Sentenza 6 dicembre 2017
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, ritenendo applicabile la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., rigetti la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, non trattandosi di provvedimento fondato esclusivamente su ragioni di opportunità e, quindi, estraneo al potere conferito dall'art. 459, comma 3, cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. In cosa consiste l’atto abnorme nel processo penaleDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 marzo 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/12/2017, n. 5442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5442 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2017 |
Testo completo
05442-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 3241 Sent. n. sez. - Presidente - Gastone Andreazza UP 06/12/2017 Giulio Sarno Consigliere - - - Consigliere - Emanuela Gai R.G.N. 28644/2017 Gianni Filippo Reynaud - Relatore - Ubalda Macrì - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica preso il Tribunale di Ravenna nel procedimento a carico di CC RO, nato a [...] il [...] avverso il provvedimento del 18/05/2017 del Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 18 maggio 2017, il Tribunale di Ravenna ha rigettato la richiesta avanzata dalla locale Procura della Repubblica di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di RO CC in ordine al reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per aver eseguito, in assenza di permesso di costruire, una casetta in legno ad uso ricovero attrezzi, con copertura a due falde, superficie di 1,8 mq. e altezza variabile tra m. 1,8 e m. 2,15.
Ritenuto che
nel caso di specie - considerata la modalità della condotta, l'esiguità del danno, l'avvenuta spontanea demolizione del manufatto, l'incensuratezza dell'imputato ricorressero i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e che tuttavia non potesse adottarsi sentenza di proscioglimento per tale causa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (trattandosi peraltro di pronuncia che prevede l'instaurazione del contraddittorio e comporta l'emissione di un provvedimento non pienamente liberatorio, con effetti pregiudizievoli quale l'iscrizione nel casellario giudiziale), il Tribunale respingeva la richiesta e disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero.
2. Avverso il provvedimento, dal ricorrente qualificato ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, deducendo il motivo di seguito enunciato, nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3. Il ricorrente deduce il vizio di cui all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., per violazione dell'art. 459, comma 3, cod. proc. pen. e abnormità del provvedimento, avendo il giudice in concreto esercitato il potere di restituzione degli atti al pubblico ministero previsto da tale norma in un caso non consentito, al di là di ogni ragionevole limite, così adottando un atto affetto da abnormità c.d. strutturale. Osservando che la disposizione citata si riferisce unicamente a casi relativi a profili di legittimità del rito, di qualificazione giuridica del fatto o di idoneità ed adeguatezza della pena con riferimento al caso concreto, il ricorrente deduce che essa non potrebbe essere invocata nell'ipotesi di ritenuta applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ciò che, osserva il ricorrente, nel caso di specie il g.i.p. avrebbe peraltro affermato soltanto in via di mera possibilità), dovendo il giudice in tal caso emettere il richiesto decreto penale di condanna, che nella specie contemplava l'applicazione della pena minima di legge di giorni 5 di arresto e 3.442,66 Euro (concesse le circostanze 2 M attenuanti generiche e operata la riduzione per il rito), con la concessione della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E' pacifico che l'ordinamento non preveda un mezzo d'impugnazione avverso il provvedimento con cui il g.i.p., non accogliendo la richiesta di emissione di decreto penale di condanna e non dovendo pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., restituisca gli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 459, comma 3, cod. proc. pen. In forza del principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione previsto dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen. il ricorso in esame sarebbe dunque da ritenersi inammissibile, a meno che come deduce il ricorrente ci si trovi di fronte ad un atto abnorme. - La categoria, di origine giurisprudenziale, dell'abnormità è stata da tempo elaborata, come è noto, proprio al fine di consentire di porre rimedio, con il ricorso per cassazione, a provvedimenti giudiziari non altrimenti impugnabili e ritenuti tuttavia profondamente sbagliati ed ingiusti, di regola per la violazione di norme processuali.
