Sentenza 27 giugno 2013
Massime • 1
Non è abnorme l'ordinanza con la quale il G.i.p. rigetta la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, disponendo la restituzione degli atti al P.M., salvo che il provvedimento sia fondato esclusivamente su ragioni di opportunità. (In applicazione del principio, è stata esclusa l'abnormità del provvedimento di restituzione degli atti giustificata dalla necessità di approfondimenti istruttori).
Commentari • 5
- 1. Tenuità del fatto e restituzione degli atti al P.M., le SS.UU. sui profili di abnormità dell’attoRoberto Santoro · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Cass. Pen., SS. UU., 18 gennaio 2018, n. 20569https://www.iusinitinere.it/
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
Leggi di più… - 3. Particolare tenuità del fatto: per le Sezioni unite non è abnormeEmanuele Sylos Labini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno stabilito che non è abnorme, quindi non è ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, restituisce gli atti al pubblico ministero, al fine di verificare la possibilità di chiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto. A parere della Suprema Corte, con tale attività – che rientra nei poteri conferiti al giudice dall'art. 459, comma 3, c.p.p. – non si realizza né un indebito ritorno …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
Leggi di più… - 5. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 2 luglio 2018
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2013, n. 36216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36216 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 27/06/2013
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 1074
Dott. DE AMICIS G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 11495/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PATTI;
nei confronti di:
TI PE N. IL 23/11/1965;
avverso l'ordinanza n. 3546/2011 GIP TRIBUNALE di PATTI, del 10/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette le conclusioni del PG Dott. Gaeta Pietro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 10 gennaio 2013 il G.i.p. del Tribunale di Patti ha rigettato la richiesta di emissione del decreto penale di condanna nei confronti di AL EP in ordine al reato di cui all'art. 371 c.p. per aver falsamente giurato, nell'ambito di un procedimento civile dinanzi al Giudice di pace di S. Angelo di Brolo, di aver corrisposto al suo legale il compenso richiesto per l'attività svolta.
2. Rilevava il G.i.p., con la su citata ordinanza, che l'accertamento degli elementi costitutivi e del presupposto del reato impone una verifica ed "un approfondimento istruttorio o, eventualmente, dibattimentale, attesa la contrapposizione privatistica degli interessi in corso".
3. Avverso la su citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti, denunziandone l'abnormità funzionale in relazione all'art. 459 c.p.p. ss. e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).
Evidenzia al riguardo il P.M. che il G.i.p., dopo aver effettuato una valutazione di insufficienza della prova ai fini dell'accoglimento della richiesta, anziché emettere una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ha restituito gli atti al P.M., imponendogli un approfondimento istruttorio, anche in sede dibattimentale, così operando una valutazione di opportunità sulla scelta del rito, che compete esclusivamente al P.M., e determinando, di conseguenza, una arbitraria regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile, poiché non è previsto alcun mezzo di impugnazione avverso il provvedimento con il quale il G.i.p. rigetta la richiesta di decreto penale di condanna, disponendo la restituzione degli atti al P.M..
Il provvedimento, invero, non può essere qualificato come atto abnorme, perché il provvedimento di rigetto è un atto previsto dal codice di rito, e quindi corretto sotto il profilo strutturale, trovando specifico riscontro normativo nell'art. 459 c.p.p., comma 3, nè crea alcuna situazione di stallo processuale, potendo l'organo inquirente rinnovare la richiesta, all'esito della verifica istruttoria suggerita, o comunque promuovere l'azione penale attraverso l'emissione di un decreto di citazione (Sez. 4, n. 40513 del 06/10/2010, dep. 16/11/2010, Rv. 248857; Sez. 6, n. 45290 del 11/11/2008, dep. 04/12/2008, Rv. 242377; Sez. 3, n. 9061 del 24/01/2003, dep. 26/02/2003, Rv. 223745; Sez. 3, n. 2775 del 29/10/1998, dep. 14/12/1998, Rv. 212425; Sez. 5, n. 2287 del 10/06/1993, dep. 04/08/1993, Rv. 194839; v., inoltre, Sez. 1, n. 13592 del 26/02/2009, dep. 27/03/2009, Rv. 243557, in tema di rigetto della richiesta di decreto sul rilievo della impossibilità di notifica, stante l'inidoneità dell'elezione di domicilio).
