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Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
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- 1. Post o un commento sui social contro la polizia: posso essere denunciato?Raffaella Mari · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 febbraio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/06/2023, n. 27428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27428 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UR VA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 27428 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 14/03/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Potenza riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato, limitatamente alla dosimetria della pena, la sentenza con cui il tribunale di Potenza, in data 3.7.2019, aveva condannato UR OR alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al delitto ex art. 595, co. 3, c.p., in rubrica ascrittogli, commesso in danno di MA TR IG. La condotta attribuita all'UR consiste, in particolare, nell'avere immesso nel web attraverso il sito del social network Facebook, un filmato da lui stesso realizzato, avente ad oggetto il vice-sindaco del comune di Laurenzana, TR IG RG, mentre utilizzava l'automobile di servizio del comune, immagini che l'imputato commentava sul proprio profilo Facebook, utilizzando le espressioni riportate testualmente nel capo d'imputazione, ritenute offensive per la reputazione del RG. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge in punto di affermazione della responsabilità, non essendovi alcuna certezza in ordine alla riconducibilità all'UR del "post" offensivo pubblicato sul suo profilo Facebook, in quanto la corte territoriale ha omesso ogni verifica tecnica in ordine all'indirizzo IP da cui proveniva il messaggio ritenuto offensivo della reputazione della persona offesa, in mancanza della quale non può escludersi l'utilizzo del nickname del presunto autore del reato da parte dei terzi, senza tacere che la corte territoriale ha rigettato l'eccezione difensiva sul punto con motivazione del tutto apparente, non avendo fatto buon governo dei principi in tema di prova indiziaria in base ai quali ha ritenuto di poter ovviare alla mancanza del menzionato accertamento tecnico;
2) violazione di legge con riferimento al processo di acquisizione forense del materiale diffamatorio presente su Facebook, che, nel caso in esame, è avvenuto mediante il deposito della mera trascrizione su carta dei commenti incriminati, con conseguente inutilizzabilità del materiale cartaceo, alla luce dell'art. 260, co. 2, c.p.p., secondo cui le copie forensi devono essere eseguite adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità; 3) violazione di legge in punto di mancata applicazione dell'esimente del diritto di critica politica;
4) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, piuttosto che di semplice equivalenza, rispetto alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 595, co. 3, c.p.p., nonché di irrogazione di una pena detentiva, invece che di una pena pecuniaria. 3. Con requisitoria scritta del 17.2.2023, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. Con conclusioni scritte del 28.2.2023, il difensore di fiducia dell'imputato, nel replicare alla requisitoria del pubblico ministero, insiste in via principale, per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, aderisce alle conclusioni dell'organo della Pubblica Accusa. Con conclusioni scritte del 7.3.2023 il difensore di fiducia della costituita parte civile chiede la conferma della sentenza oggetto di ricorso e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, come da allegata nota spese. 4. Il ricorso appare fondato solo in parte, con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, e va, pertanto, accolto nei seguenti termini. 2 5. Inammissibile deve ritersi il primo motivo di ricorso, posto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). La corte territoriale, del resto, con motivazione affatto apparente, manifestamente illogica o contraddittoria, ha risolto il tema della riconducibilità del video diffamatorio, diffuso sulla pagina del soda! network Facebook collegato all'account dell'UR, sulla base delle dichiarazioni del teste NO CO (il quale ha riferito come "il suddetto video gli fosse stato inviato dallo stesso imputato sul sui account Messanger) e dell'UR medesimo, "che non ha disconosciuto di avere effettuato la ripresa e di averla commentata, postandola su internet", come del resto si evince dall'ulteriore circostanza, del pari evidenziata con logico argomentare dal giudice di secondo grado, che "il luogo in cui il Vice-sindaco stava effettuando il rifornimento di carburante era proprio una piazza del comune di Laurenzana intitolata a "OR UR" e l'imputato, nel video, rivendicava il proprio nome e cognome come quello attribuito alla piazza in questione, luogo in cui erano stati ripresi i fatti". 