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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 04/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale di IA Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Regasto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 996 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2012 trattenuta in decisione all'udienza del 16.9.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente TRA
, quale titolare dell'impresa individuale Parte_1 denominata LAMEZIA AUTO DI PIACENTE SERAFINO (C.F./P.I. ), in persona del P.IVA_1
Curatore p.t., elettivamente domiciliata in IA Terme (CZ), via Garibaldi n. 44, presso lo studio dell'avv. Pietro Domenico Palamara, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., elettivamente domiciliata in Bergamo, via Vittorio Emanuele II n. 12, presso lo studio dell'avv. Marco Bonomi, che la rappresenta e difende anche in via disgiunta al prof. avv. Stefano Zonca, giusta procura alle liti in atti;
PARTE CONVENUTA OGGETTO: altri contratti atipici. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato , in proprio e in qualità di titolare della Parte_1 ditta IA Auto di FI EN, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di IA Terme la al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e Controparte_1 dichiarare che il recesso esercitato dalla dal contratto di concessione, con Controparte_1 comunicazione datata 1 dicembre 2011 e con effetto dal 10 marzo 2012, è arbitrario ed illegittimo e per l'effetto condannarla, per i fatti di cui in narrativa, al pronto ed immediato pagamento in favore della IA Auto di FI EN del risarcimento del danno subito, per come sarà accertato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) accertare e dichiarare la caducazione dell'ipoteca volontaria costituita dal sig. sull'immobile di sua proprietà con atto del 01.06.2010, Parte_1 rep. 1477, racc. 1145, iscritta, il successivo 10.06.2010, nei RR.II della Conservatoria di Catanzaro al numero di registro generale 9467 e di registro particolare 1794, e per l'effetto ordinare al Conservatore dei RR.II., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2884 c.c., l'immediata cancellazione con esonero di ogni responsabilità nei suoi confronti”; il tutto con il successo delle spese di lite.
1 A sostegno della domanda la difesa della parte attrice deduceva: che la IA Auto di FI EN era stata concessionaria della titolare del marchio Lamborghini, Controparte_1 per quasi quaranta anni;
che, grazie alla propria professionalità, l'attore aveva sviluppato un considerevole volume d'affari, specialmente negli anni 2005 e 2006 allorquando la IA Auto era riuscita a vendere rispettivamente 63 e 69 trattori;
che, per tale ragione, la Lamborghini aveva premiato l'azienda attraverso una estensione della zona di esclusiva quale concessionario che aveva raggiunto il maggiore incremento di mercato nella sua area;
che, nell'anno 2007, la IA Auto aveva realizzato una nuova sede dedicata esclusivamente all'esposizione dei soli trattori Lamborghini ed una nuova officina meccanica per l'assistenza degli stessi senza ricevere alcun aiuto da parte dell'azienda concedente;
che, dopo pochi mesi, la pesante crisi economica aveva comportato un ritardo nel pagamento per l'acquisto dei trattori a favore della che, a tale situazione, la società attrice CP_1 poneva rimedio con un piano di rientro di sei mesi nel corso del quale la parte attrice corrispondeva alla l'importo di circa 800.000,00 ed in un secondo momento formulava ulteriore proposta per il CP_1 rientro di euro 327.307,51 con un piano a cinque anni con rate di euro 6.061,26; che, tuttavia, la IA Auto non aveva ricevuto trattori per l'esposizione e per la vendita e di conseguenza era riuscita ad onorare tale ultimo impegno solo fino all'agosto del 2011; che, nonostante il comportamento della società convenuta, il EN, nel giugno del 2010, aveva costituito una ipoteca volontaria sulla propria casa di abitazione per il valore di euro 250.000,00 a garanzia dei crediti derivanti dai rapporti commerciali con la convenuta per l'acquisto di trattori agricoli, parti di ricambio, accessori e componentistica;
che, anche a questo ulteriore impegno, non era seguita la collaborazione della la CP_1 quale aveva ostacolato la conclusione dei contratti di vendita con i clienti della concessionaria ponendo in essere un atteggiamento ostruzionistico, economicamente dannoso e lesivo dell'immagine e del buon nome della IA Auto;
che, oltretutto, la aveva illegittimamente risolto il contratto di CP_1 concessione con decorrenza da marzo 2012 recedendo dallo stesso con comunicazione del 1.12.2011; che la società convenuta era responsabile di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla parte attrice per l'illegittimo recesso e per sviamento di clientela. Sulla scorta di tali deduzioni l'attore concludeva come sopra riportato e trascritto. Si costituiva in giudizio con apposita comparsa di risposta del 12.9.2012 la Controparte_1 la quale, rinviando ogni difesa di merito, eccepiva unicamente la violazione da parte dell'attore
[...] del termine a comparire ai sensi dell'art. 163-bis c.p.c. chiedendo, pertanto, ai sensi dell'art. 164, comma 3 c.p.c., la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini di legge. All'udienza del 15.10.2012 il Giudice Istruttore diversamente impersonato, rilevata la nullità della citazione per mancato rispetto dei termini a comparire, non ritenendo necessaria la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione stante la costituzione della parte convenuta, visto l'art. 164 c.p.c., differiva la causa all'udienza del 13.3.2013 per consentire il rispetto del termine di difesa. Per tale udienza, la depositava la sua comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per i motivi esposti in narrativa;
in via principale di merito: rigettare in quanto infondate, in fatto e in diritto, tutte le domande formulate dall'attore nei confronti della ME EU – AH IT s.p.a. per i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso: spese legali interamente rifuse;
in via istruttoria: con riserva di ulteriormente produrre e dedurre nei termini di cui all'art. 183, vi comma, c.p.c.”.
