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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 22/07/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
Nr. 1341/2021 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 05/06/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.”, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1 PIAZZA GUGLIELMO e dell'Avv. GRISANTI PIERPAOLO, elettivamente domiciliata in Via Aretusa n. 8 93012 Gela ricorrente contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. DOLCE STEFANO e dell'Avv. RUSSO CARMELO RANIERO, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato in VIA VAL D'AOSTA 14/D CP_1 resistente CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: « preliminarmente sospendere, anche inaudita altera parte, ricorrendo gravi motivi l'avviso di addebito impugnato. Nel merito, previa fissazione udienza di comparizione delle parti, annullare l'avviso di addebito impugnato per violazione dell'art. 23 comma 3 del DLGS 46/99, ritenuti e dichiarati, eventualmente occorrendo, negativamente accertati i presupposti per l'emissione del presupposto verbale di accertamento e notificazione Il verbale di accertamento e notificazione n° 20/0564 del 06 – 17.11.2020 inviato il 18.11.2020 impugnato e con esso i relativi atti presupposti e conseguenziali e, per l'effetto, condannare Controparte_1
– (c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento di spese
[...] P.IVA_2 e compensi di causa da distrarsi a favore del procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi»
Per parte resistente: « previa sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello pendente tra la società ricorrente Co e l' davanti al GdL di Gela, ritenere e dichiarare la sussistenza dell'obbligo contributivo e confermare l'avviso di addebito opposto (in toto – o, in subordine, soltanto in parte); per l'effetto, mandare assolto l'Istituto dalle domande tutte proposte nei suoi confronti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa»
Ragioni della decisione
La , con ricorso depositato in data 25/11/2021, ha Parte_1 impugnato l'avviso di addebito n. 59220210000372710000 del 09 novembre CP_1
1 2021, notificato con p.e.c. del 20.11.2021, unitamente al verbale di accertamento e notificazione n. 20/0564 del 06 – 17.11.2020, con cui è stato intimato il pagamento della somma di € 74.805,64 per contributi omessi dal febbraio 2018 al luglio 2020.
La ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato ai sensi dell'art. 24 comma 3 del dlgs n. 46/1999 in quanto l'accertamento effettuato dall'ufficio è stato impugnato davanti all'Autorità Giudiziaria, in subordine ha eccepito la carenza di motivazione del verbale ispettivo e dei presupposti.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito l CP_1 che ha contestato la fondatezza del ricorso ed in particolare ha eccepito che parte ricorrente ha impugnato il verbale di accertamento solo nei confronti dell e CP_3 con riferimento alle sanzioni comminate a conclusione degli accertamenti, inoltre non sono state mosse contestazioni in merito ai contributi dovuti per le lavoratrici Per_1
, , , ,
[...] Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_5
, , .
[...] Persona_6 Persona_7 Persona_8
All'esito della trattazione scritta del 28.9.2023 con ordinanza resa in pari data, le parti sono state invitate a produrre la sentenza con cui è stato definito il procedimento n.
1141/2020 R.G.LAV incoato con azione di accertamento negativo dalla Parte_2 CP_ per competenza territoriale innanzi al Tribunale di Gela, inoltre l è stato onerato produzione degli allegati al verbale di accertamento del 20.11.20.
Previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 05/06/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
°°°°°
Ai fini del decidere occorre dare evidenza ai seguenti dati fattuali.
Innanzi al Tribunale di Gela il procedimento n. 1141/2020 R.G.LAV, aperto a seguito dell'impugnazione del verbale contro l lavoro n. 20/0564 del 6/17.11.2020 Controparte_4 per le sanzioni amministrative emesse, è tuttora pendente come dichiarato dalla difesa dell'opponente.
La disamina del ricorso iscritto al n. 1141/20 RGLV Trib.Gela nel suo complesso esclude che le domande proposte siano finalizzate all'accertamento negativo dei contributi previdenziali, anche se sono stati contestati gli esiti degli accertamenti ispettivi sia con riguardo al vincolo della subordinazione che alla quantificazione delle ore lavorate.
In ogni caso deve darsi atto che l'interpretazione dell'art. 24 dlgs 46/1999 data dalla
Suprema Corte porta a concludere che l'emissione di una cartella di pagamento o di un
2 avviso di addebito in pendenza dell'opposizione al verbale ispettivo a monte del titolo esecutivo non preclude all'accertamento della debenza dei contributi.
Come chiarito dalla Cassazione, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17858 del 06/07/2018: «In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano
l'opposizione a decreto ingiuntivo (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, pur avendo accertato l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo del credito contributivo, in quanto non era ancora intervenuta una sentenza esecutiva sull'impugnazione dell'avviso di accertamento, aveva omesso di pronunciarsi sul merito dell'esistenza del credito fatto valere dall'ente previdenziale, sulla questione si vedano con riguardo a profili connessi Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6753 del 10/03/2020 ed anche
Sez. L, Ordinanza n. 6199 del 07/03/2024).
Pertanto anche a voler ritenere l'illegittimità del titolo esecutivo a causa dell'impugnazione del verbale ispettivo n. 20/0564 dall'avviso di addebito n.
