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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/12/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1615/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice Relatore dott.ssa Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1615/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ASTEGGIANO SILVIA, elettivamente domiciliata in Parte_1
PIAZZA VITTORIO VENETO, 4, FOSSANO, presso il difensore avv. ASTEGGIANO SILVIA
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. LISSIGNOLI ELENA, elettivamente domiciliata in CORSO CP_1
STATUTO N. 24, MONDOVI', presso il difensore avv. LISSIGNOLI ELENA
CONVENUTA
e contro
, in perso del suo Presidente p.t., con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. PARISI TOMMASO, elettivamente domiciliato in CORSO SANTORRE DI SANTAROSA,
15, CUNEO, presso l'ufficio legale della sede provinciale dell'Istituto
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso ex art. 9 comma 3, L. 898/70
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti , hanno discusso oralmente la causa all'udienza del 18.11.2025, avendo Pt_1 CP_1 CP_2
raggiunto un accordo integrale nei seguenti termini:
“- ripartizione della pensione di reversibilità cat. SOCTPS n. 215270010823595 ( già CAT. VOCTPS
n. 213270004447444 e cat. VOART lavoratori autonomi artigiani n. ) nella misura PartitaIVA_1
del 70% in favore della sig.ra , coniuge divorziato, e del 30% in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
- spese di lite integralmente compensate”
[...]
Il Pubblico Ministero è intervenuto e ha precisato le conclusioni in data 20.11.2025 come segue:
“Visto, si accolgano le conclusioni congiunte”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 18.7.2025 la sig.ra esponeva: di aver contratto matrimonio concordatario il Pt_1
26.08.1961, nel Comune di Saint Pierre, con il sig. nato a [...] Controparte_3
l'11.07.1930; che il matrimonio era stato trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n.
7 parte II, serie A, anno 1961; che dall'unione matrimoniale erano nate le figlie (07.06.1962), Per_1
Per_
(27.05.1963 – m. 30.05.2024) e (19.04.1965); che il 25.05.2006 i coniugi erano comparsi Per_3
davanti al Presidente del Tribunale di Cuneo dichiarando di essere addivenuti ad un accordo sulle condizioni della separazione;
che, con sentenza n. 582/11 del 24.11.2011, ad integrazione della già dichiarata cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti, il Tribunale di Cuneo aveva posto a carico del signor il pagamento, in favore della ricorrente, a titolo Controparte_3 di assegno di divorzio, della somma mensile di € 1.100,00, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT dal
01.12.2012; che, avverso la suddetta sentenza, la signora aveva proposto gravame avanti la Corte Pt_1
d'Appello di TO;
che la Corte d'Appello, con sentenza n. 346/2014 del 15.01.2014, depositata il
19.02.2014, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnato provvedimento, aveva rideterminato in € 1.500,00 l'importo dell'assegno mensile che il signor avrebbe dovuto CP_3
versare a titolo di assegno divorzile alla stessa sig.ra , oltre ad una compensazione parziale delle Pt_1
spese legali del primo e del secondo grado di giudizio;
che, ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c., avverso la sentenza n. 346/2014 non era stato proposto nei termini di legge ricorso per Cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c.; che la sentenza era diventata pertanto definitiva;
che, dopo il divorzio, la signora non aveva contratto nuove nozze;
Pt_1
che, per parte sua, in data 26.06.2012 il signor aveva contratto nuovo Controparte_3
pagina 2 di 6 matrimonio con la signora nata a [...] il [...] e residente in [...]
Vecchia di Frabosa n. 10; che, in data 27.02.2025, il signor era deceduto in Mondovì, CP_3
quando già era titolare di trattamento pensionistico VOART 33026669 e
[...]