2 Respinta con provvedimento del 13.10.2014 dal Tribunale l'istanza di parte attrice di riunione della causa in epigrafe al procedimento relativo al giudizio di opposizione a precetto n. 1696/2012 R.G. pendente tra le medesime parti, all'udienza del 18.11.2019, il giudizio era dichiarato interrotto per l'intervenuta dichiarazione del fallimento di EN FI, quale titolare dell'impresa individuale denominata IA Auto di EN FI, effettuata con sentenza n. 10/2019 del Tribunale di IA Terme- Sezione Fallimentare emessa il 24.10.2019 e depositata in pari data. Con ricorso ex art. 303 c.p.c. depositato il 11.12.2019 la in Pt_1 Parte_2 proprio e in qualità di titolare della ditta individuale IA Auto di , riassumeva il Parte_1 giudizio interrotto riportandosi a tutte le precedenti domande, difese, eccezioni e conclusioni. Si costituiva nel processo riassunto la che insisteva in tutte le domande, Controparte_1 richieste, eccezioni e difese rassegnate nei precedenti scritti difensivi. La controversia veniva istruita con le produzioni documentali delle parti e mediante l'espletamento dell'istruttoria orale ammessa. Esaurita l'istruttoria, la causa, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.9.2024 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Tutte le domande di parte attrice sono infondate e, di conseguenza, devono essere respinte. L'odierno giudizio ha ad oggetto la domanda di parte attrice di risarcimento dei danni per l'asserito esercizio illegittimo, da parte della società convenuta, del diritto di recesso (sotto forma di abuso del diritto) dal contratto di concessione per la commercializzazione di trattori Lamborghini, oltre che per danno all'immagine e sviamento della clientela. Orbene, è principio generale dell'ordinamento che nel caso di rapporti di durata indeterminata ciascuna parte del rapporto possa recedere, dando il preavviso nei modi e nei termini contrattualmente pattuiti ovvero anche senza preavviso nel caso di giusta causa. La possibilità di recedere (ad nutum) dal rapporto a tempo indeterminato, dando alla controparte un congruo preavviso, risponde ad una regola, che è espressione di un principio di ordine pubblico, in base alla quale devono considerarsi inammissibili vincoli personali perpetui o comunque a tempo indeterminato. Rientra nell'ambito dell'autonomia privata la possibilità di prevedere la necessità che l'esercizio del recesso -anche da un contratto a tempo indeterminato- sia 'giustificato', così come può essere rimessa alla volontà delle parti la durata del preavviso, sebbene il legislatore normalmente regoli questo aspetto con previsioni di natura imperativa, con conseguente limitazione dell'autonomia privata. Nell'ambito dei contratti di durata vale la regola generale per cui, salva l'ipotesi della giusta causa che legittima il recesso immediato, di regola il recesso non opera immediatamente, ma alla scadenza del termine di preavviso e, trattandosi di recesso ad nutum, non richiede alcuna motivazione. Se il legislatore ha previsto la possibilità del recesso ad nutum, cioè (con il solo obbligo del preavviso), non appare ipotizzabile alcun sindacato di merito da parte del Giudice, se non nei limiti di un controllo fondato sulla regola suppletiva dell'abuso del diritto. L'abuso del diritto ricorre quando il titolare di un diritto soggettivo lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede nella gestione del rapporto, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti.
3 Anche nel caso di recesso ad nutum, pur essendo il legislatore a prevedere l'ammissibilità di detto recesso dal contratto senza alcun obbligo di motivazione e di sottesa giustificazione, può operarsi una valutazione di correttezza sotto il profilo dello sviamento dei poteri e facoltà attribuite al recedente (cfr. Cass. 20106/2009 con riferimento proprio ad un recesso ad nutum;
v. Cass. 10568/2013). Il recesso, infatti, deve sempre essere ispirato al rispetto del dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.). Il principio di correttezza (o di buona fede in senso oggettivo), imposto in generale dall'art. 1175 c.c. ed operante non solo in funzione integrativa, ma anche in funzione di bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, individua un metro di comportamento che deve essere concretizzato di volta in volta in relazione alle caratteristiche del caso concreto e, costituendo un autonomo dovere giuridico ispirato al generale principio della solidarietà sociale (cfr. Cass. 20106/2009; Cass. 22819/2010), consente di individuare in maniera più dettagliata lo specifico contenuto del comportamento da tenere (cfr. Cass. 1618/2009). L'obbligo di buona fede oggettiva costituisce pertanto un autonomo dovere giuridico, che, nell'ambito contrattuale, implica un obbligo di reciproca lealtà di condotta che deve presiedere sia alla formazione ed interpretazione del contratto che alla sua esecuzione, il tutto nei limiti di un apprezzabile sacrificio in capo al soggetto gravato (cfr. Cass. 10182/2009). E' ben vero che non si può imporre ad una parte (argomentando ex art. 41 Cost.) il mantenimento di un rapporto di durata, ma è altrettanto vero che si deve esigere il rispetto delle norme di legge o contrattuali dettate a disciplina dei reciproci rapporti contrattuali ovvero in generale delle norme che disciplinano l'esecuzione dei contratti. In altri termini non si vuole sostenere che qualsiasi parte di un qualsiasi contratto di durata debba ritenersi vincolata in perpetuo e senza limite temporale al rapporto negoziale e soggetta unicamente alla volontà dell'altra nella possibilità di giungere alla risoluzione del contratto, ma si vuole ribadire che il recesso deve avvenire in conformità alle disposizioni contrattuali ovvero a quelle di legge. In ordine al riparto dell'onere probatorio va ricordato, poi, che incombe su chi agisce per la declaratoria di illegittimità del recesso allegare e provare che il recesso è avvenuto al di fuori della disciplina concordata ovvero che, in ogni caso, vi è stata una condotta della controparte negoziale non ispirata ai ricordati canoni di correttezza e buona fede (cfr. Cass. 17291/2016: 'Il recesso di una banca da un rapporto di apertura di credito in cui non sia stato superato il limite dell'affidamento concesso, benché pattiziamente previsto anche in difetto di giusta causa, deve considerarsi illegittimo, in ragione di un'interpretazione del contratto secondo buona fede, ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari, contrastando, cioè, con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale di quelli in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e non sia, dunque, pronto alla restituzione, in qualsiasi momento, delle somme utilizzate. Il debitore il quale agisce per far dichiarare l'arbitrarietà del recesso ha l'onere di allegare l'irragionevolezza delle giustificazioni date dalla banca, dimostrando la sufficienza della propria garanzia patrimoniale così come risultante a seguito degli atti di disposizione compiuti'). Giova richiamare, inoltre, l'orientamento della Cassazione in materia di recesso dal contratto di concessione di distribuzione e vendita di autoveicoli, secondo cui “qualora un contratto preveda il diritto di recesso ad nutum in favore di una delle parti, il giudice del merito non può esimersi, per il semplice fatto che i contraenti hanno previsto espressamente quella clausola in virtù della loro libertà e autonomia contrattuale, dal valutare se l'esercizio di tale facoltà sia stato effettuato nel pieno rispetto