5. Nel caso in esame, il provvedimento adottato rientra strutturalmente nell'ambito dei poteri che l'ordinamento processuale assegna al giudice per le indagini preliminari stante l'espressa previsione di cui all'art. 459 c.p.p., comma 3, che consente fra i possibili epiloghi decisori una valutazione di merito sulla consistenza degli elementi di prova addotti a sostegno del decreto di condanna (arg. ex art. 460 c.p.p., comma 1, lett. c), sicché non ricorrono i presupposti perché il provvedimento stesso sia considerato abnorme.
Al riguardo va infatti rammentato che questa Suprema Corte ha escluso ogni profilo di abnormità in presenza di un provvedimento del giudice emesso nell'esercizio del potere di adottarlo, salvo il caso limite che ad esso consegua la stasi del procedimento per l'impossibilità da parte del P.M. di proseguirlo senza concretizzare un atto nullo rilevabile nel corso del procedimento (Sez. Un., n. 25957 del 26/03/2009, dep. 22/06/2009, Toni). Tale ultima eventualità, come si è già osservato, deve senz'altro escludersi nell'evenienza i procedimentale qui esaminata, potendo in ogni caso il P.M. esercitare l'azione penale nelle forme ordinarie.
6. Occorre altresì precisare che siffatta linea interpretativa non pone affatto in discussione, ma, anzi, completa razionalmente, le implicazioni di quell'orientamento giurisprudenziale - risalente a Sez. 1, n. 1426 del 24/03/1994, dep. 30/04/1994, Rv. 198289 - secondo cui, in materia di procedimento per decreto, è affetto da abnormità "funzionale" il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari respinga, in base a valutazioni di mera opportunità, la richiesta di decreto penale di condanna (da ultimo, v. Sez. 3, n. 8288 del 25/11/2009, dep. 03/03/2010, Rv. 246333). Proprio siffatto orientamento giurisprudenziale, infatti, non manca di riconoscere che il sindacato del Giudice per le indagini preliminari non può considerarsi circoscritto al controllo delle condizioni di ammissibilità del procedimento stesso, ne' alla rilevazione dell'incongruità della pena in riferimento alla imputazione in sè considerata, ma può spaziare nell'utilizzazione di ogni risultanza processuale, senza, peraltro, poter incidere sulla libertà del Pubblico ministero di scegliere il rito e di formulare l'imputazione.
Entro tale prospettiva ermeneutica, dunque, potrebbe ritenersi abnorme - in quanto estranea al sistema processuale - l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che rigetti la richiesta unicamente per la ritenuta inopportunità del procedimento monitorio, senz'altra enunciazione di ragioni sottostanti, così da disattendere il principio della scelta discrezionale del rito da parte del Pubblico ministero, sostituendo arbitrariamente un proprio criterio di opportunità a quello istituzionalmente conferito al solo organo della pubblica accusa (Sez. 1, n. 1426 del 24/03/1994, cit). È quanto sostanzialmente avvenuto, infatti, nel caso, del tutto diverso da quello qui esaminato, in cui questa Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato per ragioni di opportunità, nella specie legate alla separazione delle posizioni personali degli indagati, la richiesta del Pubblico Ministero di procedere con decreto penale di condanna nei confronti di uno di essi (Sez. 3, n. 16826 del 20/03/2007 dep 03/05/2007, Rv. 236810), ovvero nell'ipotesi, anch'essa non assimilabile al caso in esame in cui il rigetto era stato motivato dal G.i.p. in base all'assunto per il quale, non avendo l'imputato inteso avvalersi della possibilità di definire in via amministrativa l'illecito contestatogli così manifestando la volontà di richiedere la verifica dibattimentale, il decreto penale sarebbe stato sicuramente oggetto di opposizione, risolvendosi quindi in un inutile dispendio di attività giurisdizionale (Sez. 3, n. 8288 del 25/11/2009, cit).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2013