; che la seconda moglie signora già Controparte_4 P.IVA_2 CP_1
percepiva, a decorrere dal 01.03.2025, primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa, la pensione reversibile ordinaria iscrizione n. 4075995 R, nella misura di € 14.204,59, pari al 100% del 60 per cento del trattamento pensionistico corrisposto al dante causa al momento della morte;
che vana era stata la richiesta da parte della ricorrente di liquidazione in suo favore di una quota della pensione di reversibilità, atteso che con provvedimenti del 06-07.05.2025 l' aveva comunicato essere CP_2
necessaria apposita sentenza del Tribunale che indicasse la ripartizione delle quote fra coniuge divorziato e coniuge IT (decisione confermata nel provvedimento di respinta del 30.06.2025, emesso a seguito di ricorso amministrativo del 28.05.2025 contro il diniego di pensione di reversibilità da artigiano).
Sulla base di tali premesse in fatto, nonché delle argomentazioni in diritto di cui al ricorso introduttivo, che qui si intendo per richiamate, la ricorrente domandava al Tribunale, previa instaurazione del CP_ contraddittorio nei confronti della resistente ed di dichiarare tenuto e condannare l' a CP_2
corrispondere in favore della signora , la quota della pensione di reversibilità pari almeno al Parte_1
70% del suo complessivo ammontare, comprendente sia la quota della pensione CTPS sia la quota del trattamento pensionistico VOART, o alla diversa anche superiore somma accertanda, relativa al defunto attualmente già in liquidazione in favore della signora con Controparte_3 CP_1
riferimento VOART 33026669 e 04447444. Il tutto con Controparte_4
vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, la sig.ra e si costituivano ritualmente in giudizio. CP_1 CP_2
CP_ si costituiva con comparsa di costituzione depositata il 26.9.2025, rimettendosi al prudente apprezzamento del giudice in ordine alla determinazione delle quote di spettanza dei coniugi superstiti, CP_ determinazione di cui si riservava di tenere quindi conto ai fini della liquidazione ripartita della prestazione pensionistica, il tutto previo accertamento, da parte del Tribunale adito, dell'esistenza dei
CP_ requisiti costitutivi del diritto vantato. precisava peraltro che il de cuius Controparte_3
risultava titolare, al momento del decesso, del trattamento pensionistico di vecchiaia presso la gestione dei lavoratori dipendenti pubblici cat. VOCTPS n. 213270004447444 e cat. VOART lavoratori autonomi artigiani n. 018279233026669 in carico presso l'agenzia di Cuneo, il cui ultimo rateo di CP_2 febbraio 2025 ammontava complessivamente ad € 1.882,73 netti, fatti salvi ulteriori conteggi e CP_ verifiche sull'importo. E ancora specificava che, con decorrenza marzo 2025, l'agenzia di CP_2
pagina 3 di 6 TO IN aveva proceduto alla liquidazione, in favore del coniuge IT , della CP_1
pensione di reversibilità cat. SOCTPS n.215270010823595, senza effettuazione di trattenute cautelative in favore della ricorrente , in quanto sul trattamento pensionistico in favore del de cuius non Parte_1 erano in corso trattenute riferite all'assegno divorzile.
La sig.ra si costituiva con comparsa depositata il 9.10.2025 e – per le ragioni tutte ivi illustrate – CP_1
aderiva integralmente alla domanda formulata dalla sig.ra di ripartizione delle quote della Pt_1
pensione di reversibilità di , nella misura così come indicata nel ricorso, Controparte_3
domandando compensarsi le spese processuali.
All'udienza del 18.11.2025 le parti – avendo raggiunto un accordo integrale – precisavano le conclusioni come in epigrafe, discutendo oralmente la causa, che veniva pertanto rimessa al Collegio per la decisione, senza ulteriori termini.
Il Pubblico Ministero precisava le conclusioni il 20.11.2025 come segue: “Visto, si accolgano le conclusioni congiunte”.
***
Alla presente procedura si applica l'art. 9 comma 3 della legge sul divorzio che prevede che “Qualora esista un coniuge IT avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione
e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art.
5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze”.
La giurisprudenza di merito e di legittimità intervenuta sul tema, anche recente, ha elaborato dei criteri ulteriori (c.d. criteri correttivi) rispetto all'unico criterio indicato dalla norma – quello della durata del rapporto coniugale – da tenere presenti per la ripartizione del trattamento di reversibilità in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge IT, e ciò in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto.