4 delle regole di correttezza e di buona fede cui deve improntarsi il comportamento delle parti del contratto. La mancanza della buona fede in senso oggettivo, espressamente richiesta dagli artt. 1175 e 1375 c.c. nella formazione e nell'esecuzione del contratto, può rivelare, infatti, un abuso del diritto, pure contrattualmente stabilito, ossia un esercizio del diritto volto a conseguire fini diversi da quelli per i quali il diritto stesso è stato conferito. Conseguenzialmente, accertato l'abuso, può sorgere il diritto al risarcimento dei danni subiti. Tale sindacato, da parte del giudice di merito, deve pertanto essere esercitato in chiave di contemperamento dei diritti e degli interessi delle parti in causa, in una prospettiva anche di equilibrio e di correttezza dei comportamenti economici”; ed ancora “la circostanza che nel contratto sia validamente inserita una clausola che accorda ad una delle parti il diritto di recesso ad nutum non impedisce al giudice di valutare che il concreto esercizio del relativo potere risulti legittimo alla stregua dei principi di buona fede e di proporzionalità. Quest'ultimo criterio consente di contemperare gli interessi contrapposti delle parti e di sindacare gli atti di esercizio dei diritti in termini di congruità del mezzo rispetto al fine” (Cass. civ. Sez. III, 18/09/2009, n. 20106). Fatte le superiori premesse teoriche, si rileva che il contratto di concessione sottoscritto fra le parti stabiliva il diritto di entrambe le parti di recedere dal contratto che era a tempo indeterminato. L'art. 5 del contratto inter partes, infatti, è del seguente tenore: 'L'efficacia del contratto avrà efficacia il 1.12.1989 e la sua durata è a tempo indeterminato. Le parti si riconoscono reciprocamente il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, mediante invio di lettera raccomandata, con preavviso non inferiore a tre mesi'. ME EU AH IT s.p.a. ha esercitato il suo diritto di recesso inviando alla controparte lettera raccomandata del 1.12.2011 (cfr. doc. n. 18 fascicolo parte convenuta), che dichiarava la sua intenzione di sciogliere il contratto di concessione a partire dal terzo mese successivo al ricevimento della raccomandata (quindi dal 10.3.2012). La società convenuta ha perciò esercitato il diritto di recesso rispettando formalmente le pattuizioni contrattuali. In relazione al dedotto esercizio del recesso con abuso del diritto va ribadito che si ha abuso del diritto quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti. Ricorrendo tali presupposti, è consentito al Giudice di merito sindacare e dichiarare inefficaci gli atti compiuti in violazione del divieto di abuso del diritto, oppure condannare colui il quale ha abusato del proprio diritto al risarcimento del danno in favore della controparte contrattuale, a prescindere dall'esistenza di una specifica volontà di nuocere, senza che ciò costituisca una ingerenza nelle scelte economiche dell'individuo o dell'imprenditore, giacché ciò che è censurato in tal caso non è l'atto di autonomia negoziale, ma l'abuso di esso (cfr. già citata Cass. civ. sez. III n. 20106 del 18/09/2009). Infatti il generale principio etico - giuridico di buona fede nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri doveri, insieme alla nozione di abuso del diritto, che ne è un'espressione, svolge una funzione integrativa dell'obbligazione assunta dal debitore, quale limite all'esercizio delle corrispondenti pretese, avendo ciascuna delle parti contrattuali il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio di altri valori. Il criterio della buona fede viene quindi in rilievo non tanto come strumento, per il Giudice, di controllo, anche in senso modificativo o integrativo (e dunque manipolativo), dello statuto negoziale, in vista di un giusto equilibrio degli opposti interessi, ma piuttosto come limite interno di ogni situazione
5 giuridica soggettiva, attiva o passiva, contrattualmente attribuita, limite idoneo a concorrere alla conformazione, in senso ampliativo o restrittivo, rispetto alla fisionomia apparente del patto negoziale, dei diritti, e degli obblighi da esso derivanti, affinché l'ossequio alla legalità formale non si traduca in sacrificio della giustizia sostanziale e non risulti, quindi, disatteso l'inderogabile dovere di solidarietà presidiato dall'art. 2 Cost. (così in motivazione Cass. Civ. sez. III n. 22819 del 10/11/2010). D'altro canto “non è dato ravvisare abuso del diritto nel solo fatto che, perseguendo un risultato in sé consentito attraverso strumenti giuridici adeguati e legittimi, una parte non tuteli gli interessi dell'altra in sede di esecuzione del contratto, occorrendo invece che il diritto soggettivo sia esercitato con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti” (così in motivazione Cass. Civ. sez. III n. 8567 del 29/05/2012 e Cass. Civ. sez. I n. 227 del 08/01/2013). In generale il recesso è l'atto potestativo, con il quale una delle parti può sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale e, se il contratto è a esecuzione continuata o periodica e questa è già iniziata, il recesso non ha effetto per le prestazioni che sono già state eseguite (art. 1373 c.c.). Nei contratti di durata a tempo indeterminato, in cui manca il termine finale, il recesso svolge una funzione integrativa del contratto, poiché il contraente che comunica la sua volontà di recedere dal contratto ne stabilisce il termine finale, che prima non era stato concordato, permettendo così di rispettare il principio della necessaria determinatezza, o almeno determinabilità, dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c. e non lasciare le parti soggette ad un vincolo contrattuale sine die. In tal caso, proprio per la sua funzione determinativa di un elemento contrattuale, è giustificato che il recesso sia “acausale”, ossia non è necessario che il recedente fornisca una motivazione del suo atto, che costituisce una sua libera scelta di sottrarsi all'impegno contrattuale, che diversamente sarebbe eterno. Tuttavia, dal momento che colui che recede dal contratto provoca unilateralmente effetti nell'altrui sfera giuridica e si trova quindi in una posizione potestativa rispetto alla controparte che si trova in posizione di mera soggezione, dovendo semplicemente subire nella propria sfera giuridica i mutamenti voluti dall'altro, allora un contemperamento dei contrapposti interessi delle parti deriva dalla previsione di un termine di preavviso per la decorrenza degli effetti dello scioglimento del contratto (vedasi l'art. 1569 c.c. per il contratto di somministrazione). In una prospettiva di convenienza economica del contratto a tempo indeterminato la previsione del potere di recesso a vantaggio di una parte incentiva l'altra ad eseguire al meglio la propria prestazione contrattuale, realizzando così uno scambio più redditizio per entrambi: infatti la parte soggetta al potere potestativo altrui ha la possibilità di proseguire il rapporto contrattuale nella misura in cui essa riesca a dimostrare alla controparte le proprie abilità di partner contrattuale, inducendola così a non sciogliere il contratto mediante il recesso. Nel caso per cui è causa le parti hanno stipulato un contratto di concessione di vendita a tempo indeterminato ed hanno contestualmente previsto per ciascuna di esse la facoltà di esercitare il diritto di recesso, che svolge quindi la funzione di integrare il contenuto contrattuale stabilendone il termine finale. Per tale motivo non occorreva che ME EU AH IT s.p.a. fornisse alcuna specifica motivazione all'esercizio del suo diritto potestativo.