59220210000372710000, il Giudice è tenuto ad accertare la debenza dei contributi in quanto «eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto
l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito». (cfr. Cass., 19 gennaio 2015, n. 774; Cass. 26 novembre 2011, n.
26395).
Ciò posto è assorbente ai fini del decidere la questione della fondatezza nel merito delle contestazioni.
Nel caso di specie la lettura del verbale ispettivo, le cui risultanze sono state contestate dall'opponente sia con riguardo al vincolo di subordinazione che alla quantificazione oraria delle prestazioni, palesa come le conclusioni degli ispettori hanno tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle sig.re , , Persona_1 Persona_2 [...]
, , , , Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7
. È proprio il raffronto tra tali dichiarazioni e le risultanze Persona_8 documentali che ha dato luogo alle contestazioni e poi al recupero di contributi omessi, sanzioni ed interessi. CP_ L con ordinanza del 28.9.2023, è stato onerato della produzione di tali dichiarazioni e non ottemperando a tale invito è decaduto dall'onere della prova che sullo stesso incombe per le ragioni in precedenza illustrate relativamente alla peculiare natura del giudizio di opposizione ad avviso di addebito, per cui, analogamente all'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto è da considerare come attore in senso sostanziale.
3 Valga al riguardo l'ulteriore considerazione che nel caso di specie sono stati esercitati i poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 c.p.c. Tali poteri, comunque, non sono assimilabili ai poteri d'indagine e di acquisizione tipici del procedimento penale. (v. Cass.
Sez. L., 28/05/2024, n. 14923).
In altri termini non sussiste la prova della sussistenza dei presupposti dell'obbligazione contributiva e non è sufficiente in tale senso il verbale ispettivo (v. Sez. L, Sentenza n.
14965 del 06/09/2012).
Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto e l'avviso di addebito deve essere annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati al minimo delle tariffe per il 4° scaglione di cui al DM n. 55 del 10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022, tenuto conto delle seguenti fasi del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso, istruttoria e fase decisoria. CP_ Pertanto l deve essere condannato alla loro refusione, con distrazione in favore del procuratore di parte, anticipatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di addebito n. 59220210000372710000.
Condanna l alla refusione delle spese di lite sostenute dalla CP_1 Parte_1
che vengono liquidate nella complessiva somma di € 6114,00, oltre spese
[...] forfettarie CU versato, IVA e CPA ai sensi di legge, con distrazione per il difensore antistatario.
Caltanissetta, 21 luglio 2025
Il Giudice Angela Latorre
4
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 05/06/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.”, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1 PIAZZA GUGLIELMO e dell'Avv. GRISANTI PIERPAOLO, elettivamente domiciliata in Via Aretusa n. 8 93012 Gela ricorrente contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. DOLCE STEFANO e dell'Avv. RUSSO CARMELO RANIERO, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato in VIA VAL D'AOSTA 14/D CP_1 resistente CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: « preliminarmente sospendere, anche inaudita altera parte, ricorrendo gravi motivi l'avviso di addebito impugnato. Nel merito, previa fissazione udienza di comparizione delle parti, annullare l'avviso di addebito impugnato per violazione dell'art. 23 comma 3 del DLGS 46/99, ritenuti e dichiarati, eventualmente occorrendo, negativamente accertati i presupposti per l'emissione del presupposto verbale di accertamento e notificazione Il verbale di accertamento e notificazione n° 20/0564 del 06 – 17.11.2020 inviato il 18.11.2020 impugnato e con esso i relativi atti presupposti e conseguenziali e, per l'effetto, condannare Controparte_1
– (c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento di spese
[...] P.IVA_2 e compensi di causa da distrarsi a favore del procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi»
Per parte resistente: « previa sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello pendente tra la società ricorrente Co e l' davanti al GdL di Gela, ritenere e dichiarare la sussistenza dell'obbligo contributivo e confermare l'avviso di addebito opposto (in toto – o, in subordine, soltanto in parte); per l'effetto, mandare assolto l'Istituto dalle domande tutte proposte nei suoi confronti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa»
Ragioni della decisione
La , con ricorso depositato in data 25/11/2021, ha Parte_1 impugnato l'avviso di addebito n. 59220210000372710000 del 09 novembre CP_1
1 2021, notificato con p.e.c. del 20.11.2021, unitamente al verbale di accertamento e notificazione n. 20/0564 del 06 – 17.11.2020, con cui è stato intimato il pagamento della somma di € 74.805,64 per contributi omessi dal febbraio 2018 al luglio 2020.
La ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato ai sensi dell'art. 24 comma 3 del dlgs n. 46/1999 in quanto l'accertamento effettuato dall'ufficio è stato impugnato davanti all'Autorità Giudiziaria, in subordine ha eccepito la carenza di motivazione del verbale ispettivo e dei presupposti.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito l CP_1 che ha contestato la fondatezza del ricorso ed in particolare ha eccepito che parte ricorrente ha impugnato il verbale di accertamento solo nei confronti dell e CP_3 con riferimento alle sanzioni comminate a conclusione degli accertamenti, inoltre non sono state mosse contestazioni in merito ai contributi dovuti per le lavoratrici Per_1
, , , ,
[...] Persona_2 Persona_3 Persona_4 Per_5
, , .
