Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/1988, n. 2464
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Sentenza 16 marzo 1988

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A seguito dell'abrogazione (disposta dall'art. 4 della legge 29 maggio 1982 n. 297) dell'art. 1 del d.l. 1 febbraio 1977 n. 12 (contenente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza e convertito, con modificazioni, con legge 31 marzo 1977 n. 91), l'indennità premio di servizio spettante ai dipendenti degli enti locali deve essere determinata tenendo conto anche degli aumenti dell'indennità integrativa speciale maturati successivamente al 31 gennaio 1977, in quanto il citato art. 1 del d.l. del 1977, che tale limite temporale prevede, è richiamato dall'art. 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299 (di conversione, con modificazioni, del d.l. 7 maggio 1980 n. 153) in virtù di un rinvio non recettizio ma formale (come rilevato anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 236 del 1986). Sul diritto al computo degli aumenti dell'indennità integrativa speciale nell'indennità premio di servizio, già acquisito in forza della disciplina predetta ancorché oggetto di controversia giudiziaria, non incide (neppure ai fini di una pronuncia di cessazione della materia del contendere) la disposizione del primo comma dell'art. 23 del d.l. 2 maggio 1987 n. 167, che subordina l'attribuzione dei detti aumenti dell'indennità integrativa speciale al requisito - non previsto dalla normativa del 1980 - del pagamento da parte dell'assicurato di un contributo proporzionale e che non può operare retroattivamente su una situazione soggettiva già consolidatasi in conformità della legislazione anteriore. ( V 3187/86, mass n 446185).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/1988, n. 2464
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2464
    Data del deposito : 16 marzo 1988

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