6 Anche la pattuizione del termine di preavviso pari a tre mesi costituisce frutto di una libera pattuizione delle parti, la cui durata è stata ritenuta congrua dalle stesse al momento della sottoscrizione del contratto. Inoltre, non risulta alcuna condotta di parte convenuta contraria a correttezza e buona fede. Infatti, nel caso in esame, non può ritenersi dimostrato alcun nesso causale tra l'esercizio del diritto di recesso ed uno scopo ulteriore, contrario ai canoni di correttezza e buona fede tanto da integrare, così, una condotta abusiva, essendo risultato dagli atti prodotti che la ragione che ha indotto la società convenuta ad esercitare detto diritto sia stata determinata dai ripetuti inadempimenti della parte attrice rispetto alle obbligazioni contrattuali su di essa gravanti. Secondo la Curatela attrice la IA Auto, nel corso del rapporto, non aveva mai assunto un comportamento che potesse giustificare l'interruzione dello stesso da parte della casa madre, laddove invece il recesso è stato esercitato dalla illegittimamente dopo avere preteso cambiali a garanzia CP_1 dell'esposizione debitoria della società attrice e imposto la concessione di una ipoteca sulla casa di abitazione del EN. Tali assunti non persuadono. Risulta, infatti, ex actis e dall'assenza di contestazioni specifiche alle deduzioni della società convenuta, il persistente e prolungato inadempimento della IA Auto rispetto alle obbligazioni contrattuali di cui al contratto di concessione inter partes. Tale contratto era stato stipulato il 14.11.1989 ed aveva durata indeterminata (v. doc. 1 fascicolo di parte convenuta); in data 20.6.2006 le parti convenivano poi l'estensione della zona di vendita assegnata alla IA Auto modificano sul punto l'art. 2 del contratto originario (cfr. doc. 2 fascicolo di parte convenuta). A partire dal 2007 (la circostanza è ammessa dallo stesso EN in citazione), dopo avere realizzato una nuova sede dedicata all'esposizione dei trattori Lamborghini ed una nuova officina meccanica, la IA Auto ha iniziato a ritardare i pagamenti per l'acquisto dei trattori dalla CP_1
In ragione di ciò il EN proponeva alla società convenuta un piano di rientro a copertura del debito accumulato pari ad euro 800.000,00 (circostanza incontestata); tale piano di rientro, tuttavia, non veniva rispettato e l'attore per ripianare l'esposizione debitoria nei confronti della di euro CP_1
327.307,51 relativa alle fatture scadute al maggio 2010 sottoponeva alla società convenuta un secondo piano di rientro (cfr. doc.ti 3 e 4 fascicolo di parte convenuta). A garanzia di tale piano di rientro, la in data 10.5.2010, pretendeva il rilascio di titoli di credito CP_1
(cambiali) in garanzia e l'iscrizione di ipoteca volontaria a proprio favore su di un immobile di proprietà dell'attore (v. doc. 4 fascicolo di parte convenuta). Effettivamente il EN a fronte della richiesta della società creditrice consegnava alla n. 54 CP_1 cambiali da euro 6.061,26 con scadenze varie costituendo in data 1.6.2010 ipoteca volontaria a favore della sull'appartamento di sua proprietà sito in via del Progresso in IA Terme (CZ) per CP_1
l'ammontare di euro 250.000,00 (cfr. doc.ti 4 - 10 fascicolo di parte convenuta). Purtuttavia il EN non onorava pienamente i pagamenti dovuti: infatti, soltanto alcuni dei titoli cambiari offerti in garanzia venivano regolarmente pagati, mentre gli altri tornavano insoluti e protestati. In particolare, venivano pagati n. 15 titoli cambiari con scadenza dal 15.6.2010 al 15.8.2011 per un importo di euro 90.918,90, mentre n. 8 titoli cambiari con scadenza dal 15.9.2011 al 15.4.2012 (per un totale di euro 48.490,08) erano tornati insoluti e protestati e sono stati azionati dalla (cfr. doc. 11 CP_1 fascicolo di parte convenuta).
7 Inoltre, a seguito dell'inadempimento della IA Auto, la ha richiamato ai sensi dell'art. 1186 CP_1
c.c. i titoli cambiari per un totale di euro 18.183,78, con scadenza dal 15.10.2012 al 15.12.2012 e non ha presentato all'incasso i titoli cambiari per un totale di euro 139.408,98 con scadenza a partire dal 15.1.2013 fino al 15.11.2014 (circostanza incontestata). Nonostante il mancato rispetto del piano di rientro concordato la dopo l'accordo del 10-17 CP_1 maggio 2010, ha emesso altre fatture nei confronti della IA Auto, rimaste anch'esse impagate e poste a fondamento di una ingiunzione di pagamento (d.i. n. 367/2013 emesso il 27.3.2013 da parte del Tribunale di Bergamo – Sezione distaccata di Treviglio, munito di formula esecutiva – v. allegato memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), ciò dimostrando che la aveva continuato a vendere al CP_1 concessionario i trattori con il marchio Lamborghini e i pezzi di ricambio degli stessi malgrado la persistente esposizione debitoria della concessionaria. Ciò esclude che la società convenuta abbia ostacolato l'attività e il rilancio della società attrice in bonis. Vi è poi che la il 21.6.2011 aveva inviato al EN due trattrici Lamborghini in “conto visione” CP_1
(v. doc.ti 14 e 15 fascicolo di parte convenuta). Sebbene tali trattrici fossero state inviate all'attore soltanto in “conto visione”, il EN le aveva vendute, senza avere alcun titolo per farlo, disattendendo le obbligazioni contrattuali su di esso gravanti (v. doc.ti 16 e 17 fascicolo di parte convenuta). La ME EU AH IT s.p.a., pertanto, ha esercitato il suo diritto di recesso, strumento giuridico contrattualmente previsto, perseguendo il risultato dello scioglimento del contratto di concessione in essere, risultato in sé consentito, posto che il recesso è avvenuto in modo adeguato e legittimo perché esercitato a seguito del venir meno della fiducia della nel concessionario. CP_1
Come giustamente osservato dalla difesa della società convenuta, infatti, la vendita da parte della IA Auto di macchinari concessi solo in “conto visione” costituisce violazione delle obbligazioni del concessionario che avrebbe legittimato, ai sensi dell'art. 16 del contratto inter partes, la risoluzione immediata del contratto con relativo risarcimento dei danni. Avendo esercitato, in luogo della risoluzione immediata del contratto, il recesso con preavviso di tre mesi, può ritenersi che la abbia agito anche salvaguardando gli interessi dell'altra parte senza un CP_1 ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, tutelando invece gli interessi della concessionaria, nei limiti in cui ciò potesse avvenire senza un apprezzabile sacrificio dei suoi interessi. La IA Auto, accumulando per svariati anni (dal 2007 al 2011) la sua esposizione debitoria nei confronti della ben oltre le garanzie anche ipotecarie rilasciate e inadempiendo rispetto ai suoi CP_1 obblighi negoziali, non è riuscita a dimostrare alla controparte le proprie abilità di affidabile partner contrattuale, inducendola così a sciogliere il contratto mediante il recesso. Non vi è stato pertanto alcun abuso del diritto da parte di ME EU AH IT s.p.a. e l'esercizio del diritto di recesso è stato pienamente legittimo da parte del concedente con il conseguente rigetto della richiesta di risarcimento dei danni della Curatela attrice. Parimenti infondate sono le domande attoree di risarcimento dei danni per sviamento di clientela e danni alla reputazione commerciale/immagine della società attrice. Secondo le tesi attoree le condotte illecite produttive di pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali sarebbero consistite nella “distrazione di un cliente” dall'acquisto di alcuni trattori, dalla condotta ostruzionistica nella consegna della documentazione dei trattori venduti, dalla mancata consegna di trattori per l'esposizione nel piazzale, nella richiesta di pagamento immediato dei trattori venduti (prescindendo dalle garanzie rilasciate compresa l'ipoteca) e alla mancanza di riconoscimenti per incentivare le vendite in un periodo di crisi (piuttosto che favorire pratiche promozionali).
