Sentenza 26 settembre 2016
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il rispetto della verità del fatto assume, in riferimento all'esercizio del diritto di critica politica, un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, ed ancor più quella politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile l'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. in un'ipotesi in cui, un consigliere comunale, con frase poi riportata su un articolo di stampa, in un contesto di ricostruzione anche storica di vicende risalenti alla seconda guerra mondiale, aveva attribuito ad un esponente di un partito, in ragione di tale suo ruolo, la "responsabiità politica" di un reato, rispetto al quale era certo il mancato coinvolgimento di costui).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2016, n. 25518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25518 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2016 |
Testo completo
2551 8-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 26/09/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2373/2016 PAOLO ANTONIO BRUNO Presidente - REGISTRO GENERALE GERARDO SABEONE N.9548/2016 Rel. Consigliere - ROSA PEZZULLO ROSSELLA CATENA ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER LU nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA nei confronti di: PE PA PE EG nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 16/09/2014 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/09/2016, la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO Udito il Procuratore Generale in persona del MARIO MARIA STEFANO PINELLI che ha concluso per ते udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. IO Maria Stefano Pinelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice civile;
udito per la parte civile ZZ UC l'avv. Battocletti Rino che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Trieste, in riforma della sentenza del Tribunale di Udine del 5.12.2011, assolveva DI LP SI LP dal reato di diffamazione, configurandosi l'esimente del diritto di critica, ai sensi dell'art. 51 c.p.. All'imputato era stata ascritta la condotta dell' aver offeso la memoria del defunto onorevole IO ZZ sostenendo, quale consigliere comunale, nel corso di un suo intervento nel Consiglio Comunale di Trieste, che l'on. ZZ "...ha sempre portato dentro di sé la responsabilità politica....." del massacro di OR, intervento questo riportato dalla giornalista AU RA in un articolo "Dedicare una via a OR", pubblicato sul Quotidiano il Messaggero Veneto in data 2.8.2008. 2. Avverso tale sentenza ZZ UC, in proprio e quale erede di AL SI e l'A.N.P.I., Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, hanno proposto, a mezzo dell'avv. Battocletti, distinti ricorsi ai soli effetti civili, affidati a motivi sovrapponibili, con i quali lamentano: -con il primo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. e) e b) c.p.p. per motivazione manifestamente illogica e contradditoria in punto di verità dell'addebito circa la responsabilità politica di un eccidio e per inosservanza, nonché erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 595, 51 c.p. e 21 cost. sul punto;
in particolare, la Corte territoriale ha relativizzato, oltre ogni limite, il concetto di responsabilità politica riferito ad un fatto determinato, ma soprattutto non ha tenuto in nessun conto che, nello specifico, l'addebito ha ad oggetto la strage di una formazione partigiana ad opera di un'altra, ovverosia l'eccidio di OR, il più grave episodio di lotta fratricida della guerra di liberazione nel confine orientale;
la responsabilità politica è stata attribuita al commissario delle formazioni Garibaldi del Friuli Venezia Giulia ed ha comportato un giudizio di disvalore assoluto, tale da ledere l'onore e il decoro della persona offesa ed in particolare la sua identità politica, denigrando, altresì, il movimento di liberazione partigiana, offuscando e travisando il ruolo da esso rivestito nella lotta coesa al comune nemico nazi- fascista, attraverso la rappresentazione di una circostanza di fatto del tatto falsa, specie ove si consideri che, come evidenziato dal consulente di parte nel giudizio di primo grado, l'On. IO ZZ (nome di battaglia ANDREA), fu l'indiscusso responsabile di tutte le forze partigiane garibaldine della Regione Friuli Venezia * Giulia, oltre che dopo la guerra, membro della Consulta Nazionale, deputato del PCI per tre legislature, fondatore con don Aldo Moretti (LINO) e Candido Grassi (VERDI), ambedue osovani, dell'istituto friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, decorato con medaglia d'argento al valor militare;
più volte la S.C. ha stabilito che in tema di reato di diffamazione a mezzo stampa, l'attribuzione a taluno in termini di certezza, di un fatto che è invece rimasto non accertato, non perde il connotato della illiceità solo perché sia inserito nell'ambito di una determinata analisi socio-politica, costituendo causa di giustificazione soltanto la critica che rispetti la verità dei fatti e non anche quella che si sviluppi attraverso l'arbitrario inserimento di circostanze non vere;
