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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/06/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
25/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2662/2024 RG avente ad oggetto: “ retribuzione – ferie: marinaio – motorista navale –aiuto motorista/marinaio - operatore qualificato - capo operatori;
”
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
e - rappresentati e difesi dall'Avvocato
[...] Parte_11
NASTARI DOMENICO ed elettivamente domiciliati come in ricorso (Indirizzo
Telematico),
- ricorrente
E in persona del legale rappresentate pro tempore – rappresentata e CP_1 difesa dall'Avvocato CONTE GIORGIO ed elettivamente domiciliata in VIA
GINO ALLEGRI, 29/1 30174 VENEZIA MESTRE,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/12/2024 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio loro datrice o CP_1 ex datrice di lavoro chiedendo « NEL MERITO per tutte le ragioni esposte in narrativa, - accertare la nullità dell'art. 3 dell'accordo nazionale 27/11/2000 e
1 dell'art. 5 dell'accordo nazionale 15/11/2015 e precedenti e successivi cc.cc.nn.ll. nonché la nullità degli accordi nazionali e/o aziendali e/o di qualsiasi altro accordo e/o circolare e/o disposizione datoriale succedutisi nel tempo, laddove non prevedono l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere a ciascun ricorrente (marinaio o operatore qualificato o motorista navale o aiuto motorista / marinaio o capo operatori) durante le ferie, delle voci
“indennità pro tempore” / “incentivazione produttività giornaliera”, “indennità di presenza” / “premio di produttività giornaliero” / “incentivazione produttività giornaliera”, ed in aggiunta: per le mansioni proprie dei marinai, delle voci
“incentivi bigliettazione”, “incentivazione biglietti imob”, “aggi palmari vendita” e “aggi palmari controlli”; per le mansioni proprie degli operatori qualificati, dei motoristi navali, degli aiuto motoristi marinai, dei capo operatori, delle voci “indennità sosta ridotta”, “indennità di approntamento”; - ed in particolare, ex plurimis, la nullità di: - accordo del 17/04/1981 e circolare del 18/07/1981 e circolare del 27/07/1981 (pro tempore) e accordo del
31/07/2014 (incentivazione produttività giornaliera) e accordo del 29/06/2017
(pro tempore), - accordo del 31/07/2014 (incentivazione produttività giornaliera), - accordi del 16/07/1963 e 18/12/1987 (indennità di presenza), accordo del 18/01/2008 (premio di produttività giornaliera) e accordo del
31/07/2014 (incentivazione produttività giornaliera) e accordo del 29/06/2017
(premio di produttività giornaliera), - accordi del 30/03/2001 e del 20/04/2009
(incentivi bigliettazione), accordo del 10/02/2012 (incentivazione biglietti imob, aggi palmari vendita e aggi palmari controlli), - accordo del 19/01/2005
(indennità sosta ridotta), - accordo istitutivo dell'indennità di approntamento -
e/o accertare il diritto in capo a ciascun ricorrente alla retribuzione dei giorni di ferie che sia comprensiva delle predette voci, laddove presenti, calcolate assumendo come valore orario dovuto delle predette voci per ciascun mese la media così calcolata sui dodici mesi precedenti: sommatoria dei compensi percepiti ai titoli invocati per i dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, diviso il numero di giorni effettivamente lavorati per lo stesso periodo, od il diverso numero ritenuto di giustizia;
retribuzione aggiuntiva dei giorni di ferie che per il periodo a decorrere dal 01/07/2022 è data dagli eventuali valori
2 positivi risultanti dalla sottrazione tra (minuendo) il valore orario dovuto delle predette voci calcolato come sopra, e (sottraendo) il valore dato dagli € 8,00 giornalieri di cui all'art. 4 accordo nazionale del 10/05/2022 od eventuale diverso futuro valore;
e, per l'effetto, - condannare alla retribuzione dei CP_1 giorni di ferie che sia comprensiva delle predette voci, laddove presenti;
adottando come valore orario dovuto delle predette voci per ciascun mese la media come sopra calcolata;
retribuzione aggiuntiva dei giorni di ferie che per il periodo a decorrere dal 01/07/2022 è data dagli eventuali valori positivi risultanti dalla sottrazione tra (minuendo) il valore orario dovuto delle predette voci calcolato come sopra, e (sottraendo) il valore dato dagli € 8,00 giornalieri di cui all'art. 4 accordo nazionale del 10/05/2022 od eventuale diverso futuro valore;
e - condannare alla corresponsione delle differenze retributive CP_1 maturate e maturande a tale titolo sin dall'inizio del rapporto lavorativo, sempre assumendo come valore orario dovuto delle predette voci per ciascun mese la media come sopra calcolata;
differenze retributive che per il periodo a decorrere dal 01/07/2022 sono date dagli eventuali valori positivi risultanti dalla sottrazione tra la sommatoria dei descritti valori sulla media dei dodici mesi precedenti (minuendo) ed il valore dato dagli € 8,00 giornalieri, pari ad €
1,23 all'ora, di cui all'art. 4 accordo nazionale del 10/05/2022 (sottraendo) od eventuale diverso futuro valore, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
in ogni caso spese e competenze di lite integralmente rifuse».