8 In generale occorre evidenziare che lo sviamento della clientela consiste in una condotta che viene adottata da ex dipendenti o manager di un'azienda i quali dirigono la clientela della stessa verso altre imprese, mediante pratiche sleali. L'illecito sviamento di clientela è una fattispecie non tipizzata, pertanto non assimilabile a specifiche figure di concorrenza sleale (quali storno di dipendenti, violazione di norme pubblicistiche, boicottaggio, vendita sottocosto). In effetti il tentativo di sviare la clientela di per sé rientra nel gioco della concorrenza, sicché per ritenere integrata un'ipotesi di concorrenza sleale occorre che lo sviamento sia attuato attraverso mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale. Dunque, non è sufficiente il tentativo di accaparrarsi la clientela del concorrente sul mercato, ma è imprescindibile il ricorso ad un mezzo illecito (Tribunale Piacenza sez. I, 19/07/2021, n.390). Inoltre, ai fini della configurabilità dello sviamento della clientela (atto di concorrenza sleale) deve essere provata un'attiva sollecitazione alla clientela a non avvalersi più dei servizi del concorrente e, in generale, va evidenziato che quel che è inibito non è la concorrenza – anzi doverosa in un'economia di mercato -, ma solo la concorrenza sleale, sicché la prova di chi l'invoca s'incentra essenzialmente sulla dimostrazione del requisito della slealtà della condotta concorrenziale, che si concretizza in tentativi subdoli o denigratori per accaparrarsi la clientela con atteggiamenti o condotte contrarie alla professionalità e ancor prima alla buona fede e lealtà che deve contraddistinguere i reciproci rapporti (Tribunale Ancona sez. II, 27/01/2021, n.124). La concorrenza sleale per «illecito sviamento di clientela» è concetto estremamente vago e non tipizzato e, dunque, non assimilabile ad altre figure sintomatiche di concorrenza sleale scorretta elaborate in modo tradizionalmente consolidato dalla giurisprudenza, dovendosi precisare che il tentativo di sviare la clientela (che non “appartiene” all'imprenditore) di per sé rientra nel gioco della concorrenza, sicché per apprezzare, nel caso concreto, i requisiti della fattispecie di cui all'articolo 2598, n. 3, del codice civile e ritenere illecito lo sviamento occorre che esso sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale (intesa come il complesso di regole desunte dalla coscienza collettiva imprenditoriale di una certa epoca, socialmente condivise dalla categoria). È, quindi, evidente che non sia sufficiente il tentativo di accaparrarsi la clientela del concorrente sul mercato nelle sue componenti oggettive e soggettive, ma è imprescindibile il ricorso a un mezzo illecito secondo lo statuto deontologico degli imprenditori (cfr. Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 27/05/2022, n.4718). Peraltro, in tema di concorrenza sleale, presupposto indefettibile dell'illecito è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, e quindi la comunanza di clientela, la quale non è data dalla identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti che sono in grado di soddisfare quel bisogno. La sussistenza di tale requisito va verificata anche in una prospettiva potenziale, dovendosi esaminare se l'attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e quindi su quello merceologico, l'offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini e succedanei rispetto a quelli offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale(Tribunale Roma sez. XVII, 20/05/2022, n.7955). La giurisprudenza, inoltre, ha avuto modo di precisare che, in tema di concorrenza sleale per sviamento di clientela, l'illiceità della condotta non dev'essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell'insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o
9 per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato (sul punto, già Cassazione civile, 15 febbraio 2005, n. 3039; Cassazione civile, 15 febbraio 1999, n. 1259). Ai fini della determinazione dell'ammontare del danno risarcibile per sviamento della clientela è necessaria l'indicazione della corrispondente diminuzione del fatturato (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 07/01/2013, n.67). Ciò detto, tornando al caso concreto, va evidenziato che la ha favorito lo sviluppo della IA CP_1
Auto avendo esteso la zona di vendita originariamente assegnata al concessionario con comunicazione del 20.6.2006 (cfr. doc. 2 fascicolo di parte convenuta). Tale sviluppo non è stato di certo ostacolato dalla anche successivamente al 2007 considerato che CP_1 la società convenuta ha accordato i vari piani di rientro dal debito richiesti dalla parte attrice permettendole in tal modo di proseguire nella sua attività commerciale per vario tempo (dal 2007, inizio della crisi della concessionaria fino al mese di marzo 2012, momento del recesso). Inoltre, si rileva che nessun accordo tra le parti prevedeva una obbligazione specifica a carico della di assicurare lo sviluppo del concessionario. CP_1
Dalla documentazione in atti, peraltro, è stata smentita la circostanza che la non avesse più CP_1 consegnato trattori alla IA Auto posto che le forniture della società convenuta (non pagate dalla concessionaria e successive all'accordo sul piano di rientro del maggio 2010 intercorso tra le parti) hanno sostanziato l'emanazione anche di una ingiunzione di pagamento a carico della società del EN (d.i. n. 367/2013 emesso il 27.3.2013 da parte del Tribunale di Bergamo – Sezione distaccata di Treviglio, munito di formula esecutiva – v. allegato memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.). Né davvero può configurarsi a carico della un obbligo secondo buona fede e correttezza di CP_1 tutelare l'immagine e lo sviluppo commerciale della IA Auto a fronte della persistenza degli inadempimenti negoziali della concessionaria e del rilascio di cambiali che erano state solo parzialmente pagate e adempiute. Nessuna condotta illecita di sviamento di clientela si rinviene poi nella vicenda del mancato acquisto dei trattori da parte di . Controparte_2