-con il secondo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. e), c) e b) c.p.p., per motivazione manifestamente illogica e contradditoria, anche per travisamento delle dichiarazioni confessorie dell'imputato, in punto di allegazione della scriminante del diritto di critica, nonché l'inosservanza dell'art. 530/3° comma c.p.p. e degli artt. 595, 51 c.p. e 21 cost., atteso che la valutazione effettuata dai giudici d'appello si presenta contraddittoria rispetto a quanto affermato dallo stesso imputato, nelle dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 11/07/2011, secondo cui con l'espressione "responsabilità politica" egli aveva inteso definire il presumibile sentimento di una persona che come il ZZ non era riuscito ad impedire quel massacro;
in dette affermazioni, come giustamente evidenziato nella sentenza di primo grado, non è in alcun modo chiarito come il comandante partigiano IO ZZ avrebbe potuto evitare l'eccidio di OR e, pertanto, non vi è l'allegazione- nè tantomeno la dimostrazione, delle circostanze da cui aveva tratto tale suo erroneo convincimento;
i requisiti richiesti dalla legge per l'applicazione delle scriminati debbono risultare rigorosamente provati dalle acquisizioni probatorie, in quanto le cause di giustificazione, configurandosi come clementi negativi di un reato perfetto in tutti i suoi estremi, possono operare soltanto se siano effettivamente sussistenti;
infatti, in tema di diritto di cronaca o di critica, è stato più volte affermato che, se l'imputato riporta un fatto come realmente verificatosi va esente dal reato di diffamazione solo quando dia la prova della verità del fatto stesso e, comunque, per potersi avvalere della scriminante in via putativa, egli è tenuto a effettuare e dimostrare di avere effettuato i necessari controlli di veridicità prima di pubblicare la notizia;
-con il terzo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. c) ed e) c.p.p., per contraddittorietà e illogicità della motivazione per travisamento della prova in ordine al ruolo politico del ZZ nel partito comunista, al rapporto con gli autori dell'eccidio e alle dichiarazioni del consulente delle parti civili;
invero, non vi è traccia negli atti del processo della 2 R circostanza che il ZZ fosse all'epoca il Segretario del Partito comunista della Regione Friuli Venezia Giulia e raffazzonata si presenta la ricostruzione storica di quello che il giudice di primo grado aveva definito "un episodio di estrema complessità e gravità storica"; se il giudice di secondo grado avesse considerato la deposizione del consulente Prof. Buvoli, avrebbe preso atto che i rapporti fra il ZZ ed i vertici del partito comunista di Udine erano conflittuali proprio sui rapporti con le altre forze partigiane ed in particolare con la formazione OS, come dimostra a lettera che il 12 febbraio '45 (l'eccidio ebbe inizio il 7 e si concluse il 18 febbraio) di Ostelio Modesti "Franco" al ZZ;
anche a questo proposito vale la relazione del consulente delle parti civili in atti, ove si legge come quest'ultimo ". . . .considerasse la lotta partigiana una grande battaglia nazionale e patriottica e non una guerra di partito;
perché fu spesso in urto con la federazione del PCI di Udine proprio nel valutare la natura e l'opportunità dei rapporti con l'OS; la lettera in questione dà conto che il ZZ non solo non condivideva, ma nemmeno sapeva della cosiddetta "lezione" che la Federazione del Pci di Udine stava dando attraverso il Gap e su insistente ordine dello sloveno IX Korpus agli osovani della baite di TO RK (OR); la realtà storica, come risultante dal processo, è pertanto esattamente capovolta rispetto a quella ricostruita e porta a concludere che se il ZZ avesse avuto ruoli di responsabilità politica nella Federazione del Pci di Udine, o a livello regionale, l'eccidio di OR non ci sarebbe stato;
per quanto concerne, poi, i contatti tra il partito comunista regionale ed i comunisti jugoslavi, essi si sono tradotti in una visita del Comandante delle divisioni partigiane friulane al comando del IX Corpus e perciò all' esercito jugoslavo, da cui dipendeva militarmente la formazione guidata da OF, fatto questo che non prova una copertura politica dell'eccidio; -con il quarto motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 595, 51 c.p. e 21 cost. in ordine all'esimente del diritto di critica;
invero, anche la parte della motivazione che riassume la portata in diritto della scriminante del legittimo esercizio della critica è parziale, atteso che non è vero che la critica storica è valutata in giurisprudenza con maggior larghezza, essendo la condizione prima ed essenziale di giustificazione della critica storica la verità dei fatti, formulati con le cautele del "buon costume storiografico;
l'autore di un'opera storica, ha l'onere di fornire la prova della verità degli addebiti, prova che deve essere, in ogni caso, piena e completa, sia se il fatto narrato è stato desunto da un documento ufficiale, sia se esso è stato tratto da informazioni assunte presso terzi o da qualsiasi altra fonte come causa di giustificazione per il suo esercizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 P Il ricorso non merita accoglimento.
