Sentenza 22 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di durata massima della custodia cautelare per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, il termine previsto dall'art. 303, comma primo, lett. a), n. 3, cod. proc. pen. opera solo ove per i delitti in questione siano realizzate le condizioni di pena edittale previste nell'art. 407, comma secondo, lett. a), n. 4, e non sulla base del solo titolo di reato. (Fattispecie relativa a contestazione del delitto di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, previsto dall'art. 270-bis, comma secondo, cod. pen., punito con pena da quattro ad otto anni di reclusione, relativamente al quale la S.C. ha ritenuto che il termine di durata massima della custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari sia di sei mesi e non di un anno, pur prevedendo l'art. 303 citato quest'ultimo termine in presenza di pena edittale massima superiore nel massimo a sei anni: e ciò sia sul rilievo che l'art. 407, comma secondo, lett. a) è da intendere recepito integralmente, e non solo con riferimento al "nomen juris", nell'art. 303, comma primo, lett. a) n. 3 del codice di rito, sia perché, nel dubbio interpretativo, il "favor libertatis" impone di scartare un'interpretazione "in malam partem"). Non risultano precedenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/1999, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 22.02.1999
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MARCHESE ANTONIO " N.1526
3.Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N.19777/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) Procuratore Generale della Repubblica presso TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNAnei confronti di:
ID AM EN RA N. IL 08.03.1966
NA ET EN EB N. IL 06.03.1963
avverso ordinanza del 21.04.1998 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA sentita la relazione fatta dal Consigliere dott.ssa MABELLINI ANNA sentite le conclusioni del P.G. Dr. Palombarini, che chiede annullamento con rinvio.
Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I- Con ordinanza 21.4.98 il Tribunale di Bologna, adito quale giudice d'appello ex art. 310 c.p.p. da NI OH BE RA e RI FE BE RE, nei cui confronti il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva respinto la richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, dichiarava la perdita di efficacia della misura cautelare emessa.
Considerava:
- che gli appellanti erano indagati per il reato punito dall'art. 270 bis e. 2 c.p. (partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico), per il quale era prevista la pena della reclusione da quattro ad otto anni;
- che in relazione a tale pena edittale, a norma dell'art. 303 c. 1 lett. a) n. 2 c.p.p. il termine di fase massimo di custodia cautelare era di sei mesi, già decorso;
- che era incongruo al caso in esame il maggior termine di un anno previsto dall'art. 303 c. 1 lett. a) n. 3, contenente richiamo all art. 407 c. 2 lett. a) c.p.p., pienamente recettizio, e quindi, per i "delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale" considerati al n. 4 della norma, limitato a quelli "per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad anni cinque o nel massimo a dieci anni" , tra i quali non rientrava l'imputazione contestata. II- Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna che deduce violazione di legge. Sostiene che il richiamo operato dall'art. 303 c.1 lett. a) n.3 all'art. 407 c. 2 lett. a) concerne solo il "nomen iuris" dei reati e non i limiti di pena in esso indicati , considerati in modo autonomo dall'art. 303 c. 1 lett. a) n. 3, con la formula "sempre che per lo stesso" (uno dei delitti prima richiamati) "la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni". Poiché la pena massima edittale prevista per il delitto nella specie contestato supera i sei anni, il termine di durata massima della custodia cautelare da applicarsi al caso in esame sarebbe quindi quello di un anno indicato dalla norma da ultimo citata.
III. Il ricorso è infondato.
Giova trascrivere i testi delle due norme, tra loro coordinate, del cui significato si discute.
L'art. 303 c. 1 lett. a) stabilisce la perdita di efficacia della custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari quando dall'inizio della sua esecuzione siano trascorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, ovvero una delle sentenze previste dagli artt. 442, 448 c. 1, 561 e 563:
" ... 2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal n. 3;
3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati all'art. 407, comma 2, lett. a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni.
L'art. 497 c. 2 lett. a), richiamato integralmente, menziona al n. 4, che qui interessa vertendosi in tema di delitto con finalità di terrorismo, i "delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni".
Il richiamo attuato, considerato letteralmente, già di per sè appare riferito ai delitti determinati nella norma non solo in rapporto alla finalità che li contraddistingue, ma anche con riferimento ai limiti di pena considerati.
La necessità di coordinare le due norme potrebbe indurre ad ipotizzare la fondatezza della tesi espressa dal Procuratore ricorrente nel caso in cui il limite di pena stabilito dall'art. 303 c. 1 lett. a) n. 3 fosse inutile, nell'ambito del richiamo considerato, non essendo ravvisabili tra i reati menzionati dall'art. 407 c. 2 lett. a ) ipotesi di delitti puniti con reclusione non superiore nel massimo ai sei anni indicati dalla norma richiamante. In realtà ipotesi di reato suddette sono contenute nell'interno dell'art. 407 c. 2 lett. a) n. 3, che menziona i "delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo".
La dizione fa riferimento all'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13.5.91 n. 152, convertito nella legge n. 203 del 1991, anteriore alla modifica dell'art. 407 nei termini attuali apportata prima dal D.L.8.6.92, convertito nella legge n.356 del 1992, e poi dalla legge 8.8.95 n. 332. L'aggravante in parola, relativa ai "delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo", prevede un aumento di pena "da un terzo alla metà", applicabile anche a delitti non sanzionati gravemente dal legislatore (si pensi alle minacce, alle percosse, alle lesionì personali non aggravate), per i quali la reclusione, nonostante l'aumento massimo conseguente all'aggravante predetta, resta inferiore ai sei anni indicati dall'art. 303 c. 1 lett. a) n.
3. In questa prospettiva il limite dettato da tale norma ha una propria valenza mirata, destinata ad evitare una prolungata custodia cautelare per reati privi di grave sanzione, esclusi dall'ambito "sempre che".
L'individuazione di un significato specifico di tale esclusione, conseguente all'ampia gamma di previsioni contenute nell'art. 407 c. 2 lett. a) richiamato, evidenzia la valenza autonoma del limite di pena considerato nel numero quattro della stessa norma, che deve quindi ritenersi richiamato integralmente, e non solo con riferimento al "nomen iuris", dall'art. 303 c. 1 lett. a) n. 3.
Conforta tale interpretazione il "favor libertatis" che a norma dell'art. 13 della Costituzione ispira le norme in materia di custodia cautelare, delle quali nel dubbio è vietata l'interpretazione che "in malam partem" vada oltre il significato letterale delle espressioni usate.
Ritenuto dunque escluso dal richiamo attuato dall'art. 303 c. 1 lett. a) n. 3 il reato nel caso in esame contestato, sanzionato con pena detentiva minima di quattro anni e massima di otto anni, inferiori rispettivamente al minimo di cinque ed al massimo di dieci anni indicati dall'art. 407 c. 2 lett. a) n. 4, è corretta l'applicazione del termine massimo di custodia cautelare di mesi sei dettato dall'art. 303 c. 1 lett. a) n. 2, e deve essere respinto il ricorso proposto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 1999