[...] Persona_6 Persona_7 Persona_8
All'esito della trattazione scritta del 28.9.2023 con ordinanza resa in pari data, le parti sono state invitate a produrre la sentenza con cui è stato definito il procedimento n.
1141/2020 R.G.LAV incoato con azione di accertamento negativo dalla Parte_2 CP_ per competenza territoriale innanzi al Tribunale di Gela, inoltre l è stato onerato produzione degli allegati al verbale di accertamento del 20.11.20.
Previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 05/06/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
°°°°°
Ai fini del decidere occorre dare evidenza ai seguenti dati fattuali.
Innanzi al Tribunale di Gela il procedimento n. 1141/2020 R.G.LAV, aperto a seguito dell'impugnazione del verbale contro l lavoro n. 20/0564 del 6/17.11.2020 Controparte_4 per le sanzioni amministrative emesse, è tuttora pendente come dichiarato dalla difesa dell'opponente.
La disamina del ricorso iscritto al n. 1141/20 RGLV Trib.Gela nel suo complesso esclude che le domande proposte siano finalizzate all'accertamento negativo dei contributi previdenziali, anche se sono stati contestati gli esiti degli accertamenti ispettivi sia con riguardo al vincolo della subordinazione che alla quantificazione delle ore lavorate.
In ogni caso deve darsi atto che l'interpretazione dell'art. 24 dlgs 46/1999 data dalla
Suprema Corte porta a concludere che l'emissione di una cartella di pagamento o di un
2 avviso di addebito in pendenza dell'opposizione al verbale ispettivo a monte del titolo esecutivo non preclude all'accertamento della debenza dei contributi.
Come chiarito dalla Cassazione, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 17858 del 06/07/2018: «In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano
l'opposizione a decreto ingiuntivo (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, pur avendo accertato l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo del credito contributivo, in quanto non era ancora intervenuta una sentenza esecutiva sull'impugnazione dell'avviso di accertamento, aveva omesso di pronunciarsi sul merito dell'esistenza del credito fatto valere dall'ente previdenziale, sulla questione si vedano con riguardo a profili connessi Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6753 del 10/03/2020 ed anche
Sez. L, Ordinanza n. 6199 del 07/03/2024).
Pertanto anche a voler ritenere l'illegittimità del titolo esecutivo a causa dell'impugnazione del verbale ispettivo n. 20/0564 dall'avviso di addebito n.
59220210000372710000, il Giudice è tenuto ad accertare la debenza dei contributi in quanto «eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto
l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito». (cfr. Cass., 19 gennaio 2015, n. 774; Cass. 26 novembre 2011, n.
26395).
Ciò posto è assorbente ai fini del decidere la questione della fondatezza nel merito delle contestazioni.
Nel caso di specie la lettura del verbale ispettivo, le cui risultanze sono state contestate dall'opponente sia con riguardo al vincolo di subordinazione che alla quantificazione oraria delle prestazioni, palesa come le conclusioni degli ispettori hanno tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle sig.re , , Persona_1 Persona_2 [...]
, , , , Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7
. È proprio il raffronto tra tali dichiarazioni e le risultanze Persona_8 documentali che ha dato luogo alle contestazioni e poi al recupero di contributi omessi, sanzioni ed interessi. CP_ L con ordinanza del 28.9.2023, è stato onerato della produzione di tali dichiarazioni e non ottemperando a tale invito è decaduto dall'onere della prova che sullo stesso incombe per le ragioni in precedenza illustrate relativamente alla peculiare natura del giudizio di opposizione ad avviso di addebito, per cui, analogamente all'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto è da considerare come attore in senso sostanziale.
3 Valga al riguardo l'ulteriore considerazione che nel caso di specie sono stati esercitati i poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 c.p.c. Tali poteri, comunque, non sono assimilabili ai poteri d'indagine e di acquisizione tipici del procedimento penale. (v. Cass.
Sez. L., 28/05/2024, n. 14923).
In altri termini non sussiste la prova della sussistenza dei presupposti dell'obbligazione contributiva e non è sufficiente in tale senso il verbale ispettivo (v. Sez. L, Sentenza n.
14965 del 06/09/2012).
Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto e l'avviso di addebito deve essere annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati al minimo delle tariffe per il 4° scaglione di cui al DM n. 55 del 10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022, tenuto conto delle seguenti fasi del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso, istruttoria e fase decisoria. CP_ Pertanto l deve essere condannato alla loro refusione, con distrazione in favore del procuratore di parte, anticipatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di addebito n. 59220210000372710000.
Condanna l alla refusione delle spese di lite sostenute dalla CP_1 Parte_1
che vengono liquidate nella complessiva somma di € 6114,00, oltre spese
[...] forfettarie CU versato, IVA e CPA ai sensi di legge, con distrazione per il difensore antistatario.
Caltanissetta, 21 luglio 2025
Il Giudice Angela Latorre
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