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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 16/10/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
Sezione Seconda Civile
R.G. n. 1131/2025
VERBALE DI CAUSA
Successivamente oggi 16/10/2025 alle ore 12.20 sono comparsi per parte ricorrente l'Avv. Giulia Pesce, in sostituzione dell'Avv. ZANATA, che precisa le conclusioni come da ricorso e discute brevemente la causa riportandosi ai propri scritti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 17.00, all'esito della camera di consiglio, in assenza dei procuratori delle parti, il Giudice dà lettura in udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi degli artt. 281sexies e 281terdecies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 1131/2025 R.G., promossa con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 04/03/2025 da
, C.F. , con l'Avv. ROBERTO ZANATA, Parte_1 C.F._1 giusta procura allegata al ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in
SPINEA
- parte ricorrente - contro
, C.F. contumace Controparte_1 P.IVA_1
- parte resistente –
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
Conclusioni delle parti: cfr. il verbale di udienza del 16/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Parte ricorrente propone opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso dal Tribunale di Treviso in composizione collegiale, Sezione
Prima, in data 27.1.2025, nel procedimento civile n. 7006/2019 R.G. Allega di avere prestato la propria opera professionale in favore di , Controparte_2 ammessa al patrocinio a spese dello Stato a far data dal 5.5.2020, nell'ambito di giudizio di separazione giudiziale, successivamente all'emissione dei provvedimenti presidenziali (il ricorso era stato redatto da precedenti legali), espletando l'attività professionale meglio indicata nel ricorso e nell'istanza di liquidazione dell'onorario ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 depositata in data 8.9.2023, comprensiva del subprocedimento di modifica delle condizioni di separazione;
riconosce che le cause di separazione sono pacificamente considerate di valore indeterminabile;
eccepisce che il Tribunale ha ritenuto la causa di complessità bassa, anziché media (tanto che la ricorrente, nell'istanza di liquidazione dei compensi, aveva chiesto un importo intermedio tra i valori minimi e quelli medi per i procedimenti dal valore indeterminabile di media complessità), che non ha considerato la fase introduttiva (sebbene la ricorrente avesse in prima persona provveduto a redigere la memoria integrativa prevista all'inizio della fase presidenziale, nella quale sono state rassegnate conclusioni parzialmente modificatorie di quelle formulate nel ricorso introduttivo, nonché che il Tribunale ha dichiarato di liquidare i valori medi per le fasi di studio, istruttoria e decisionale per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, che, tuttavia, corrisponderebbero al maggior importo – già dimidiato - di € 3.206,00 (e non ad € 2.150,00 come liquidato), peraltro in contraddizione con il punto 10 del dispositivo della sentenza, laddove la controparte è stata condannata alla rifusione in favore dello Stato della quota di
2/3 delle spese processuali, liquidate espressamente nell'importo già dimidiato di
€ 2.000,00 (di tal che il compenso complessivo avrebbe dovuto essere quanto meno pari ad € 3.000,00, e non alla somma di € 2.150,00 liquidata); inoltre, il
Tribunale non ha considerato il procedimento incidentale di modifica delle condizioni di separazione, in relazione al quale la ricorrente aveva richiesto, per le sole fasi introduttiva e di trattazione, l'importo di € 1.400,00, quale cautelare in corso di causa. Chiede, pertanto, che il Giudice disponga la liquidazione degli onorari per l'importo richiesto dalla ricorrente nell'istanza di liquidazione, o, in subordine, nel minor importo di € 4.654,50 già dimidiato.
2. A fronte della mancata costituzione in giudizio del , Controparte_1 del quale è stata dichiarata la contumacia, la causa è stata ritenuta matura per la decisione su base documentale.
Nel merito, l'opposizione risulta parzialmente fondata e deve essere accolta nei seguenti limiti.
Va premesso che la censura di cui al ricorso con riferimento alla contraddittorietà del decreto di liquidazione spese impugnato rispetto al punto 10 del dispositivo della sentenza emessa all'esito del giudizio in cui la ricorrente ha assistito la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non risulta fondata, a
2 fronte dell'autonomia dei due provvedimenti, recentemente ribadita anche dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 64/2024: infatti, il primo ha la finalità di soddisfare, ovvero garantire il diritto costituzionale all'azione e alla difesa nel giudizio da parte dei non abbienti, il secondo di regolare i rapporti giuridici tra privati nell'ambito del procedimento giudiziale.