3 Sicché risulta dotata di intrinseca coerenza logica la motivazione con cui la corte territoriale ha rigettato la censura difensiva, volta a eccepire la mancanza di accertamenti sull'indirizzo IP (Internet Protocol) dell'utenza impiegata per la diffusione del video, evidenziandone l'inutilità, oltre che conforme ai condivisibili principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in subiecta materia. Si è, infatti, evidenziato che "la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità si attesta sulla riferibilità della diffamazione anche su base indiziaria, a fronte della convergenza, pluralità e precisione di dati quali il movente, l'argomento del forum su cui avviene la pubblicazione, il rapporto tra le parti, la provenienza del post dalla bacheca virtuale dell'imputato, con utilizzo del suo nickname, anche in mancanza di accertamenti circa la provenienza del post di contenuto diffamatorio dall'indirizzo IP dell'utenza telefonica intestata all'imputato medesimo. Si è, inoltre, attribuito rilievo, assieme agli elementi indiziari sopra sottolineati, anche all'assenza di denuncia di cd. furto di identità da parte dell'intestatario della bacheca sulla quale vi è stata la pubblicazione dei post incriminati (cfr., Sez. 5, n. 45339-18 del 13/07/2018, Petrangelo, n.m.; Sez. 5, n. 8328 del 13/07/2015, dep. 2016, Martinez, n.m.). Risponde, dunque, a criteri logici e a condivise massime di esperienza ritenere la provenienza di un post da un profilo Facebook proveniente dal profilo di un utente che ometta di denunciarne l'uso illecito eventualmente compiuto da parte di terzi" (cfr. Sez. 5, n. 24212 del 21.1.2021, n.nn.). Sicché, non può essere esclusa la riferibilità del fatto all'imputato, quando, come nel caso di specie, pur non essendo stati svolti accertamenti sull'indirizzo IP, risultano significativi elementi convergenti a suo carico quali la provenienza del post dal profilo Facebook, collegato all'account del prevenuto, le dichiarazioni del teste NO e la stessa ammissione dell'UR, nonché la circostanza che il ricorrente non risulta abbia denunciato l'uso improprio del suo nickname, prendendo le distanze dalle affermazioni offensive in addebito. 4 6. Infondata appare la seconda censura difensiva, sulla quale bisogna soffermarsi, pur non essendo stata articolata con i motivi di appello, con essa deducendosi un vizio di inutilizzabilità, che può essere rappresentato anche per la prima volta in questa sede. Si tratta, in ogni caso, di censura infondata, sotto un duplice profilo. Da un lato, se è vero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che l'art. 260, comma secondo, c.p.p., si limita a richiedere l'adozione di misure tecniche e di procedure idonee a garantire la conservazione dei dati informatici originali e la conformità ed immodificabilità delle copie estratte per evitare il rischio di alterazioni, senza imporre misure e procedure tipizzate (cfr. Sez. 3, n. 37644 del 28/05/2015, Rv. 265180), è altrettanto vero che l'eventuale inosservanza di tali misure e procedure non determina di per sé l'inutilizzabilità dei dati informatici acquisiti, essendo sempre necessario dimostrare quanto meno l'esistenza di un concreto dubbio sulla conformità e sulla modificabilità delle copie estratte, rispetto agli originali, che, nel caso in esame, il ricorrente non ha fornito. D'altro lato, ritiene il Collegio di aderire a un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini dell'utilizzabilità della trascrizione delle conversazioni via "wathsapp" effettuata dalla persona offesa (ma ovviamente il principio è applicabile con riferimento a ogni spazio telematico), la necessità di acquisire il supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione deve essere valutata in concreto, tenendo conto della credibilità della persona offesa e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni accusatorie. (Fattispecie in tema di atti persecutori, in cui la Corte ha affermato che correttamente il giudice di merito aveva ritenuto superflua la richiesta difensiva di accertamento tecnico e di estrazione dei dati del traffico telefonico delle utenze interessate, non essendovi ragione di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in merito alla provenienza e al contenuto dei messaggi: cfr. Sez. 5, n. 2658 del 06/10/2021, Rv. 282771). 5 Orbene nel caso in esame non è stato sollevato alcun rilievo specifico sulla credibilità personale della persona offesa ovvero sull'attendibilità delle sue dichiarazioni, che hanno consentito di ricostruire i fatti, ovvero delle dichiarazioni del teste NO, sicché nessuna inutilizzabilità per violazione di legge processuale penale è configurabile in relazione alla utilizzazione ai fini della decisione della trascrizione cartacea delle frasi incriminate. 