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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 9310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9310 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 23092/25 avente ad oggetto "riconoscimento provvidenze invalidi civili" decisa all'udienza del 16.12.25 vertente
TRA
(C.F. ) nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
02/12/1993, rapp.ta e difesa dall'avv. Pasquale Fuschino
e
- in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De CP_1
Gasperi n. 55, con l'avv. Anna di Stefano
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il giudice definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) Nulla per le spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.10.25 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' CP_1 esponendo che in data 15/06/2023 aveva presentato alla commissione sanitaria domanda di riconoscimento della pensione di inabilità, che la domanda non aveva avuto esito positivo visto il riconoscimento del solo 74%.
Dedotto di aver presentato ricorso per TP (proc. n. 22501/24 R.G.) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU e che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU e la intempestività della opposizione proposta, nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come in atti.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 5.9.25 e la dichiarazione è stata depositata il 16.9.25 per cui detto termine essenziale, fissato da questo giudice in giorni 28, è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 14.10.25 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel caso di specie l'istante si duole che il CTU riporta nella documentazione accertamento del 20.03.2024, ma poi dimentica di riportare nelle conclusioni l'effettivo grado di invalidità della patologia accertata. Invero dal documento in questione si evince che la ricorrente è affetta da un indice EDSS 5.5 - Invalidità dal 90% al 100 Il punteggio EDSS
è un elemento cruciale per determinare la percentuale di invalidità e i benefici ad essa collegati, come le prestazioni economiche, le agevolazioni fiscali e l'accesso ad ausili e protesi. All'uopo si deposita anche le linee guida - Il paziente è in grado di CP_1 camminare senza aiuto o senza fermarsi per circa 100 metri;
la disabilità è sufficientemente marcata da impedire una completa attività quotidiana. Invero il CTU ha valutato il certificato indicato dall'istante (cfr pag 6 della relazione) ed ha ritenuto che le conseguenze della sclerosi multipla nello stato attuale (in grado di camminare senza aiuto
o senza fermarsi per circa 100 metri) sia valutabile per analogia col codice 7335
(Paraparesi con deficit di forza medio) e nessuna censura è mossa a tale valutazione ovvero eprchè dovrebbe essere applicato altro codice.
Nessuna censura è mossa alla valutazione della sindrome depressiva endoreattiva col codice 2206 al 35%.
In nessuna parte del ricorso in opposizione è indicato come l'istante possa arrivare alla percentuale del 100%.
Non resta dunque che rigettare il ricorso.
Nulla per le spese visto il reddito come dichiarato.
Napoli, 16.12.25. Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)
III SEZIONE LAVORO
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 23092/25 avente ad oggetto "riconoscimento provvidenze invalidi civili" decisa all'udienza del 16.12.25 vertente
TRA
(C.F. ) nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
02/12/1993, rapp.ta e difesa dall'avv. Pasquale Fuschino
e
- in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De CP_1
Gasperi n. 55, con l'avv. Anna di Stefano
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il giudice definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) Nulla per le spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.10.25 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' CP_1 esponendo che in data 15/06/2023 aveva presentato alla commissione sanitaria domanda di riconoscimento della pensione di inabilità, che la domanda non aveva avuto esito positivo visto il riconoscimento del solo 74%.
Dedotto di aver presentato ricorso per TP (proc. n. 22501/24 R.G.) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU e che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU e la intempestività della opposizione proposta, nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come in atti.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 5.9.25 e la dichiarazione è stata depositata il 16.9.25 per cui detto termine essenziale, fissato da questo giudice in giorni 28, è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 14.10.25 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel caso di specie l'istante si duole che il CTU riporta nella documentazione accertamento del 20.03.2024, ma poi dimentica di riportare nelle conclusioni l'effettivo grado di invalidità della patologia accertata. Invero dal documento in questione si evince che la ricorrente è affetta da un indice EDSS 5.5 - Invalidità dal 90% al 100 Il punteggio EDSS
è un elemento cruciale per determinare la percentuale di invalidità e i benefici ad essa collegati, come le prestazioni economiche, le agevolazioni fiscali e l'accesso ad ausili e protesi. All'uopo si deposita anche le linee guida - Il paziente è in grado di CP_1 camminare senza aiuto o senza fermarsi per circa 100 metri;
la disabilità è sufficientemente marcata da impedire una completa attività quotidiana. Invero il CTU ha valutato il certificato indicato dall'istante (cfr pag 6 della relazione) ed ha ritenuto che le conseguenze della sclerosi multipla nello stato attuale (in grado di camminare senza aiuto
o senza fermarsi per circa 100 metri) sia valutabile per analogia col codice 7335
(Paraparesi con deficit di forza medio) e nessuna censura è mossa a tale valutazione ovvero eprchè dovrebbe essere applicato altro codice.
Nessuna censura è mossa alla valutazione della sindrome depressiva endoreattiva col codice 2206 al 35%.
In nessuna parte del ricorso in opposizione è indicato come l'istante possa arrivare alla percentuale del 100%.
Non resta dunque che rigettare il ricorso.
Nulla per le spese visto il reddito come dichiarato.
Napoli, 16.12.25. Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)