Sentenza 26 aprile 2017
Massime • 1
È apparente la motivazione con la quale il giudice per giustificare il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, consideri esaustivo il solo requisito della mancanza di una lecita occupazione, omettendo di indicare i concreti elementi di valutazione fondanti il negativo giudizio prognostico ostativo al beneficio richiesto, nonostante l'incensuratezza dell'imputato, costituente un elemento di indubbia valenza positiva, che esige l'individuazione di uno o più elementi di segno contrario idonei a neutralizzarla.
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Massima In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice non può fondare il giudizio prognostico negativo esclusivamente sulle difficoltà economiche che hanno costituito il movente del reato. Il diniego del beneficio richiede una motivazione concreta e individualizzata, fondata sugli elementi indicati dall'art. 133 c.p. e idonea a dimostrare il concreto rischio di reiterazione criminosa. La mera presunzione che il soggetto, trovandosi nuovamente in condizioni economiche sfavorevoli, possa tornare a delinquere integra una motivazione apparente, specie in presenza di un unico e remoto precedente penale e di elementi sopravvenuti attestanti l'inserimento lavorativo dell'imputato. …
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La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/04/2017, n. 33746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33746 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2017 |
Testo completo
AFR 33746 -17 T REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati: Sent. n.872/2017 Francesco Maria CIAMPI - Presidente - Andrea MONTAGNI UP 26/4/2017 - Consigliere - Vincenzo PEZZELLA R.G.N. 4898/2017 - Consigliere - Alessandro RANALDI - Rel. Consigliere - Francesca COSTANTINI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MO IO, n. il 8/1/1992 avverso la sentenza del 19/1/2016 Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Ranaldi;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Delia Cardia, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con concessione della sospensione condizionale della pena;
udite le richieste del difensore del ricorrente, avv. Franco Gallo del Foro di Roma, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 1 C RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19.1.2016 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma emessa in sede di giudizio abbreviato, appellata da IO NE, ha ridotto la pena a mesi sette e giorni dieci di reclusione ed € 1.335 di multa, confermando nel resto la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione all'illecita detenzione di gr. 2 lordi di sostanza stupefacente del tipo MDMA e di gr. 3,5 lordi di hashish suddivisa in più involucri.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante l'incensuratezza del prevenuto. Deduce che la Corte di merito ha errato nel negare il beneficio, violando le norme di legge e la ratio del medesimo istituto, improntato ad una logica di contenimento delle conseguenze derivanti dalla commissione di un illecito penale e di salvaguardia della personalità del soggetto autore di un unico fatto di reato. Lamenta la carenza di motivazione in merito alla personalità del reo e la apodittica valutazione di presumibile recidiva. Ritiene contraddittorio il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in uno con il diniego del beneficio per giudizio prognostico sfavorevole, che nel caso è fondato solo sull'assenza di una fonte alternativa lecita di reddito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. La Corte territoriale ha motivato il diniego di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena sul rilievo che, nonostante l'incensuratezza dell'imputato, costituendo lo spaccio di stupefacenti l'unica fonte attuale di reddito per il medesimo, «non si ritiene possa, allo stato dei fatti, formularsi un giudizio prognostico favorevole» (pag. 2).
3. Si tratta, tuttavia, di una motivazione carente ed erronea in diritto, in quanto la valutazione prognostica richiesta dall'art. 164 cod. pen. richiama la necessaria considerazione complessiva delle circostanze indicate nell'art. 133 2 C cod. pen., sia in relazione alla gravità del reato (modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato, intensità del dolo), sia con riguardo alla capacità a delinquere (motivi a delinquere e carattere del reo, precedenti penali, condotta del reo antecedente, contemporanea o susseguente al reato, condizioni di vita).
4. Nel caso in disamina è stato valorizzato il solo requisito della mancanza di una lecita occupazione, ma non è dato comprendere dall'argomentazione adottata dal giudice di merito per quale motivo debba necessariamente presumersi che il reo, soggetto incensurato, reitererà il reato nonostante la condanna subita, e non deciderà, piuttosto, di cambiare condotta di vita per impedire l'esecuzione della pena, attivandosi per procurarsi una lecita fonte di reddito. In altri termini, non si è considerata la condizione socio-familiare, l'intensità del dolo, il carattere e la personalità del reo nel suo complesso, al fine di stabilire, mediante un compiuto e ponderato giudizio prognostico, rispettoso dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., se l'imputato si asterrà o meno in futuro dal commettere altri reati. Ciò, peraltro, a fronte di un trattamento sanzionatorio che, anche attraverso la concessione di attenuanti generiche, è stato significativamente ridimensionato dal giudice di appello rispetto a quello di primo grado.
5. D'altro canto l'incensuratezza e la giovane età del NE richiedevano una motivazione ancor più approfondita e connotata da stringente logicità, trattandosi di elementi positivi di significativa valenza, con particolare riguardo a quello dell'assenza di precedenti penali, rispetto al quale il giudice deve, per correttamente pervenire al diniego del beneficio, individuare nella fattispecie sottoposta al suo esame (riguardata nei profili oggettivi e soggettivi) significativi elementi di segno contrario, idonei a neutralizzarlo (Sez. 4, n. 2773 del 27/11/2012 dep. 2013, Colo', Rv. 254969; Sez. 5, n. 10494 del 22/10/1997, Rv. 209024; conf. Sez. 1, n. 9693 del 18/06/1992).
6. La sentenza va quindi annullata in parte qua, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per rinnovata e più compiuta valutazione e motivazione sul beneficio della sospensione condizionale della pena, che è questione di merito sottratta al giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 46981 del 12/10/2016, Grigoroi e altro, Rv. 268402). 2 3
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso il 26 aprile 2017 ConsiIl Consigliere estensore Il Presidente Francesco Maria Ciampi Alessandro Ranaldi Depositata in Cancelleria 11 LUG. 2017 Oggi, Il Funzionario Giudiziaric Y HOR Z I Patricia Ciorra O N 4