2.1 Nel merito, in primo luogo, risulta condivisibile la valutazione del Tribunale in ordine alla bassa complessità della controversia dal valore indeterminabile, nella quale l'unica questione giuridica in relazione alla quale è emersa la necessità di assumere prove testimoniali è stata la richiesta di addebito. Del resto, la stessa ricorrente, nell'istanza presentata, aveva chiesto una liquidazione in misura qualificata come intermedia tra i minimi e i medi per cause dal valore indeterminabile di complessità media, ma di fatto attestandosi su importi prossimi a quelli medi per cause dal valore indeterminabile di complessità bassa, con eccezione che per la fase istruttoria (cfr. doc. 1 ricorrente).
Non si ritiene necessario, del resto, discostarsi dai valori medi, nemmeno con riferimento all'attività istruttoria, che si è concretizzata, oltre che nel deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., nell'assunzione di alcune testimonianze, nell'ambito di un'unica udienza.
Ciò premesso, come correttamente rilevato dalla ricorrente, la liquidazione in misura pari ai valori medi per le fasi di studio, istruttoria e decisionale nelle cause dal valore indeterminabile di complessità bassa non è pari all'importo indicato nel decreto impugnato di € 2.150,00 (ovvero € 4.300/2), bensì al maggior importo di €
3.206,00 già dimidiato ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n. 115/2002 (ovvero €
6.412,00/2: € 1.701 per la fase di studio, € 1.806 per la fase istruttoria ed € 2.905 per la fase decisoria). La liquidazione di cui al decreto impugnato deve essere, conseguentemente, modificata in tal senso.
2.2 In secondo luogo, non risulta condivisibile la decisione del Tribunale di non riconoscere alla ricorrente alcun compenso per la fase introduttiva, in quanto è pur vero che, come evidenziato nel decreto, la fase introduttiva in senso stretto
(ovvero il deposito del ricorso per separazione nel 2019) è stata svolta da altro difensore, peraltro antecedentemente all'ammissione della parte al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
ma è anche vero che l'odierna ricorrente ha provveduto al deposito della memoria integrativa successiva alla fase presidenziale in data 30.6.2020 (cfr. doc. 6 ricorrente), dopo che la sua assistita era già stata ammessa al gratuito patrocinio con delibera del Consiglio dell'Ordine in data
27.4.2020, comunicata in data 5.5.2020, a fronte di una domanda presentata sin
3 dal 27.3.2020 (cfr. doc. 1 ricorrente), tanto che dell'intervenuta ammissione al patrocinio a spese dello Stato è fatta menzione nella memoria integrativa medesima (cfr. doc. 7 ricorrente).
Peraltro, la memoria integrativa rappresentava per così dire una parte della complessiva fase introduttiva del procedimento per separazione giudiziale nella disciplina previgente, tanto che l'art. 709, co. 3, c.p.c. ne disciplinava il contenuto proprio con riferimento all'art. 163 c.p.c. relativo all'atto di citazione. Pertanto, appare congruo riconoscere alla ricorrente un ulteriore compenso in relazione alla sola fase introduttiva del procedimento, in misura pari al valore minimo previsto nelle cause dal valore indeterminabile di bassa complessità, per l'importo di €
602,00, da dimidiare. Ci si attesta sul valore minimo proprio in ragione del fatto che l'attività introduttiva in senso stretto, rappresentata dal deposito del ricorso per separazione, è stata fatta da altro difensore.
Conseguentemente, la liquidazione di cui al decreto impugnato deve essere modificata anche sotto tale profilo, con aggiunta dell'ulteriore importo di € 301,00
a titolo di compenso.
2.3 Infine, quanto al subprocedimento di modifica delle condizioni di separazione, svoltosi in corso di causa, in relazione al quale la ricorrente chiede un separato compenso pari ad € 1.400,00, da dimidiare, l'opposizione non appare fondata.
Da un lato, seppur la ricorrente qualifichi detta istanza come cautelare, intestandola come “istanza urgente”, l'attività rientra nella fase di trattazione del procedimento, volto, se del caso, anche alla modifica delle condizioni di separazione statuite all'esito dell'udienza presidenziale. Dall'altro lato, l'attività in concreto svolta non giustifica, malgrado quanto affermato nel ricorso in opposizione, il riconoscimento di un separato compenso: infatti, l'istanza ha ad oggetto soltanto una richiesta di precisazione del provvedimento presidenziale, con riferimento all'inclusione nella nozione di casa coniugale assegnata alla moglie, assistita dall'odierna ricorrente, anche del piano terra (cfr. doc. 15 ricorrente).