7. Infondato deve ritenersi il terzo motivo di ricorso. Non ignora, il Collegio, il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Sezione, secondo cui in tema di diffamazione, il rispetto della verità del fatto assume, in riferimento all'esercizio del diritto di critica politica, un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, ed ancor più quella politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (cfr. Cass., Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, Rv. 249239; Cass., Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, Rv. 270284). Allo stesso tempo va, però, rammentata la costante riflessione operata dalla giurisprudenza di legittimità, volta ad individuare i limiti interni alla scriminante di cui si discute, oltrepassati i quali la condotta oggettivamente contra legem posta in essere non può trovare giustificazione nell'esercizio del diritto di critica politica. Si tratta di un approdo interpretativo, che, nel corso degli anni, ha approfondito e sviluppato nelle sue diverse implicazioni, il fondamentale principio, secondo cui il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di argumenta ad hominem (cfr. Cass., Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, Rv. 249239). Si è, così, affermato che sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica qualora l'espressione usata consiste in un dissenso 6 motivato, anche estremo, rispetto alle idee ed ai comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni non obiettive, purché non trasmodi in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario (cfr. Cass., Sez. 5, n. 46132 del 13/06/2014, Rv. 262184). Pertanto l'esimente di cui si discute, che pure tollera l'uso di espressioni forti e toni aspri, non ricorre ove tali espressioni siano generiche e non collegabili a specifici episodi, risolvendosi in frasi gratuitamente espressive di sentimenti ostili (cfr. Cass., Sez. 5, n. 48712 del 26/09/2014, Rv. 261489; Sez. 5, n. 9566 del 16/12/2020, Rv. 280809). Tale è la fattispecie che ci occupa, in considerazione della natura gratuitamente offensiva delle frasi profferite nei confronti della persona offesa ("nulla....solite porcherie di una serpe resuscitata), peraltro riferite a un episodio in cui il vice-sindaco aveva dimostrato come l'utilizzazione del veicolo, al rifornimento del quale presso una pompa di benzina era stato immortalato nel video incriminato, fosse consentito, in quanto funzionale allo svolgimento di un'attività istituzionale (cfr. p. 4 della sentenza oggetto di ricorso). 8. Fondato, invece, risulta l'ultimo motivo di ricorso. Come affermato, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante e assolutamente condivisibile, è legittima, in relazione all'art. 10 Cedu, secondo un'interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente orientata della norma, l'irrogazione di una pena detentiva, ancorché sospesa, per il delitto di diffamazione commesso, anche al di fuori di attività giornalistica, mediante mezzi comunicativi di rapida e duratura amplificazione (nella specie "internet"), ove ricorrano circostanze eccezionali connesse alla grave lesione di diritti fondamentali, come nel caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza. L'applicazione della pena detentiva per il delitto di diffamazione a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, in particolare, a seguito della sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, è subordinata alla verifica della "eccezionale gravità" della condotta, che, secondo 7 un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, si individua nella diffusione di messaggi diffamatori connotati da discorsi d'odio e di incitazione alla violenza ovvero in campagne di disinformazione gravemente lesive della reputazione della vittima, compiute nella consapevolezza della oggettiva e dimostrabile falsità dei fatti ad essa addebitati (cfr. Sez. 5, n. 28340 del 25/06/2021, Rv. 281602; Sez. 5, n. 13993 del 17/02/2021, Rv. 281024). Siffatto profilo, nonostante la presenza di un motivo di appello con cui si chiedeva di rivisitare l'entità del trattamento sanzionatorio, per adeguare l'entità della pena alla gravità del fatto, non è stato minimante preso in considerazione dalla corte territoriale, che ha rideterminato in mesi due di reclusione la pena detentiva irrogata dal giudice di primo grado, senza procedere ad alcuna valutazione sulla necessità di irrogare una pena detentiva, sia pure contenuta. Ne consegue che, sul punto, la sentenza va annullata con rinvio alla corte di appello di Salerno, che provvederà a colmare l'evidenziata lacuna motivazionale, uniformandosi ai principi di diritto in precedenza indicati. Ai sensi dell'art. 624, c.p.p., va dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'UR, dovendosi, sul punto, rilevare che, tenuto conto dei periodi di sospensione del relativo decorso intervenuti nel corso del giudizio, il termine di prescrizione del reato per cui si procede, nella sua estensione massima, non risulta affatto perento. La parziale fondatezza dei rilievi difensivi, implica che, pur dovendosi rigettare nel resto il ricorso, l'imputato non sia condannato al pagamento delle spese processuali, laddove l'UR, essendo soccombente sul punto dell'affermazione della sua responsabilità per la condotta in addebito, deve, invece, essere condannato, conformemente alla richiesta formulata dalla parte civile, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio da quest'ultima, che si liquidano in complessivi euro 3500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