Nel costituirsi ha contestato la pretesa dei ricorrenti e CP_1 concluso « In via pregiudiziale: Dichiararsi l'improcedibilità della domanda proposta da e per omesso CP_2 Parte_12 Parte_13 reclamo gerarchico ex art. 10 R.D. 148/1931; In via principale: Dichiararsi
l'indeterminatezza della domanda e, per l'effetto, la nullità del ricorso introduttivo;
In via alternativa e subordinata: accertarsi l'infondatezza delle domande per quanto in contesto dedotto ed anche per mancanza di prova;
In via ulteriormente subordinata: dichiararsi prescritto ogni diritto patrimoniale per il periodo antecedente al quinquennio computato dal reclamo gerarchico.
(...) Spese, onorari e accessori rifusi».
3 La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti e i ricorrenti e hanno nel CP_2 Parte_12 Parte_13 frattempo proposto e prodotto alla udienza del 25/3/2025 i ricorsi gerarchici.
*** *** ***
1. I ricorrenti deducono di essere tutti dipendenti di CP_1
– ad esclusione di il cui rapporto è cessato - con le seguenti mansioni _8
e per i seguenti periodi: -Bacci assunto il 12/01/2000: marinaio (doc. 01), da
01/03/11 aiuto motorista/marinaio, da 01/03/13 capo operatori, da 01/02/18 aiuto motorista/marinaio; assunto l'11/01/1999: da 01/06/06 Persona_1 motorista navale (doc. 02); assunto il 03/06/2008: operatore Persona_2 qualificato (doc. 03); - Assunto il 23/10/2006: marinaio (doc. 04), Persona_3 da 01/01/17 aiuto motorista / marinaio, da 01/08/24 motorista navale;
-
assunto l' 11/03/1996: motorista navale (doc. 05); - assunto il Pt_5 Pt_6
14/01/2008: marinaio (doc. 06), da 01/03/11 aiuto motorista/marinaio, da
01/03/13 capo operatori;
- assunto il 15/06/1987: aiuto Pt_7 motorista/marinaio (doc. 07); - assunto l'01/06/1987: motorista navale _8
(doc. 08); assunto il 20/09/1999: motorista navale (doc. 09); -Vianello Pt_9
A. assunto il 01/12/1997: marinaio (doc. 10), da 01/03/17 operatore qualificato;
-Vianello M. assunto l'01/10/2002: aiuto motorista / marinaio (doc.
11), da 01/03/13 capo operatori.
2. Rilevano i ricorrenti che secondo le declaratorie contrattuali:
- il «marinaio» effettua le attività marinaresche e di vendita e verifica dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi, e di attività informazione ed assistenza alla clientela e si occupa del presidio degli approdi, comprese le attività ausiliarie connesse (vd. “accordi Actv Venezia 20 febbraio e 20 maggio 2002”);
- l' «operatore qualificato» è colui che, in possesso di conoscenza acquisita di procedure operative e sulla base di direttive ricevute, opera singolarmente od in squadra in attività di manutenzione e riparazione su mezzi, impianti e strutture, in sede e/o in linea, con compiti specifici o plurifunzionali (vd. “Accordi Actv Venezia 20 febbraio e 20 maggio 2002”);
- il «motorista navale» è colui che, in possesso dei prescritti titoli professionali, è addetto alla conduzione di motori di potenza non superiore a
4 200 cavalli/asse oppure è addetto ad attività di officina, di controllo ed approntamento apparati motore ai depositi ed ai capolinea (vd CCNL
Autoferrotranvieri);
- l' «aiuto motorista marinaio» è colui che, maturati almeno 18 mesi di navigazione comunque conseguita, svolge attività di aiutante di macchina a bordo delle unità maggiori ovvero superiori a 25 t.s.l. nonché attività di officina nei depositi e capilinea ed altresì, all'occorrenza, attività marinaresche quando impiegato a bordo dei mezzi nautici (vd. CCNL Autoferrotranvieri);
- «capo operatori» colui che, essendo in possesso di adeguate conoscenze e capacità professionali, svolge attività di significativo contenuto tecnico-operativo nonché funzioni di coordinamento di un gruppo organizzato di operai partecipando, altresì, alle attività operative dello stesso (vd. CCNL
Autoferrotranvieri).
3. I ricorrenti, richiamata la normativa eurounitaria, le pronunce della S.C. e della CGUE chiedono sia accertato che sin dalla data di assunzione di ciascun ricorrente la retribuzione per i giorni di ferie debba comprendere anche le seguenti voci variabili, integrative alla retribuzione oraria, siccome espressamente previste dai vari accordi sindacali:
4. voci per le qualifiche di: marinaio, operatore qualificato, motorista navale, aiuto motorista marinaio e capo operatori
- indennità pro tempore;
- indennità di presenza;
5. voci per la qualifica di: marinaio
- incentivi bigliettazione;
incentivazione biglietti imob e aggi palmari vendita e aggi palmari controlli;
6. voci per qualifica di: operatore qualificato, motorista navale, aiuto motorista marinaio, capo operatori
- indennità sosta ridotta;
- indennità di approntamento.
7. Deducono i ricorrenti che dette voci rientrano nella normale retribuzione da loro percepita (in base alla qualifica ricoperta) e che sono intrinsecamente collegate all'esecuzione dei compiti incombenti sugli stessi, in
5 base al contratto di lavoro sicchè devono essere ricomprese nella retribuzione per i giorni di ferie.