1. In fatto, va innanzitutto evidenziato che la vicenda attiene ad un intervento effettuato in seno al Consiglio comunale di Udine, da DI LP SI LP nella sua qualità di consigliere, con il quale quest'ultimo aveva manifestato nel predetto consesso il proprio disappunto per il fatto che la città di Udine non avesse ancora tributato alcun riconoscimento ai martiri di OR e del OS MA, laddove nel marzo di quell'anno era stata, invece, dedicata una pubblica via a IO ZZ, segretario politico del P.C.I. all'epoca del massacro, uomo "sicuramente meritevole per altre cose ma che ha sempre portato dentro di sé la responsabilità politica di quel massacro"; tale intervento era stato riportato sul quotidiano "Il Messaggero Veneto" del 2.8.2008 in un articolo a firma di AU RA intitolato "Dedicare una via a OR".
2. In tale contesto deve evidenziarsi come non meriti censura la valutazione della Corte territoriale, che ha ritenuto in definitiva operante nella fattispecie l'esimente del diritto di critica politica e ancor più di critica storica, in considerazione della natura del giudizio espressa dall'imputato sul conto dell'on. ZZ e del fatto che l'espressione presuntivamente diffamatoria non è frutto di un attacco diretto alla persona del diffamato, bensì costituisce un indicazione a contrario, da parte di chiedeva in sostanza l'intitolazione di un luogo cittadino via o piazza che fosse alle vittime della strage.
3. Va premesso che i giudici d'appello - dopo aver evidenziato come l'eccidio di OR risalente al 7.2.1945 sia storicamente attribuito ad un gruppo di partigiani comunisti capeggiati da IO OF detto A", appartenenti ai "battaglioni GAP", non controllati dal partito comunista -di cui l'on. ZZ era all'epoca il segretario politico in regione- ed abbia visto quali vittime partigiani appartenenti alle c.d. "Brigate OS", di ispirazione prevalentemente cattolica, liberale, monarchica e azionista e che quali che fossero le motivazioni dell'eccidio (tentativo di predominio di un gruppo partigiano su di un altro o sospetti di connivenza tra gli occupanti) è stata, comunque, giudizialmente esclusa ogni responsabilità sul piano penale dell'on. ZZ- hanno evidenziato come non si possa affermare che l'espressione usata dall'imputato (di attribuzione all'on.le ZZ di una responsabilità politica neppure morale) vada oltre un giudizio di contiguità ideologica fra il partito all'epoca diretto dal defunto on.le ZZ e neppure con i responsabili diretti della strage, bensì con i loro ispiratori d'oltre confine;
ossia una responsabilità che può riferirsi all'aver fornito a questi ultimi il destro o l'opportunità di ritenere a ragione o a torto di avere una copertura politica e fors'anche logistica in Italia, avendo, d'altra parte, lo stesso storico consulente delle parti civili, dato atto degli intervenuti contatti 4 不 fra il Partito comunista regionale, rappresentato dall'on.le ZZ, ed i comunisti jugoslavi, ispiratori dell'eccidio, al fine di poter destituire A", compagini comuniste queste, entrambe propugnanti un'ideologia all'epoca molto stringente e fondata sull'internazionalismo.