Per tutti i predetti motivi, in parziale accoglimento del ricorso, con il quale la ricorrente chiedeva la liquidazione di un compenso pari all'importo complessivo di
€ 4.800,00, già dimidiato, il compenso spettante alla ricorrente va conclusivamente rideterminato, anziché in € 2.150,00, in € 3.507,00 (€ 3.206,00 +
€ 301,00), corrispondente all'importo complessivo di € 7.014,00, dimidiato ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n. 115/2002, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.
4 3. In ragione della soccombenza, le spese di lite vengono poste a carico di parte resistente e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale, come recentemente aggiornato con D.M. n. 147 del
13/08/2022, del criterio del “decisum” (cfr. SS.UU., Sentenza n. 19014 dell'11/09/2007, oggi recepito dall'art. 5, co. 1, del D.M. n. 55/2014), inferiore ad
€ 5.200,00, e della minima complessità della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, del numero di udienze e di atti depositati, nonché della decisione a seguito di discussione orale, senza deposito di atti conclusivi, in misura pari ai parametri medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio e introduttiva e a quelli minimi per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione e in riforma del decreto di liquidazione opposto, liquida in favore dell'Avv. la somma – già Parte_1 dimidiata ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n. 115/2002 - di € 3.507,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge,
a titolo di compenso per l'attività svolta nel procedimento civile n. 7006/2019 R.G. in qualità di difensore di , ammessa al patrocinio a spese Controparte_2 dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso in data
5.5.2020, ponendo la liquidazione a carico dei competenti uffici ministeriali;
2) condanna il convenuto a rifondere alla parte Controparte_1 ricorrente Avv. le spese del presente procedimento, che si Parte_1 liquidano nell'importo di € 1.276,00 a titolo di compenso e di € 145,50 a titolo di spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Treviso, 16/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Merlo
5
Sezione Seconda Civile
R.G. n. 1131/2025
VERBALE DI CAUSA
Successivamente oggi 16/10/2025 alle ore 12.20 sono comparsi per parte ricorrente l'Avv. Giulia Pesce, in sostituzione dell'Avv. ZANATA, che precisa le conclusioni come da ricorso e discute brevemente la causa riportandosi ai propri scritti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 17.00, all'esito della camera di consiglio, in assenza dei procuratori delle parti, il Giudice dà lettura in udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi degli artt. 281sexies e 281terdecies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 1131/2025 R.G., promossa con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 04/03/2025 da
, C.F. , con l'Avv. ROBERTO ZANATA, Parte_1 C.F._1 giusta procura allegata al ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in
SPINEA
- parte ricorrente - contro
, C.F. contumace Controparte_1 P.IVA_1
- parte resistente –
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
Conclusioni delle parti: cfr. il verbale di udienza del 16/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Parte ricorrente propone opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso dal Tribunale di Treviso in composizione collegiale, Sezione
Prima, in data 27.1.2025, nel procedimento civile n. 7006/2019 R.G. Allega di avere prestato la propria opera professionale in favore di , Controparte_2 ammessa al patrocinio a spese dello Stato a far data dal 5.5.2020, nell'ambito di giudizio di separazione giudiziale, successivamente all'emissione dei provvedimenti presidenziali (il ricorso era stato redatto da precedenti legali), espletando l'attività professionale meglio indicata nel ricorso e nell'istanza di liquidazione dell'onorario ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 depositata in data 8.9.2023, comprensiva del subprocedimento di modifica delle condizioni di separazione;
riconosce che le cause di separazione sono pacificamente considerate di valore indeterminabile;
