo le maggioranze prescritte dai commi precedenti), di modo che possa darsi corso alla domanda di omologazione mantenuta ferma su quella proposta (DI), originariamente dichiarata inammissibile. 5. — Ritiene il Collegio che, anche nel contesto della legge fallimentare applicabile alla vicenda, non sia ravvisabile un conflitto di interesse del creditore che ha presentato una proposta di concordato fallimentare, tale da escluderne il diritto di voto sulla proposta concorrente presentata da un terzo. 5.1. — Sul piano normativo, manca nella legge fallimentare una previsione di carattere generale sul conflitto di interessi in ambito concordatario (come è invece in ambito societario: v. art. 2373 c.c. per le società per azioni e art. 2479-ter c.c. per le società a responsabilità limitata), esistendo invece solo specifiche ipotesi di esclusione dal voto e dal computo delle maggioranze, chiaramente dettate per neutralizzare un conflitto esistente rispetto alla massa dei creditori. Nel concordato fallimentare, l’art. 127, commi 5 e 6, l.fall. indica innanzitutto le parti correlate, e in particolare – per scelta legislativa – la serie di soggetti prossimi al debitore: coniuge, parenti e affini fino al quarto grado e poi i cessionari e gli aggiudicatari nell’anno anteriore al fallimento dei loro crediti, con estensione del limite di voto a società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo. Altra nozione codificata per simile inibizione all’esercizio del diritto di voto è configurata nell’ultimo comma dello stesso art. 127 l.fall., con riferimento alla diversa fattispecie della cessione dei crediti postfallimento, con neutralizzazione del divieto se però disposta in capo a banche o altri intermediari finanziari (sulla cui nozione è intervenuta Cass. n. 3220 del 2025). La prima categoria di creditori ha nel frattempo trovato una simmetrica disciplina anche nel concordato preventivo, con il d.l. n. 83 del 2015, conv. 12 con mod. dalla l. n. 132 del 2015, che ha completato le analoghe previsioni nel quarto comma dell’art. 177 l.fall. 5.2. — Solo con il Codice della crisi, in accostamento testuale alle specifiche ipotesi della suddetta (prima) categoria (aggiornata con l’inclusione altresì della parte in unione civile e del convivente di fatto del debitore), è stata aggiunta una clausola finale di esclusione dal voto e dal computo delle maggioranze per i «creditori in conflitto d’interessi», sia nel concordato nella liquidazione giudiziale (art. 243, comma 5, CCII) che in quello preventivo (art. 109, comma 6, CCII). L’esegesi di quella clausola finale conduce alla legge delega n. 155/2017, che però ha previsto solo per il concordato preventivo una «apposita disciplina delle situazioni di conflitto di interessi» (v. art. 6, comma 1, lett. f): «sopprimere l'adunanza dei creditori, previa regolamentazione delle modalità telematiche per l'esercizio del voto e la formazione del contraddittorio sulle richieste delle parti, adottare un sistema di calcolo delle maggioranze anche «per teste», nell'ipotesi in cui un solo creditore sia titolare di crediti pari o superiori alla maggioranza di quelli ammessi al voto, con apposita disciplina delle situazioni di conflitto di interessi»). Nulla di analogo si rinviene per il concordato nella liquidazione giudiziale, ove l’art. 7, comma 10, lett. d) si limita a prescrivere, al fine di accelerare la chiusura della procedura, l’adozione di misure dirette (tra l’altro ed anzi) a «disciplinare e incentivare le proposte di concordato liquidatorio giudiziale da parte di creditori e di terzi, nonché dello stesso debitore, ove questi apporti risorse che incrementino in modo apprezzabile l'attivo». Ne consegue che l’intento del legislatore delegante era concentrato sul favor per il concordato nella liquidazione giudiziale, di modo che – al di là dell’assimilazione poi adottata dal legislatore delegato in punto di conflitto di interessi nelle due forme di concordato – l’inserimento della clausola generale del “conflitto di interessi” in coda ai soggetti specificamente elencati nel quinto comma dell’art. 243 CCII, senza alcun richiamo nel comma successivo dedicato al voto del creditore proponente e delle società ad esso correlate (in piena corrispondenza ai commi sesto e settimo dell’art. 13 109 CCII nel concordato preventivo), induce ad adottare una linea ermeneutica restrittiva, o comunque tipizzata (e dunque di garanzia selettiva ex art. 12 prel.), delle ipotesi di conflitto di interessi. 5.3. — Risale sempre al d.l. n. 83 del 2015 cit. la scelta del legislatore di stabilire, stavolta solo nel concordato preventivo – e non anche, espressamente, nel concordato fallimentare – che «i creditori che presentano una proposta di concordato concorrente hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma classe» (art. 163, comma 6, l.fall.). Successivamente, il criterio del classamento obbligatorio è stato ribadito e raffinato nel Codice della crisi, stabilendosi – non solo nel concordato preventivo (art. 109, comma 7, CCII) ma anche nel concordato nella liquidazione giudiziale (art. 243, comma 6, CCII) – che «il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi del primo comma dell’articolo 2359 del codice civile, possono votare soltanto se la proposta ne prevede l’inserimento in apposita classe». 5.4. — Osserva il Collegio che proprio la disposizione sul classamento obbligatorio del creditore-proponente, di cui al solo art. 163, comma 6, l.fall., è stata letta dalla richiamata pronuncia capostipite delle Sezioni unite come implicita conferma che, di regola, anche nel concordato fallimentare i proponenti non avrebbero diritto di voto sulla loro stessa proposta, principio peraltro affermato in una fattispecie anteriore al 2015 e dunque per la quale «non resta che applicare la regola del divieto di voto per il creditore proponente» (Cass. Sez. U., n. 17186 del 2018). La ricognizione di un principio generale sul conflitto d’interessi è stata inizialmente formulata – nella individuazione della ratio decidendi qui riepilogata, colta nella collocazione storica rispetto alla successiva evoluzione normativa – considerando che «l'eteronomia nei confronti della minoranza, insita nella regola di prevalenza della maggioranza, applicabile all'approvazione del concordato così come alle assemblee societarie, in tanto è compatibile con il principio dell'autonomia privata, in quanto sia 14 giustificata dalla necessità di realizzare, appunto, un interesse comune a tutti i partecipanti;
sicché il principio (di autonomia) è messo in crisi tutte le volte in cui la scelta della maggioranza sia inquinata in maniera decisiva dalla presenza, in capo a taluno dei suoi componenti, di un conflitto di interessi, il quale va pertanto neutralizzato, o "sterilizzato"». Di qui l’affermazione che, anche all’interno di collettività involontarie – come quella dei creditori concorsuali, generata dall’insolvenza del debitore – il conflitto di interessi è principio di portata generale, non confinabile nei casi espressamente previsti dalla legge, ma applicabile a tutte le ipotesi in cui sussista un conflitto di interessi, ai cui fini è «sufficiente che vi sia un contrasto tra l’interesse individuale di un soggetto, in quanto parte di una collettività, e l'interesse comune all'intera collettività, «mentre non è necessario che quest'ultima costituisca un distinto soggetto o centro d'imputazione di situazioni giuridiche» (Cass., Sez. U., 17186/2018, cit.; conf., Cass. n. 2948 del 2021). La conseguenza tratta è che «tra chi formula la proposta di concordato (così come, del resto, una qualsiasi proposta contrattuale) e i creditori che tale proposta sono chiamati ad accettare (così come, in genere, i destinatari di una qualsiasi proposta contrattuale) vi è un contrasto di interessi di carattere immanente, coessenziale alle loro stesse qualità, essendo l'uno propriamente qualificabile come controparte degli altri: interessato, il primo, a concludere l'accordo con il minor esborso possibile, e gli altri, all'opposto, a massimizzare la soddisfazione dei loro crediti». Principio poi esteso alle società correlate alla società proponente, sulla base di una interpretazione estensiva di quanto espressamente disposto nell’art. 127, comma 6, l.fall. per le società creditrici correlate al debitore, essendo parimenti la loro volontà (voto) «efficacemente condizionata o condizionabile dai soggetti che direttamente versano in situazione di conflitto» (Cass. Sez. U. cit. e in tal senso anche la cit. Cass. 2948 del 2021). 5.5. — Tenendo conto dell’evoluzione normativa sopra sintetizzata, e dello stretto collegamento argomentativo delle decisioni menzionate a 15 discipline in parte, a loro volta, mutate, ritiene il Collegio che, quanto al concordato fallimentare, la nozione di conflitto d’interessi non possa estendersi ad ambiti esterni rispetto ai due perimetri già precisamente investiti dal legislatore, cioè le parti correlate al debitore e i cessionari dei crediti, per un verso, e il singolo creditore proponente, e le parti allo stesso correlate, per l’altro. Escludono tale allargamento già considerazioni di doverosa interpretazione coerente con il primato dell’autodeterminazione dei creditori nei sistemi concordatizi, laddove essi, chiamati al voto sulle proposte di regolazione della insolvenza alternativa a quella condotta dagli organi della procedura, dovrebbero poter esplicare con tale investitura, e almeno di regola con pienezza, la propria libertà negoziale, cioè curando in modo diretto il proprio interesse. L’osservazione trova sicuro riferimento in quanto è accaduto proprio con riguardo al voto sulla propria proposta di concordato, dapprima preventivo (dal d.l. n. 83 del 2015) e poi nella liquidazione giudiziale (con l’art. 243, comma 6 del CCII): il classamento autonomo del creditore proponente appare come mera condizione organizzativa, più che limite di eccezione rispetto ad una regola di divieto, essendosi peraltro arrestato il legislatore dell’ultima riforma a riprodurre, nell’attuale disciplina, quella ammissiva introdotta dal primo intervento del 2015. 5.6. — Nella vicenda di causa, come premesso, si è del tutto al di fuori delle prime due categorie di soggetti;
constatazione che, unitamente alla citata evoluzione del voto, ammesso anche per il creditore proponente sulla propria proposta (sia pur a regime solo con il CCII e alla condizione di classamento autonomo per entrambi i concordati), induce ad escludere che, nel concordato fallimentare disciplinato dal r.d. n. 267 del 1942, sia ravvisabile analogo conflitto di interessi rispetto al voto del creditore proponente sulla proposta concorrente presentata dal terzo. Anche in tal caso, ricorre indubbiamente una divergente e competitiva divaricazione tra l’interesse dell’uno e dell’altro proponente, ciascuno com’è ovvio interessato alla prevalenza della propria proposta di concordato. 16 Ma questo è altro rispetto al conflitto tra l’interesse del creditore e il comune interesse della massa dei creditori, che consente la più grave privazione del diritto di voto;
difatti, al netto della legittima aspirazione alla prevalenza della propria proposta, il proponente che sia anche creditore mantiene l’interesse al miglior soddisfacimento dei creditori e, con esso, del proprio credito. In altri termini, se ai fini del conflitto di interessi idoneo ad elidere il voto concordatario rileva – come detto da questa Corte – il contrasto tra l’interesse del creditore votante e l’interesse di tutti i creditori, e nelle cui posizioni soltanto si esauriscano anche gli unici effetti della manifestazione negoziale e preparatoria in oggetto (Cass. n. 34897 del 2024), ne segue l’irrilevanza, ai medesimi fini, del conflitto o contrasto di interessi tra i proponenti concorrenti. 5.7. — Non depone in senso contrario il fatto che il creditore- proponente può votare sulla proposta del terzo, a differenza di quest’ultimo, che creditore non è: le due posizioni sono ontologicamente diverse, e non è indifferente che il primo assuma il duplice rischio partitamente correlato ai due ruoli rivestiti. In ogni caso, nelle procedure di concordato soggette alle nuove disposizioni di cui si è dato conto sopra, il creditore proponente (così come le società ad esso correlate) potrà votare, purché collocato in apposita classe;
ed è significativo che già l’art. 163, comma 6 l.fall. faccia esplicito riferimento al voto del creditore, che presenta una proposta, “sulla medesima” (e non su altra) proposta. 5.8. — Peraltro, il diritto di voto nel concordato è legato a doppio filo al diritto di credito, tutelato come “bene”, oggetto del diritto di proprietà, dall’art. 1 del Prot. n. 1, CEDU (e multis, Corte Edu, 3 ottobre 2003, Buffalo s.r.l. in liquidazione c. Italia), a condizione che sia sufficientemente accertato come esigibile (cfr. Corte Edu 9 dicembre 1994, Raffinerie greche TR e TI IS c. Grecia, p. 84, § 59), sicché ogni sua limitazione dev’essere giustificata da un’espressa disposizione di legge, o comunque dai principi generali dell’ordinamento. 17 L’art. 1, Prot. n. 1 della CEDU contempla il diritto al rispetto dei beni (tra i quali, appunto, anche il diritto di credito), secondo il principio per cui la privazione della loro proprietà può avvenire solo a determinate condizioni («per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale») e con la possibilità per gli Stati membri di disciplinarne l’uso in modo conforme all’interesse generale. Pertanto, per essere considerata legittima e compatibile con detta disposizione convenzionale, l’ingerenza nel diritto di credito deve rispettare, in via gradata, il principio di legalità (esistenza di una base legale), il principio di necessità (esistenza di uno scopo legittimo) e il principio di proporzionalità rispetto al fine che si intende realizzare (cfr. Corte Edu 5 gennaio 2000, EL c. Italia;
9 giugno 2009, Nicola Silvestri v. Italia). 5.9. — Orbene, stante l’effetto condizionante del voto, tanto più quando negato, rispetto alla sorte della soluzione liquidatoria che la procedura concorsuale andrà ad assumere – all’esito della scelta della proposta e della sua omologazione vincolante per tutti (creditori e debitore) – a maggior ragione un principio di tipicità di ogni sacrificio del diritto di credito deve rinvenire un titolo nominativamente descritto ovvero direttamente ricavabile, anche in via estensiva, ma con ‘base legale’ sufficientemente univoca. Il che non è nel caso considerato. 6. — Vanno ora tirate le fila del discorso sulla vicenda in esame. 6.1. — L’ordinanza di questa Corte n. 2948 del 2021, attraverso un esplicito richiamo ai principi affermati dalle Sezioni Unite del 2018, ha riscontrato il conflitto di interessi in relazione ai «suffragi espressi sia dalla stessa proponente Deco s.p.a., creditrice della fallita, sia dalla sua controllata IA s.p.a.», dunque muovendosi nel solco estensivo dell’art. 127, comma 6, l.fall., e richiamando in modo particolare «l’immanente conflitto di interesse tra proponente e accettante» (e cioè tra EC e la massa dei creditori), esteso alle «società correlate alla società proponente» (e cioè IA). 