3. Ciò premesso, si osserva che con il primo motivo di ricorso in sostanza i ricorrenti deducono che l'attribuzione della responsabilità politica dell'eccidio di OR all'on. IO ZZ offende l'onore della memoria di quest'ultimo, ma di ciò ovviamente deve aver tenuto conto la Corte territoriale se ha ritenuto operante l'esimente del diritto di critica, quantunque, poi, in un punto della sentenza impugnata i giudici d'appello abbiano evidenziato l'assenza "di una specifica intenzione denigratoria dell'imputato". La scansione del procedimento logico- giuridico da seguire in tema di accertamento della punibilità dell'imputato a titolo di diffamazione implica, invero, in primo luogo, la valutazione diretta a stabilire se il contenuto della comunicazione rivolta a più persone rechi in sé la portata lesiva della reputazione altrui, che costituisce il proprium del reato contestato e, una volta stabilito il concorso degli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, l'attenzione del giudicante può spostarsi sull'apprezzamento della linea difensiva volta a giustificare il fatto sotto il profilo della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., e quindi sulla verifica di sussistenza dei noti requisiti di verità, interesse alla notizia e continenza (Sez. V, n. 41661 del 17/09/2012). La sussistenza dell'esimente del diritto di critica presuppone, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui, la cui offensività possa, tuttavia, trovare giustificazione nella sussistenza dello stesso diritto di critica (Sez. 5, n. 3047 del 13/12/2010 - dep. 27/01/2011, Belotti, Rv. 249708) 4. Gli ulteriori motivi di ricorso sono in sostanza volti a censurare, sebbene sotto diverse angolazioni, la riconducibilità della fattispecie in esame all'esercizio del diritto di critica politica/storica, per la "mancata verità" della "responsabilità politica" addebitata al defunto on.le ZZ dell'eccidio di OR.
4.1. Va precisato in proposito che il diritto di critica, nelle sue più varie articolazioni, ossia di critica politica, giudiziaria, scientifica, sportiva, espressione della libertà di manifestazione del proprio pensiero, garantita dall'art. 21 Cost., così come dall'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, si traduce proprio nell'espressione di un giudizio o di un'opinione personale dell'autore, che non può che essere soggettiva. L'accertamento della scriminante in questione, richiede, tuttavia, in linea generale la verifica della sussistenza dei tre requisiti individuati dalla giurisprudenza di questa Corte, ossia la verità, la continenza e l'interesse sociale alla notizia (Sez. V, n. 45014 del 19/10/2012). A tal ultimo 5 proposito è stato evocato il parametro dell'attualità della notizia: nel senso cioè che una delle ragioni fondanti della esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva della altrui reputazione è vista nell'interesse generale alla conoscenza del fatto ossia nell'attitudine della notizia a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che ognuno possa fare liberamente le proprie scelte, nel campo della formazione culturale e scientifica ( Sez. 5, n. 39503 del 11/05/2012, Clemente, 254789; Sez. 5, n. 49570 del 23/09/2014). Rv. L'esercizio del diritto di critica viene tradizionalmente distinto da quello di cronaca in quanto, nel primo, si esprimerebbe una valutazione dei fatti, nel secondo un semplice resoconto degli stessi e per tale ragione, il requisito della verità, nell'ambito del diritto di critica, scolorerebbe a mero presupposto, mentre, nel diritto di cronaca, costituirebbe il fondamento stesso della scriminante (Sez. 5, n. 1914 del 17.11.2010). Non di meno, anche nell'esercizio del diritto di critica, una base fattuale reale deve esistere. Non si può criticare un altro attribuendogli una condotta (un'azione, un'opinione, uno scritto ecc.) che in realtà non ha tenuto (Sez. 5, n. 1914 del 17.11.2010). Ciò non toglie che, anche nel riferire il fatto quale "presupposto della critica, il criticante possa già connotare quel fatto di caratteri -positivi o negativi- che, pur non scalfendolo nella sua materialità, valgano a caratterizzarlo, presso i destinatari della comunicazione, in un senso o in un altro.