8. Ciò posto le domande attoree sono da accogliere nei limiti di seguito rappresentati, condividendo questa Giudice pienamente l'orientamento della Sezione.
9. Deve in primo luogo rigettarsi l'eccezione di indeterminatezza seppur in riferimento agli operatori qualificati e capi operatori la descrizione delle mansioni non è stata ben sviluppata. Vi è da dire che si è CP_1 comunque adeguatamente difesa, senza contestare la riconducibilità delle indennità alle mansioni svolte da operatori qualificati e capi operatori in riferimento alle mansioni da questi svolte ma solo in quanto indennità da riferirsi alla particolare organizzazione o turnistica aziendale.
10. Deve muoversi dalle recenti pronunce della S.C., che facendo propria la giurisprudenza della CGUE, hanno esaminato compiutamente la questione della retribuzione feriale in relazione al quadro normativo europeo.
A queste decisioni il Giudicante si riporta integralmente.
11. La S.C. ha invero evidenziato: “ Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di
Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può Per_4 derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88
(v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del
2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 CP_3 settembre 2011, IL e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). (...) Per ciò che riguarda, in particolare,
"l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia,
6 sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04,
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che Persona_5
l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7 n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06, e altri, CP_3 punto 58). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate Robìnson-
e altri, punto 58, nonché e altri, punto 60). Maggiori e più Per_6 Persona_7 incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, IL e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi Per_8 incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza IL e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del
7 lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza
IL e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza IL e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza
22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R.
Lock cit., punto 30). (...) In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della Direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia (...) In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco,
v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) Per_8 che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.” (Cass. 22401/20; Cass., 13425/19).
12. In base a detto orientamento, vincolante per il giudice interno, posta la tendenziale omogeneità fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria spettante al lavoratore, le voci pur variabili, da prendere in
8 considerazione anche per la retribuzione spettante nelle giornate di ferie sono quelle erogate per “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e correlate “allo status personale e professionale del lavoratore”. In sostanza devono essere valorizzati solo i compensi intrinsecamente legati alle mansioni affidate ai ricorrenti, in quanto espressioni della loro specifica professionalità.
13. La circostanza che la contrattazione collettiva abbia previsto, peraltro solo con l'Accordo del 10/5/2022 e decorrenza 1/7/2022 una decurtazione parziale durante il periodo di ferie ovvero la corresponsione di €
8,00 giornalieri per ogni giornata di ferie in sostituzione “delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni “ (art. 4 CCNL Accordo di rinnovo CCNL Autoferrotramvieri internavigatori, doc. 17 ricorrente) non esclude affatto la valutazione della sua rispondenza alla sovraordinata normativa eurocomunitaria, inderogabile anche su accordo delle parti.
14. E' dunque necessario esaminare le voci retributive indicate in ricorso al fine di valutare se le stesse siano intrinsecamente destinate a coprire un disagio del personale mobile.
15. Per tutti i ricorrenti e per tutte le mansioni dagli stesse svolte marinaio, motorista navale, aiuto motorista/marinaio, operatore qualificato w capo operatori, vengono richieste:
- l' INDENNITA' DI PRESENZA/premio di produttività giornaliero/ incentivazione produttività giornaliera: tale indennità è stata prevista al punto
27 dell'Accordo sindacale Aziendale 1963 e dall'Accordo del 18/12/1987.
Sostengono i ricorrenti essere indicata alla voce 1096 delle buste paga (Premio produttività giornaliera) è considerata come un premio di produttività giornaliero. Deve pertanto considerarsi intrinsecamente destinata a coprire un disagio del personale mobile e fa comunque parte integrante della retribuzione in quanto legata alla presenza giornaliera. Corte d'Appello di
Venezia con sentenza n. 253/2025 ha riconosciuto il computo di tale emolumento «dovendosi in ogni caso rilevare come l'indennità di cui si discute sia in effetti destinata a compensare la specifica attività lavorativa svolta
9 dagli appellati tanto da essere, appunto, elemento stabile e continuativo della retribuzione, al pari della paga base che è, per ovvie ragioni, posta a base del calcolo della retribuzione feriale». Tale indennità deve dunque essere riconosciuta;
- COMPENSO AGGIUNTIVO denominato “PRO TEMPORE” ( in busta paga voce 1045). Tale compenso è previsto dall' Accordo aziendale 17/4/1981 che al punto 4 prevede che «fino a diversa definizione dell'orario di lavoro, in virtù della specificità del servizio lagunare di Venezia – ivi compresa la navigazione in tempo di nebbia – sia riconosciuto al personale di ruolo del settore di navigazione, per le effettive giornate di prestazione, un compenso aggiuntivo convenzionale individuabile nell'importo settimanale pari a quello di numero tre ore di retribuzione ordinaria, a decorrere dalla data dell'accordo.
