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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/07/2025, n. 2893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2893 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 4/07/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11628/24 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 speciale in atti, dall'avvocato Rosa Maria Acunto;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Pier Luigi Tomaselli, per procura generale alle liti;
-Resistente-
La parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.11.2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2024 00025947 49 000 - Formato il 24 settembre
2024 e notificato mediante raccomandata a.r. in data 06.11.2024, con il quale l' – CP_1
Direzione della sede di Catania – avvisa la signora di aver proceduto al CP_1 Parte_1 controllo della posizione contributiva relativa al rapporto di lavoro individuato con il n.
9805001065 e di aver conseguentemente “accertato” il “mancato pagamento” dei contributi dovuti a titolo di “Gestione lavoratori domestici” per il periodo gennaio
2018/aprile 2022 e richiede il versamento della complessiva somma di € 4.069,81 a titolo di contributi “dovuti”, sanzioni amministrative e spese come nello stesso avviso dettagliato. 2
A sostegno del ricorso la ricorrente eccepiva e deduceva: che l'odierna ricorrente, in data 01.11.2004, assunse con regolare contratto la Signora nata a Persona_1
OJ (CB) il 13.09.1960, Cod. Fisc. , con il ruolo di CodiceFiscale_1 collaboratrice domestica (codice rapporto di lavoro ); che detto rapporto di P.IVA_1 lavoro è proseguito per 13 anni per concludersi serenamente e regolarmente in data
17.11.2017, come da dichiarazione della stessa lavoratrice;
che la cessazione di tale rapporto è stata comunicata all' , dapprima, con telefonata al Contact center dello CP_1 stesso Ente e, poi, mediante raccomandata a.r. del 06.12.2017, ricevuta il 07.12.2017; che la Signora si è anche recata personalmente presso gli uffici Parte_1
di Catania per assicurarsi che fosse tutto in regola;
che ciononostante, però, lo CP_1 scorso mese di gennaio 2024, essa Signora ha ricevuto da parte dell' Parte_1 CP_1
“Avviso di accertamento per mancato pagamento dei contributi” relativo all'arco temporale gennaio 2018 – aprile 2022, con contestuale invito a corrispondere la somma di € 3.943,02 comprensiva di sanzioni ed interessi (ved. doc. agli atti); che tale Avviso di accertamento, però, riferendosi, com'è evidente, ad un periodo successivo alla definizione del rapporto di lavoro, era assolutamente privo di fondamento e certamente illegittimo;
che la signora pertanto, con lettera a firma dello scrivente Parte_1 avvocato inviata tramite PEC del 22.02.2024, ricorreva in via amministrativa chiedendo al medesimo di provvedere all'annullamento in autotutela dello stesso Avviso di CP_1 accertamento;
che l' , invece, ignorando del tutto tale ricorso (oltre a tutte le CP_1 precedenti comunicazioni di avvenuta cessazione del rapporto di lavoro de quo), nei giorni scorsi e, precisamente, in data 06.11.2024, mediante raccomandata a.r., ha fatto pervenire alla signora “Avviso di addebito n. 593 2024 00025947 49 000 - Parte_1
Formato il 24 settembre 2024” con il quale avvisava la signora di aver Parte_1 proceduto al controllo della posizione contributiva relativa al rapporto di lavoro individuato con il n. 9805001065 e di aver conseguentemente “accertato” il mancato pagamento dei contributi dovuti a titolo di “Gestione lavoratori domestici” per il periodo gennaio 2018/aprile 2022; conseguentemente richiede il pagamento della complessiva somma di € 4.069,81 a titolo di contributi “dovuti” e non versati, sanzioni amministrative e spese come nello stesso avviso dettagliato;
che detto provvedimento è certamente illegittimo, infondato ed ingiusto.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse annullare l'Avviso di addebito impugnato. 3
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva l' svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 4.07.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione all'avviso di addebito, da ricondursi all'alveo dell'art. 24 dlgs 46/99, che è stata proposta nel rispetto del termine decadenziale di legge.
Passando all'esame del merito dei motivi di opposizione, osserva il decidente che l'obbligazione contributiva del datore di lavoro è ovviamente connaturata e subordinata alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo per il quale viene richiesta.