8 Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame sul punto alla corte di appello di Salerno. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3500,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 14.3.2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 27428 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 14/03/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Potenza riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato, limitatamente alla dosimetria della pena, la sentenza con cui il tribunale di Potenza, in data 3.7.2019, aveva condannato UR OR alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al delitto ex art. 595, co. 3, c.p., in rubrica ascrittogli, commesso in danno di MA TR IG. La condotta attribuita all'UR consiste, in particolare, nell'avere immesso nel web attraverso il sito del social network Facebook, un filmato da lui stesso realizzato, avente ad oggetto il vice-sindaco del comune di Laurenzana, TR IG RG, mentre utilizzava l'automobile di servizio del comune, immagini che l'imputato commentava sul proprio profilo Facebook, utilizzando le espressioni riportate testualmente nel capo d'imputazione, ritenute offensive per la reputazione del RG. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge in punto di affermazione della responsabilità, non essendovi alcuna certezza in ordine alla riconducibilità all'UR del "post" offensivo pubblicato sul suo profilo Facebook, in quanto la corte territoriale ha omesso ogni verifica tecnica in ordine all'indirizzo IP da cui proveniva il messaggio ritenuto offensivo della reputazione della persona offesa, in mancanza della quale non può escludersi l'utilizzo del nickname del presunto autore del reato da parte dei terzi, senza tacere che la corte territoriale ha rigettato l'eccezione difensiva sul punto con motivazione del tutto apparente, non avendo fatto buon governo dei principi in tema di prova indiziaria in base ai quali ha ritenuto di poter ovviare alla mancanza del menzionato accertamento tecnico;
2) violazione di legge con riferimento al processo di acquisizione forense del materiale diffamatorio presente su Facebook, che, nel caso in esame, è avvenuto mediante il deposito della mera trascrizione su carta dei commenti incriminati, con conseguente inutilizzabilità del materiale cartaceo, alla luce dell'art. 260, co. 2, c.p.p., secondo cui le copie forensi devono essere eseguite adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità; 3) violazione di legge in punto di mancata applicazione dell'esimente del diritto di critica politica;
4) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, piuttosto che di semplice equivalenza, rispetto alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 595, co. 3, c.p.p., nonché di irrogazione di una pena detentiva, invece che di una pena pecuniaria. 3. Con requisitoria scritta del 17.2.2023, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. Con conclusioni scritte del 28.2.2023, il difensore di fiducia dell'imputato, nel replicare alla requisitoria del pubblico ministero, insiste in via principale, per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, aderisce alle conclusioni dell'organo della Pubblica Accusa. Con conclusioni scritte del 7.3.2023 il difensore di fiducia della costituita parte civile chiede la conferma della sentenza oggetto di ricorso e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, come da allegata nota spese. 4. Il ricorso appare fondato solo in parte, con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, e va, pertanto, accolto nei seguenti termini. 2 5. Inammissibile deve ritersi il primo motivo di ricorso, posto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). La corte territoriale, del resto, con motivazione affatto apparente, manifestamente illogica o contraddittoria, ha risolto il tema della riconducibilità del video diffamatorio, diffuso sulla pagina del soda! network Facebook collegato all'account dell'UR, sulla base delle dichiarazioni del teste NO CO (il quale ha riferito come "il suddetto video gli fosse stato inviato dallo stesso imputato sul sui account Messanger) e dell'UR medesimo, "che non ha disconosciuto di avere effettuato la ripresa e di averla commentata, postandola su internet", come del resto si evince dall'ulteriore circostanza, del pari evidenziata con logico argomentare dal giudice di secondo grado, che "il luogo in cui il Vice-sindaco stava effettuando il rifornimento di carburante era proprio una piazza del comune di Laurenzana intitolata a "OR UR" e l'imputato, nel video, rivendicava il proprio nome e cognome come quello attribuito alla piazza in questione, luogo in cui erano stati ripresi i fatti". 