(...)». Nel Protocollo in data 27/7/1981 di applicazione del predetto Accordo
Aziendale 17/4/1981 si è poi previsto che «a) il pro tempore di cui al p. 4 dell'accordo va corrisposto anche agli agenti che, avendo qualifica di navigazione ed essendo fisicamente idonei, operano in mobilità extraziendale o aziendale;
b) il pro tempore non al personale che, avente qualifica di navigazione ed essendo stato dichiarato inidoneo definitivo o temporaneo, non presti la propria opera nell'esercizio della navigazione;
c) il pro tempore compete in tutti i casi di permessi straordinari retributivi per qualunque motivo concessi (per rappresentanza sindacale, per donazioni di sangue, per lutti familiari, per esami scolastici ecc.). Inoltre la Circolare 18/7/1981 prot. 23850 ha precisato che il compenso in esame spetta a «a) gli agenti aventi qualifica di navigazione che operano nell'esercizio della navigazione;
b) gli agenti non aventi qualifica di navigazione ma che operano nell'esercizio della navigazione e che « A seguito di contatti con gli uffici operativi (...) si è individuato come tecnicamente più conveniente l'erogazione di un importo pari a quello di ½ h. di retribuzione ordinaria individuale per ogni turno completo di navigazione prestato, come da verbale di riunione sindacale del 14/5/1981. In caso di prestazione inferiore alla durata del turno assegnato, si farà luogo a corrispondente riduzione dell'importo come sopra individuato. Il compenso di cui trattasi compete solo in caso di effettiva prestazione ( sono quindi escluse le
10 giornate di malattia, di ferie, di permesso retribuito e non per qualsiasi motivo, le assenze ingiustificate, gli scioperi, ecc.) (...)». Nonostante le previsioni di erogazione solo in caso di effettiva presenza in servizio, trattasi di elemento che deve essere ricompreso nella retribuzione per le ferie in quanto strettamente legato all'attività di navigazione, peraltro nella particolare condizione della Laguna veneziana. Deve, inoltre, condividersi quanto osservato da parte ricorrente in risposta alle difese di e che quindi CP_1 quanto all'accordo sindacale aziendale del 27/07/1984 in realtà esso non estende la voce in oggetto. Dal punto 11 di pag. 12 del citato accordo del
1984 si può rilevare che il personale della navigazione continua a percepire l'
«indennità pro tempore» di cui all'accordo del 17/04/1981: di certo quest'ultimo accordo non viene sostituito ed anzi viene confermato. Piuttosto,
a tale indennità (del 1981) viene affiancata un'altra indennità pro tempore, destinata ai lavoratori con orario settimanale di 39 ore, diversi (appunto) da quelli della navigazione. Non si può parlare, quindi, di un'unica voce denominata «indennità pro tempore» e nemmeno può riscontrarsi un'applicazione indistinta a tutto il personale Actv. In realtà vi sono due voci - seppur con la stessa denominazione - applicate a due gruppi distinti di personale Actv. Inoltre la seconda indennità (istituita nel 1984) ha anche un valore diverso: non di 3 ore settimanali (come l'indennità pro tempore istituita nel 1981), ma un'ora e trenta minuti settimanali. Valori diversi che confermano che si tratta di due voci diverse, da non confondersi. Sotto altro e diverso profilo peraltro CdA di Venezia sent. 253/2025 muovendo dalla considerazione «che l'indennità in questione è riconosciuta a tutto il personale che ha un orario di lavoro di 39 ore – essendo peraltro proporzionalmente ridotta con riferimento al personale che ha orario più limitato - si deve ritenere che l'indennità in parola costituisce un elemento stabile della retribuzione spettante e che, pertanto, proprio in ragione di una simile stabilità (come d'altronde è stabile la retribuzione base) deve essere incluso nel calcolo della retribuzione che deve essere corrisposta nei giorni di ferie;
ciò proprio alla luce della giurisprudenza comunitaria e della Cassazione formatasi sul punto come sopra sinteticamente riportata».
11 - per quanto riguarda la sola posizione dei MARINAI vengono altresì richieste:
- (I) INCENTIVAZIONE (voce 1019), (II) Parte_14 [...]