4.2. Nella giurisprudenza di questa Corte, affermazioni nette - quali quella che in tema di diffamazione presupposto imprescindibile per l'applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica è la verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica (Sez. 5, n. 7715 del 04/11/2014 Rv. 264064)- si attenuano con riferimento specifico all'esercizio della critica politica, in relazione alla quale, il rispetto della verità del fatto assume un rilievo, necessariamente affievolito, rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica. Tali principi trovano corrispondenza anche in una pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo (sez. 2, sentenza del 27 novembre 2012, Mengi v. Turkey), che distingue tra "giudizi di fatto" e di "valore", laddove mentre l'esistenza del fatto può essere soggetta a prova, il giudizio di valore non può esserlo, poiché la richiesta di dimostrare la verità di un giudizio di valore determina un evidente effetto dissuasivo sulla libertà di informare (Sez. 5, n.49570 del 23/09/2014).
4.3.Tenuto conto di siffatti principi, si osserva che nella fattispecie in esame si verte senz'altro nell'ipotesi di critica politica (piuttosto che in quella più 6 яз strettamente storica), in considerazione del luogo in cui l'imputato ha svolto il suo intervento (seduta consiglio comunale), della qualità dallo stesso rivestita (consigliere comunale) e dell'oggetto dell'intervento (di critica dell'inerzia comunale nell'attività di denominazione di una via o di una piazza ai martiri di OR, laddove era stata già intitolata una strada all'on. ZZ "che ha portato dentro di sé la responsabilità politica di quel massacro"). Dunque, il fatto storico dell'eccidio di OR, nondimeno rilevante in relazione alla ricorrenza dell'esimente in esame avendo costituito l'occasione per rimarcare l'inerzia del Consiglio comunale - sollecito, invece, nell'intitolare una strada al defunto on.le ZZ, piuttosto che ai martiri di quell'eccidio, pur "non meritando" costui tale tributo (ciò ricavandosi dall'utilizzo dell'avverbio "incredibilmente" utilizzato dall'imputato nel contesto della critica sviluppata avverso le iniziative del consesso cittadino)- deve essere considerato non nella dimensione dell'esatto accertamento del suo sviluppo e delle specifiche ragioni (accertate о individuabili) che lo hanno determinato, bensì valutato nell'ambito di un contesto nel quale il destinatario diretto della critica dell'imputato è, come evidenziato, chiaramente il Consiglio comunale con la sua inerzia.
4.4. In siffatto contesto va, pertanto, calata la valutazione della ricorrenza dell'esimente del diritto di critica, in relazione alla quale, fermo restando l'indubbio interesse pubblico alla conoscenza della vicenda e la continenza delle espressioni utilizzate- elementi questi la cui sussistenza era stata già valutata positivamente dal primo giudice- occorre incentrare l'attenzione sulla "verità" di una "responsabilità politica" dell'on.le ZZ dell'eccidio di OR. I ricorrenti in proposito hanno evidenziato che alcun elemento induce ad accostare il defunto on.le ZZ all'eccidio in questione a livello di responsabilità politica e sul punto sviluppano nei vari motivi di ricorso articolate considerazioni di carattere storico, citando ampi passi dell'elaborato del consulente di parte, prof. Buvoli. L'indagine storica addotta, tuttavia anche - sulla base di quanto già evidenziato circa la non pertinenza di un accertamento storico preciso in merito alle dinamiche che hanno condotto a tal eccidio- non vale a superare i punti messi in sostanza in risalto dai giudici di merito circa l'estrema complessità della vicenda in questione ed il mancato oggettivo accertamento, delle specifiche causali che portarono il gruppo di partigiani comunisti capeggiati dal OF (Giacca), appartenenti ai cd. battaglioni GAP, all'eccidio dei partigiani appartenenti alle Brigate OS (ossia se di predominio di un gruppo sull'altro, connivenza con gli occupanti od altri). Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha messo in risalto, in sostanza, come fosse difficile, stante la complessità della vicenda e la non esatta emersione delle causali e dei dettagli di essa (al di là della riferibilità ai partigiani capeggiati dal OF 7 R A") ricondurre l'eccidio ad una precisa ed univoca responsabilità sotto il meramente politico. Specie ove si consideri che il concetto di versante responsabilità politica è concetto ampio e complesso, che si traduce di fatto nella sottoposizione al giudizio dei detentori del potere politico circa l'uso che ne hanno fatto, potendo essi, anche perderlo o vederlo diminuito a seguito di tale giudizio;
in sostanza, come evidenziato da un noto costituzionalista, implica la "sottoposizione dei soggetti politici alla critica". Si ha responsabilità politica, infatti, quando si debba rispondere non di un fatto determinato, secondo specifiche norme giuridiche che all'uopo lo prevedano come fatto illecito, ma quando si è chiamati a rispondere della mancanza di qualità a tenere un determinato incarico, sulla base di quelle che sono le esigenze particolari del momento.