eccepisce che il Tribunale ha ritenuto la causa di complessità bassa, anziché media (tanto che la ricorrente, nell'istanza di liquidazione dei compensi, aveva chiesto un importo intermedio tra i valori minimi e quelli medi per i procedimenti dal valore indeterminabile di media complessità), che non ha considerato la fase introduttiva (sebbene la ricorrente avesse in prima persona provveduto a redigere la memoria integrativa prevista all'inizio della fase presidenziale, nella quale sono state rassegnate conclusioni parzialmente modificatorie di quelle formulate nel ricorso introduttivo, nonché che il Tribunale ha dichiarato di liquidare i valori medi per le fasi di studio, istruttoria e decisionale per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, che, tuttavia, corrisponderebbero al maggior importo – già dimidiato - di € 3.206,00 (e non ad € 2.150,00 come liquidato), peraltro in contraddizione con il punto 10 del dispositivo della sentenza, laddove la controparte è stata condannata alla rifusione in favore dello Stato della quota di
2/3 delle spese processuali, liquidate espressamente nell'importo già dimidiato di
€ 2.000,00 (di tal che il compenso complessivo avrebbe dovuto essere quanto meno pari ad € 3.000,00, e non alla somma di € 2.150,00 liquidata); inoltre, il
Tribunale non ha considerato il procedimento incidentale di modifica delle condizioni di separazione, in relazione al quale la ricorrente aveva richiesto, per le sole fasi introduttiva e di trattazione, l'importo di € 1.400,00, quale cautelare in corso di causa. Chiede, pertanto, che il Giudice disponga la liquidazione degli onorari per l'importo richiesto dalla ricorrente nell'istanza di liquidazione, o, in subordine, nel minor importo di € 4.654,50 già dimidiato.
2. A fronte della mancata costituzione in giudizio del , Controparte_1 del quale è stata dichiarata la contumacia, la causa è stata ritenuta matura per la decisione su base documentale.
Nel merito, l'opposizione risulta parzialmente fondata e deve essere accolta nei seguenti limiti.
Va premesso che la censura di cui al ricorso con riferimento alla contraddittorietà del decreto di liquidazione spese impugnato rispetto al punto 10 del dispositivo della sentenza emessa all'esito del giudizio in cui la ricorrente ha assistito la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non risulta fondata, a
2 fronte dell'autonomia dei due provvedimenti, recentemente ribadita anche dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 64/2024: infatti, il primo ha la finalità di soddisfare, ovvero garantire il diritto costituzionale all'azione e alla difesa nel giudizio da parte dei non abbienti, il secondo di regolare i rapporti giuridici tra privati nell'ambito del procedimento giudiziale.
2.1 Nel merito, in primo luogo, risulta condivisibile la valutazione del Tribunale in ordine alla bassa complessità della controversia dal valore indeterminabile, nella quale l'unica questione giuridica in relazione alla quale è emersa la necessità di assumere prove testimoniali è stata la richiesta di addebito. Del resto, la stessa ricorrente, nell'istanza presentata, aveva chiesto una liquidazione in misura qualificata come intermedia tra i minimi e i medi per cause dal valore indeterminabile di complessità media, ma di fatto attestandosi su importi prossimi a quelli medi per cause dal valore indeterminabile di complessità bassa, con eccezione che per la fase istruttoria (cfr. doc. 1 ricorrente).
Non si ritiene necessario, del resto, discostarsi dai valori medi, nemmeno con riferimento all'attività istruttoria, che si è concretizzata, oltre che nel deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., nell'assunzione di alcune testimonianze, nell'ambito di un'unica udienza.
Ciò premesso, come correttamente rilevato dalla ricorrente, la liquidazione in misura pari ai valori medi per le fasi di studio, istruttoria e decisionale nelle cause dal valore indeterminabile di complessità bassa non è pari all'importo indicato nel decreto impugnato di € 2.150,00 (ovvero € 4.300/2), bensì al maggior importo di €
3.206,00 già dimidiato ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n. 115/2002 (ovvero €
6.412,00/2: € 1.701 per la fase di studio, € 1.806 per la fase istruttoria ed € 2.905 per la fase decisoria). La liquidazione di cui al decreto impugnato deve essere, conseguentemente, modificata in tal senso.