3 Sicché risulta dotata di intrinseca coerenza logica la motivazione con cui la corte territoriale ha rigettato la censura difensiva, volta a eccepire la mancanza di accertamenti sull'indirizzo IP (Internet Protocol) dell'utenza impiegata per la diffusione del video, evidenziandone l'inutilità, oltre che conforme ai condivisibili principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in subiecta materia. Si è, infatti, evidenziato che "la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità si attesta sulla riferibilità della diffamazione anche su base indiziaria, a fronte della convergenza, pluralità e precisione di dati quali il movente, l'argomento del forum su cui avviene la pubblicazione, il rapporto tra le parti, la provenienza del post dalla bacheca virtuale dell'imputato, con utilizzo del suo nickname, anche in mancanza di accertamenti circa la provenienza del post di contenuto diffamatorio dall'indirizzo IP dell'utenza telefonica intestata all'imputato medesimo. Si è, inoltre, attribuito rilievo, assieme agli elementi indiziari sopra sottolineati, anche all'assenza di denuncia di cd. furto di identità da parte dell'intestatario della bacheca sulla quale vi è stata la pubblicazione dei post incriminati (cfr., Sez. 5, n. 45339-18 del 13/07/2018, Petrangelo, n.m.; Sez. 5, n. 8328 del 13/07/2015, dep. 2016, Martinez, n.m.). Risponde, dunque, a criteri logici e a condivise massime di esperienza ritenere la provenienza di un post da un profilo Facebook proveniente dal profilo di un utente che ometta di denunciarne l'uso illecito eventualmente compiuto da parte di terzi" (cfr. Sez. 5, n. 24212 del 21.1.2021, n.nn.). Sicché, non può essere esclusa la riferibilità del fatto all'imputato, quando, come nel caso di specie, pur non essendo stati svolti accertamenti sull'indirizzo IP, risultano significativi elementi convergenti a suo carico quali la provenienza del post dal profilo Facebook, collegato all'account del prevenuto, le dichiarazioni del teste NO e la stessa ammissione dell'UR, nonché la circostanza che il ricorrente non risulta abbia denunciato l'uso improprio del suo nickname, prendendo le distanze dalle affermazioni offensive in addebito. 4 6. Infondata appare la seconda censura difensiva, sulla quale bisogna soffermarsi, pur non essendo stata articolata con i motivi di appello, con essa deducendosi un vizio di inutilizzabilità, che può essere rappresentato anche per la prima volta in questa sede. Si tratta, in ogni caso, di censura infondata, sotto un duplice profilo. Da un lato, se è vero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che l'art. 260, comma secondo, c.p.p., si limita a richiedere l'adozione di misure tecniche e di procedure idonee a garantire la conservazione dei dati informatici originali e la conformità ed immodificabilità delle copie estratte per evitare il rischio di alterazioni, senza imporre misure e procedure tipizzate (cfr. Sez. 3, n. 37644 del 28/05/2015, Rv. 265180), è altrettanto vero che l'eventuale inosservanza di tali misure e procedure non determina di per sé l'inutilizzabilità dei dati informatici acquisiti, essendo sempre necessario dimostrare quanto meno l'esistenza di un concreto dubbio sulla conformità e sulla modificabilità delle copie estratte, rispetto agli originali, che, nel caso in esame, il ricorrente non ha fornito. D'altro lato, ritiene il Collegio di aderire a un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini dell'utilizzabilità della trascrizione delle conversazioni via "wathsapp" effettuata dalla persona offesa (ma ovviamente il principio è applicabile con riferimento a ogni spazio telematico), la necessità di acquisire il supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione deve essere valutata in concreto, tenendo conto della credibilità della persona offesa e dell'attendibilità delle sue dichiarazioni accusatorie. (Fattispecie in tema di atti persecutori, in cui la Corte ha affermato che correttamente il giudice di merito aveva ritenuto superflua la richiesta difensiva di accertamento tecnico e di estrazione dei dati del traffico telefonico delle utenze interessate, non essendovi ragione di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in merito alla provenienza e al contenuto dei messaggi: cfr. Sez. 5, n. 2658 del 06/10/2021, Rv. 282771). 5 Orbene nel caso in esame non è stato sollevato alcun rilievo specifico sulla credibilità personale della persona offesa ovvero sull'attendibilità delle sue dichiarazioni, che hanno consentito di ricostruire i fatti, ovvero delle dichiarazioni del teste NO, sicché nessuna inutilizzabilità per violazione di legge processuale penale è configurabile in relazione alla utilizzazione ai fini della decisione della trascrizione cartacea delle frasi incriminate. 