(voce 1063) e (III) (voce Controparte_4 Controparte_5
1071) dall'Accordo sindacale aziendale del 10/02/2012: (I) la prima è costituita dagli aggi sui biglietti venduti a bordo, come da primo paragrafo (riportante le percentuali) di p. 2 del citato accordo;
(II) la seconda è prevista dal secondo paragrafo di p. 2, laddove si parla di erogazione legata alla presenza, pari ad €
1,50 al giorno, di cui 1,00 in misura anticipata e 0,50 a consuntivo;
(III) la terza
è prevista dal terzo paragrafo di p. 2, laddove si introduce la quota di € 0,50 per ogni giorno lavorato nel quale si sia effettuato il numero di controlli minimo previsto dalla tabella ivi allegata. I ricorrenti evidenziano che si tratta di indennità che comportano erogazioni mensili di € 45,00. Tali indennità devono essere ricomprese nella retribuzione delle ferie in quanto si tratta di un incomodo dato dal maneggio del palmare, dalla vendita di biglietti e dai controlli effettuati sui titoli di viaggio dei passeggeri, riservata esclusivamente ai marinai e quindi strettamente legato alla sua mansione, posto che il marinaio “ svolge attività marinaresche nonché di vendita e verifica dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi”. Sul punto si richiama la sentenza della CGUE del 22/5/2014
(Z.J.R. Lock-British Gas;
C-539/12), in cui si è ribadito che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7 della direttiva 88/2003 «significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo», con specifico riferimento a fattispecie relativa ad un agente di commercio pagato anche con provvigioni sugli affari conclusi ( si condivide in tal senso Tribunale di Venezia sent. del
14/10/2021 in RG 1666/2021);
- per quanto riguarda la sola posizione di OPERATORE QUALIFICATO,
MOTORISTA NAVALE, AIUTO MOTORISTA MARINAIO, CAPO OPERATORI:
- INDENNITÀ SOSTA RIDOTTA: voce 1090. Deve condividersi con sent. 494/2024 che la predetta o meglio l'« indennità di pronto intervento
(erogata in busta paga con la dicitura “indennità di sosta ridotta”): (...) è relativa alle unità di “Pronto intervento”, costituite da squadre lavori con imbarcazione
12 dedicata, come da verbale di accordo del 19/01/2005 (doc. 22 cit.), originariamente attribuita per eventuali chiamate di pronto intervento durante l'apposito turno, poi estesa a tutte le giornate di inserimento nel turno di pronto intervento (doc. 23 ric.): andando a compensare il disagio derivante dall'inserimento in turno di pronto intervento, per lo svolgimento di mansioni tipiche dell'aiuto motorista, deve ritenersi che anche detta indennità costituisca parte della loro retribuzione ordinaria, ai fini di causa. La circostanza che l'importo sia stato determinato dalle parti sociali con rinvio alla diversa indennità di “mancata sosta” non comporta una assimilazione a detta indennità, per cui non si possono estendere alla fattispecie di causa le argomentazioni di cui ai precedenti di merito citati da parte resistente relativi alla indennità di mancata sosta del personale del settore automobilistico».
Come rilevato da parte ricorrente la voce è stata istituita con l'Accordo
19/01/2005 (doc. 26 ricorso): trattasi di un'indennità riconosciuta per tutti quei turni in cui precise figure professionali - motorista e aiuto motorista - fanno parte dell'unità di pronto intervento. Lavoratori che in quel turno lavorativo devono svolgere la propria ordinaria attività, sapendo però che possono dover effettuare una o più uscite in squadra per svolgere determinati interventi.
Quella disponibilità alla/e possibile/i uscita/e è compensata con la voce in oggetto.
Vi è da rilevare che l'accordo 19/1/2005 fa riferimento ai «motoristi ed aiuto motoristi». Parte ricorrente sostiene che si applica a chi - come il motorista navale, l'aiuto motorista marinaio, l'operatore qualificato ed il capo operatori - è collocato nella squadra pronto intervento, predisposta ad uscire in laguna ad effettuare interventi sui natanti in condizioni di emergenza. Parte resistente nulla ha osservato sul punto, limitandosi a richiamare la diversa indennità di sosta ridotta riconosciuta agli autisti. Dunque nella misura in cui tale voce viene di fatto riconosciuta anche all'operatore qualificato e al capo operatori, va ricompresa nella retribuzione dei giorni di ferie;
- INDENNITÀ DI APPRONTAMENTO: Trattasi della voce 1142.
Evidenziano i ricorrenti che: è relativa all'approntamento di mezzi navali da svolgersi in orario notturno agli ormeggi di S. Elena, costringendo così i
13 lavoratori a spostarsi ivi partendo dal cantiere generale di RO (area adibita ed attrezzata), in orario notturno, portando con sé i materiali (quali oli vari, refrigeranti) ed attrezzi. L'importo dell'indennità in oggetto è di € 8,00 al turno in cui avviene quanto sopra descritto. E così, ad esempio, per _8
(motorista navale) ad ottobre 2023: € 8,00 X 6 = € 48,00 ed a giugno 2023: €
8,00 x 7 = € 56,00. La citata voce 1142 è corrisposta con frequenza ed è parte integrante della retribuzione mensile: trattasi di una retribuzione aggiuntiva per lo svolgimento dell'approntamento in una sede non comoda quale S. Elena, a compensare uno specifico disagio. Anche in questo caso – ad avviso dei ricorrenti - trattasi di un'indennità strettamente legata a specifiche figure aziendali (le stesse della 1090, vale a dire: motorista navale, aiuto motorista marinaio, operatore qualificato, capo operatori), con un particolare status.
Rileva invece che contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, CP_1 non compare nelle buste paga di tutti i ricorrenti che rivestono la qualifica di operatore qualificato, motorista navale, aiuto motorista marinaio e capo operatori. Tale “indennità” figurerebbe, infatti, solo nelle buste paga di e Pt_1
e per di più solo relativamente al breve arco temporale che va dal mese Pt_6 di agosto 2014 al mese di gennaio 2016, parte ricorrente non avrebbe allegato alcun accordo giustificativo: Secondo tale “compenso” è stato CP_1 riconosciuto in forza una mera comunicazione unilaterale dell'azienda per determinati lavoratori e, quindi, ad personam e solo per un breve lasso di tempo in attesa della riorganizzazione del lavoro da parte dell' , si Pt_15 tratterebbe dunque di una «indennità» strettamente connessa alla
«riorganizzazione della manutenzione navale» a seguito della «costante riduzione delle risorse destinate al TPL e in particolare ad da parte della CP_1
Regione Veneto». Il compenso – evidenzia - era riservato esclusivamente CP_1
a specifici dipendenti che, passando dal settore movimento navigazione (cioè il servizio di linea) al settore manutenzione, subivano una riduzione nella busta paga. Tra questi lavoratori figurano solo e Tale “nuova indennità Pt_1 Pt_6 di “Approntamento” sarebbe stata introdotta per compensare l'indennità di
Pronto Intervento percepita fino a quando quei lavoratori, ivi espressamente nominati, furono applicati al relativo turno di servizio, nel corso del quale
14 veniva svolta la medesima attività. Si tratterebbe, comunque, di una
“indennità” attribuita al turno e non alla mansione di aiuto motorista/marinaio.
