Sentenza 12 giugno 2014
Massime • 1
E affetta da abnormità funzionale l'ordinanza con la quale il gip, per ragioni di "opportunità processuale", che invadono la sfera di competenza istituzionale del P.M. in ordine alla scelta del rito, rigetta la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, disponendo la restituzione degli atti all'Ufficio requirente. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato che aveva motivato il rigetto in base all'assunto per il quale la gravità della condotta rendeva prevedibile l'opposizione e la verifica dibattimentale).
Commentari • 4
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
Leggi di più… - 2. Cass. Pen., SS. UU., 18 gennaio 2018, n. 20569https://www.iusinitinere.it/
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
Leggi di più… - 3. Quando il provvedimento di rigetto dell'istanza di emissione del decreto penale di condanna può ritenersi abnorme?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 28 giugno 2021
(Ricorso rigettato) Il fatto Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, mediante richiesta di emissione di decreto penale di condanna, esercitava l'azione penale nei confronti di una persona imputata in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 38, commi 1 e 7, R.D. n. 731 del 1933, contestatogli per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso omesso di ripresentare la denuncia al locale ufficio di pubblica sicurezza di detenzione di una carabina in seguito al trasferimento dell'arma. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, investito della richiesta di emissione del decreto penale di condanna, la …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 2 luglio 2018
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/06/2014, n. 38370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38370 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 12/06/2014
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1091
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - rel. Consigliere - N. 52223/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI;
nei confronti di:
NC TO N. IL 22/11/1976;
avverso il decreto n. 6633/2012 GIP TRIBUNALE di RIMINI, del 19/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BASSI ALESSANDRA;
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 19 febbraio 2013, il Gip presso il Tribunale di Rimini ha rigettato la richiesta di emissione del decreto di condanna presentato dal pubblico ministero nei confronti di AN VI per i reati di cui all'art. 337 c.p. (capo A) e artt. 582 e 585 in relazione all'art. 576 c.p., n. 1 (capo B). Il giudice ha rilevato che dagli atti emerge l'obiettiva gravita delle condotte tenute dall'indagato e che il decreto penale di condanna, anziché avere effetti deflattivi, è destinato a risolversi in attività processuale ulteriore conseguente all'opposizione al decreto stesso con inevitabile vaglio dibattimentale, di tal che, avuto riguardo alla recente modifica introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, (che indica quale termine di ragionevole durata per il primo grado quello di anni tre), appare opportuno accedere direttamente al rito ordinario mediante vocatio in ius con citazione diretta, evitando che il termine inizi a decorrere dalla notifica del decreto penale.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il pubblico ministero, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
2.1. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), dovendosi il provvedimento impugnato ritenere abnorme, atteso che, da un lato, esso si pone al di fuori dell'ordinamento processuale per la sua difformità rispetto allo schema tipico, non potendo il giudice incidere sulla libertà del pubblico ministero di formulare l'imputazione e di scegliere il rito;
dall'altro lato, ha avuto l'effetto di far regredire arbitrariamente il procedimento nella fase delle indagini preliminari, con uso indebito di un criterio di opportunità assolutamente non previsto dalla legge.
3. Nella memoria depositata presso questa Corte, gli Avv.ti Sarti Alessandro e Moscat Flavio, difensori di fiducia di AN VI, hanno chiesto che l'impugnazione proposta dal pubblico ministero sia accolta, dovendosi il provvedimento del Gip ritenere abnorme per sviamento funzionale in quanto emesso al di fuori dei parametri consentiti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va accolto.
Come questa Corte ha avuto modo di affermare, è affetto da abnormità "funzionale" il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari respinga, in base a valutazioni di mera opportunità, la richiesta di decreto penale di condanna (nella specie, il rigetto era stato motivato dal Gip in base all'assunto per il quale, non avendo l'imputato inteso avvalersi della possibilità di definire in via amministrativa l'illecito contestatogli, così manifestando la volontà di richiedere la verifica dibattimentale, il decreto penale sarebbe stato sicuramente oggetto di opposizione, risolvendosi quindi in un inutile dispendio di attività giurisdizionale (Cass. Sez. 3^, n. 8288 del 25/11/2009, P.M. in proc. Russo, Rv. 246333).
Con specifico riguardo ai rapporti fra giudice e pubblico ministero, questa Corte, nella sentenza a Sezioni Unite del 26 marzo 2009, n. 25957 (in linea con le precedenti sentenze del 10/12/1997, Di Battista e 24/11/1999, Magnani), ha chiarito che si ha abnormità strutturale in caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto); si ha abnormità funzionale nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, limitatamente all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo (trattandosi negli altri casi di un regresso "consentito"). L'abnormità dell'atto processuale può riguardare, tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo.
3. Alla stregua dei superiori principi, si deve affermare che il sindacato del Gip in sede di delibazione della richiesta di decreto penale di condanna, pur non essendo circoscritto al controllo delle condizioni di ammissibilità del procedimento per decreto, ne' alla rilevazione dell'incongruità della pena in riferimento all'imputazione, potendo spaziare sull'utilizzazione di ogni risultanza processuale, non può tuttavia incidere sulla libertà del P.M. di scegliere il rito e di formulare l'imputazione. Ne discende che l'ordinanza con cui il Gip ha respinto la richiesta di decreto penale di condanna ed ha restituito gli atti al P.M., in quanto fondata su motivazioni di "opportunità processuale", dunque su di un presupposto non previsto dalla legge e sulla base di valutazioni che competono esclusivamente all'organo dell'accusa, pur essendo frutto di un potere astrattamente attribuito al giudice dall'ordinamento, è stata resa al di fuori dei limiti previsti dall'ordinamento stesso, si pone in posizione di assoluta singolarità rispetto al sistema processuale, in quanto si traduce in un'arbitraria sostituzione delle valutazioni spettanti alla pubblica accusa in ordine alla scelta del rito, e determina un'indebita regressione del procedimento.
Si tratta dunque di provvedimento abnorme per sviamento funzionale della giurisdizione che deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2014