Art. 8.
All'articolo 44 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34 , e successive modificazioni, e' aggiunto, con effetto dal 1 luglio 1973, il seguente punto:
"C) Per la condotta, le operazioni accessorie, se effettuate, ed i tempi medi a disposizione del Movimento, quando previsti, viene corrisposto per i treni merci un compenso orario di lire 45.
Per la condotta, il compenso spetta dall'ora di partenza a quella reale di arrivo di ciascuno dei treni merci effettuati.
Gli eventuali ritardi in arrivo vanno tuttavia considerati solo se non imputabili al personale interessato.
Per i dipendenti utilizzati ai servizi locali merci ed ai servizi di spinta dei treni merci, il compenso orario va corrisposto per tutta la durata del servizio computata a partire dall'ora prescritta per l'inizio del servizio fino all'ora reale di ultimazione del servizio stesso dopo l'ultima corsa.
Ai fini del precedente comma, sono servizi locali i treni o tradotte merci effettuati tra stazioni e scali della stessa localita'".
All'articolo 44 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34 , e successive modificazioni, e' aggiunto, con effetto dal 1 luglio 1973, il seguente punto:
"C) Per la condotta, le operazioni accessorie, se effettuate, ed i tempi medi a disposizione del Movimento, quando previsti, viene corrisposto per i treni merci un compenso orario di lire 45.
Per la condotta, il compenso spetta dall'ora di partenza a quella reale di arrivo di ciascuno dei treni merci effettuati.
Gli eventuali ritardi in arrivo vanno tuttavia considerati solo se non imputabili al personale interessato.
Per i dipendenti utilizzati ai servizi locali merci ed ai servizi di spinta dei treni merci, il compenso orario va corrisposto per tutta la durata del servizio computata a partire dall'ora prescritta per l'inizio del servizio fino all'ora reale di ultimazione del servizio stesso dopo l'ultima corsa.
Ai fini del precedente comma, sono servizi locali i treni o tradotte merci effettuati tra stazioni e scali della stessa localita'".