Infatti, dalla deposizione testimoniale del predetto è emersa inequivocabilmente la circostanza che era stato lo stesso a rivolgersi all'ispettore di zona della (e non viceversa) a seguito della prolungata CP_1 inadempienza della IA Auto nella consegna dei trattori acquistati e che l'addetto della società convenuta lo aveva indirizzato presso altra concessionaria calabrese del marchio Lamborghini, in tal modo preservando l'interesse economico della a non perdere un cliente finale (cfr. dichiarazioni CP_1
verbale di udienza del 18.1.2023 in atti). Controparte_2
In tale condotta non si rinviene, pertanto, alcuna ipotesi di concorrenza sleale, né l'utilizzo di un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale oppure illecito, dovendosi rilevare, tra l'altro, che nessun diritto di esclusiva risulta essere stato concordato tra le parti (v. Tribunale di Modena, sez. II Civile, sentenza n. 958/2012 depositata il 14 giugno: “Il contratto di concessione di vendita è un contratto innominato che si colloca in un'area di affinità con i contratti di somministrazione e di commissione, ma non con quello di agenzia;
da ciò ne discende che l'attribuzione del diritto di esclusiva al concessionario, costituendo un elemento accidentale e non essenziale del contratto, non può ricavarsi implicitamente dalla predeterminazione di una zona al concessionario medesimo, non essendovi alcun necessario collegamento tra zona ed esclusiva”). Nondimeno alcuna pratica ostruzionistica può essere rinvenuta nell'asserito ritardo nella consegna dei trattori da parte della dal momento che il contratto stipulato tra le parti nel 1989 all'art.
6.3 non CP_1 prevedeva la vincolatività del termine eventualmente inserito nell'ordinativo della merce. Infatti la
10 consegna dei beni al concessionaria doveva avvenire “entro un ragionevole lasso di tempo, idoneo a consentire al concedente – in relazione alle sue normali esigenze produttive – la produzione di beni ordinati dal concessionario…Ai fini della determinazione del termine di consegna si terrà anche conto del fatto eventuale che il concedente debba far fronte a richieste da parte dei concessionari particolarmente elevate o a particolari esigenze produttive….Il termine per la consegna dei beni al concessionario, eventualmente indicato nell'ordine della merce inviato al concedente, si ha per non apposto e non potrà essere vincolante per il concedente…” (v. doc. 1 fascicolo di parte convenuta). Ancora, non può imputarsi alcuna condotta illecita contrastante con il principio della buona fede negoziale da parte della per non avere “sostenuto” la IA Auto per le spese affrontate per la CP_1 realizzazione della nuova sede commerciale e della nuova officina trattandosi di obblighi a carico esclusivo del concessionario sulla base dell'art.
7.1 e seguenti del contratto inter partes (v. doc. 1 fascicolo di parte convenuta). Anche le doglianze della parte attrice relative al ritardo nella consegna dei documenti di origine afferenti l'acquisto di un trattore da parte del cliente sono poco convincenti considerato che Parte_3 il trattore Lamborghini Modello CF 100 M E3 con telaio 2025 non poteva essere venduto dalla concessionaria essendo stato inviato alla IA Auto in “conto visione” e non destinato quindi alla vendita al cliente finale. Anzi, nonostante l'inadempimento della società attrice in bonis la ha provveduto alla CP_1 trasmissione della documentazione all'acquirente (cfr. doc.ti 17 e 20 fascicolo di parte convenuta). Parimenti indimostrata, all'esito dell'istruttoria svolta, è stata la contestazione di parte attrice relativa al mancato invio dei trattori per l'esposizione da parte della CP_1
Il teste infatti, ha dichiarato che i trattori Lamborghini erano esposti presso la Testimone_1
IA Auto fino al periodo 2011-2012; tale narrato è stato confermato anche dal testimone di parte attrice il quale, escusso nel mese di ottobre 2015, ha affermato che dal 1997 fino a Testimone_2 quattro anni prima della data della deposizione c'erano trattori nella sala di esposizione della società attrice. Poco rilevante, perché contraddittoria con le deposizioni degli altri testi escussi in corso di causa, è la dichiarazione dell'altro teste il quale ha affermato di non vedere da almeno quattro Testimone_3 anni (rispetto alla data dell'audizione avvenuta nel mese di ottobre 2015) trattori Lamborghini presso la sede della IA Auto;
peraltro essendo stata effettuato il recesso con decorrenza dal 10.3.2012 è chiaro che a partire da tale data nessuna eventuale esposizione di trattori con il marchio Lamborghini sarebbe stata consentita e possibile per il EN. D'altronde la domanda risarcitoria della parte attrice per asserito danno all'immagine e per lo sviamento di clientela è completamente indimostrata anche sotto il profilo della prova del danno pretesamente sopportato dalla parte attrice. Invero, per il principio dell'onere della prova, l'attore che agisce per il risarcimento del danno deve fornire una precisa dimostrazione del danno stesso sia sotto l'aspetto della sua esistenza sia sotto il profilo della sua quantificazione, attraverso la dimostrazione degli elementi costitutivi del pregiudizio sofferto, sia per quanto attiene agli eventi lesivi, sia per quanto attiene agli effetti economici negativi ed al nesso di causalità. Vale ricordare gli oneri di specifica e tempestiva allegazione dei fatti costitutivi delle pretese giudiziali (quale nella specie quella risarcitoria), evidenziando che secondo i principi generali, l'attività processuale delle parti si articola in allegazione del fatto, affermazione (o invocazione) dei suoi effetti
11 giuridici e prova del medesimo (fatto allegato) ovvero, sotto altro profilo, in disponibilità dell'oggetto, disponibilità degli effetti (ove non automatici), disponibilità delle prove. Schematizzazione che va coordinata con il principio dettato dall'art. 115 c.p.c., nel senso che il giudice deve ignorare quanto le parti non hanno allegato e provato (Cass. n. 7878/2000). Con le allegazioni le parti individuano i fatti rilevanti, prospettandone un'ipotesi ricostruttiva ritenuta funzionale alla pretesa fatta valere in giudizio. Con le domande o con le eccezioni le parti postulano gli effetti giuridici che assumono siano previsti dalla legge per i fatti allegati. Con le richieste e le deduzioni probatorie le parti tendono a verificare le ipotesi ricostruttive formulate, adoperandosi per dimostrare l'attendibilità, vale a dire la veridicità, delle proprie affermazioni in ordine ai fatti allegati (Cass. n. 7878/2000). Il potere d'ufficio del giudice attiene solo al riconoscimento degli effetti giuridici di fatti che siano stati pur sempre allegati dalla parte. Il potere di allegazione è, infatti, in questi limiti, riflesso processuale dell'autonomia sostanziale delle parti, la quale resterebbe vulnerata, ove soggetta all'iniziativa officiosa;