Tra le tante pronunce, di recente la Suprema Corte, con la sentenza n. 41960 del 30.12.2021, ha evidenziato quanto segue: “[…]2.2 Tanto premesso, la Corte territoriale si è attenuta ai principi elaborati da questa Corte che ha affermato che la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge IT, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della
pagina 4 di 6 convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche e dell'entità dell'assegno divorzile (Cass.,
28 aprile 2020, n. 8263).
Più in particolare, la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge IT, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza "more uxorio" non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale" (Cass., 26 febbraio 2020, n. 5268; Cass., 7 dicembre 2011, n. 26358).
Ai fini, poi, della ripartizione del trattamento di reversibilità vanno considerati pure l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, senza mai confondere, però, la durata delle convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso (Cass., 21 settembre 2012, n. 16093; Cass.,
21 giugno 2012, n. 10391).
In conclusione, il giudice deve tenere conto dell'elemento temporale (durata del matrimonio), la cui valutazione non può in nessun caso mancare - ma che, al contempo, non può divenire esclusivo nell'apprezzamento del giudice, e deve tenere conto (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 419 del 4 novembre 1999) di ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali;
non tutti tali elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere né essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto (Corte Cass.,
30 marzo 2004, n. 6272; Cass., 7 dicembre 2011, n. 26358; Cass., 15 ottobre 2020, n. 22399).
Orbene, applicando i sopra esposti principi al caso di specie, e dunque tenuto conto della normativa e della giurisprudenza sopra richiamata, il Tribunale anzitutto osserva che, pacificamente, sia la sig.ra
– quale coniuge divorziato e titolare di assegno divorzile al momento della morte del de cuius – Pt_1 sia la sig.ra – quale coniuge IT – hanno titolo per richiedere il riconoscimento di una CP_1
quota della citata pensione.
pagina 5 di 6 Quanto all'accordo sulla ripartizione tra le stesse, a titolo di reversibilità, della pensione di cui era già titolare il defunto al momento della morte, più precisamente nella misura del Controparte_3
70% in favore della sig.ra e nella misura del 30% in favore della sig.ra tale accordo Parte_1 CP_1
pare congruo alla luce delle considerazioni fattuali e giuridiche prospettate in ricorso dalla sig.ra , Pt_1
CP_ cui ha prestato piena adesione la sig.ra nulla opponendo CP_1
Nulla, dunque, osta all'emissione della pronuncia alle condizioni concordate dalle parti.
Il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere, come da consolidata giurisprudenza in materia
(ex multis cfr. Cass. civ. n. 2092/2007; Trib. Milano sez. IX, 20.3.2013; Trib. Salerno sez I, 3.1.2020;
Trib. Vicenza sez. II, 19.4.2023), dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato, e quindi nel caso di specie dal 1.3.2025, posto che il decesso del sig.
è intervenuto in data 27.2.2025 (doc. 5 di parte ricorrente). Controparte_3
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, come richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
ACCERTA E DICHIARA che la sig.ra nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Cuneo (CN), Via Carlo Emanuele III n. 21B, e la sig.ra nata a [...] il [...], CP_1
residente in [...], hanno rispettivamente diritto alla quota del 70% e del 30% della pensione di reversibilità di cui era titolare il sig. Controparte_3
(deceduto in data 27.02.2025), pensione di reversibilità cat. SOCTPS n. 215270010823595 (già CAT.
