Sentenza 6 ottobre 2010
Massime • 1
Non è abnorme l'ordinanza con la quale il G.i.p. abbia rigettato la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, disponendo la restituzione degli atti.
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- 1. Cass. Pen., SS. UU., 18 gennaio 2018, n. 20569https://www.iusinitinere.it/
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
Leggi di più… - 2. Particolare tenuità del fatto: per le Sezioni unite non è abnormeEmanuele Sylos Labini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno stabilito che non è abnorme, quindi non è ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, restituisce gli atti al pubblico ministero, al fine di verificare la possibilità di chiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto. A parere della Suprema Corte, con tale attività – che rientra nei poteri conferiti al giudice dall'art. 459, comma 3, c.p.p. – non si realizza né un indebito ritorno …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 2 luglio 2018
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/10/2010, n. 40513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40513 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GALBIATI Ruggero - Presidente - del 06/10/2010
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - rel. Consigliere - N. 1177
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 12908/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI NOLA;
nei confronti di:
1) IN LE N. IL *03/11/1953* C/;
avverso l'ordinanza n. 3246/2010 GIP TRIBUNALE di NOLA, del 12/03/2010 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D'ISA;
lette le conclusioni del PG Dott. Geraci Vincenzo che ha chiesto dichiarasi inammissibile il ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Nola ricorre in cassazione avverso l'ordinanza, in data 12.03.2010, del GIP presso il Tribunale dello stesso centro con cui è stata rigettata la richiesta del P.M. di emettere decreto penale di condanna nei confronti di IN E\ in ordine al reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, con restituzione degli atti.
Si denuncia violazione di legge in quanto l'atto impugnato è da ritenersi abnorme per avere determinato altresì una indebita regressione del procedimento, nonché una stasi del processo rispetto alla possibilità di adire il rito alternativo prescelto. Con parere scritto, il procuratore Generale, nella persona del Dott. Vincenzo Geraci, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. La richiesta del procuratore generale va accolta.
L'abnormità di un atto può assumere due diversi aspetti, uno di carattere strutturale, conseguente alla non corrispondenza dell'atto al sistema normativo dovuta a difetti che lo rendono non inquadrarle negli schemi del diritto processuale, ed uno di natura funzionale, allorché, pur corrispondendo in astratto allo schema processuale, l'atto è emesso al di fuori dalle ipotesi previste e dai casi consentiti al punto da determinare una stasi irreversibile del processo (Cass., Sez. U., 26 gennaio 2000 n. 26, ric. Magnani;
Sez. 3, 24 novembre 2000 n. 3769, ric. P.M. Milano in proc. Dahmi Ornar;
Cass., Sez. 6, 17 dicembre 2002 n. 14384/03, ric. Ceraso e altri;
Sez. 6, 9 gennaio 2003 n. 22533, ric. P.M. in proc. Pescatori). In entrambi i casi l'efficienza del processo non può essere ripristinata senza l'immediata rimozione del provvedimento abnorme, che ne giustifica la ricorribilità diretta per cassazione. Nel caso che ci occupa il provvedimento adottato rientra strutturalmente nei poteri che l'ordinamento processuale assegna al giudice per le indagini preliminari stante l'espressa previsione di cui all'art. 459 c.p.p., comma 3, sicché non ricorrono i presupposti perché il provvedimento stesso sia considerato abnorme. Conferente, per altro, è l'ulteriore osservazione del procuratore generale, quand'anche in ipotesi erroneo, non per ciò solo il provvedimento impugnato potrebbe definirsi "abnorme", stante l'ontologica differenza che intercorre tra le rispettive categorie giuridiche. Sul punto le SS.UU. hanno chiarito che "il fatto che un provvedimento sia illegittimo non giustifica di per sè la sua impugnabilità con ricorso per cassazione in nome della categoria dell'abnormità, che non può essere utilizzata per violare l'art.568 c.p.p." (SS.UU. sentenza 31.01.2001, PM/Fasano).
Inoltre, questa Corte ha escluso ogni profilo di abnormità in presenza di un provvedimento del giudice emesso nell'esercizio del potere di adottarlo, salvo il caso limite che ad esso consegua la stasi del procedimento per l'impossibilità da parte de PM di proseguirlo senza concretizzare un atto nullo rilevabile nel corso del procedimento (SS.UU. sentenza del 26.03.2009, TONI). Nel caso di specie tale ultima eventualità va esclusa, potendo in ogni caso il PM esercitare l'azione penale nelle forme ordinarie.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella udienza camerale, il 6 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2010