4.5. Il dato considerato dai giudici d'appello, tuttavia, è stato quello che l'on. ZZ rivestiva all'epoca dell'eccidio il ruolo di segretario regionale del partito comunista (circostanza questa contestata dai ricorrenti con il terzo motivo di ricorso in maniera piuttosto generica, laddove hanno, comunque, riconosciuto allo stesso un ruolo di di primissimo piano nel partito, essendo l'uomo più in vista nella "guerra partigiana") e, comunque, un ruolo di spicco in ambito locale in quel partito, in virtù del quale - escluso ogni suo coinvolgimento penale nella vicenda, come del resto dimostrato dalle pronunce emesse in suo favore e prodotte dalla parte civile- appare da scriminare, ex art. 51 c.p., l'attribuzione di una responsabilità "politica" del defunto on.le ZZ nella vicenda in questione in relazione alla veridicità del giudizio espresso da individuarsi nella "contiguità ideologica" fra il partito dallo stesso diretto ed i comunisti jugoslavi ispiratori della strage d'oltre confine, al fine di poter destituire A".
4.6. Il riferimento da parte dell'imputato alla "responsabilità politica" dell'on.le ZZ da ricondursi, secondo i giudici d'appello, in ogni caso, alla contiguità del partito nel quale quest'ultimo ricopriva un incarico rappresentativo ed i comunisti jugoslavi, si ritiene dia conto senza illogicità del "nucleo di veridicità" richiesto al fine della configurabilità della scriminante dell'esercizio del diritto di critica politica, ciò considerando che in tale ambito il rispetto della verità del fatto assume, come evidenziato in premessa, un limitato rilievo, necessariamente affievolito, rispetto al diritto di cronaca. Specie ove si consideri che nel caso di specie l'esercizio del diritto di critica politica si è concretizzato in una affermazione di "responsabilità politica", che per sua natura postula un giudizio critico dei cittadini circa l'uso che è stato fatto del potere politico.
4.7. Non appare idoneo, invece, a smentire la ricostruzione dei giudici d'appello la circostanza che lo stesso imputato nel corso del suo interrogatorio avrebbe fornito una spiegazione diversa per quanto concerne le ragioni dell'attribuzione di una responsabilità politica dell'on. ZZ, da individuarsi nel sentimento verso una persona che non era riuscita ad impedire quel massacro. Anche a voler considerare infatti tale interpretazione autentica essa, tuttavia, non contrasta con la ricostruzione operata dai giudici d'appello, ben potendo tale giudizio porsi in relazione ai contatti del partito facente capo all'on.le ZZ con i comunisti jugoslavi. In merito a tale "vicinanza" i ricorrenti hanno smentito di aver essi stessi, attraverso il loro consulente evidenziato tale dato, deducendo che quest'ultimo ha dato atto solo di una visita del Comandante delle divisioni partigiane friulane al comando del IX Porzius. Tale spiegazione, tuttavia, non è idonea ad inficiare quanto evidenziato dalla Corte territoriale che ha appunto dato atto di meri "contatti" tra le due compagini e senz'altro anche l'episodio citato dai ricorrenti dà atto di tali contatti.
5. I ricorsi per le ragioni esposte vanno, dunque, respinti ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14.11.2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Praze Sorell Rosa Pezzullo Paolo Antonio Bruno 8 еде DEPOSITATA IN adell 23 MAG 2017 IL FUNZIONARIO C Jun 9