VOCTPS n. 213270004447444 e cat. VOART lavoratori autonomi artigiani n. 018279233026669), con decorrenza dal 1.3.2025;
ORDINA, per l'effetto, all' , di versare alla sig.ra ed Controparte_2 Parte_1
alla sig.ra rispettivamente la quota del 70% e del 30% della pensione di reversibilità di cui CP_1
era titolare il defunto sig. , in conformità al capo a), a far data dal 1.3.2025; Controparte_3
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 27.11.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Alessandra Nocco dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice Relatore dott.ssa Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1615/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ASTEGGIANO SILVIA, elettivamente domiciliata in Parte_1
PIAZZA VITTORIO VENETO, 4, FOSSANO, presso il difensore avv. ASTEGGIANO SILVIA
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. LISSIGNOLI ELENA, elettivamente domiciliata in CORSO CP_1
STATUTO N. 24, MONDOVI', presso il difensore avv. LISSIGNOLI ELENA
CONVENUTA
e contro
, in perso del suo Presidente p.t., con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. PARISI TOMMASO, elettivamente domiciliato in CORSO SANTORRE DI SANTAROSA,
15, CUNEO, presso l'ufficio legale della sede provinciale dell'Istituto
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso ex art. 9 comma 3, L. 898/70
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti , hanno discusso oralmente la causa all'udienza del 18.11.2025, avendo Pt_1 CP_1 CP_2
raggiunto un accordo integrale nei seguenti termini:
“- ripartizione della pensione di reversibilità cat. SOCTPS n. 215270010823595 ( già CAT. VOCTPS
n. 213270004447444 e cat. VOART lavoratori autonomi artigiani n. ) nella misura PartitaIVA_1
del 70% in favore della sig.ra , coniuge divorziato, e del 30% in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
- spese di lite integralmente compensate”
[...]
Il Pubblico Ministero è intervenuto e ha precisato le conclusioni in data 20.11.2025 come segue:
“Visto, si accolgano le conclusioni congiunte”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 18.7.2025 la sig.ra esponeva: di aver contratto matrimonio concordatario il Pt_1
26.08.1961, nel Comune di Saint Pierre, con il sig. nato a [...] Controparte_3
l'11.07.1930; che il matrimonio era stato trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n.
7 parte II, serie A, anno 1961; che dall'unione matrimoniale erano nate le figlie (07.06.1962), Per_1
Per_
(27.05.1963 – m. 30.05.2024) e (19.04.1965); che il 25.05.2006 i coniugi erano comparsi Per_3
davanti al Presidente del Tribunale di Cuneo dichiarando di essere addivenuti ad un accordo sulle condizioni della separazione;
che, con sentenza n. 582/11 del 24.11.2011, ad integrazione della già dichiarata cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti, il Tribunale di Cuneo aveva posto a carico del signor il pagamento, in favore della ricorrente, a titolo Controparte_3 di assegno di divorzio, della somma mensile di € 1.100,00, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT dal
01.12.2012; che, avverso la suddetta sentenza, la signora aveva proposto gravame avanti la Corte Pt_1
d'Appello di TO;
che la Corte d'Appello, con sentenza n. 346/2014 del 15.01.2014, depositata il
19.02.2014, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnato provvedimento, aveva rideterminato in € 1.500,00 l'importo dell'assegno mensile che il signor avrebbe dovuto CP_3
versare a titolo di assegno divorzile alla stessa sig.ra , oltre ad una compensazione parziale delle Pt_1
spese legali del primo e del secondo grado di giudizio;
che, ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c., avverso la sentenza n. 346/2014 non era stato proposto nei termini di legge ricorso per Cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c.; che la sentenza era diventata pertanto definitiva;
che, dopo il divorzio, la signora non aveva contratto nuove nozze;
Pt_1
che, per parte sua, in data 26.06.2012 il signor aveva contratto nuovo Controparte_3
pagina 2 di 6 matrimonio con la signora nata a [...] il [...] e residente in [...]
Vecchia di Frabosa n. 10; che, in data 27.02.2025, il signor era deceduto in Mondovì, CP_3
quando già era titolare di trattamento pensionistico VOART 33026669 e
[...]