Orbene, l'avviso di addebito in questa sede impugnato fa riferimento ad una obbligazione contributiva relativa al periodo dall'1/2018 al 4/2022, presupponendo, ovviamente, la sussistenza per il predetto periodo di un rapporto di lavoro subordinato che sarebbe intercorso tra l'odierna ricorrente e la signora Persona_1
Ovviamente l'onere della prova in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro in CP_ questione ricade sull' che ritiene di essere titolare del diritto di credito contributivo.
Ebbene, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo in contestazione non trova alcun riscontro in atti e deve ritenersi, invece, provato che il rapporto di lavoro tra le parti sia cessato in data 17.11.2017.
E' prova pacifica dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro la comunicazione CP_ scritta inviata all' dalla signora a mezzo Parte_1 raccomandata a,r,, quindi con atto avente data certa, in data 6 dicembre 2017 e ricevuta CP_ dall' in data 7 dicembre 2017, come provato dall'avviso di ricevimento in atti.
L'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro viene, altresì, confermata dalla stessa lavoratrice per cui non può sussistere dubbio alcuno che per il Persona_1 periodo in contestazione non sia intercorso alcun rapporto di lavoro subordinato tra la odierna ricorrente, signora e la signora Parte_1 Per_1
[...] 4
La circostanza che la signora non abbia comunicato per via telematica la Parte_1 cessazione del rapporto di lavoro, e cioè la eventuale mera irregolarità formale della modalità di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro, non può mai essere generatrice di un obbligo contributivo, ma semmai, ove esistente, potrebbe costituire il presupposto per l'irrogazione di una eventuale sanzione amministrativa.
Deve, pertanto, ritenersi che non è maturata alcuna obbligazione contributiva in capo alla ricorrente per il periodo in contestazione poiché non vi è prova che sia intercorso alcun rapporto di lavoro subordinato tra la medesima e la signora Persona_1
Quindi, l'avviso di addebito opposto va annullato e va dichiarato che l'odierna CP_ ricorrente nulla deve all' per tale titolo.
In definitiva, il ricorso deve trovare accoglimento.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che per il periodo in contestazione non è sussistito alcun rapporto di lavoro tra la ricorrente e la signora e, pertanto, la ricorrente non è tenuta al Persona_1 versamento di alcuna contribuzione a tale titolo;
per l'effetto, annulla l'avviso di addebito opposto;
CP_ condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in
€ 1.897,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi, in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Catania, 4 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 4/07/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11628/24 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 speciale in atti, dall'avvocato Rosa Maria Acunto;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Pier Luigi Tomaselli, per procura generale alle liti;
-Resistente-
La parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.11.2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2024 00025947 49 000 - Formato il 24 settembre
2024 e notificato mediante raccomandata a.r. in data 06.11.2024, con il quale l' – CP_1
Direzione della sede di Catania – avvisa la signora di aver proceduto al CP_1 Parte_1 controllo della posizione contributiva relativa al rapporto di lavoro individuato con il n.
9805001065 e di aver conseguentemente “accertato” il “mancato pagamento” dei contributi dovuti a titolo di “Gestione lavoratori domestici” per il periodo gennaio
2018/aprile 2022 e richiede il versamento della complessiva somma di € 4.069,81 a titolo di contributi “dovuti”, sanzioni amministrative e spese come nello stesso avviso dettagliato. 2
A sostegno del ricorso la ricorrente eccepiva e deduceva: che l'odierna ricorrente, in data 01.11.2004, assunse con regolare contratto la Signora nata a Persona_1
OJ (CB) il 13.09.1960, Cod. Fisc. , con il ruolo di CodiceFiscale_1 collaboratrice domestica (codice rapporto di lavoro ); che detto rapporto di P.IVA_1 lavoro è proseguito per 13 anni per concludersi serenamente e regolarmente in data
17.11.2017, come da dichiarazione della stessa lavoratrice;
che la cessazione di tale rapporto è stata comunicata all' , dapprima, con telefonata al Contact center dello CP_1 stesso Ente e, poi, mediante raccomandata a.r. del 06.12.2017, ricevuta il 07.12.2017; che la Signora si è anche recata personalmente presso gli uffici Parte_1
di Catania per assicurarsi che fosse tutto in regola;
che ciononostante, però, lo CP_1 scorso mese di gennaio 2024, essa Signora ha ricevuto da parte dell' Parte_1 CP_1