18 6.2. — La pronuncia non ha invece affermato, tantomeno con effetto di giudicato, l’esistenza di analogo conflitto di interessi idoneo a escludere il voto del creditore-proponente EC sulla proposta concorrente del terzo DI, posto che l’omologazione aveva (e non poteva che avere) per oggetto solo la omologazione della proposta di EC. La Corte si è infatti limitata a dare atto che, nell’originario provvedimento di omologa del 2017, si leggeva «che la proposta di Deco s.p.a., eliminando dai crediti ammessi al voto quelli della stessa creditrice proponente e della sua controllata IA s.p.a., aveva raggiunto una percentuale di consensi inferiore a quella conseguita da quella di LE s.r.l.», a tal fine richiamando la pag. 58 di quel decreto (trascritto anche a pag. 15 del provvedimento impugnato: «L’opponente DI s.r.l. fa anche rilevare che, eliminando dai crediti ammessi al voto quelli di EC s.p.a. e IA s.p.a., EC s.p.a. seguiterebbe sì ad avere ottenuto la maggioranza dei voti [61,88%], ma si tratterebbe di una percentuale inferiore a quella che, a quel punto, avrebbe invece ottenuto DI s.r.l. [63,27%]. Ed anche questi calcoli non sono stati contestati da alcuno»). Si tratta di un mero richiamo a passaggi delle decisioni precedenti, utilizzato come “prova di resistenza” – per verificare, cioè, che il creditore- proponente, nonostante l’esclusione dei voti in conflitto d’interessi, non avesse comunque ottenuto il maggior numero di consensi – in modo da poter procedere alla decisione nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto della domanda di omologa, sul presupposto che non fossero «necessari ulteriori accertamenti in fatto». Non v’è insomma alcuna affermazione, rivestente carattere di giudicato (come invece si afferma a pag. 27 del decreto impugnato), circa il fatto che nessuna delle proposte concorrenti avesse raggiunto maggioranze sufficienti, a norma dell’art. 128 l.fall., per consentirne l’omologazione ai sensi dell’art. 129 l.fall. 7. — Sennonché, dagli atti risulta pacifico che le maggioranze sopra riportate (61,88% EC e 63,27% DI) erano state calcolate in modo appunto virtuale, e cioè eliminando radicalmente EC e la controllata IA 19 dai crediti ammessi al voto, e dal computo delle maggioranze, perciò a valere anche sulla proposta concorrente di DI. Ma, per quanto detto, va escluso il conflitto di interessi del creditore proponente ai fini del voto sulla proposta concorrente di un terzo. E dunque, computando i voti di EC e IA sulla proposta di DI, si ha che la proposta di EC avrebbe mantenuto i consensi del 61,88% (depurati del voto di EC e IA) mentre la proposta di DI avrebbe raggiunto solo i consensi del 43,47%. 7.1. — Ciò significa che, anche a voler ritenere percorribile, come chiede il ricorrente, la ripresa del procedimento di concordato fallimentare a partire dalla individuazione della proposta effettivamente approvata, a norma dell’art. 129, comma 1, l.fall. – e non dalla rinnovazione delle operazioni di voto, come invece affermato di recente da Cass. n. 6435 del 2024, in analoga, ma non sovrapponibile, vicenda concordataria – la stessa riattivazione sarebbe appunto impedita (o comunque destinata ad arrestarsi in limine) dal fatto che, una volta escluso, per quanto detto sopra, il conflitto di interessi dei creditori EC e IA sulla proposta di DI, quest’ultima già non avrebbe raggiunto la maggioranza necessaria per essere avviata al giudizio di omologazione, secondo il meccanismo descritto nello stesso art. 129, comma 1, l.fall.: vi avrebbe cioè fatto difetto il dirimente requisito del superamento della maggioranza dei crediti ammessi al voto di cui all’art. 128, comma 1, l.fall. 7.2. — A maggior ragione perde rilevanza la questione se l’originaria dichiarazione di inammissibilità del ricorso per l’omologazione della proposta di DI – a causa della contestuale omologazione della proposta di EC, ritenuta legittimamente approvata – avesse portata di giudicato (nonostante l’avvenuta proposizione del reclamo ex art. 131 l.fall. avverso quello stesso decreto di omologazione, e tenendo conto anche del cd. effetto espansivo esterno della pronuncia di cassazione ex art. 336, comma 2, c.p.c.) e potesse perciò precludere la ripresa dell’iter concordatario, nel senso auspicato dal ricorrente. 20 8. — In conclusione, viene formulato il seguente principio di diritto: “In tema di concordato fallimentare, il creditore proponente e le società ad esso correlate (in quanto controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo) non sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze, in via di applicazione estensiva dell’art. 127, commi 5 e 6, l.fall., con riguardo alla proposta concorrente di un terzo, poiché non sussiste in tal caso un’ipotesi di conflitto di interesse”. 9. — Segue il rigetto del secondo motivo, con assorbimento del primo e del terzo, nonché la condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente LE s.r.l. a pagare al controricorrente Fallimento CIRSU s.p.a. le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 a titolo di compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/01/2026. Il Consigliere OL EL Il Presidente SI RR
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Anna Maria Soldi, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;
sentiti i difensori delle parti, avvocato AT SA per il ricorrente e avvocato Romano Vaccarella per il controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. — Nell'ambito della procedura di Fallimento di CIRSU s.p.a. (società interamente partecipata da enti pubblici territoriali, già consorzio di Comuni per la gestione di rifiuti solidi urbani), aperta nel 2015, sono state presentate tre proposte concorrenti di concordato fallimentare, la prima del creditore chirografario Deco s.p.a. (di seguito EC), le ulteriori due del creditore Consorzio Stabile Ambiente s.c. a r.l. (di seguito CSA) e del terzo LE s.r.l. (di seguito DI). Esaurite le operazioni di voto, nella relazione ex art. 129 l. fall. i curatori hanno attestato che la proposta EC aveva riportato la maggioranza del 73,87% (contro il 43,37% della proposta DI e il 26,01% della proposta CSA). Con decreto del 19-28.7.2017 il Tribunale di Teramo, rigettate le opposizioni proposte da DI, CSA e dalla società fallita, ha ritenuto approvata la proposta di EC, previa esclusione del conflitto d'interesse, denunziato da DI, sul voto espresso dalla stessa proponente e dalla sua controllata IA, ed ha perciò omologato il concordato fallimentare proposto da EC, dichiarando conseguentemente inammissibile il ricorso per omologa presentato da DI. La Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la decisione, rigettando i reclami ex art. 131 l. fall. proposti da DI, CSA e società fallita. 1.1. — Questa Corte, con ordinanza n. 2948 dell’8.2.2021, ha accolto i ricorsi per cassazione proposti da DI e CSA e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha «rigettato il ricorso per omologa presentato 3 da Deco s.p.a. (l’unico ad essere stato oggetto della delibazione del tribunale)» e ha compensato le spese di tutti i gradi di giudizio, stante il sopravvenuto mutamento della giurisprudenza di legittimità «sulla questione dirimente». In particolare, sulla scia delle Sezioni unite – che avevano già ravvisato un conflitto di interesse «fra chi formula la proposta di concordato e i creditori che questa proposta sono chiamati ad accettare», nonché tra «le società che controllano la società proponente o sono da essa controllate o sono sottoposte a comune controllo», con conseguente loro esclusione dal voto, nonostante «il silenzio dell'art. 127, comma 5, l. fall.» e la mancanza di «una previsione di carattere generale sul conflitto di interessi» (Cass. Sez. U., 17186/2018) – la Corte ha cassato la decisione dei giudici di merito perché avevano «ritenuto approvata la proposta» di concordato fallimentare di EC computando nel voto e nel calcolo della maggioranza la stessa proponente e la sua controllata IA. Ha poi ritenuto che non fossero necessari ulteriori accertamenti in fatto, poiché il tribunale, a pag. 58 del decreto di omologa, aveva «registrato che la proposta di Deco s.p.a., eliminando dai crediti ammessi al voto quelli della stessa creditrice proponente e della sua controllata IA s.p.a., aveva raggiunto una percentuale di consensi inferiore» (61,88%) «a quella conseguita dalla proposta di LE s.r.l.» (63,27%). 1.2. — Subito dopo, in data 15.2.2021, DI ha presentato al Tribunale di Teramo una nuova domanda di omologazione della propria proposta di concordato e il giudice delegato, con decreto ex art. 129 l.fall. del 16.2.2021, ha ritenuto che, a seguito del rigetto della domanda di omologa di EC da parte della Corte di cassazione, la procedura fallimentare fosse retrocessa ad una fase immediatamente successiva alla votazione, il cui esito – una volta escluse dal voto e dal calcolo delle maggioranze la proponente EC e la sua controllata IA – sarebbe risultato favorevole a DI. Quindi, in data 14.3.2021 i curatori hanno trasmesso la relazione motivata del comitato dei creditori con parere favorevole sulla proposta di concordato di DI. 4 1.3. — Il Tribunale di Teramo, pronunciando sulle opposizioni proposte dai creditori dissenzienti EC, IA, ETA WASTE s.r.l. e CSA (alla quale subentravano Consorzio ASC s.c.a.r.l e Consamb s.r.l. tra professionisti), con decreto del 25.10.2021 ha rigettato il ricorso per omologa di DI, osservando, tra l’altro: i) che il sub-procedimento di concordato fallimentare doveva ritenersi chiuso a seguito del rigetto, da parte della Cassazione, dell’unico ricorso oggetto del giudizio di omologa (quello di EC), sicché la procedura fallimentare avrebbe dovuto riprendere il suo corso;
ii) che il ricorso per omologa di DI era già stato dichiarato inammissibile con decreto del 28.7.2017, non impugnato da DI con reclamo ex art. 131 l.fall. e perciò divenuto irrevocabile;
iii) che in ogni caso, anche a voler ipotizzare una retrocessione del sub- procedimento concordatario alla fase successiva all’espressione del voto, la proposta di DI non avrebbe comunque raggiunto la maggioranza, poiché «la ratio sottesa al conflitto di interessi, se vale per il voto di EC e di IA in favore della proposta di EC spa, non vale per il voto di EC spa e della controllata IA sulla proposta di DI». 1.4. — Col decreto del 24.6.2022 impugnato in questa sede, la Corte d’appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Consorzio ASC e Consamb e, assorbite tutte le ulteriori doglianze, ha respinto i motivi del reclamo di DI, riguardanti (il primo) la retrocessione del procedimento di concordato alla fase di promulgazione dell’esito del voto, che la Cassazione aveva ritenuto viziata, e (il secondo) l’asserita necessità, in coerenza con la decisione di legittimità, di ritenere EC e IA in conflitto di interesse anche sulla proposta di DI, che perciò, a seguito del ricalcolo delle maggioranze, avrebbe «raggiunto una maggioranza del 63,27% e non del 43,37% come affermato dal Tribunale, contro una percentuale pari al 61,88 % della proposta di Deco». In particolare, la corte territoriale ha assegnato valenza centrale e assorbente alla «verifica della sorte del subprocedimento originato dalla proposizione delle proposte di concordato fallimentare», che, essendo stato definito nel merito ex art. 384 c.p.c., mai sarebbe potuto essere riaperto «per una rivalutazione delle operazioni di voto», poiché la Corte di cassazione, una volta esclusi i voti in conflitto di interessi di EC e IA, 5 avrebbe chiaramente «preso atto in via definitiva ed irrevocabile che nessuna delle proposte aveva raggiunto maggioranze sufficienti», così «accertando con efficacia di giudicato tra le parti che, appunto, nessuna delle proponenti avrebbe potuto contare su maggioranze utili con conseguente rigetto anche di quella che, sola, inizialmente sembrava invece averle raggiunte» (pag. 27 del decreto). Ha dunque dichiarato di condividere «entrambe le rationes decidendi» esaminate, sia, cioè, quella sulla definitività e irrevocabilità della decisione di merito della Cassazione – con cui, accertate le percentuali di voto, tutte inferiori alle maggioranze richieste, era stata respinta la richiesta di omologa della proposta di concordato EC, chiudendo il relativo sub- procedimento – sia quella sulla definitiva e altrettanto irrevocabile declaratoria di inammissibilità della proposta DI, «già accertata dal Tribunale con il primo decreto del 19/7/2017, mai sul punto impugnato». 1.5. — DI ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. Il Fallimento CIRSU ha resistito con controricorso, e nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse di DI, in quanto, nelle more, il ramo d’azienda “polo CIRSU” è stato venduto in sede fallimentare, con decreto di trasferimento definitivo perché non impugnato, e il ricorso per cassazione di DI avverso il decreto di inammissibilità del reclamo ex art. 26 l.fall. contro l’avviso di vendita è stato dichiarato estinto ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. I restanti intimati non hanno svolto difese. 2. — Con ordinanza interlocutoria n. 18016 del 2025 è stata disposta la trattazione del ricorso in pubblica udienza. Il pubblico ministero, con memoria ex art. 378 c.p.c., ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ovvero per il suo rigetto, ribadendo tali conclusioni nella requisitoria finale. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. — Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 127, 128 e 129 l.fall. nonché del combinato disposto degli artt. 159 e 336 c.p.c., per avere la corte d’appello ritenuto che, a seguito della cassazione e 6 decisione nel merito, con rigetto della domanda di omologazione della proposta di concordato fallimentare approvata con voti in conflitto di interessi, il sub-procedimento di omologazione dovesse arrestarsi, senza darsi corso all’omologazione della proposta concorrente che, scomputati i voti espressi in conflitto di interesse, risultava approvata dalle maggioranze prescritte ex art. 128, commi 1 e 4, l.fall. Secondo il ricorrente, la corte d’appello avrebbe «errato due volte: una prima, interpretando erroneamente il dictum della Corte di Cassazione» – ritenendo che avesse «preso atto in via definitiva ed irrevocabile che nessuna delle proposte aveva raggiunto maggioranze sufficienti per consentirne l’omologazione» – «e la seconda, ritenendo che comunque la proposta LE si posizionasse ancora sotto la soglia di maggioranza necessaria all’approvazione», senza considerare «che nella misura in cui il conflitto di interessi assume rilevanza nell’ambito del voto favorevole ad una proposta, in quella stessa misura il medesimo conflitto è determinante nel voto contrario ad un’altra proposta». Inoltre, la corte d’appello, nel ritenere che l’intero procedimento di concordato fosse venuto meno, avrebbe violato i principi di “nullità derivata” e di “conservazione degli atti processuali” (art. 159 c.p.c.) nonché l’effetto espansivo esterno della decisione della Corte di cassazione (art. 336 comma 2 c.p.c.), poiché, in realtà, «se l’atto illegittimo, e quindi da annullare, è stata la promulgazione dell’esito del voto stesso, quello è il momento in cui deve retrocedere il procedimento» medesimo. 