; che la seconda moglie signora già Controparte_4 P.IVA_2 CP_1
percepiva, a decorrere dal 01.03.2025, primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa, la pensione reversibile ordinaria iscrizione n. 4075995 R, nella misura di € 14.204,59, pari al 100% del 60 per cento del trattamento pensionistico corrisposto al dante causa al momento della morte;
che vana era stata la richiesta da parte della ricorrente di liquidazione in suo favore di una quota della pensione di reversibilità, atteso che con provvedimenti del 06-07.05.2025 l' aveva comunicato essere CP_2
necessaria apposita sentenza del Tribunale che indicasse la ripartizione delle quote fra coniuge divorziato e coniuge IT (decisione confermata nel provvedimento di respinta del 30.06.2025, emesso a seguito di ricorso amministrativo del 28.05.2025 contro il diniego di pensione di reversibilità da artigiano).
Sulla base di tali premesse in fatto, nonché delle argomentazioni in diritto di cui al ricorso introduttivo, che qui si intendo per richiamate, la ricorrente domandava al Tribunale, previa instaurazione del CP_ contraddittorio nei confronti della resistente ed di dichiarare tenuto e condannare l' a CP_2
corrispondere in favore della signora , la quota della pensione di reversibilità pari almeno al Parte_1
70% del suo complessivo ammontare, comprendente sia la quota della pensione CTPS sia la quota del trattamento pensionistico VOART, o alla diversa anche superiore somma accertanda, relativa al defunto attualmente già in liquidazione in favore della signora con Controparte_3 CP_1
riferimento VOART 33026669 e 04447444. Il tutto con Controparte_4
vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, la sig.ra e si costituivano ritualmente in giudizio. CP_1 CP_2
CP_ si costituiva con comparsa di costituzione depositata il 26.9.2025, rimettendosi al prudente apprezzamento del giudice in ordine alla determinazione delle quote di spettanza dei coniugi superstiti, CP_ determinazione di cui si riservava di tenere quindi conto ai fini della liquidazione ripartita della prestazione pensionistica, il tutto previo accertamento, da parte del Tribunale adito, dell'esistenza dei
CP_ requisiti costitutivi del diritto vantato. precisava peraltro che il de cuius Controparte_3
risultava titolare, al momento del decesso, del trattamento pensionistico di vecchiaia presso la gestione dei lavoratori dipendenti pubblici cat. VOCTPS n. 213270004447444 e cat. VOART lavoratori autonomi artigiani n. 018279233026669 in carico presso l'agenzia di Cuneo, il cui ultimo rateo di CP_2 febbraio 2025 ammontava complessivamente ad € 1.882,73 netti, fatti salvi ulteriori conteggi e CP_ verifiche sull'importo. E ancora specificava che, con decorrenza marzo 2025, l'agenzia di CP_2
pagina 3 di 6 TO IN aveva proceduto alla liquidazione, in favore del coniuge IT , della CP_1
pensione di reversibilità cat. SOCTPS n.215270010823595, senza effettuazione di trattenute cautelative in favore della ricorrente , in quanto sul trattamento pensionistico in favore del de cuius non Parte_1 erano in corso trattenute riferite all'assegno divorzile.
La sig.ra si costituiva con comparsa depositata il 9.10.2025 e – per le ragioni tutte ivi illustrate – CP_1
aderiva integralmente alla domanda formulata dalla sig.ra di ripartizione delle quote della Pt_1
pensione di reversibilità di , nella misura così come indicata nel ricorso, Controparte_3
domandando compensarsi le spese processuali.
All'udienza del 18.11.2025 le parti – avendo raggiunto un accordo integrale – precisavano le conclusioni come in epigrafe, discutendo oralmente la causa, che veniva pertanto rimessa al Collegio per la decisione, senza ulteriori termini.
Il Pubblico Ministero precisava le conclusioni il 20.11.2025 come segue: “Visto, si accolgano le conclusioni congiunte”.
***
Alla presente procedura si applica l'art. 9 comma 3 della legge sul divorzio che prevede che “Qualora esista un coniuge IT avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione
e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art.
5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze”.
La giurisprudenza di merito e di legittimità intervenuta sul tema, anche recente, ha elaborato dei criteri ulteriori (c.d. criteri correttivi) rispetto all'unico criterio indicato dalla norma – quello della durata del rapporto coniugale – da tenere presenti per la ripartizione del trattamento di reversibilità in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge IT, e ciò in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto.
