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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 3724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3724 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 15.04.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 21396/2024 R.G.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta mandato in Parte_1 C.F._1 calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Giuseppe Cianniello, presso il cui studio elettivamente domicilia;
Ricorrente
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Maria Teresa
Nicoletti, con cui elettivamente domicilia.
Resistente
Oggetto: retribuzione giorni festivi infrasettimanali
Conclusioni: conformi a quelle versate in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.10.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di lavorare alle dipendenze dell' con qualifica di Controparte_1
infermiere, posizione economica D liv. 01/D, ha esposto che, per il periodo dal 2020 al 2023, ha prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali risultanti dai cartellini marcatempo allegati ed analiticamente indicati in ricorso per ciascuno degli anni considerati;
di non avere goduto del riposo compensativo né di avere percepito alcuna retribuzione per il lavoro straordinario in violazione del disposto dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, secondo cui “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”; richiamati altresì i principi affermati nella pronuncia della Corte di Cassazione n. 1505 del 25 gennaio 2021, ha concluso per l'accertamento e declaratoria del proprio diritto a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del CCNL del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, cosi come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del CCNL 2016-
2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni dedotti in premessa e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 2.239,14, secondo i conteggi elaborati nel corpo del ricorso in relazione ai suddetti titoli, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
spese vinte, con attribuzione.
Si è costituita in giudizio l' , che ha Controparte_1
eccepito preliminarmente la nullità del ricorso per carenza assertiva e documentale;
nel merito, ha rilevato l'infondatezza della domanda e contestato i conteggi allegati al ricorso. Ha pertanto concluso affinché il Tribunale rigetti il ricorso nel merito, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giustizia.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata decisa all'udienza del 15.04.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
***
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità formulata dalla convenuta.
Com'è noto l'art. 414 c.p.c. richiede, tra i requisiti dell'atto introduttivo del giudizio, la formulazione delle circostanze di fatto e degli elementi di diritto posti a base della domanda.
Tale prescrizione, con specifico riferimento ai fatti da dedurre, è finalizzata a consentire alla controparte di prendere posizione in maniera precisa e non generica in ordine all'oggetto del contendere, ed al giudicante di essere in condizione, sin dall'inizio della controversia, di conoscere tutti gli elementi della stessa onde poter esercitare l'attività istruttoria che si dovesse rendere necessaria ai fini dell'indagine di merito. Pertanto, la violazione della disposizione in esame viene integrata ogni qualvolta, dall'esame complessivo del ricorso, risultino del tutto omessi, ovvero articolati in maniera assolutamente generica, i fatti rilevanti posti a base della domanda.
Nel caso in esame, il ricorrente ha allegato in modo dettagliato, nel ricorso introduttivo, le circostanze di fatto (sede di appartenenza, qualifica, turni di lavoro) e delle ragioni di diritto discendenti dalle norme nazionali e dalla contrattazione collettiva, a sostegno della domanda formulata. In tal guisa articolato, l'atto introduttivo del giudizio ha consentito sia alla controparte di difendersi nel merito senza limitarsi a generiche contestazioni, sia a questo
Giudice di esercitare consapevolmente i poteri istruttori ai fini dell'indagine della fondatezza della pretesa azionata in giudizio.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 9 del CCNL del 20.9.2001.
In fattispecie analoghe, la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui “l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità
è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (cfr. Cass. n. 1505/2021; Cass. n. 6716/2021; Cass. n. 33126/2021).
Lo scrivente ritiene di uniformarsi a tale orientamento, recepito in diverse pronunce dell'adito
Tribunale sulla base di una condivisibile interpretazione sistematica e letterale delle fonti normative applicabili alla fattispecie ed in merito alla quale si richiama per tutte, per la particolare dovizia argomentativa, la sentenza n. 4085 del 2022, G. M.R. Lombardi, le cui motivazioni vengono di seguito riportate.
La prima, dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del
1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi. La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla L. n. 520 del 1952, mediante la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il “diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita”, o, in alternativa, a ricevere il “pagamento doppio della giornata festiva”.
Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III (Struttura del rapporto), ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore”.
Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è “pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo”.
In ultimo, con il CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, le parti collettive con l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che “Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal
CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale, quindi, ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016-2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore”).
Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Nella fattispecie in esame, in cui risulta per tabulas, dall'esame della documentazione depositata, che l'Azienda ospedaliera resistente abbia regolarmente utilizzato la prestazione lavorativa del ricorrente anche nei giorni festivi oggetto del presente giudizio, per quanto sopra argomentato, deve trovare applicazione la clausola contrattuale, per il solo fatto che la prestazione lavorativa del turnista che sia stato impegnato nella giornata festiva non abbia potuto fruire – a differenza del non turnista – della fisiologica riduzione dell'orario lavorativo settimanale, che costituisce la normale conseguenza della festività in una giornata infrasettimanale.