“Avviso di accertamento per mancato pagamento dei contributi” relativo all'arco temporale gennaio 2018 – aprile 2022, con contestuale invito a corrispondere la somma di € 3.943,02 comprensiva di sanzioni ed interessi (ved. doc. agli atti); che tale Avviso di accertamento, però, riferendosi, com'è evidente, ad un periodo successivo alla definizione del rapporto di lavoro, era assolutamente privo di fondamento e certamente illegittimo;
che la signora pertanto, con lettera a firma dello scrivente Parte_1 avvocato inviata tramite PEC del 22.02.2024, ricorreva in via amministrativa chiedendo al medesimo di provvedere all'annullamento in autotutela dello stesso Avviso di CP_1 accertamento;
che l' , invece, ignorando del tutto tale ricorso (oltre a tutte le CP_1 precedenti comunicazioni di avvenuta cessazione del rapporto di lavoro de quo), nei giorni scorsi e, precisamente, in data 06.11.2024, mediante raccomandata a.r., ha fatto pervenire alla signora “Avviso di addebito n. 593 2024 00025947 49 000 - Parte_1
Formato il 24 settembre 2024” con il quale avvisava la signora di aver Parte_1 proceduto al controllo della posizione contributiva relativa al rapporto di lavoro individuato con il n. 9805001065 e di aver conseguentemente “accertato” il mancato pagamento dei contributi dovuti a titolo di “Gestione lavoratori domestici” per il periodo gennaio 2018/aprile 2022; conseguentemente richiede il pagamento della complessiva somma di € 4.069,81 a titolo di contributi “dovuti” e non versati, sanzioni amministrative e spese come nello stesso avviso dettagliato;
che detto provvedimento è certamente illegittimo, infondato ed ingiusto.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse annullare l'Avviso di addebito impugnato. 3
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva l' svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 4.07.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione all'avviso di addebito, da ricondursi all'alveo dell'art. 24 dlgs 46/99, che è stata proposta nel rispetto del termine decadenziale di legge.
Passando all'esame del merito dei motivi di opposizione, osserva il decidente che l'obbligazione contributiva del datore di lavoro è ovviamente connaturata e subordinata alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo per il quale viene richiesta.
Orbene, l'avviso di addebito in questa sede impugnato fa riferimento ad una obbligazione contributiva relativa al periodo dall'1/2018 al 4/2022, presupponendo, ovviamente, la sussistenza per il predetto periodo di un rapporto di lavoro subordinato che sarebbe intercorso tra l'odierna ricorrente e la signora Persona_1
Ovviamente l'onere della prova in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro in CP_ questione ricade sull' che ritiene di essere titolare del diritto di credito contributivo.
Ebbene, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo in contestazione non trova alcun riscontro in atti e deve ritenersi, invece, provato che il rapporto di lavoro tra le parti sia cessato in data 17.11.2017.
E' prova pacifica dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro la comunicazione CP_ scritta inviata all' dalla signora a mezzo Parte_1 raccomandata a,r,, quindi con atto avente data certa, in data 6 dicembre 2017 e ricevuta CP_ dall' in data 7 dicembre 2017, come provato dall'avviso di ricevimento in atti.
L'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro viene, altresì, confermata dalla stessa lavoratrice per cui non può sussistere dubbio alcuno che per il Persona_1 periodo in contestazione non sia intercorso alcun rapporto di lavoro subordinato tra la odierna ricorrente, signora e la signora Parte_1 Per_1
[...] 4
La circostanza che la signora non abbia comunicato per via telematica la Parte_1 cessazione del rapporto di lavoro, e cioè la eventuale mera irregolarità formale della modalità di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro, non può mai essere generatrice di un obbligo contributivo, ma semmai, ove esistente, potrebbe costituire il presupposto per l'irrogazione di una eventuale sanzione amministrativa.
Deve, pertanto, ritenersi che non è maturata alcuna obbligazione contributiva in capo alla ricorrente per il periodo in contestazione poiché non vi è prova che sia intercorso alcun rapporto di lavoro subordinato tra la medesima e la signora Persona_1
Quindi, l'avviso di addebito opposto va annullato e va dichiarato che l'odierna CP_ ricorrente nulla deve all' per tale titolo.
In definitiva, il ricorso deve trovare accoglimento.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che per il periodo in contestazione non è sussistito alcun rapporto di lavoro tra la ricorrente e la signora e, pertanto, la ricorrente non è tenuta al Persona_1 versamento di alcuna contribuzione a tale titolo;
per l'effetto, annulla l'avviso di addebito opposto;
CP_ condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in
€ 1.897,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi, in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Catania, 4 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta