Sentenza 18 settembre 2014
Massime • 1
Non è abnorme l'ordinanza con la quale il G.i.p. rigetta la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, disponendo la restituzione degli atti al P.M., salvo che il provvedimento sia fondato esclusivamente su ragioni di opportunità. (In applicazione del principio, è stata esclusa l'abnormità del provvedimento di restituzione degli atti giustificata dalla valutazione di incongruità della pena richiesta in relazione alla gravità della violazione contestata).
Commentari • 6
- 1. Art. 459 - Casi di procedimento per decretohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Cass. Pen., SS. UU., 18 gennaio 2018, n. 20569https://www.iusinitinere.it/
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
Leggi di più… - 3. Particolare tenuità del fatto: per le Sezioni unite non è abnormeEmanuele Sylos Labini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno stabilito che non è abnorme, quindi non è ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, restituisce gli atti al pubblico ministero, al fine di verificare la possibilità di chiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto. A parere della Suprema Corte, con tale attività – che rientra nei poteri conferiti al giudice dall'art. 459, comma 3, c.p.p. – non si realizza né un indebito ritorno …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
Leggi di più… - 5. In cosa consiste l’atto abnorme nel processo penaleDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 marzo 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/09/2014, n. 45683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45683 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. BIANCHI Luisa - Presidente - del 18/09/2014
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere - N. 1508
Dott. DOVERE RE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 52143/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA;
nei confronti di:
RA OR N. IL 11/07/1984;
avverso il Decreto n. 9232/2013 GIP TRIBUNALE di NOLA, del 27/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento emesso in data 27/11/2013 il G.i.p. del Tribunale di Nola ha rigettato la richiesta di emissione del decreto penale di condanna nei confronti di RA RE in ordine al reato di cui agli artt. 116 e 15 C.d.S..
2. Rilevava il G.i.p. che "la pena richiesta - in relazione al fatto contestato - è da ritenere incongrua attesa la gravita della violazione contestata, elemento che induce l'estensore a ritenere l'imputato non meritevole della premialità del rito prescelto dalla Parte Pubblica".
3. Avverso la su citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, denunziandone l'abnormità strutturale. Rileva che l'impostazione secondo cui la gravita della violazione può essere incompatibile con la premialità del rito prescelto dalla parte pubblica postula la sussistenza di un altro presupposto, in realtà non contemplato dalla legge per l'accesso al rito alternativo, giacché la premialità connessa al rito non consegue ad una valutazione di meritevolezza ma al successivo comportamento dell'imputato, il quale accetta la condanna comminata con il decreto, rinunciando al processo. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile, poiché non è previsto alcun mezzo di impugnazione avverso il provvedimento con il quale il G.i.p. rigetta la richiesta di decreto penale di condanna, disponendo la restituzione degli atti al P.M., ne' il provvedimento può essere qualificato come atto abnorme. Il rigetto della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, infatti, è un atto previsto dal codice di rito, e quindi corretto sotto il profilo strutturale, trovando specifico riscontro normativo nell'art. 459 c.p.p., comma 3, nè crea alcuna situazione di stallo processuale, potendo l'organo inquirente rinnovare la richiesta, all'esito della verifica istruttoria suggerita, o comunque promuovere l'azione penale attraverso l'emissione di un decreto di citazione (Sez. 6^, n. 36216 del 27/6/2013 Rv. 256331; Sez. 4^, n. 40513 del 06/10/2010 Rv. 248857; Sez. 6^, n. 45290 del 11/11/2008 Rv. 242377).
5. Nel caso in esame, il provvedimento adottato rientra strutturalmente nell'ambito dei poteri che l'ordinamento processuale assegna al giudice per le indagini preliminari stante l'espressa previsione di cui all'art. 459 c.p.p., comma 3, che consente fra i possibili epiloghi decisori una valutazione di merito sulla adeguatezza della pena, sicché non ricorrono i presupposti perché il provvedimento stesso sia considerato abnorme. Al riguardo va infatti rammentato che questa Suprema Corte ha escluso ogni profilo di abnormità in presenza di un provvedimento del giudice emesso nell'esercizio del potere di adottarlo, salvo il caso limite che ad esso consegua la stasi del procedimento per l'impossibilità da parte del P.M. di proseguirlo senza concretizzare un atto nullo rilevabile nel corso del procedimento (Sez. Un., n. 25957 del 26/03/2009, dep. 22/06/2009, Toni). Tale ultima eventualità, come si è già osservato, deve senz'altro escludersi nell'evenienza procedimentale qui esaminata, potendo in ogni caso il P.M. esercitare l'azione penale nelle forme ordinarie.
6. Occorre altresì precisare che siffatta linea interpretativa non pone affatto in discussione, ma, anzi, completa razionalmente, le implicazioni di quell'orientamento giurisprudenziale - risalente a Sez. 1^, n. 1426 del 24/03/1994, dep. 30/04/1994, Rv. 198289 - secondo cui, in materia di procedimento per decreto, è affetto da abnormità "funzionale" il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari respinga, in base a valutazioni di mera opportunità, la richiesta di decreto penale di condanna (da ultimo, v. Sez. 3^, n. 8288 del 25/11/2009, dep. 03/03/2010, Rv. 246333). Proprio siffatto orientamento giurisprudenziale, infatti, non manca di riconoscere che il sindacato del Giudice per le indagini preliminari non può considerarsi circoscritto al controllo delle condizioni di ammissibilità del procedimento stesso, ne' alla rilevazione dell'incongruità della pena in riferimento alla imputazione in sè considerata, ma può spaziare nell'utilizzazione di ogni risultanza processuale, senza, peraltro, poter incidere sulla libertà del Pubblico ministero di scegliere il rito e di formulare l'imputazione. Entro tale prospettiva ermeneutica, dunque, potrebbe ritenersi abnorme - in quanto estranea al sistema processuale - l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che rigetti la richiesta unicamente per la ritenuta inopportunità del procedimento monitorio, senz'altra enunciazione di ragioni sottostanti, così da disattendere il principio della scelta discrezionale del rito da parte del Pubblico ministero, sostituendo arbitrariamente un proprio criterio di opportunità a quello istituzionalmente conferito al solo organo della pubblica accusa (Sez. 1^, n. 1426 del 24/03/1994, cit). È quanto sostanzialmente avvenuto, infatti, nel caso, del tutto diverso da quello qui esaminato, in cui questa Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato per ragioni di opportunità, nella specie legate alla separazione delle posizioni personali degli indagati, la richiesta del Pubblico Ministero di procedere con decreto penale di condanna nei confronti di uno di essi (Sez. 3^, n. 16826 del 20/03/2007 dep. 03/05/2007, Rv. 236810), ovvero nell'ipotesi, anch'essa non assimilabile al caso in esame in cui il rigetto era stato motivato dal G.i.p. in base all'assunto per il quale, non avendo l'imputato inteso avvalersi della possibilità di definire in via amministrativa l'illecito contestatogli così manifestando la volontà di richiedere la verifica dibattimentale, il decreto penale sarebbe stato sicuramente oggetto di opposizione, risolvendosi quindi in un inutile dispendio di attività giurisdizionale (Sez. 3^, n. 8288 del 25/11/2009, cit). Per le ragioni indicate il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2014