la disponibilità della situazione giuridica sostanziale si atteggia, in sede giurisdizionale, come potere delle parti di determinare l'oggetto della lite (Cass. Sez. U, Sentenza n. 761 del 2002 anche in motivazione). L'attività di allegazione non si soddisfa però con l'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'indicazione di tutti gli elementi atti ad individuare il fatto specifico che si intende allegare (Cass. n. 7878/2000; Cass. n. 4392/2000; Cass. n. 7153/2000; Cass. n. 15142/2003). Al riguardo, occorre dare atto – innanzitutto - che nella fattispecie in esame manca la puntuale allegazione, prima ancora della prova, dei danni asseritamente subiti per effetto delle condotte che si assumono essere state pregiudizievoli. Parte attrice si è limitata a richiedere nell'atto introduttivo del giudizio il risarcimento di danni di natura patrimoniale con allegazioni del tutto generiche e prive di precisazioni non essendo stato indicato in maniera specifica e puntuale il concreto decremento patrimoniale che avrebbe sopportato. Tanto evidenziato sotto il profilo della allegazione, sotto il profilo probatorio giova ricordare che ad ogni illecito lamentato non consegue un'automatica risarcibilità, giacchè non può parlarsi in alcun caso di danno in re ipsa. Qualsiasi pregiudizio, non patrimoniale o patrimoniale che sia, deve essere provato secondo le regole ordinarie, dovendosi dimostrare il pregiudizio alla sfera patrimoniale o personale, quale ne sia l'entità e quale che sia la difficoltà di dimostrare tale entità. Ed invero:
- è noto che l'attore che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte;
- può farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3794 del 15/02/2008). In tema di obbligazioni contrattuali, infatti, la liquidazione del danno in via equitativa, che può aver luogo soltanto in caso di impossibilità o difficoltà di una precisa prova sull'ammontare e sull'entità del danno subito, non esonera l'interessato dall'obbligo di offrire gli elementi probatori sulla sussistenza del medesimo - la quale costituisce il presupposto indispensabile per una valutazione equitativa - per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato alla funzione di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa liquidazione del danno (cfr. Cass.
12 Sez. 2, Sentenza n. 15585 del 11/07/2007). Ciò vuol dire che - mirando il risarcimento del danno alla reintegrazione del pregiudizio che determini una effettiva diminuzione del patrimonio del danneggiato, attraverso il raffronto tra il suo valore attuale e quello che sarebbe stato ove la obbligazione fosse stata esattamente adempiuta - ove diminuzione non vi sia stata (perdita subita e/o mancato guadagno), ovvero non sia stata provata in giudizio, il diritto al risarcimento non è configurabile (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6572 del 2006 in motivazione). In altri termini, la forma rimediale del risarcimento del danno opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima, mentre l'attribuzione ad essa di una somma di denaro in considerazione del mero accertamento della lesione, finirebbe con il configurarsi come somma-castigo, come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del solo inadempimento, ma questo istituto non ha vigenza nel nostro ordinamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6572 del 2006 in motivazione;
per l'inesistenza nel nostro ordinamento dell'istituto dei cd. 'danni punitivi' cfr. da ultimo Cass. sent. n. 1183 del 19.1.2007). Ciò puntualizzato, con riguardo al danno riferito alla attività imprenditoriale-professionale, anche sotto il profilo della chance, si evidenzia che alla luce dei già richiamati principi sull'onere di allegazione specifica e di prova dei fatti costitutivi delle domande di risarcimento del danno (quali quelle oggetto di causa), parte attrice avrebbe dovuto fornire prima allegazione specifica e quindi rigorosa prova:
- della entità effettiva dei guadagni perduti nel periodo in oggetto;
- dei criteri utilizzati per la rilevazione di una tale entità della perdita di tali guadagni;
- delle forme di pubblicità negativa subite agli occhi della clientela (visto che ha richiesto anche il risarcimento del pregiudizio alla propria immagine commerciale). Per contro nella specie la parte attrice, si è limitata a dedurre in modo generico (e per ciò solo processualmente irrilevante) di avere subito danni, il tutto senza ulteriori specificazioni e precisazioni in ordine a quali e quanti risultati utili economici avrebbe perduto a causa delle asserite condotte illecite della controparte. La prova del mancato guadagno, per quanto ampiamente illustrato in precedenza, presuppone infatti la dimostrazione, anche indiziaria, che in base ad un criterio di rigorosa probabilità e non di mera possibilità, il (presunto) creditore avrebbe conseguito quel risultato ove l'obbligazione dedotta fosse stata adempiuta, risultato che non è dimostrato in considerazione della genericità delle allegazioni fattuali e probatorie dello stesso. Nel caso di specie, come già detto, la parte attrice ha richiesto anche il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali sub specie di danno all'immagine e reputazione commerciale. Al riguardo, sempre in termini generali, va chiarito quanto segue:
- Il danno non patrimoniale di cui parla, nella rubrica e nel testo, l'art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c.. L'art. 2059 c.c., non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno- conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n. 372/1994; S.U. n. 576, 581, 582, 584/2008). L'art. 2059 c.c., è norma di rinvio. Il rinvio è alle leggi che determinano i casi di risarcibilità
13 del danno non patrimoniale. L'ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale si ricava dall'individuazione delle norme che prevedono siffatta tutela. La risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul piano dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno. Selezione che avviene a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del giudice, chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria. In ogni caso, il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In ogni caso, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato, pur potendosi fare ricorso a criteri di carattere presuntivo. Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto. Comunque, il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi "in re ipsa", ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici. (cfr. Cass. n. 10527 del 2011 e prima Cass. n. 20987 del 2007). Ferma restando l'impossibilità di etichettare con distinte sottocategorie il danno non patrimoniale, stando alla generica e poco puntuale allegazione di parte, i pregiudizi subiti potrebbero afferire al disagio subito ed all'ansia vissuta, non annoverabili in difetto di un riscontro medico specialistico in un pregiudizio alla salute. Sennonché, giova osservare che:
