Sentenza 13 dicembre 2005
Massime • 1
Non è abnorme, e, quindi, non è impugnabile con il ricorso per cassazione, il provvedimento con il giudice per le indagini preliminari abbia rigettato la richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto penale di condanna: trattasi, infatti, di provvedimento che (pur se, in ipotesi, erroneo od illegittimo) non determina una stasi del processo non eliminabile e l'impossibilità di proseguirlo, perché il pubblico ministero può sempre procedere con il rito ordinario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2005, n. 3417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3417 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 13/12/2005
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1900
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 003113/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI LUCCA;
nei confronti di:
1) KA IR, N. IL 27/04/1977;
avverso ORDINANZA del 19/01/2005 G.I.P. TRIBUNALE di LUCCA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Ferri E., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca ha proposto ricorso avverso il provvedimento 19 gennaio 2005 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lucca che ha restituito al medesimo procuratore la richiesta di emissione di decreto di condanna nei confronti di AR IR nei cui confronti si era proceduto per il reato di cui all'art. 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza) ritenendo che il trattamento sanzionatorio previsto per il reato non consentisse più l'emissione del decreto di condanna.
Nel ricorso si evidenzia che essendo stato, il reato contestato, commesso il 22 giugno 2003 andava applicata la più favorevole normativa prevista per i reati di competenza del Giudice di Pace - a nulla rilevando la successiva attribuzione del reato alla competenza del tribunale - con la conseguente ammissibilità del decreto di condanna. Dovendo l'atto impugnato ritenersi abnorme se ne chiede l'annullamento.
Ciò premesso si osserva che il primo problema da esaminare è quello relativo alla ammissibilità dell'impugnazione.
Il provvedimento in questione non è infatti, in astratto, impugnabile e può divenirlo solo se viene considerato abnorme. Le sezioni unite di questa Corte hanno in più occasioni ribadito (v. Casa., sez. un., 24 novembre 1999 n. 26, Magnani e 20 dicembre 1997 n. 17) che si caratterizza per abnormità non soltanto il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale ma, altresì, quello che, pur essendo in astratto espressione di un legittimo potere, si esplichi, al di là di ogni ragionevole limite, al di fuori dei casi consentiti o delle ipotesi previste.
Si è aggiunto, in queste decisioni, che l'abnormità dell'atto può riguardare tanto il profilo strutturale (quando l'atto si pone al di fuori del sistema normativo) quanto il profilo funzionale (quando, pur non ponendosi al di fuori del sistema, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo).
Orbene ritiene la Corte che il provvedimento impugnato (pur caratterizzato da evidente errore di diritto perché alla data del commesso reato non era ancora entrato in vigore il D.L. n. 151 del 2003) non si ponga al di fuori dell'ordinamento perché rientra nei poteri del G.I.P. restituire la richiesta di emissione di decreto di condanna al Pubblico Ministero.
Ma il pur erroneo provvedimento non determina neppure una stasi del processo non eliminabile diversamente ne' l'impossibilità di proseguirlo perché il Pubblico Ministero può procedere con il rito ordinario.
Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile trattandosi di provvedimento contro il quale non è consentito il ricorso in Cassazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2006