Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2014, n. 46132
CASS
Sentenza 13 giugno 2014

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Sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica qualora l'espressione usata consiste in un dissenso motivato, anche estremo, rispetto alle idee ed ai comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni non obiettive, purchè non trasmodi in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento impugnato che aveva escluso la sussistenza del reato di diffamazione con riferimento alle dichiarazioni di un esponente politico il quale aveva definito "violento ed antidemocratico" il comportamento dei militanti di altro partito, per avere costoro impedito l'accesso all'ufficio elettorale del delegato alla consegna delle liste per il partito dell'imputato).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2014, n. 46132
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46132
Data del deposito : 13 giugno 2014

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