2.2. — Con il secondo mezzo si lamenta la violazione degli artt. 127 e 128 l.fall., per avere la corte territoriale confermato la decisione del tribunale di escludere dal voto e dal computo delle maggioranze EC e IA solo sulla proposta di concordato fallimentare della prima, e non anche sulla proposta concorrente di DI, nonostante si trattasse, in sostanza, del medesimo conflitto di interesse, concludendo erroneamente che DI avesse ottenuto solo il 43,37% dei voti, e non il 63,27% (contro il 61,88% della proposta EC). 7 2.3. — Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 127, 128 e 129 l.fall., dell’art. 2909 c.c. e del combinato disposto degli artt. 329 e 336 c.p.c. per avere i giudici del reclamo erroneamente ritenuto munita di natura decisoria, e coperta da giudicato, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per omologazione di DI, nonostante essa risultasse incidentalmente affermata dal Tribunale di Teramo nello stesso decreto di omologa del 19-28.7.2017 contro cui DI aveva proposto reclamo ex art. 131 l.fall., sicché il successivo accoglimento del ricorso per cassazione l’avrebbe travolta, ex art. 336 c.p.c. 3. — In via preliminare va esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata nella memoria del controricorrente sulla base di fatti che risultano non contestati, e così riflettendo anche la prima conclusione della Procura Generale. Sostiene il Fallimento CIRSU che il ricorrente non avrebbe più «interesse ad agire» a causa della «sopravvenuta impossibilità di conseguire l'utilità concreta cui l'azione è preordinata» in quanto, nelle more del giudizio, la procedura fallimentare ha ripreso il suo corso e, con decreto di trasferimento del 9.9.2022, trascritto e «mai impugnato da alcuno», il ramo d’azienda “polo CIRSU” è stato venduto ad un terzo, mentre il reclamo di DI ex art. 26 l.fall. contro l’avviso di vendita è stato dichiarato inammissibile, perché tardivo, e il ricorso per cassazione si è estinto ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. 3.1. — Il P.M., a sua volta, evoca sul punto la giurisprudenza di legittimità in tema di esecuzione individuale, ritenendola applicabile anche alla esecuzione concorsuale, in base alla quale «la prosecuzione del procedimento di liquidazione dei beni e l’eventuale loro trasferimento non fa venire meno l’interesse alla decisione della opposizione agli atti esecutivi proposta per impugnare gli atti del subprocedimento di vendita in quanto l'eventuale caducazione del provvedimento opposto impone di regredire alla fase processuale immediatamente precedente alla sua adozione» (Cass. n. 24860 del 2024). 8 Tuttavia conclude in primis per l’inammissibilità del ricorso, poiché sarebbe stato onere di DI impugnare gli “atti conclusivi” del subprocedimento di vendita, al fine di rappresentare che non sarebbero potuti essere compiuti essendo sub iudice la questione della proseguibilità del concordato fallimentare;
solo in quel caso, infatti, la ricorrente «avrebbe potuto conseguire l’obiettivo di creare le condizioni affinché la domanda di omologazione della proposta di concordato fallimentare già pendente potesse realmente sortire i suoi effetti, ove ritenuta fondata». 3.2. — Ritiene il Collegio che non possa essere affermata la carenza di interesse al ricorso ai fini della invocata declaratoria di sopravvenuta inammissibilità del medesimo. 3.3. — L’interesse ad agire, e quello a impugnare, devono sussistere non solo quando è proposta l’azione, o l'impugnazione, ma anche al momento della decisione (Cass., Sez. U., 28/04/2017, n. 10553). Si tratta infatti di una condizione dell’azione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto espressione del principio di economia processuale. L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dev’essere concreto e attuale e richiede che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, non potendo il processo essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri (Cass. n. 12733 del 2024, Cass. n. 32222 del 2025), o basarsi su mere prospettazioni ipotetiche (Cass. n. 24892 del 2025). Nondimeno, l’utilità pratica ritraibile dal provvedimento giudiziale può essere anche strumentale, come quando l’accertamento richiesto costituisca la premessa logica e giuridica per ulteriori domande di tipo risarcitorio (Cass. n. 12844 del 2003, Cass. n. 19009 del 2010, Cass. n. 4410 del 2022, tutte in materia di lavoro), non potendo ritenersi cessata la materia del contendere o ravvisarsi sopravvenuta la carenza di interesse ad agire quando, per fatti sopravvenuti in corso di causa, venga meno la possibilità di conseguire solamente l’originario petitum (Cass. n. 12844 del 2003, Cass. n. 23476 del 2010, e da ultimo Cass. n. 10376 del 2025, non massimata, tutte in tema di rapporto di lavoro). 9 3.4. — La giurisprudenza di questa Corte reputa che il principio dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. si applichi anche al giudizio di impugnazione (Cass. n. 5581 del 2014) e debba essere desunto dall’utilità giuridica tratta in concreto dall'accoglimento dell’impugnazione (Cass. Sez. U., n. 6057 del 2009; Cass. n. 17799 del 2025), grazie alla rimozione del pregiudizio derivante dalla soccombenza (e multis Cass. n. 33211 del 2024, n. 14124 del 2023, n. 3918 del 2019, n. 19759 del 2017, n. 26157 del 2014), suscettibile di formare il giudicato (Cass. n. 17765 del 2025; conf. Cass. n. 13395 del 2018); è perciò onere dell’impugnante prospettare il pregiudizio in concreto derivato ai suoi diritti e facoltà dagli errori contenuti nel provvedimento impugnato (Cass. n. 692 del 2022). 3.5. — Non va poi trascurato il peculiare oggetto del giudizio di cassazione, ove la validità della decisione viene scrutinata attraverso il filtro dei motivi di ricorso, posto che l’interesse del ricorrente alla pronuncia in sostanza cessa, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso, solo quando il bene della vita sia stato acquisito aliunde (cfr. Cass. n. 10602 del 2025 in materia tributaria), ad esempio a seguito di una transazione sopravvenuta che determina la cessazione della materia del contendere e il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata (Cass. Sez. U., n. 8980 del 2018; conf. Cass. n. 10483 del 2023 e Cass. n. 30626 del 2025) o di una rinunzia al ricorso (però) tardiva ex art. 390 c.p.c. (Cass. Sez. U., n. 28182 del 2020). 3.6. — Al contrario, la circostanza che, dopo la definizione dei gradi di merito, divenga materialmente impossibile – finanche, come nel caso in esame, per fatto della controparte – il conseguimento delle utilità originariamente perseguite dal ricorrente, non determina, di per sé, la cessazione della materia del contendere, in assenza di una regolamentazione alternativa concordata tra le parti (Cass. n. 16341 del 2009), né il venir meno dell'interesse della parte all'accertamento del vizio fatto valere (Cass. n. 28100 del 2017), specie qualora, come detto, l’accertamento invocato costituisca – nell’enunciazione della parte – la premessa logica e giuridica per ulteriori domande di tipo risarcitorio. 