2. In assenza di definizione normativa del concetto di atto abnorme suscettibile d'autonoma impugnazione che, per la difficoltà di tipizzazione, anche il legislatore del 1988 ha preferito non disciplinare nel codice di rito, lasciando alla giurisprudenza il compito di delinearne i confini questa Corte, con plurime decisioni assunte a Sezioni Unite (v. in particolare: Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, Di Battista, Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini;
Sez. U, Sentenza n. 5307/2008 del 20/12/2007, Battistella;
Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni e a.) ha individuato la categoria, connotandola, per un verso, in negativo nel senso che non può definirsi abnorme l'atto che costituisce mera violazione di norme processuali e, per altro verso, in positivo. Da quest'ultimo punto di vista - si è affermato che è affetto da vizio di abnormità, sotto un primo profilo (c.d. strutturale), il provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite. Sotto altro profilo, si è posto in luce come sussista abnormità (c.d. funzionale) quando l'atto, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (così, in motivazione, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni e a., Rv. 243590), potendosene ravvisare un sintomo nel 3 M fenomeno della c.d. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore (così, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 5307/2008 del 20/12/2007, Battistella;
v. anche Sez. 2, n. 7320/2014 del 10/12/2013, Fabozzi, Rv. 259158; Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, Veccia, Rv. 259830; Sez. 2, n. 2484/2015 del 21/10/2014, Tavoloni e a., Rv. 262275).
3. In applicazione di questi principi, nell'esaminare ricorsi proposti avverso provvedimenti di restituzione degli atti al pubblico ministero emanati ai sensi dell'art. 459, comma 3, cod. proc. pen. questa Corte ha per lo più affermato che non è abnorme, e, quindi, non è impugnabile con il ricorso per cassazione, la decisione con cui il giudice per le indagini preliminari abbia rigettato la richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto penale di condanna: trattasi, infatti, di provvedimento espressamente previsto dall'ordinamento e che (pur se, in ipotesi, erroneo od illegittimo) non determina una stasi del processo non eliminabile e l'impossibilità di proseguirlo, perché il pubblico ministero può sempre procedere con il rito ordinario (Sez. 4, n. 3417/2016 del 13/12/2005, Kardhashi, Rv. 233243; Sez. 4, n. 40513 del 06/10/2010, Sabbatino, Rv. 248857). Affermando che in materia di procedimento per decreto, il sindacato del g.i.p. non può considerarsi circoscritto al controllo delle condizioni di ammissibilità del procedimento stesso, né alla rilevazione dell'incongruità della pena in riferimento alla imputazione in sé considerata, ma può spaziare nell'utilizzazione di ogni risultanza processuale, un risalente orientamento di questa Corte ha tuttavia affermato che deve ritenersi abnorme in quanto al di - fuori del sistema vigente - il provvedimento che rigetti la richiesta solo per la ritenuta inopportunità del procedimento monitorio, senz'altra enunciazione di ragioni sottostanti, così da disattendere il principio della scelta discrezionale del rito da parte del pubblico ministero, sostituendo arbitrariamente un proprio criterio di opportunità, neppure comprensibile, a quello istituzionalmente conferito al solo organo della pubblica accusa (Sez. 1, n. 1426 del 24/03/1994, Nastri, Rv. 198289). Uniformandosi a detto orientamento, la successiva giurisprudenza ha a lungo ritenuto che l'unico caso di abnormità della decisione di rigetto della richiesta di emissione di decreto penale di condanna fosse quello fondato su mere ragioni di opportunità (Sez. 6, n. 36216 del 27/06/2013, Galati, Rv. 256331; Sez. 6, n. 38370 del 12/06/2014, Mancrasso, Rv. 260177; Sez. 4, n. 45683 del 18/09/2014, Mirra, Rv. 261063; Sez. 6, n. 6663/2016 del 01/12/2015, R., Rv. 266111; Sez. 6, n. 23829 del 12/05/2016, C. Rv. 267272). Nel solco di questo consolidato filone interpretativo si è conseguentemente risolto un caso analogo a quello oggetto del presente ricorso, 4 M affermandosi che non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, ritenendo applicabile la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., rigetti la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, non trattandosi di provvedimento fondato esclusivamente su ragioni di opportunità (Sez. 4, n. 10209 del 04/02/2016, Parola, Rv. 271362).