Parte ricorrente ha poi evidenziato che la voce è presente in tutte le buste paga di da marzo 2016 ed in tutti gli anni successivi ed in alcune buste paga _8 di (es.: novembre 2017), (es.: maggio 2018, ottobre Pt_1 Parte_4
2022, agosto 2023, aprile 2024, settembre 2024 ed ottobre 2024) e Pt_5
(es.: aprile 2018). Sul punto deve condividersi con sent. 494/2024 del
18/7/2024 « (...) è verosimile che dal 2014 vi sia stata un'estensione soggettiva per accordo sindacale o per uso aziendale a tutto il personale assegnato a turni di approntamento. Trattandosi di turni implicanti attività caratteristica del personale con qualifica di aiuto motorista, anche detta indennità deve ritenersi strettamente legata alla mansione e relativa professionalità richiesta, e dunque rientra nella retribuzione ordinaria, ai fini di causa». In effetti non è stato prodotto alcun accordo, nella misura in cui tale voce è stata corrisposta ai ricorrenti e limitatamente ai periodi in cui è stata corrisposta, deve ritenersi che l'indennità sia strettamente legato ad un incomodo della mansione concretamente assegnata a motorista navale, l'aiuto motorista/marinaio,
l'operatore qualificato ed il capo operatori in quanto attiene all'attività di approntamento dei mezzi a S. Elena.
16. Ciò posto ad avviso della giudicante debbono disattendersi le argomentazioni svolte dalla Corte d'Appello di Torino tra le altre con le sentenze 258/2022, 259/2022, 260/2022, 282/2022, 305/2022, con la sentenza resa in RG 239/2022 del 14.9.2022, in quanto muovono da una interpretazione delle decisioni della CGUE travisata.
17. Quanto alla questione del livello di efficacia dissuasiva per cui una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione, si è già sopra visto come la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare che "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni
15 economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" ( sentenza IL e altri cit., punto 23) e che pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" ( sentenza IL e altri cit., punto 24), mentre, all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" ( sentenza IL e altri cit., punto 25), ed ancora, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (sentenza IL e altri cit., punto 28), sicché da una parte non pare legittimata alcuna diversa interpretazione. In altri termini il fatto stesso di non ricomprendere quelle indennità legate a qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro è potenzialmente idoneo a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie.
18. Vi è poi da osservare che con sentenza Cass. L., 20216 del
23/6/2022 è stato ribadito e sottolineato « (...) va richiamata la recente sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/
) che, sebbene riguardante altra tipologia di rapporto di lavoro, tuttavia ha Per_9 affermato principi generali sul diritto alle ferie annuali retribuite, che sicuramente chiariscono e confermano le statuizioni della più volte citata sentenza della stessa CGUE del 15 settembre 2011, causa C-155/10, e Per_8 altri c. British Airways plc, la cui interpretazione, nella lettura fornita dal primo giudice, è stata censurata da parte ricorrente. (...) 19. Orbene, dalla citata sentenza della CGUE, si rileva quanto segue. (...) 21. (...) la Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha
16 una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione
(sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven Per_10 Controparte_6
e Iccrea Banca SpA, C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio
2009, e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23). Ne CP_3 consegue che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C- Per_11
619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre Per_1 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22
17 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21)". 22. Al punto 41 è, infine, ribadito: "Come sottolineato al punto 32 della presente sentenza, qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite".
23. In considerazione dei principi sopra esposti, si deve, pertanto, condividere il giudizio di nullità dell'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - Sezione per il
Personale Navigante Tecnico, a partire dal luglio 2014 (ambito temporale oggetto del presente giudizio - cfr. pagg. 4 e 5 della gravata sentenza), nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa, perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 185/2005 che, interpretato alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa. 24. Nel caso in esame, invero, con un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede perché esente dai vizi della nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 cpc, è stato rilevato che la indennità di volo integrativa costituisce una significativa componente della retribuzione incidente nella misura del circa 30% (o in percentuale maggiore a seconda delle ore di volo effettuate) sul trattamento economico spettante al personale navigante. 25. Tale peso potrebbe chiaramente costituire un incentivo a non fruire delle ferie, in contrasto, quindi, con i principi euro- unitari che statuiscono che deve essere evitata qualsiasi prassi o omissione, da parte del datore di lavoro, che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore, essendo ciò appunto incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite».