- la autonoma configurabilità di tali tipologie di danni, talvolta etichettati come esistenziali, è stata esclusa dalla nota giurisprudenza delle Sezioni Unite sopra citata (Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972) –cfr. Cass. cit.-. In tema di risarcimento del danno, non è infatti ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale", in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria;
ove, invece, si intendesse includere nella categoria i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo (cfr. Cass. n. 3290 del 2013). Al contempo, mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, la discussa ed ormai tramontata categoria del danno esistenziale, è da intendersi comunque quale pregiudizio, di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Questo pregiudizio va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno. (cfr. Cass. n. 29832 del 2008). Per quanto concerne il danno 'esistenziale' o danno per le ripercussioni negative sulla serenità personale o danno da stress in generale si osserva dunque che:
- non può essere risarcito il danno non patrimoniale consistente nella sola modifica delle abitudini di vita del danneggiato, in difetto di specifica prospettazione di un danno attuale e concreto alla sua salute che sia eziologicamente riconducibile al fatto illecito e documentalmente dimostrabile;
14 - la categoria del c.d. danno esistenziale non ha più ragione di esistere ed ove si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa deve ormai ritenersi illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua dell'art. 2059 c.c. nell'esegesi datane dalle S.U. citate. Anche a voler ammettere ancora l'esistenza del danno esistenziale (non quale autonoma voce di danno ma come pregiudizio facente parte dell'autonoma categoria di danno non patrimoniale) si richiede la prova di una lesione oggettivamente accertabile, provocata sul fare areddittuale del soggetto, che ne alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno incidente tuttavia su valori costituzionalmente tutelati, sempre tenendo conto che non sono risarcibili meri disturbi, fastidi o stress. Si può dire dunque che il danno non patrimoniale è danno conseguenza, non è la lesione in sé ad essere risarcita, ma le conseguenze che detta lesione provoca sul fare areddituale del soggetto e, per quanto qui rileva, sulle abitudini di vita sue e del nucleo familiare, sconvolgendo la tranquillità e la serenità dei componenti in maniera oggettiva, grave e non meramente transeunte. Inoltre, è principio consolidato quello secondo cui “il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come “danno conseguenza”, non sussiste “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé” (v. Cass. civ. n. 4005/2020). Il danno all'immagine, quindi, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. In particolare, la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19551 del 10/07/2023, ha statuito che il danno all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. Il danno all'immagine è quel danno che lede la reputazione e l'identità personale di un individuo o di una persona giuridica, ossia l'insieme degli attributi che identificano un determinato soggetto giuridico nel contesto sociale o professionale di riferimento. Si tratta della lesione di un diritto fondamentale della persona fisica o giuridica, consistente nella rappresentazione che la collettività abbia su di un individuo o una società, il cui fondamento giuridico si ricava dagli articoli 2 e 3 della Costituzione. Il danno all'immagine genera, in capo a chi lo ha cagionato, una responsabilità avente natura aquiliana. Esso richiede una specifica prova da parte di chi, assumendo di averlo subito, pretende di essere per ciò risarcito (Cfr., ex multis, Cass. n. 10527/2011, Cass. n. 13614/2011, Cass. n. 7471/2012 e Cass. n. 20558/2014). In passato si riteneva che, con riferimento all'immagine generale degli individui, una volta provata la lesione, il danno dovesse esser ritenuto in re ipsa: in altre parole, provato il fatto lesivo non era necessaria la prova del danno. La Cassazione, di recente, con la surrichiamata ordinanza n. 19551 del 10/07/2023, è però intervenuta sulla relativa questione e, in particolare, ha confermato la decisione di merito che - pur in presenza di condotte ritenute lesive dell'immagine di una società - ha rigettato la domanda risarcitoria, in difetto di prova specifica del danno conseguenza, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla
15 reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici”. Ergo, il danno all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici, tenendo conto, in astratto, che “anche le persone giuridiche possono subire (e conseguentemente agire per il ristoro di) un danno non patrimoniale” (vedi Cass. civ., 10 luglio 1991, n. 7642). Nel caso di specie, tuttavia, non è stata offerta alcuna prova della concreta esistenza di un pregiudizio per l'immagine societaria, quali affari o relazioni commerciali non conclusi in conseguenza della condotta asseritamente illecita realizzata. Dunque, non essendovi prova dei pregiudizi patrimoniali e non subiti, nulla, comunque, sarebbe stato riconosciuto, in favore della società attrice a titolo di risarcimento del danno, anche qualora le condotte della fossero state (per ipotesi) riconosciute illecite. CP_1
Infine, va disattesa anche la domanda attorea di caducazione della ipoteca volontaria costituita sull'immobile di proprietà del EN stante il riconoscimento della piena legittimità del recesso operato dalla dal contratto concluso tra le parti. CP_1
Peraltro, l'ipoteca presuppone un credito di cui garantisce l'adempimento; segue, dunque, la sorte del credito e non quella del contratto con la conseguenza che l'estinzione dell'ipoteca volontaria in oggetto sarebbe potuta avvenire solamente nel caso di estinzione del debito da parte del EN e non nell'ipotesi di accertamento e declaratoria della illegittimità del recesso esercitato dalla CP_1
(illegittimità che è stata esclusa, tra l'altro, dalla presente sentenza). Tutte le domande della parte attrice, quindi, devono essere rigettate. La complessità, assoluta particolarità e varietà delle questioni fattuali e giuridiche affrontate giustifica una pronuncia di compensazione integrale delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c. vigente ratione temporis.
P.Q.M.
Il Tribunale di IA Terme definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- respinge tutte le domande di parte attrice;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite;
- dispone che, ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nel provvedimento. IA Terme, 31 gennaio 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
La sentenza è redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.
Salvatore Regasto in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
16 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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