Sentenza 13 giugno 2014
Massime • 1
Sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica qualora l'espressione usata consiste in un dissenso motivato, anche estremo, rispetto alle idee ed ai comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni non obiettive, purchè non trasmodi in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento impugnato che aveva escluso la sussistenza del reato di diffamazione con riferimento alle dichiarazioni di un esponente politico il quale aveva definito "violento ed antidemocratico" il comportamento dei militanti di altro partito, per avere costoro impedito l'accesso all'ufficio elettorale del delegato alla consegna delle liste per il partito dell'imputato).
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2014, n. 46132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46132 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 13/06/2014
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 885
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - N. 41540/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NN IN, nato a [...] il [...] e da LI IE, nato a [...] il [...];
avverso il decreto emesso in data 13.6.2013 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
letta la requisitoria del 30.1.2014, con cui il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa FODARONI Maria Giuseppina ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con decreto pronunciato il 13.6.2013 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, accogliendo la relativa richiesta del pubblico ministero, disponeva l'archiviazione del procedimento penale sorto per il reato di cui all'art. 595 c.p., a carico di ER AT, in virtù di querela sporta da NN IN, soprannominato RC, e da LI IE nei confronti della suddetta ER per frasi pronunciate da quest'ultima all'indomani della esclusione della lista del PDL dalle elezioni regionali, lamentando l'offesa alla reputazione del Partito Radicale e degli esponenti della predetta formazione politica, previa dichiarazione di inammissibilità della proposta opposizione all'archiviazione.
2. Avverso tale decreto, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso i querelanti, a mezzo del loro difensore di fiducia, TA SE, lamentando: 1) l'inosservanza degli artt. 409 e 410 c.p.p., per mancata fissazione dell'udienza camerale, a fronte dell'opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, proposta dai querelanti;
2) l'omessa valutazione in ordine alla completezza delle indagini ed agli elementi addotti dalla difesa nel corso di esse e nell'atto di opposizione;
3) l'omessa valutazione della infondatezza della notizia di reato.
3. Il ricorso appare infondato e non può essere accolto. Ed invero, come affermato in sede di legittimità da un orientamento giurisprudenziale condiviso da questo Collegio, l'archiviazione può essere pronunciata "de plano", in presenza di opposizione della persona offesa alla richiesta, ove ricorrano due condizioni, delle quali si deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l'inammissibilità dell'opposizione, per l'omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva, e l'infondatezza della notizia di reato (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 4, 24/11/2010, n. 167, rv. 249236). Se, peraltro, in relazione al giudizio sull'ammissibilità dell'opposizione, si deve tenere conto soltanto della pertinenza e della specificità degli atti di indagine richiesti e non anche della possibile capacità dimostrativa dei mezzi di prova indicati (cfr. Cass., sez. 4, 06/10/2010, n. 40509; Cass., sez. 4, 22/06/2010, n. 34676, rv. 248085), è pur vero che l'opposizione all'archiviazione legittima l'intervento della persona offesa e l'instaurazione del contraddittorio con la procedura camerale solo ove le nuove indagini proposte siano pertinenti e rilevanti sotto il profilo della loro idoneità a porre in discussione i presupposti della richiesta del pubblico ministero (cfr., Cass., sez. 4, 23/03/2007, n. 21544, rv. 236727), con la conseguenza che qualora il giudice per le indagini preliminari abbia dichiarato "de plano" l'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa motivandola sotto entrambi i profili richiesti dall'art. 410 c.p.p., il giudice di legittimità non può sindacare la valutazione di merito già effettuata dal giudice per le indagini preliminari sulla infondatezza della notizia di reato (cfr. Cass., sez. 6, 12/03/2008, n. 13458, rv. 239318). Orbene, come rilevato dal sostituto procuratore generale, nel caso in esame, il decreto di archiviazione risulta del tutto legittimamente emesso dal giudice per le indagini preliminari, che si è attenuto ai principi di diritto in precedenza richiamati, procedendo alla valutazione di entrambi i profili imposti dall'art. 410 c.p.p., comma 2. Da un lato, infatti, egli ha evidenziato come nella opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero non si proponesse nessuna indagine suppletiva, ma solo una rivalutazione di elementi già in atti, sviluppando solo argomentazioni in punto di fondatezza della notizia di reato.
Dall'altro il giudice per le indagini preliminari, con motivazione approfondita ed assolutamente coerente, ha dato dettagliato conto delle ragioni che militano a favore della infondatezza della notizia di reato, ravvisando nella condotta della ER un caso evidente di esercizio del diritto di critica politica, riconducibile alla libertà di espressione costituzionalmente garantita. Le dichiarazioni attribuite all'indagata (aventi ad oggetto il comportamento, definito dalla ER come violento ed antidemocratico, di due radicali di impedire l'accesso all'Ufficio elettorale del delegato del PDL alla consegna delle liste), infatti, sono state correttamente definite dal giudice procedente "prive di obiettiva e soggettiva offensività", in quanto rese in un contesto, contrassegnato da un elevato tenore di scontro tra le parti politiche partecipanti alla competizione elettorale, che può tollerare anche espressioni "forti ed inappropriate", a meno che esse non trasmodino in attacchi gratuiti dell'altrui reputazione. Ed invero, come messo in luce dall'orientamento dominante in sede di legittimità, condiviso dal Collegio, nelle competizioni politiche o nei comizi, è lecito criticare, disapprovare e screditare, anche con asprezza, le azioni degli avversari, esercitando così il fondamentale diritto di critica sancito dalla Costituzione, sempre che si rimanga nei limiti della necessità dell'affermazione e della diffusione delle idee politiche.
Può, dunque, affermarsi che sussiste il delitto di diffamazione solo quando tali limiti sono oltrepassati, trasformando la competizione politica in una mera occasione per aggredire la reputazione degli avversari, con affermazioni che non si risolvono in critica, anche estrema, delle idee e dei comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni e commenti tipicamente "di parte", cioè non obiettivi, ma in espressioni apertamente denigratorie della dignità e della reputazione altrui ovvero che si traducono in un attacco personale o nella pura contumelia (cfr. Cass sez. 5, 5.7.1974, n. 8225, rv. 128431; Cass., sez. 5 5 11.1997, n. 11905, rv. 209647; Cass., sez. V, 19.12.2006, N. 4991, RV. 236321;
Cass., sez. V, 3.12.2009, n. 7419, rv. 246096).
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, rigettato, con condanna di ciascuno dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2014