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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 20/01/2026, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 515/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 8139/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Catena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249020773727 IMU 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249020773727 IMU 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249020773727 TASI 2010 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Il ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso e chiede che sia dichiara l'estinzione del giudizio.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il Sig. Ricorrente1 ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249020773727, notificata il 28.06.2024 e relativa alla cartella di pagamento n. 29320150017269216000 notificata in data 16.11.2015 per ICI anno 2006 e tassa di smaltimento rifiuti anno 2010. Eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito tributario.
Si è costituita DE, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 12 gennaio 2026 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
DE deve ritenersi parte non interessata alla prosecuzione del processo, sicchè non occorre acquisire la sua accettazione.
Deve dunque dichiararsi l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 93, comma 2 D.
Lgs. 175/2024.
Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti, data la tempestività con la quale parte ricorrente ha rinunciato al ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Così deciso in Catania il 12 gennaio 2026 Il giudice monocratico Francesco Testa
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 8139/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Catena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249020773727 IMU 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249020773727 IMU 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249020773727 TASI 2010 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Il ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso e chiede che sia dichiara l'estinzione del giudizio.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il Sig. Ricorrente1 ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249020773727, notificata il 28.06.2024 e relativa alla cartella di pagamento n. 29320150017269216000 notificata in data 16.11.2015 per ICI anno 2006 e tassa di smaltimento rifiuti anno 2010. Eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito tributario.
Si è costituita DE, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 12 gennaio 2026 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
DE deve ritenersi parte non interessata alla prosecuzione del processo, sicchè non occorre acquisire la sua accettazione.
Deve dunque dichiararsi l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 93, comma 2 D.
Lgs. 175/2024.
Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti, data la tempestività con la quale parte ricorrente ha rinunciato al ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Così deciso in Catania il 12 gennaio 2026 Il giudice monocratico Francesco Testa