Articolo 6 della Legge 5 agosto 1978, n. 505
Articolo 5
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19 settembre 1978
Art. 6.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1978 in lire 203 miliardi e 61 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 19 settembre 1978