Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/04/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N…………………...rep.
Udienza del 12/3/2025 OGGETTO…………….... G.M. Dott. ssa Lucia Esposito
…………………………. Il Giudice
invitate le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordinata la
…………………………. discussione della causa con note di trattazione scritta, decide la controversia pronunciando NOTIF. SENTENZA la sentenza incorporata al presente verbale depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
…………………………. NOTIF. APPELLO
………………………….
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott. ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. Civ, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1053/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto INDEBITO SOGGETTIVO - INDEBITO OGGETTIVO , pendente TRA in persona del l.r.p.t., con sede legale in Via XXIV Maggio n. 328 di Parte_1
Poggiomarino (NA) P.I. , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cerruti e P.IVA_1 dall''Avv. giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio in Parte_2 primo grado, e con loro elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore (SA) alla Via Fucilari n. 67/A presso il loro studio APPELLANTE E già B.V. Via Jervis, 13 – 10015 Ivrea (TO) – Controparte_1 Controparte_2
Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. in persona P.IVA_2 del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Alessandro Limatola con cui el.te domicilia in Salerno in Via F.P. Volpe n. 36 c/o l'Avv. Gaetano Di Sirio, giusta procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 12/3/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso Parte_1 la sentenza n. 3647/2015, del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, depositata in data 14/7/2015, che aveva rigettato la domanda di accertamento negativo del credito dalla stessa proposta. Parte appellante eccepiva l'erroneità della sentenza impugnata, stante l'inesistenza del rapporto contrattuale che la assumeva esistente ed il conseguente Controparte_3
N.R.G. 1053/2016 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 1
2) In ragione dell'inesistenza del contratto, l'inesistenza del vantato credito di €
[...]
49 richiesto in pagamento dalla e che comunque nulla è Controparte_3 dovuto. 3) NDre in persona del l.r.p.t. alla ripetizione Controparte_3 dell'importo di € 401,79 indebitamente prelevato dal c/c ed al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti determinati in € 3000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali o alla somma maggiore o minore che l'ill.mo Giudicante riterrà di Giustizia liquidare, nonché al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite da attribuirsi al procuratore antistatario. Si costituiva l'appellata eccependo che il non aveva fornito prova del suo titolo, Parte_1 non avendo mai contestato le fatture o denuncia, limitandosi al mancato pagamento. Aggiungeva che il contratto di telefonia era un contratto a forma libera, che poteva essere stipulato anche a distanza, mediante operatori telefonici e che era provato l'effettivo utilizzo del servizio di telefonia. Chiedeva dunque il rigetto dell'appello con condanna alle spese con attribuzione. La causa viene decisa ex art. 281 sexies cod. proc. civ.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2. Sul merito. Recentemente, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9706 del 10 aprile 2024, ha affrontato il tema dell'onere della prova nell'ambito delle azioni di accertamento negativo del credito. L'art. 2697 del Codice Civile stabilisce la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova, che è applicabile a tutte le azioni, comprese quelle di accertamento negativo del credito. In sostanza, spetta al creditore dimostrare l'esistenza del proprio diritto, anche quando si trovi a fronteggiare un'azione di accertamento negativo. La Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 9706, ha ribadito che la carenza di prova da parte del creditore comporta il rigetto della sua pretesa. La regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto. Ne consegue che nel giudizio promosso da un utente del servizio telefonico che, come nel caso di specie, chiede l'accertamento dell'insussistenza del credito relativo a servizi di telefonia, incombe sulla società erogatrice del servizio che si assume titolare del relativo diritto di credito, la prova dei fatti costitutivi del credito preteso. È, infatti, maggiormente ragionevole gravare dell'onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare. Quanto all'art. 2697 c.c., l'affermazione secondo cui la dizione, dallo stesso utilizzata - "chi