10 3.7. — Ebbene, nella specie, si è di fronte ad una non completa eliminazione delle ragioni di contrasto fra le parti, una delle quali prospetta la sussistenza di un diritto allo svolgimento di uno specifico ruolo concordatizio, che comunque sarebbe esistito fino ad un dato atto liquidatorio della procedura fallimentare, con interesse proprio a tale accertamento e sia pur funzionale al successo di altre domande che lo presuppongono o possono presupporlo decisivamente. La difesa del ricorrente, sottolineata in sede di discussione orale e al di là del merito delle statuizioni che questa Corte è chiamata ad assumere, si colloca su questa lunghezza d’onda, nella prospettazione – cui dunque si arresta la presente decisione – dell’attualità e concretezza del proprio interesse all’accertamento che il procedimento di concordato fallimentare doveva proseguire dopo il diniego di omologa della proposta di EC, e che sussistevano le condizioni per l’omologa della proposta di DI. 4. — Non ravvisandosi, nei termini e per gli scopi prospettati, la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, può passarsi all’esame dei motivi, da condurre congiuntamente per la loro connessione. Essi pongono due questioni principali (la prima prospettata nel secondo, e in parte nel primo motivo;
la seconda nel primo e nel terzo motivo): – I.) se il conflitto di interesse ravvisato dalla Cassazione nel voto del creditore proponente sulla propria proposta di concordato fallimentare debba estendersi al voto del medesimo su analoga proposta di un terzo;
– II.) se, a seguito del diniego di omologa del concordato fallimentare su una proposta concorrente (nella specie con decisione di merito ex art. 384 c.p.c.), l’intero procedimento concordatario debba chiudersi, con legittima prosecuzione della liquidazione fallimentare, nonostante la persistenza della domanda di omologa di altra proposta concorrente. 4.1. — La prima questione è decisiva e dirimente, poiché il presupposto della invocata “retrocessione” del procedimento concordatario alla fase di (corretta) individuazione della proposta, tra le più presentate, da ritenersi approvata, ai fini di cui all’art. 129, comma 1, l.fall., risiede 11 nell’esistenza - prima ancora - di una proposta che abbia già conseguito la maggioranza prevista dall’art. 128, comma 4, l.fall. (cioè il maggior numero di consensi secondo le maggioranze prescritte dai commi precedenti), di modo che possa darsi corso alla domanda di omologazione mantenuta ferma su quella proposta (DI), originariamente dichiarata inammissibile. 5. — Ritiene il Collegio che, anche nel contesto della legge fallimentare applicabile alla vicenda, non sia ravvisabile un conflitto di interesse del creditore che ha presentato una proposta di concordato fallimentare, tale da escluderne il diritto di voto sulla proposta concorrente presentata da un terzo. 5.1. — Sul piano normativo, manca nella legge fallimentare una previsione di carattere generale sul conflitto di interessi in ambito concordatario (come è invece in ambito societario: v. art. 2373 c.c. per le società per azioni e art. 2479-ter c.c. per le società a responsabilità limitata), esistendo invece solo specifiche ipotesi di esclusione dal voto e dal computo delle maggioranze, chiaramente dettate per neutralizzare un conflitto esistente rispetto alla massa dei creditori. Nel concordato fallimentare, l’art. 127, commi 5 e 6, l.fall. indica innanzitutto le parti correlate, e in particolare – per scelta legislativa – la serie di soggetti prossimi al debitore: coniuge, parenti e affini fino al quarto grado e poi i cessionari e gli aggiudicatari nell’anno anteriore al fallimento dei loro crediti, con estensione del limite di voto a società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo. Altra nozione codificata per simile inibizione all’esercizio del diritto di voto è configurata nell’ultimo comma dello stesso art. 127 l.fall., con riferimento alla diversa fattispecie della cessione dei crediti postfallimento, con neutralizzazione del divieto se però disposta in capo a banche o altri intermediari finanziari (sulla cui nozione è intervenuta Cass. n. 3220 del 2025). La prima categoria di creditori ha nel frattempo trovato una simmetrica disciplina anche nel concordato preventivo, con il d.l. n. 83 del 2015, conv. 12 con mod. dalla l. n. 132 del 2015, che ha completato le analoghe previsioni nel quarto comma dell’art. 177 l.fall. 5.2. — Solo con il Codice della crisi, in accostamento testuale alle specifiche ipotesi della suddetta (prima) categoria (aggiornata con l’inclusione altresì della parte in unione civile e del convivente di fatto del debitore), è stata aggiunta una clausola finale di esclusione dal voto e dal computo delle maggioranze per i «creditori in conflitto d’interessi», sia nel concordato nella liquidazione giudiziale (art. 243, comma 5, CCII) che in quello preventivo (art. 109, comma 6, CCII). L’esegesi di quella clausola finale conduce alla legge delega n. 155/2017, che però ha previsto solo per il concordato preventivo una «apposita disciplina delle situazioni di conflitto di interessi» (v. art. 6, comma 1, lett. f): «sopprimere l'adunanza dei creditori, previa regolamentazione delle modalità telematiche per l'esercizio del voto e la formazione del contraddittorio sulle richieste delle parti, adottare un sistema di calcolo delle maggioranze anche «per teste», nell'ipotesi in cui un solo creditore sia titolare di crediti pari o superiori alla maggioranza di quelli ammessi al voto, con apposita disciplina delle situazioni di conflitto di interessi»). Nulla di analogo si rinviene per il concordato nella liquidazione giudiziale, ove l’art. 7, comma 10, lett. d) si limita a prescrivere, al fine di accelerare la chiusura della procedura, l’adozione di misure dirette (tra l’altro ed anzi) a «disciplinare e incentivare le proposte di concordato liquidatorio giudiziale da parte di creditori e di terzi, nonché dello stesso debitore, ove questi apporti risorse che incrementino in modo apprezzabile l'attivo». Ne consegue che l’intento del legislatore delegante era concentrato sul favor per il concordato nella liquidazione giudiziale, di modo che – al di là dell’assimilazione poi adottata dal legislatore delegato in punto di conflitto di interessi nelle due forme di concordato – l’inserimento della clausola generale del “conflitto di interessi” in coda ai soggetti specificamente elencati nel quinto comma dell’art. 243 CCII, senza alcun richiamo nel comma successivo dedicato al voto del creditore proponente e delle società ad esso correlate (in piena corrispondenza ai commi sesto e settimo dell’art. 13 109 CCII nel concordato preventivo), induce ad adottare una linea ermeneutica restrittiva, o comunque tipizzata (e dunque di garanzia selettiva ex art. 12 prel.), delle ipotesi di conflitto di interessi. 5.3. — Risale sempre al d.l. n. 83 del 2015 cit. la scelta del legislatore di stabilire, stavolta solo nel concordato preventivo – e non anche, espressamente, nel concordato fallimentare – che «i creditori che presentano una proposta di concordato concorrente hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma classe» (art. 163, comma 6, l.fall.). Successivamente, il criterio del classamento obbligatorio è stato ribadito e raffinato nel Codice della crisi, stabilendosi – non solo nel concordato preventivo (art. 109, comma 7, CCII) ma anche nel concordato nella liquidazione giudiziale (art. 243, comma 6, CCII) – che «il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi del primo comma dell’articolo 2359 del codice civile, possono votare soltanto se la proposta ne prevede l’inserimento in apposita classe». 5.4. — Osserva il Collegio che proprio la disposizione sul classamento obbligatorio del creditore-proponente, di cui al solo art. 163, comma 6, l.fall., è stata letta dalla richiamata pronuncia capostipite delle Sezioni unite come implicita conferma che, di regola, anche nel concordato fallimentare i proponenti non avrebbero diritto di voto sulla loro stessa proposta, principio peraltro affermato in una fattispecie anteriore al 2015 e dunque per la quale «non resta che applicare la regola del divieto di voto per il creditore proponente» (Cass. Sez. U., n. 17186 del 2018). La ricognizione di un principio generale sul conflitto d’interessi è stata inizialmente formulata – nella individuazione della ratio decidendi qui riepilogata, colta nella collocazione storica rispetto alla successiva evoluzione normativa – considerando che «l'eteronomia nei confronti della minoranza, insita nella regola di prevalenza della maggioranza, applicabile all'approvazione del concordato così come alle assemblee societarie, in tanto è compatibile con il principio dell'autonomia privata, in quanto sia 14 giustificata dalla necessità di realizzare, appunto, un interesse comune a tutti i partecipanti;
sicché il principio (di autonomia) è messo in crisi tutte le volte in cui la scelta della maggioranza sia inquinata in maniera decisiva dalla presenza, in capo a taluno dei suoi componenti, di un conflitto di interessi, il quale va pertanto neutralizzato, o "sterilizzato"». Di qui l’affermazione che, anche all’interno di collettività involontarie – come quella dei creditori concorsuali, generata dall’insolvenza del debitore – il conflitto di interessi è principio di portata generale, non confinabile nei casi espressamente previsti dalla legge, ma applicabile a tutte le ipotesi in cui sussista un conflitto di interessi, ai cui fini è «sufficiente che vi sia un contrasto tra l’interesse individuale di un soggetto, in quanto parte di una collettività, e l'interesse comune all'intera collettività, «mentre non è necessario che quest'ultima costituisca un distinto soggetto o centro d'imputazione di situazioni giuridiche» (Cass., Sez. U., 17186/2018, cit.; conf., Cass. n. 2948 del 2021). La conseguenza tratta è che «tra chi formula la proposta di concordato (così come, del resto, una qualsiasi proposta contrattuale) e i creditori che tale proposta sono chiamati ad accettare (così come, in genere, i destinatari di una qualsiasi proposta contrattuale) vi è un contrasto di interessi di carattere immanente, coessenziale alle loro stesse qualità, essendo l'uno propriamente qualificabile come controparte degli altri: interessato, il primo, a concludere l'accordo con il minor esborso possibile, e gli altri, all'opposto, a massimizzare la soddisfazione dei loro crediti». Principio poi esteso alle società correlate alla società proponente, sulla base di una interpretazione estensiva di quanto espressamente disposto nell’art. 127, comma 6, l.fall. per le società creditrici correlate al debitore, essendo parimenti la loro volontà (voto) «efficacemente condizionata o condizionabile dai soggetti che direttamente versano in situazione di conflitto» (Cass. Sez. U. cit. e in tal senso anche la cit. Cass. 2948 del 2021). 5.5. — Tenendo conto dell’evoluzione normativa sopra sintetizzata, e dello stretto collegamento argomentativo delle decisioni menzionate a 15 discipline in parte, a loro volta, mutate, ritiene il Collegio che, quanto al concordato fallimentare, la nozione di conflitto d’interessi non possa estendersi ad ambiti esterni rispetto ai due perimetri già precisamente investiti dal legislatore, cioè le parti correlate al debitore e i cessionari dei crediti, per un verso, e il singolo creditore proponente, e le parti allo stesso correlate, per l’altro. Escludono tale allargamento già considerazioni di doverosa interpretazione coerente con il primato dell’autodeterminazione dei creditori nei sistemi concordatizi, laddove essi, chiamati al voto sulle proposte di regolazione della insolvenza alternativa a quella condotta dagli organi della procedura, dovrebbero poter esplicare con tale investitura, e almeno di regola con pienezza, la propria libertà negoziale, cioè curando in modo diretto il proprio interesse. L’osservazione trova sicuro riferimento in quanto è accaduto proprio con riguardo al voto sulla propria proposta di concordato, dapprima preventivo (dal d.l. n. 83 del 2015) e poi nella liquidazione giudiziale (con l’art. 243, comma 6 del CCII): il classamento autonomo del creditore proponente appare come mera condizione organizzativa, più che limite di eccezione rispetto ad una regola di divieto, essendosi peraltro arrestato il legislatore dell’ultima riforma a riprodurre, nell’attuale disciplina, quella ammissiva introdotta dal primo intervento del 2015. 5.6. — Nella vicenda di causa, come premesso, si è del tutto al di fuori delle prime due categorie di soggetti;
constatazione che, unitamente alla citata evoluzione del voto, ammesso anche per il creditore proponente sulla propria proposta (sia pur a regime solo con il CCII e alla condizione di classamento autonomo per entrambi i concordati), induce ad escludere che, nel concordato fallimentare disciplinato dal r.d. n. 267 del 1942, sia ravvisabile analogo conflitto di interessi rispetto al voto del creditore proponente sulla proposta concorrente presentata dal terzo. Anche in tal caso, ricorre indubbiamente una divergente e competitiva divaricazione tra l’interesse dell’uno e dell’altro proponente, ciascuno com’è ovvio interessato alla prevalenza della propria proposta di concordato. 16 Ma questo è altro rispetto al conflitto tra l’interesse del creditore e il comune interesse della massa dei creditori, che consente la più grave privazione del diritto di voto;
difatti, al netto della legittima aspirazione alla prevalenza della propria proposta, il proponente che sia anche creditore mantiene l’interesse al miglior soddisfacimento dei creditori e, con esso, del proprio credito. In altri termini, se ai fini del conflitto di interessi idoneo ad elidere il voto concordatario rileva – come detto da questa Corte – il contrasto tra l’interesse del creditore votante e l’interesse di tutti i creditori, e nelle cui posizioni soltanto si esauriscano anche gli unici effetti della manifestazione negoziale e preparatoria in oggetto (Cass. n. 34897 del 2024), ne segue l’irrilevanza, ai medesimi fini, del conflitto o contrasto di interessi tra i proponenti concorrenti. 5.7. — Non depone in senso contrario il fatto che il creditore- proponente può votare sulla proposta del terzo, a differenza di quest’ultimo, che creditore non è: le due posizioni sono ontologicamente diverse, e non è indifferente che il primo assuma il duplice rischio partitamente correlato ai due ruoli rivestiti. In ogni caso, nelle procedure di concordato soggette alle nuove disposizioni di cui si è dato conto sopra, il creditore proponente (così come le società ad esso correlate) potrà votare, purché collocato in apposita classe;