4. Una successiva pronuncia di questa Corte, nell'esaminare altro analogo caso, è tuttavia andata in contrario avviso. Nell'analizzare i poteri del g.i.p. il quale, richiesto di emettere un decreto penale di condanna, reputi sussistente la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, si è ritenuto che, per un verso, il giudice non possa pronunciare sentenza di proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto l'applicazione di tale speciale causa di non punibilità può venire in rilievo esclusivamente dopo l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, quale opzione processuale spettante all'imputato in sede di formulazione dell'opposizione al decreto penale già emesso (Sez. 1, n. 15272/2017 del 21/12/2016, Allocco, Rv. 269465) e, per altro verso, si è giudicato abnorme il provvedimento con il quale il medesimo giudice disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, sulla base di una ipotetica valutazione circa l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. (Sez. 1, n. 15272/17 del 21/12/2016, Allocco, Rv. 269464; nel caso di specie, il g.i.p., in motivazione, aveva affermato che la condotta contestata poteva rientrare, alla luce dei criteri fissati dall'art. 131 bis cod., pen. tra le ipotesi di particolare tenuità). Pur dichiarando di condividere il consolidato orientamento sulla nozione di abnormità più sopra richiamata, la citata decisione è pervenuta a tale ultima conclusione ritenendo sussistere un caso di abnormità strutturale sul rilievo che la restituzione degli atti al pubblico - ministero che abbia richiesto l'emissione di un decreto penale di condanna possa fondarsi soltanto su profili di legittimità del rito, di qualificazione giuridica del fatto o di idoneità ed adeguatezza della pena con riferimento al caso concreto. Ogni spazio di discrezionalità ulteriore dovrebbe ritenersi correlato a mere ragioni di opportunità che priverebbero il giudice in concreto del potere di - adottare il provvedimento di rigetto, il quale risulterebbe pertanto emesso al di là di ogni ragionevole limite tanto da ricadere nella nozione di abnormità.
5. Reputa il Collegio che non possa darsi seguito alla decisione da ultimo richiamata e che in conformità al prevalente orientamento interpretativo più - sopra esposto debba invece escludersi che in casi come quello in esame la - M 5 decisione di rigetto del g.i.p. possa essere ritenuta, al di là di ogni ragionevole limite, estranea al potere conferito dall'art. 459, comma 3, cod. proc. pen. Depone in questo senso, in primo luogo, la formulazione della disposizione. Statuendo che «il giudice, quando non accoglie la richiesta>> (decisione non legata a particolari e stringenti requisiti), «se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129» (unica alternativa decisoria espressamente delineata e vincolata alla sussistenza delle condizioni previste dalla norma), «restituisce gli atti al pubblico ministero»>, l'art. 459, comma 3, cod. proc. pen. attribuisce al g.i.p. un potere che sembra avere carattere residuale, non essendo stato condizionato al ricorrere di specifiche situazioni. La chiara scelta legislativa - può ulteriormente osservarsi appare spiegabile per essersi collocata in un sistema processuale che ha esaltato il ruolo di terzietà del giudice, ripudiando il previgente modello di decreto penale emanato ex officio dal pretore secondo il disposto dell'art. 506 cod. proc. pen. abr. Essa, dunque, non sembra suscettibile di essere ridimensionata in sede interpretativa - con la lapidaria affermazione che si legge nella sentenza resa nel procedimento Allocco sul rilievo che la reiezione della richiesta avanzata dal - pubblico ministero possa trovare giustificazione soltanto in ragioni afferenti la legittimità del rito, la qualificazione giuridica del fatto o l'idoneità ed adeguatezza della pena con riferimento al caso concreto. Se, anzi, queste ultime due situazioni sono state giustamente enucleate - anche dalla richiamata decisione - quali espressive di un potere connaturato alla funzione giurisdizionale, sembra arduo collocare in una sfera diametralmente opposta (che addirittura supererebbe ogni ragionevole limite) la decisione che restituisca gli atti ritenendo la sussistenza di una causa di non punibilità prevista della legge che è per sua natura incompatibile con una condanna penale, peraltro suscettibile di diventare irrevocabile pur se adottata con decreto penale. Al contrario, in tali casi, il provvedimento di restituzione degli atti anche alla luce del principio - costituzionale della funzione rieducativa della pena appare in linea con l'analoga funzione che il giudice esercita laddove non accolga la richiesta di emissione di decreto penale di condanna (riconoscendo bensì la sussistenza del reato e della punibilità, ma) essendo in disaccordo con il pubblico ministero richiedente unicamente sulla congruità del trattamento sanzionatorio.
6. Non potendosi, dunque, ritenere che il provvedimento impugnato sia stato adottato al di là di ogni ragionevole limite rispetto al potere attribuito al g.i.p. dall'art. 459, comma 3, cod. proc. pen., lo stesso non può essere qualificato come abnorme e, non essendo pertanto impugnabile, deve dichiararsi l'inammissibilità del proposto ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Così deciso il 06/12/2017. Il Presidente Il Consigliere estensore Gastone AndreazzaStone/Andreazza Gianni Filippo Reynaud Palyn DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 6 FEB 2018 IL CANCELLIERE Luana Mariani 7