19. Anche nel caso in esame si assiste ad una riduzione sensibile della retribuzione che finisce per avere efficacia dissuasiva, ove la percentuale del 30% non costituisce certo un limite minimo per poter considerare la
18 riduzione della retribuzione dissuasiva del godimento, al netto peraltro del rilievo per cui dalle decisioni della e della S.C. si ricava una diversa CP_7 impostazione ovvero che “l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7 n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione”, sicché lo scarto più o meno significativo tra la retribuzione attribuita durante il periodo di ferie rispetto alla retribuzione ordinaria non scalfisce il chiaro principio della
Direttiva, secondo la quale la retribuzione è collegata comunque alla mansione e, proprio per tale motivo, non deve subire alterazioni.
20. Le più recenti decisioni della S.C. (sentenze n. 13972 e n.
13932 del 20 maggio 2024 e n. 14089 del 21 maggio 2024) sembrano avvallare proprio il principio rilevando che «nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire affettivamente del riposo annuale» (così il punto 24 della sentenza n. 13392 del
2024). La S.C. aggiunge peraltro che «tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate”. Ed ancora «(…) non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita» (così Cass. n.
13392/2024, punto 27).
21. Ne discende, ad avviso della Giudicante, che l'effetto dissuasivo ricorra tutte le volte in cui nella retribuzione delle ferie non siano
19 ricompresi i compensi come sopra caratterizzati ovvero intrinsecamente collegati a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate e/o dallo status del dipendente, non potendo poi in concreto definirsi un limite al di sotto del quale, per ciascun lavoratore, il mancato riconoscimento non sia dissuasivo.
22. Conclusivamente i ricorrenti hanno diritto al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione media comprensiva per tutti di ex Accordo sindacale Aziendale 1963 punto 27 e Parte_16
Accordo Sindacale aziendale del 18/12/1987 e COMPENSO AGGIUNTIVO
PRO TEMPORE di cui all' Accordo aziendale 17/4/1981, per i marinai altresì di
INDENNITÀ di INCENTIVAZIONE BIGLIETTI IMOB, CP_4
e di cui all'Accordo sindacale
[...] Controparte_5 aziendale del 10/02/2012 e per operatore qualificato, motorista navale, aiuto motorista marinaio, capo operatori INDENNITÀ SOSTA RIDOTTA ex Accordo
19/1/2005 e INDENNITÀ DI APPRONTAMENTO voce 1142.
23. In punto quantum, resta da precisare che i ricorrenti hanno diritto al ricalcolo della retribuzione solo per il periodo di ferie imposto dalla direttiva 2003/88, ossia 4 settimane, da intendersi come 4 settimane di calendario non come 28 giorni.
24. Si richiamano sul punto i propri precedenti e da ultimo
168/2025 e 166/2025 del 18/7/2025. Si veda invero sul punto Cass. n.
2016/2022, punto 26 segg «26. Sotto questo profilo, la gravata pronuncia va, pertanto, confermata con la conseguente declaratoria di nullità dell'art. 10
CCNL citato, a partire dal luglio 2014 (periodo in contestazione nella presente controversia), limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane. 27.
Per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, C- 337/10, punto 36; sentenza Per_13
CGUE 20.7.2016, C-341/15, punto 39), per cui la normativa Persona_14 europea e i principi giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili».
25. E tale periodo non può che essere di calendario proprio perché essendovi articolazioni orarie diverse si verrebbero a determinare differenze di
20 trattamento. Invero, i lavoratori con una articolazione oraria di 5 giorni alla settimana richiedendo 5 giorni di ferie godono di una settimana di calendario di ferie, mentre i lavoratori con una articolazione oraria di 6 giorni alla settimana devono richiedere, per godere dello stesso periodo di ferie, di 6 giorni di ferie e normalmente i CCNL si occupano di questo aspetto e prevedono il numero massimo di giorni di ferie cui i lavoratori hanno diritto differenziandoli in relazione all'articolazione oraria.
26. Orbene, se la previsione di 4 settimane dovesse essere intesa come 28 giorni di lavoro effettivo e non 4 settimane di calendario, il lavoratori del primo gruppo avrebbero diritto ad un minimo di quasi sei settimane di calendario di ferie mentre i lavoratori del secondo gruppo ad un minimo di cinque settimane scarse.
27. La circostanza che in un passaggio la S.C. abbia fatto riferimento a 28 giorni non può indurre a differenti conclusioni, posto che si tratta di un passaggio motivazionale in cui la Cassazione ha chiaramente preso posizione su altra questione («30. L'assunto, affermato nella fattispecie, che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dalla indennità di volo integrativa, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti, sia per il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa sette giorni), sia perché l'indagine che ha svolto il primo giudice a tal fine è stata estesa all'intero periodo feriale, mentre il relativo giudizio di sufficienza e di proporzionalità avrebbe dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni eccedenti. 31. Il parametro normativo di cui all'art. 36 Cost., utilizzato per il riconoscimento della componente della indennità di volo integrativa nella retribuzione per ferie per i residui sette giorni eccedenti le quattro settimane, in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive, non è stato, quindi, correttamente applicato in punto di diritto e di fatto dal Tribunale di prime cure»).
21 28. Per quanto riguarda l'ulteriore questione del computo o meno del secondo giorno di riposo. Va condiviso che in relazione alla fattispecie per cui è causa quanto sopra affermato ( riferimento alle 4 settimane di calendario) ciò significa che i ricorrenti hanno diritto alla corresponsione di una retribuzione maggiorata rispetto a quella loro corrisposta, da incrementare in ragione delle indennità di cui sopra, per un numero di giorni inferiori a 28 ed in particolare per il numero di giorni di ferie che dovrebbero essere richiesti per fruire di un periodo continuativo di distacco dal lavoro di 4 settimane.