Va ancora evidenziato che l'opzione attribuita dalla clausola contrattuale al lavoratore/creditore tra riposo compensativo o maggiorazione retributiva, può essere legittimamente espressa entro
30 giorni, con la conseguenza che, in assenza di opzione per il riposo compensativo, l'Azienda avrebbe dovuto erogare in busta paga la maggiorazione qui rivendicata. Di contro, nella fattispecie in esame è negato in radice il diritto alla remunerazione con compenso aggiuntivo.
Sulla scorta della ricostruita normativa e della infondatezza delle eccezioni della resistente, per come ampiamente argomentato, va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del CCNL del personale del comparto Sanità del
20/09/2001, così come sostituito dagli artt. 29, comma, 6 e 31, commi, 7-8 del CCNL 2016-
2021, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni di cui al ricorso, in cui non ha goduto del riposo compensativo. Invero, l'attività lavorativa del ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati nei fogli di servizio in atti, non costituenti oggetto di specifica contestazione.
Parte resistente ha poi depositato una relazione amministrativa relativa alla posizione del ricorrente in data 28.4.2025 e quindi tardivamente rispetto anche al termine per il deposito delle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. che scadeva in data 15.4.2025. Tale documentazione quindi deve essere del tutto espunta dal processo e di essa non si può tener conto in alcun modo.
In ordine alla quantificazione del credito, corretti appaiono i conteggi elaborati nel ricorso introduttivo, solo genericamente contestati dalla convenuta.
L' va pertanto condannata al pagamento Controparte_1 in favore dell'istante della somma di € 2.239,14, oltre interessi legali oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94, da calcolare sugli importi netti da erogare, secondo il seguente principio: “In caso di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria vanno calcolati sulla somma dovuta al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, come previsto dall'art. 3, comma 2, del d.m. n. 352 del 1998, senza che possa configurarsi in tale disciplina un eccesso di delega dell'autorità amministrativa, costituendo l'individuazione della base di computo una tra le possibili modalità applicative del divieto di cumulo ex art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994 ( cfr;
Cass SU 14429/ 2017; conf Cass 20765/2018)..
Le spese del giudizio possono essere compensate nella misura di un terzo in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente e per la restante parte seguono la soccombenza e cedono a carico della resistente nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto a percepire il compenso per Parte_1
l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali come in motivazione;
2) per l'effetto, condanna l' , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad € 2.239,14, oltre interessi legali dal 30.10.2024 al saldo;
3) compensa per un terzo le spese del giudizio e condanna la resistente
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento della restante parte che liquida di € 876,00 oltre CU, IVA, CPA e spese forfettarie con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 14.05.2025 Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 15.04.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 21396/2024 R.G.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta mandato in Parte_1 C.F._1 calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Giuseppe Cianniello, presso il cui studio elettivamente domicilia;
Ricorrente
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Maria Teresa
Nicoletti, con cui elettivamente domicilia.
Resistente
Oggetto: retribuzione giorni festivi infrasettimanali
Conclusioni: conformi a quelle versate in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.10.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di lavorare alle dipendenze dell' con qualifica di Controparte_1
infermiere, posizione economica D liv. 01/D, ha esposto che, per il periodo dal 2020 al 2023, ha prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali risultanti dai cartellini marcatempo allegati ed analiticamente indicati in ricorso per ciascuno degli anni considerati;
di non avere goduto del riposo compensativo né di avere percepito alcuna retribuzione per il lavoro straordinario in violazione del disposto dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, secondo cui “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”; richiamati altresì i principi affermati nella pronuncia della Corte di Cassazione n. 1505 del 25 gennaio 2021, ha concluso per l'accertamento e declaratoria del proprio diritto a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del CCNL del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, cosi come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del CCNL 2016-
2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni dedotti in premessa e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 2.239,14, secondo i conteggi elaborati nel corpo del ricorso in relazione ai suddetti titoli, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
spese vinte, con attribuzione.
Si è costituita in giudizio l' , che ha Controparte_1
eccepito preliminarmente la nullità del ricorso per carenza assertiva e documentale;
nel merito, ha rilevato l'infondatezza della domanda e contestato i conteggi allegati al ricorso. Ha pertanto concluso affinché il Tribunale rigetti il ricorso nel merito, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giustizia.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata decisa all'udienza del 15.04.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
***
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità formulata dalla convenuta.
Com'è noto l'art. 414 c.p.c. richiede, tra i requisiti dell'atto introduttivo del giudizio, la formulazione delle circostanze di fatto e degli elementi di diritto posti a base della domanda.
Tale prescrizione, con specifico riferimento ai fatti da dedurre, è finalizzata a consentire alla controparte di prendere posizione in maniera precisa e non generica in ordine all'oggetto del contendere, ed al giudicante di essere in condizione, sin dall'inizio della controversia, di conoscere tutti gli elementi della stessa onde poter esercitare l'attività istruttoria che si dovesse rendere necessaria ai fini dell'indagine di merito. Pertanto, la violazione della disposizione in esame viene integrata ogni qualvolta, dall'esame complessivo del ricorso, risultino del tutto omessi, ovvero articolati in maniera assolutamente generica, i fatti rilevanti posti a base della domanda.