2.2 In secondo luogo, non risulta condivisibile la decisione del Tribunale di non riconoscere alla ricorrente alcun compenso per la fase introduttiva, in quanto è pur vero che, come evidenziato nel decreto, la fase introduttiva in senso stretto
(ovvero il deposito del ricorso per separazione nel 2019) è stata svolta da altro difensore, peraltro antecedentemente all'ammissione della parte al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
ma è anche vero che l'odierna ricorrente ha provveduto al deposito della memoria integrativa successiva alla fase presidenziale in data 30.6.2020 (cfr. doc. 6 ricorrente), dopo che la sua assistita era già stata ammessa al gratuito patrocinio con delibera del Consiglio dell'Ordine in data
27.4.2020, comunicata in data 5.5.2020, a fronte di una domanda presentata sin
3 dal 27.3.2020 (cfr. doc. 1 ricorrente), tanto che dell'intervenuta ammissione al patrocinio a spese dello Stato è fatta menzione nella memoria integrativa medesima (cfr. doc. 7 ricorrente).
Peraltro, la memoria integrativa rappresentava per così dire una parte della complessiva fase introduttiva del procedimento per separazione giudiziale nella disciplina previgente, tanto che l'art. 709, co. 3, c.p.c. ne disciplinava il contenuto proprio con riferimento all'art. 163 c.p.c. relativo all'atto di citazione. Pertanto, appare congruo riconoscere alla ricorrente un ulteriore compenso in relazione alla sola fase introduttiva del procedimento, in misura pari al valore minimo previsto nelle cause dal valore indeterminabile di bassa complessità, per l'importo di €
602,00, da dimidiare. Ci si attesta sul valore minimo proprio in ragione del fatto che l'attività introduttiva in senso stretto, rappresentata dal deposito del ricorso per separazione, è stata fatta da altro difensore.
Conseguentemente, la liquidazione di cui al decreto impugnato deve essere modificata anche sotto tale profilo, con aggiunta dell'ulteriore importo di € 301,00
a titolo di compenso.
2.3 Infine, quanto al subprocedimento di modifica delle condizioni di separazione, svoltosi in corso di causa, in relazione al quale la ricorrente chiede un separato compenso pari ad € 1.400,00, da dimidiare, l'opposizione non appare fondata.
Da un lato, seppur la ricorrente qualifichi detta istanza come cautelare, intestandola come “istanza urgente”, l'attività rientra nella fase di trattazione del procedimento, volto, se del caso, anche alla modifica delle condizioni di separazione statuite all'esito dell'udienza presidenziale. Dall'altro lato, l'attività in concreto svolta non giustifica, malgrado quanto affermato nel ricorso in opposizione, il riconoscimento di un separato compenso: infatti, l'istanza ha ad oggetto soltanto una richiesta di precisazione del provvedimento presidenziale, con riferimento all'inclusione nella nozione di casa coniugale assegnata alla moglie, assistita dall'odierna ricorrente, anche del piano terra (cfr. doc. 15 ricorrente).
Per tutti i predetti motivi, in parziale accoglimento del ricorso, con il quale la ricorrente chiedeva la liquidazione di un compenso pari all'importo complessivo di
€ 4.800,00, già dimidiato, il compenso spettante alla ricorrente va conclusivamente rideterminato, anziché in € 2.150,00, in € 3.507,00 (€ 3.206,00 +
€ 301,00), corrispondente all'importo complessivo di € 7.014,00, dimidiato ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n. 115/2002, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.
4 3. In ragione della soccombenza, le spese di lite vengono poste a carico di parte resistente e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale, come recentemente aggiornato con D.M. n. 147 del
13/08/2022, del criterio del “decisum” (cfr. SS.UU., Sentenza n. 19014 dell'11/09/2007, oggi recepito dall'art. 5, co. 1, del D.M. n. 55/2014), inferiore ad
€ 5.200,00, e della minima complessità della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, del numero di udienze e di atti depositati, nonché della decisione a seguito di discussione orale, senza deposito di atti conclusivi, in misura pari ai parametri medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio e introduttiva e a quelli minimi per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione e in riforma del decreto di liquidazione opposto, liquida in favore dell'Avv. la somma – già Parte_1 dimidiata ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n. 115/2002 - di € 3.507,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge,
a titolo di compenso per l'attività svolta nel procedimento civile n. 7006/2019 R.G. in qualità di difensore di , ammessa al patrocinio a spese Controparte_2 dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso in data
5.5.2020, ponendo la liquidazione a carico dei competenti uffici ministeriali;
2) condanna il convenuto a rifondere alla parte Controparte_1 ricorrente Avv. le spese del presente procedimento, che si Parte_1 liquidano nell'importo di € 1.276,00 a titolo di compenso e di € 145,50 a titolo di spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Treviso, 16/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Merlo
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