29. Non sussistano in atti sufficienti elementi per quantificare con riferimento alla fattispecie concreta di causa il numero preciso di giorni di ferie garantiti dalla normativa comunitaria, attese le peculiarità dell'articolazione oraria dei ricorrenti e la pacifica previsione di giornate di riposo aggiuntivo ricostruite come “assenze lavorate” a fronte incremento dell'orario ordinario dei giorni di presenza: tale circostanza non è infatti sufficiente per ritenere che dette “assenze lavorate” debbano essere computate per individuare i giorni di ferie garantiti dalla direttiva, ben potendo darsi la circostanza che il lavoratore, per fruire di un periodo di riposo di 4 settimane, non sia tenuto a richiedere giorni in ferie in corrispondenza con le giornate in cui tali riposi sono previsti.
30. Occorre in ogni caso tenere conto dei recuperi: ove infatti in un dato anno il singolo ricorrente abbia goduto di un numero di giorni di ferie inferiori a quelli garantiti dalla direttiva UE, i restanti giorni dovranno essere considerati negli anni successivi
31. Il conteggio deve dunque essere effettuato nei seguenti termini: estratte dalle buste paga le voci retributive corrisposte mese per mese, quali le indennità pro tempore, le indennità di presenza, le incentivazione biglietti
(voce 1019), gli aggi palmari (voce 1063) e gli aggi palmari controlli Pt_14
(voce 1071), indennità sosta ridotta ( voce 1090) e indennità di approntamento
(voce 1142), in rapporto alle specifiche mansioni sopra indicate, la retribuzione media deve essere calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie, diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo. Si ottiene in tal modo la media giornaliera dell'anno di tali voci, che deve essere poi moltiplicata per i giorni di ferie fruiti nell'anno,
22 detraendo il percepito (così Trib. Milano sent. n.1008/22 del 20.4.2022, nonché nn. 2678/21, 2874/2021), nel limite delle 4 settimane – come sopra indicate - e tenuto conto dei recuperi.
32. L'eccezione di prescrizione deve essere accolta nei termini di seguito indicati. La S.C. con sentenza n. 26246 del 6/9/2022 ha dato conferma all'orientamento già fatto proprio da questa sezione affermando che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n.
92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”, pertanto sono prescritte le somme maturate in data anteriore al 18/7/2007 (cinque anni prima del 18/7/2012).
33. Ad avviso della giudicante la questione non muta nel caso in esame - secondo la resistente essendo il rapporto disciplinato dal dpr 148/1931
e considerato che secondo Cass. 13804/2017 si tratta di un tertium genus, intermedio tra l'impiego pubblico e l'impiego privato non vi sarebbe quella situazione potenzialmente dissuasivo dal godimento delle ferie - mentre la particolare disciplina del licenziamento incide solo sul procedimento ma poi è pacifica l'applicazione al personale navigante di dell'art. 18 STL, nella CP_1 nuova formulazione con la previsione di diversi gradi di tutela, non tutti reintegratori, e del d.lgs. 23/2015.
34. E dunque conclusivamente i ricorrenti hanno diritto al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione media comprensiva delle indennità pro tempore, indennità di presenza, incentivazione biglietti IM (voce 1019), aggi palmari (voce 1063), aggi palmari controlli (voce 1071), indennità sosta ridotta ( voce 1090) e indennità di approntamento (voce 1142), retribuzione media calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni retribuiti per lo stesso periodo, detratto l'importo
23 fisso eventualmente versato in esecuzione dell'Accordo 10.5.2022, oltre rivalutazione ed interessi legali ex art. 429 c.p.c., 150 disp att. c.p.c.
35. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai principi espressi da (Cass. n. 2956 del
31/01/2024) ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM 147/2022
(quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro, scaglione € 5200-26.000, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medio elevato ma ripetitivo in quanto questioni già oggetto di altri giudizi), dei contrasti giurisprudenziali (come citati in atti), aumentato del 30% per ogni soggetto oltre il primo fino ad un massimo di venti.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa istanza eccezione e difesa rigettata, definitivamente pronunciando così provvede:
1) accerta il diritto dei ricorrenti, ciascuno con riferimento alla qualifica attribuita e per il periodo in cui la stessa è stata retribuita, e nei termini indicati in parte motiva, al pagamento per ogni giornata di ferie di una retribuzione media comprensiva delle indennità pro tempore, le indennità di presenza, le incentivazione biglietti IM (voce 1019), gli aggi palmari (voce 1063) e gli aggi palmari controlli (voce 1071), indennità sosta ridotta ( voce 1090) e indennità di approntamento (voce 1142), retribuzione media calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso di cui Accordo 10/5/2022, se versato, nei limiti della prescrizione dal 18/7/2007, e con le precisazioni di cui alla parte motiva, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp.
Att c.p.c. dal dovuto la saldo;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in € CP_1
2.300 + 30% per ogni ricorrente oltre al primo per compensi di avvocato,
24 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato corrisposto.
Venezia, all'udienza del 25/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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