7. Infondato deve ritenersi il terzo motivo di ricorso. Non ignora, il Collegio, il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Sezione, secondo cui in tema di diffamazione, il rispetto della verità del fatto assume, in riferimento all'esercizio del diritto di critica politica, un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, ed ancor più quella politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (cfr. Cass., Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, Rv. 249239; Cass., Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, Rv. 270284). Allo stesso tempo va, però, rammentata la costante riflessione operata dalla giurisprudenza di legittimità, volta ad individuare i limiti interni alla scriminante di cui si discute, oltrepassati i quali la condotta oggettivamente contra legem posta in essere non può trovare giustificazione nell'esercizio del diritto di critica politica. Si tratta di un approdo interpretativo, che, nel corso degli anni, ha approfondito e sviluppato nelle sue diverse implicazioni, il fondamentale principio, secondo cui il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di argumenta ad hominem (cfr. Cass., Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, Rv. 249239). Si è, così, affermato che sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica qualora l'espressione usata consiste in un dissenso 6 motivato, anche estremo, rispetto alle idee ed ai comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni non obiettive, purché non trasmodi in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario (cfr. Cass., Sez. 5, n. 46132 del 13/06/2014, Rv. 262184). Pertanto l'esimente di cui si discute, che pure tollera l'uso di espressioni forti e toni aspri, non ricorre ove tali espressioni siano generiche e non collegabili a specifici episodi, risolvendosi in frasi gratuitamente espressive di sentimenti ostili (cfr. Cass., Sez. 5, n. 48712 del 26/09/2014, Rv. 261489; Sez. 5, n. 9566 del 16/12/2020, Rv. 280809). Tale è la fattispecie che ci occupa, in considerazione della natura gratuitamente offensiva delle frasi profferite nei confronti della persona offesa ("nulla....solite porcherie di una serpe resuscitata), peraltro riferite a un episodio in cui il vice-sindaco aveva dimostrato come l'utilizzazione del veicolo, al rifornimento del quale presso una pompa di benzina era stato immortalato nel video incriminato, fosse consentito, in quanto funzionale allo svolgimento di un'attività istituzionale (cfr. p. 4 della sentenza oggetto di ricorso). 8. Fondato, invece, risulta l'ultimo motivo di ricorso. Come affermato, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante e assolutamente condivisibile, è legittima, in relazione all'art. 10 Cedu, secondo un'interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente orientata della norma, l'irrogazione di una pena detentiva, ancorché sospesa, per il delitto di diffamazione commesso, anche al di fuori di attività giornalistica, mediante mezzi comunicativi di rapida e duratura amplificazione (nella specie "internet"), ove ricorrano circostanze eccezionali connesse alla grave lesione di diritti fondamentali, come nel caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza. L'applicazione della pena detentiva per il delitto di diffamazione a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, in particolare, a seguito della sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, è subordinata alla verifica della "eccezionale gravità" della condotta, che, secondo 7 un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, si individua nella diffusione di messaggi diffamatori connotati da discorsi d'odio e di incitazione alla violenza ovvero in campagne di disinformazione gravemente lesive della reputazione della vittima, compiute nella consapevolezza della oggettiva e dimostrabile falsità dei fatti ad essa addebitati (cfr. Sez. 5, n. 28340 del 25/06/2021, Rv. 281602; Sez. 5, n. 13993 del 17/02/2021, Rv. 281024). Siffatto profilo, nonostante la presenza di un motivo di appello con cui si chiedeva di rivisitare l'entità del trattamento sanzionatorio, per adeguare l'entità della pena alla gravità del fatto, non è stato minimante preso in considerazione dalla corte territoriale, che ha rideterminato in mesi due di reclusione la pena detentiva irrogata dal giudice di primo grado, senza procedere ad alcuna valutazione sulla necessità di irrogare una pena detentiva, sia pure contenuta. Ne consegue che, sul punto, la sentenza va annullata con rinvio alla corte di appello di Salerno, che provvederà a colmare l'evidenziata lacuna motivazionale, uniformandosi ai principi di diritto in precedenza indicati. Ai sensi dell'art. 624, c.p.p., va dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'UR, dovendosi, sul punto, rilevare che, tenuto conto dei periodi di sospensione del relativo decorso intervenuti nel corso del giudizio, il termine di prescrizione del reato per cui si procede, nella sua estensione massima, non risulta affatto perento. La parziale fondatezza dei rilievi difensivi, implica che, pur dovendosi rigettare nel resto il ricorso, l'imputato non sia condannato al pagamento delle spese processuali, laddove l'UR, essendo soccombente sul punto dell'affermazione della sua responsabilità per la condotta in addebito, deve, invece, essere condannato, conformemente alla richiesta formulata dalla parte civile, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio da quest'ultima, che si liquidano in complessivi euro 3500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
8 Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame sul punto alla corte di appello di Salerno. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3500,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 14.3.2023.