Tra le tante pronunce, di recente la Suprema Corte, con la sentenza n. 41960 del 30.12.2021, ha evidenziato quanto segue: “[…]2.2 Tanto premesso, la Corte territoriale si è attenuta ai principi elaborati da questa Corte che ha affermato che la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge IT, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della
pagina 4 di 6 convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche e dell'entità dell'assegno divorzile (Cass.,
28 aprile 2020, n. 8263).
Più in particolare, la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge IT, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza "more uxorio" non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale" (Cass., 26 febbraio 2020, n. 5268; Cass., 7 dicembre 2011, n. 26358).
Ai fini, poi, della ripartizione del trattamento di reversibilità vanno considerati pure l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, senza mai confondere, però, la durata delle convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso (Cass., 21 settembre 2012, n. 16093; Cass.,
21 giugno 2012, n. 10391).
In conclusione, il giudice deve tenere conto dell'elemento temporale (durata del matrimonio), la cui valutazione non può in nessun caso mancare - ma che, al contempo, non può divenire esclusivo nell'apprezzamento del giudice, e deve tenere conto (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 419 del 4 novembre 1999) di ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali;
non tutti tali elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere né essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto (Corte Cass.,
30 marzo 2004, n. 6272; Cass., 7 dicembre 2011, n. 26358; Cass., 15 ottobre 2020, n. 22399).
Orbene, applicando i sopra esposti principi al caso di specie, e dunque tenuto conto della normativa e della giurisprudenza sopra richiamata, il Tribunale anzitutto osserva che, pacificamente, sia la sig.ra
– quale coniuge divorziato e titolare di assegno divorzile al momento della morte del de cuius – Pt_1 sia la sig.ra – quale coniuge IT – hanno titolo per richiedere il riconoscimento di una CP_1
quota della citata pensione.
pagina 5 di 6 Quanto all'accordo sulla ripartizione tra le stesse, a titolo di reversibilità, della pensione di cui era già titolare il defunto al momento della morte, più precisamente nella misura del Controparte_3
70% in favore della sig.ra e nella misura del 30% in favore della sig.ra tale accordo Parte_1 CP_1
pare congruo alla luce delle considerazioni fattuali e giuridiche prospettate in ricorso dalla sig.ra , Pt_1
CP_ cui ha prestato piena adesione la sig.ra nulla opponendo CP_1
Nulla, dunque, osta all'emissione della pronuncia alle condizioni concordate dalle parti.
Il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere, come da consolidata giurisprudenza in materia
(ex multis cfr. Cass. civ. n. 2092/2007; Trib. Milano sez. IX, 20.3.2013; Trib. Salerno sez I, 3.1.2020;
Trib. Vicenza sez. II, 19.4.2023), dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato, e quindi nel caso di specie dal 1.3.2025, posto che il decesso del sig.
è intervenuto in data 27.2.2025 (doc. 5 di parte ricorrente). Controparte_3
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, come richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
ACCERTA E DICHIARA che la sig.ra nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Cuneo (CN), Via Carlo Emanuele III n. 21B, e la sig.ra nata a [...] il [...], CP_1
residente in [...], hanno rispettivamente diritto alla quota del 70% e del 30% della pensione di reversibilità di cui era titolare il sig. Controparte_3
(deceduto in data 27.02.2025), pensione di reversibilità cat. SOCTPS n. 215270010823595 (già CAT.
VOCTPS n. 213270004447444 e cat. VOART lavoratori autonomi artigiani n. 018279233026669), con decorrenza dal 1.3.2025;
ORDINA, per l'effetto, all' , di versare alla sig.ra ed Controparte_2 Parte_1
alla sig.ra rispettivamente la quota del 70% e del 30% della pensione di reversibilità di cui CP_1
era titolare il defunto sig. , in conformità al capo a), a far data dal 1.3.2025; Controparte_3
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 27.11.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Alessandra Nocco dott.ssa Roberta Bonaudi
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