N.R.G. 1053/2016 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 2 vuoi far valere un diritto in giudizio" - implica che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere di "provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", contrasta innanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poiché l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Chiarito quindi che la domanda principale dell'attrice si sostanziava in un'azione di accertamento negativo circa la pretesa creditoria avanzata dalla società telefonica, deve trovare applicazione alla fattispecie il consolidato criterio per cui "in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo" (ex multis Cass. civ., sez. III, n. 26158/2014 - Cass. civ., sez. VI, n. 16917/2012). Con riferimento al tipo di contratto dedotto in giudizio, riconducibile al tipo della somministrazione, la Cassazione ha con massime consolidate affermato, in applicazione dell'art. 2697 cc e del principio della vicinanza della prova, come la bolletta o fattura sia idonea a dimostrare l'esistenza del contratto di somministrazione in assenza di contestazioni da parte dell'utente mentre, in caso di contestazione, spetta alla somministrante provare l'avvenuta stipula del contratto. Parte appellata si è limitata a produrre in giudizio le fatture che non sono sufficienti a provare l'esistenza del rapporto contrattuale ed ha semplicemente dedotto la conclusione del contratto a mezzo telefono, senza però provare o chiedere di provare alcunchè. Le fatture commerciali non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato;
ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità (Trib. Monza sez. 2 del 4.05.2016 n. 1222; conf. ex permultis: Cass. civ. sez. 2 del 10.10.2011 n. 20802; Cass. civ. sez. 6 dell'11.03.2011 n. 5915; Cass. civ. del 21.10.2010 n. 21599) Da quanto precede, discende che la pretesa creditoria della sfornita del tutto di prova, è dunque radicalmente infondata. Deve, pertanto, accogliersi la domanda di accertamento negativo svolta dall'attrice, con conseguente declaratoria di insussistenza del diritto della compagnia telefonica al pagamento della somma di € 1.462,49 richiesta in pagamento e condanna alla restituzione della somma di € 401,79, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo. Quanto alla domanda di risarcimento del danno che sarebbe derivato alla attrice si osserva che manca nel caso di specie qualsivoglia allegazione e prova del danno da parte della attrice, Infatti la parte attrice non ha allegato alcun elemento o dato che permettesse a questo Giudice di quantificare il danno patrimoniale che lamenta di avere subito, venendo totalmente meno anche all'onere di allegazione di tale danno patrimoniale, che non può essere integrato, trattandosi appunto di danno conseguenza dell'illecito, dalla semplice impossibilità di contatto con la clientela, ma deve consistere appunto in una diminuzione patrimoniale che non è stata neppure allegata. Allo stesso modo è del tutto mancante una specifica allegazione del lamentato danno non patrimoniale. Deve perciò essere rigettata la domanda di risarcimento del danno. In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore n. 3647/2015 del 14.07.2015, dichiara l'inesistenza del contratto che la ora assume stipulato con il Biocentro Controparte_3 Controparte_1
[... N.R.G. 1053/2016 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO e l'inesistenza del vantato credito di € 1.462,49 richiesto in pagamento dalla CP_4
ND , in persona del l.r.p.t., al pagamento Controparte_3 Controparte_1 dell'importo di € 401,79, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
3. Sulle spese di lite. In considerazione dell'accoglimento parziale, le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 1053 /2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto INDEBITO SOGGETTIVO - INDEBITO OGGETTIVO , pendente tra ed GIÀ Parte_1 Controparte_1 ogni contraria istanza disattesa così provvede: Controparte_3
1. in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore n. 3647/2015 del 14.07.2015, dichiara l'inesistenza del contratto che la ora assume stipulato con il Controparte_3 Controparte_1 Parte_1
e l'inesistenza del vantato credito di € 1.462,49 richiesto in pagamento dalla
[...]
, ora;
Controparte_3 Controparte_1 l l.r.p.t. al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 401,79, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
[...]
3. compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Così deciso in Nocera Inferiore, il 16/04/2025
Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
N.R.G. 1053/2016 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 4