ed è significativo che già l’art. 163, comma 6 l.fall. faccia esplicito riferimento al voto del creditore, che presenta una proposta, “sulla medesima” (e non su altra) proposta. 5.8. — Peraltro, il diritto di voto nel concordato è legato a doppio filo al diritto di credito, tutelato come “bene”, oggetto del diritto di proprietà, dall’art. 1 del Prot. n. 1, CEDU (e multis, Corte Edu, 3 ottobre 2003, Buffalo s.r.l. in liquidazione c. Italia), a condizione che sia sufficientemente accertato come esigibile (cfr. Corte Edu 9 dicembre 1994, Raffinerie greche TR e TI IS c. Grecia, p. 84, § 59), sicché ogni sua limitazione dev’essere giustificata da un’espressa disposizione di legge, o comunque dai principi generali dell’ordinamento. 17 L’art. 1, Prot. n. 1 della CEDU contempla il diritto al rispetto dei beni (tra i quali, appunto, anche il diritto di credito), secondo il principio per cui la privazione della loro proprietà può avvenire solo a determinate condizioni («per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale») e con la possibilità per gli Stati membri di disciplinarne l’uso in modo conforme all’interesse generale. Pertanto, per essere considerata legittima e compatibile con detta disposizione convenzionale, l’ingerenza nel diritto di credito deve rispettare, in via gradata, il principio di legalità (esistenza di una base legale), il principio di necessità (esistenza di uno scopo legittimo) e il principio di proporzionalità rispetto al fine che si intende realizzare (cfr. Corte Edu 5 gennaio 2000, EL c. Italia;
9 giugno 2009, Nicola Silvestri v. Italia). 5.9. — Orbene, stante l’effetto condizionante del voto, tanto più quando negato, rispetto alla sorte della soluzione liquidatoria che la procedura concorsuale andrà ad assumere – all’esito della scelta della proposta e della sua omologazione vincolante per tutti (creditori e debitore) – a maggior ragione un principio di tipicità di ogni sacrificio del diritto di credito deve rinvenire un titolo nominativamente descritto ovvero direttamente ricavabile, anche in via estensiva, ma con ‘base legale’ sufficientemente univoca. Il che non è nel caso considerato. 6. — Vanno ora tirate le fila del discorso sulla vicenda in esame. 6.1. — L’ordinanza di questa Corte n. 2948 del 2021, attraverso un esplicito richiamo ai principi affermati dalle Sezioni Unite del 2018, ha riscontrato il conflitto di interessi in relazione ai «suffragi espressi sia dalla stessa proponente Deco s.p.a., creditrice della fallita, sia dalla sua controllata IA s.p.a.», dunque muovendosi nel solco estensivo dell’art. 127, comma 6, l.fall., e richiamando in modo particolare «l’immanente conflitto di interesse tra proponente e accettante» (e cioè tra EC e la massa dei creditori), esteso alle «società correlate alla società proponente» (e cioè IA). 18 6.2. — La pronuncia non ha invece affermato, tantomeno con effetto di giudicato, l’esistenza di analogo conflitto di interessi idoneo a escludere il voto del creditore-proponente EC sulla proposta concorrente del terzo DI, posto che l’omologazione aveva (e non poteva che avere) per oggetto solo la omologazione della proposta di EC. La Corte si è infatti limitata a dare atto che, nell’originario provvedimento di omologa del 2017, si leggeva «che la proposta di Deco s.p.a., eliminando dai crediti ammessi al voto quelli della stessa creditrice proponente e della sua controllata IA s.p.a., aveva raggiunto una percentuale di consensi inferiore a quella conseguita da quella di LE s.r.l.», a tal fine richiamando la pag. 58 di quel decreto (trascritto anche a pag. 15 del provvedimento impugnato: «L’opponente DI s.r.l. fa anche rilevare che, eliminando dai crediti ammessi al voto quelli di EC s.p.a. e IA s.p.a., EC s.p.a. seguiterebbe sì ad avere ottenuto la maggioranza dei voti [61,88%], ma si tratterebbe di una percentuale inferiore a quella che, a quel punto, avrebbe invece ottenuto DI s.r.l. [63,27%]. Ed anche questi calcoli non sono stati contestati da alcuno»). Si tratta di un mero richiamo a passaggi delle decisioni precedenti, utilizzato come “prova di resistenza” – per verificare, cioè, che il creditore- proponente, nonostante l’esclusione dei voti in conflitto d’interessi, non avesse comunque ottenuto il maggior numero di consensi – in modo da poter procedere alla decisione nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto della domanda di omologa, sul presupposto che non fossero «necessari ulteriori accertamenti in fatto». Non v’è insomma alcuna affermazione, rivestente carattere di giudicato (come invece si afferma a pag. 27 del decreto impugnato), circa il fatto che nessuna delle proposte concorrenti avesse raggiunto maggioranze sufficienti, a norma dell’art. 128 l.fall., per consentirne l’omologazione ai sensi dell’art. 129 l.fall. 7. — Sennonché, dagli atti risulta pacifico che le maggioranze sopra riportate (61,88% EC e 63,27% DI) erano state calcolate in modo appunto virtuale, e cioè eliminando radicalmente EC e la controllata IA 19 dai crediti ammessi al voto, e dal computo delle maggioranze, perciò a valere anche sulla proposta concorrente di DI. Ma, per quanto detto, va escluso il conflitto di interessi del creditore proponente ai fini del voto sulla proposta concorrente di un terzo. E dunque, computando i voti di EC e IA sulla proposta di DI, si ha che la proposta di EC avrebbe mantenuto i consensi del 61,88% (depurati del voto di EC e IA) mentre la proposta di DI avrebbe raggiunto solo i consensi del 43,47%. 7.1. — Ciò significa che, anche a voler ritenere percorribile, come chiede il ricorrente, la ripresa del procedimento di concordato fallimentare a partire dalla individuazione della proposta effettivamente approvata, a norma dell’art. 129, comma 1, l.fall. – e non dalla rinnovazione delle operazioni di voto, come invece affermato di recente da Cass. n. 6435 del 2024, in analoga, ma non sovrapponibile, vicenda concordataria – la stessa riattivazione sarebbe appunto impedita (o comunque destinata ad arrestarsi in limine) dal fatto che, una volta escluso, per quanto detto sopra, il conflitto di interessi dei creditori EC e IA sulla proposta di DI, quest’ultima già non avrebbe raggiunto la maggioranza necessaria per essere avviata al giudizio di omologazione, secondo il meccanismo descritto nello stesso art. 129, comma 1, l.fall.: vi avrebbe cioè fatto difetto il dirimente requisito del superamento della maggioranza dei crediti ammessi al voto di cui all’art. 128, comma 1, l.fall. 7.2. — A maggior ragione perde rilevanza la questione se l’originaria dichiarazione di inammissibilità del ricorso per l’omologazione della proposta di DI – a causa della contestuale omologazione della proposta di EC, ritenuta legittimamente approvata – avesse portata di giudicato (nonostante l’avvenuta proposizione del reclamo ex art. 131 l.fall. avverso quello stesso decreto di omologazione, e tenendo conto anche del cd. effetto espansivo esterno della pronuncia di cassazione ex art. 336, comma 2, c.p.c.) e potesse perciò precludere la ripresa dell’iter concordatario, nel senso auspicato dal ricorrente. 20 8. — In conclusione, viene formulato il seguente principio di diritto: “In tema di concordato fallimentare, il creditore proponente e le società ad esso correlate (in quanto controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo) non sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze, in via di applicazione estensiva dell’art. 127, commi 5 e 6, l.fall., con riguardo alla proposta concorrente di un terzo, poiché non sussiste in tal caso un’ipotesi di conflitto di interesse”. 9. — Segue il rigetto del secondo motivo, con assorbimento del primo e del terzo, nonché la condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente LE s.r.l. a pagare al controricorrente Fallimento CIRSU s.p.a. le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 a titolo di compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/01/2026. Il Consigliere OL EL Il Presidente SI RR