Sentenza 4 febbraio 2016
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, ritenendo applicabile la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., rigetti la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, non trattandosi di provvedimento fondato esclusivamente su ragioni di opportunità.
Commentari • 5
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
Leggi di più… - 2. Tenuità del fatto e restituzione degli atti al P.M., le SS.UU. sui profili di abnormità dell’attoRoberto Santoro · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 3. Cass. Pen., SS. UU., 18 gennaio 2018, n. 20569https://www.iusinitinere.it/
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 2 luglio 2018
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
Leggi di più… - 5. Particolare tenuità: Gip può rimettere gli atti al Pm per l'archiviazioneAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 18 maggio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/02/2016, n. 10209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10209 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2016 |
Testo completo
1020 9 / 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N.- Consigliere- * 152/2016 - Presidente - SENTENZA ROCCO MARCO BLAIOTTADott. Dott. CARLA MENICHETTI REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. GIUSEPPE GRASSO N. 40486/2015 - Consigliere - Dott. DANIELE CENCI - Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI nei confronti di: PAROLA CRESCENZO N. IL 23/02/1995 avverso l'ordinanza n. 16501/2015 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del 25/06/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Piero GAETA, de his conclure chiesten to tichiarati cammini file il ricors, Udit i difensor Avv.; لا RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre avverso ordinanza in data 25 giugno 2015 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con la quale veniva rigettata la richiesta di emissione di decreto penale di condanna avanzata dal Pubblico ministero nei confronti di Crescenzo Parola, ritenendo ricorrere un'ipotesi di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.pen.. Quale unico motivo, il Pubblico ministero ricorrente deduce violazione della legge processuale, osservando che nella specie ricorre un'ipotesi di abnormità del provvedimento, in quanto esso determina una atipica regressione alla fase antecedente, oltre ad impedire l'esercizio dell'azione penale e ad imporre, nei fatti, la procedura di cui al citato art. 131-bis cod.pen. Viene perciò richiesto l'annullamento dell'ordinanza e la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari, per l'ulteriore corso.
2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di : cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, perché manifestamente infondato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é inammissibile.- Nel nostro ordinamento, infatti, vige il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione e l'ordinanza oggetto di ricorso non é impugnabile, atteso che ciò non é previsto né nella generale disposizione di cui all'art. 568 c.p.p., né in alcun'altra disposizione dell'ordinamento.
2. D'altro canto, la detta ordinanza non costituisce neppure provvedimento abnorme, e come tale ricorribile per violazione di legge, in quanto non si colloca al di fuori dell'ordinamento processuale vigente: a prescindere, infatti, dal merito della decisione, la giurisprudenza di legittimità é costante nell'affermare che non é abnorme l'ordinanza con la quale il G.i.p. rigetta la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, disponendo la restituzione degli atti al P.M., salvo che il provvedimento sia fondato esclusivamente su ragioni di opportunità (in tal senso si vedano ex multis Sez. 4, n. 45683 del 18/09/2014, Mirra, Rv. 261063; Sez. 6, Sentenza n. 36216 del 27/06/2013, Galati, Rv. 256331; Sez. 4, Sentenza n. 40513 del 06/10/2010, Sabbatino, Rv. 248857): il che non può dirsi nel caso di specie. M
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2016. Il Consigliere estensore ( useppe favich) ☑ D A R P U S 3 il Presidente (Rocco Blaiotta) Blainte CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE! IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 MAR. 2016 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Drissa Gabriella Lamelza