Nel caso in esame, il ricorrente ha allegato in modo dettagliato, nel ricorso introduttivo, le circostanze di fatto (sede di appartenenza, qualifica, turni di lavoro) e delle ragioni di diritto discendenti dalle norme nazionali e dalla contrattazione collettiva, a sostegno della domanda formulata. In tal guisa articolato, l'atto introduttivo del giudizio ha consentito sia alla controparte di difendersi nel merito senza limitarsi a generiche contestazioni, sia a questo
Giudice di esercitare consapevolmente i poteri istruttori ai fini dell'indagine della fondatezza della pretesa azionata in giudizio.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 9 del CCNL del 20.9.2001.
In fattispecie analoghe, la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui “l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità
è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (cfr. Cass. n. 1505/2021; Cass. n. 6716/2021; Cass. n. 33126/2021).
Lo scrivente ritiene di uniformarsi a tale orientamento, recepito in diverse pronunce dell'adito
Tribunale sulla base di una condivisibile interpretazione sistematica e letterale delle fonti normative applicabili alla fattispecie ed in merito alla quale si richiama per tutte, per la particolare dovizia argomentativa, la sentenza n. 4085 del 2022, G. M.R. Lombardi, le cui motivazioni vengono di seguito riportate.
La prima, dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del
1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi. La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla L. n. 520 del 1952, mediante la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il “diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita”, o, in alternativa, a ricevere il “pagamento doppio della giornata festiva”.
Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III (Struttura del rapporto), ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore”.
Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è “pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo”.
In ultimo, con il CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, le parti collettive con l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che “Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal
CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale, quindi, ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016-2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore”).
Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Nella fattispecie in esame, in cui risulta per tabulas, dall'esame della documentazione depositata, che l'Azienda ospedaliera resistente abbia regolarmente utilizzato la prestazione lavorativa del ricorrente anche nei giorni festivi oggetto del presente giudizio, per quanto sopra argomentato, deve trovare applicazione la clausola contrattuale, per il solo fatto che la prestazione lavorativa del turnista che sia stato impegnato nella giornata festiva non abbia potuto fruire – a differenza del non turnista – della fisiologica riduzione dell'orario lavorativo settimanale, che costituisce la normale conseguenza della festività in una giornata infrasettimanale.
Va ancora evidenziato che l'opzione attribuita dalla clausola contrattuale al lavoratore/creditore tra riposo compensativo o maggiorazione retributiva, può essere legittimamente espressa entro
30 giorni, con la conseguenza che, in assenza di opzione per il riposo compensativo, l'Azienda avrebbe dovuto erogare in busta paga la maggiorazione qui rivendicata. Di contro, nella fattispecie in esame è negato in radice il diritto alla remunerazione con compenso aggiuntivo.
Sulla scorta della ricostruita normativa e della infondatezza delle eccezioni della resistente, per come ampiamente argomentato, va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del CCNL del personale del comparto Sanità del
20/09/2001, così come sostituito dagli artt. 29, comma, 6 e 31, commi, 7-8 del CCNL 2016-
2021, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni di cui al ricorso, in cui non ha goduto del riposo compensativo. Invero, l'attività lavorativa del ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati nei fogli di servizio in atti, non costituenti oggetto di specifica contestazione.
Parte resistente ha poi depositato una relazione amministrativa relativa alla posizione del ricorrente in data 28.4.2025 e quindi tardivamente rispetto anche al termine per il deposito delle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. che scadeva in data 15.4.2025. Tale documentazione quindi deve essere del tutto espunta dal processo e di essa non si può tener conto in alcun modo.
In ordine alla quantificazione del credito, corretti appaiono i conteggi elaborati nel ricorso introduttivo, solo genericamente contestati dalla convenuta.
L' va pertanto condannata al pagamento Controparte_1 in favore dell'istante della somma di € 2.239,14, oltre interessi legali oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94, da calcolare sugli importi netti da erogare, secondo il seguente principio: “In caso di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria vanno calcolati sulla somma dovuta al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, come previsto dall'art. 3, comma 2, del d.m. n. 352 del 1998, senza che possa configurarsi in tale disciplina un eccesso di delega dell'autorità amministrativa, costituendo l'individuazione della base di computo una tra le possibili modalità applicative del divieto di cumulo ex art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994 ( cfr;
Cass SU 14429/ 2017; conf Cass 20765/2018)..
Le spese del giudizio possono essere compensate nella misura di un terzo in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente e per la restante parte seguono la soccombenza e cedono a carico della resistente nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto a percepire il compenso per Parte_1
l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali come in motivazione;
2) per l'effetto, condanna l' , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad € 2.239,14, oltre interessi legali dal 30.10.2024 al saldo;
3) compensa per un terzo le spese del giudizio e condanna la resistente
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento della restante parte che liquida di € 876,00 oltre CU, IVA, CPA e spese forfettarie con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 14.05.2025 Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori