Ordinanza collegiale 10 marzo 2023
Ordinanza cautelare 6 aprile 2023
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01108/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00107/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 107 del 2023, proposto dalla società Casa Ruda di Ruda F. & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Vignolo, Pilar Sanjust e Massimo Massa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Marcello Vignolo in Cagliari, Piazza del Carmine n. 22;
contro
il Comune di Suelli, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Mameli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della determinazione n. 6153 del 15.11.2022, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Suelli ha ingiunto alla ricorrente di demolire a proprie spese il cancello in ferro battuto realizzato lungo il muro di recinzione in pietra dell’immobile di cui è proprietaria ed il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notificazione dell'ordinanza, con l'avvertimento che in caso di inadempienza si sarebbe provveduto all'acquisizione del sedime dei manufatti e delle loro pertinenze, nonché all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo compreso tra € 2.000,00 ed euro 20.000,00;
- di tutti gli atti presupposti, ivi compresa la nota con la quale il Responsabile del Settore Tecnico ha dato avvio al procedimento di demolizione del cancello in ferro battuto realizzato lungo il muro di recinzione dell'immobile di proprietà della ricorrente;
- “per quanto occorrer possa”, della nota prot. 2531 del 7.8.2013 della Polizia municipale nonché della relazione di servizio prot. 7521 del 28.12.2021 e dell'allegato A redatto dal geom. Antonella Gessa, “non conosciuti e mai comunicati alla ricorrente”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Suelli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 luglio 2025 il dott. SC ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Comune di Suelli ha ingiunto alla stessa di demolire a proprie spese il cancello in ferro battuto realizzato lungo il muro di recinzione in pietra dell’immobile di cui è proprietaria ed il ripristino dello stato dei luoghi.
1.1. Il provvedimento di ingiunzione è stato adottato alla luce di quanto rappresentato nella nota della Polizia locale del 7.8.2013 e nella relazione di servizio dell’Ufficio tecnico del 28.12.2021. Nella nota del 7.8.2013 si comunicava che all’interno dell’area di proprietà dei sigg. LI - Ruda, in corrispondenza della loro proprietà “Casa Ruda”, risultavano in corso lavori di realizzazione di un ingresso con cancello in ferro battuto, lungo un muro di recinzione in pietra. Nella relazione di servizio del 28.12.2021 (e relativo allegato A) si rappresenta che nell’immobile sito in Via Giuseppe Mazzini n. 7, su area censita catastalmente col mapp. 1996, del fg. 12, è stata realizzata lungo la recinzione un’apertura avente le seguenti dimensioni: larghezza m. 2,70 e altezza m. 2,20, chiusa mediante un cancello in ferro battuto a due ante in assenza dei prescritti titoli edilizi.
Nel gravato provvedimento si rileva che l’immobile ricade nella zona urbanistica A “Centro Storico” del vigente P.U.C. nonché all’interno della perimetrazione del centro di Antica e Prima Formazione di Suelli così come individuata dal PPR e approvato dal Comune con propria deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 22.9.2008.
Le violazioni riscontrate sono le seguenti:
« 1) Esecuzione di opere in contrasto con le prescrizioni contenute nell’art. 7.1.4 delle Norme di Attuazione, il quale stabilisce “ gli edifici e muri perimetrali per i quali, pur non essendo richiesto il restauro e risanamento conservativo esteso all’intera Unità di Intervento, è prescritta la conservazione e recupero dei caratteri costruttivi originari degli affacci su vie, piazze o altri spazi pubblici ”;
2) Esecuzione di opere in contrasto con le prescrizioni contenute nell’art. 11.9 “RECINZIONI E PORTALI” delle vigenti N.T.A. del Piano Particolareggiato del Centro Storico, il quale stabilisce che “ Ogni concessione e/o autorizzazione è subordinata al restauro/ripristino degli elementi costruttivi originari con particolarissima attenzione per i portali per i quali si fa riferimento all’abaco tipologico. Nel caso di lotti confinanti aventi muro di cinta originario e con caratteristiche analoghe (p.e. casi di lotti derivanti dal frazionamento di uno di maggiore dimensione e che abbiano mantenuto l’originario muro di cinta) gli interventi proposti, anche in tempi differenti, dai vari proprietari dovranno garantire il mantenimento dell’omogeneità preesistente ”;
3) Esecuzione di opere in assenza di autorizzazione paesaggistica semplificata così come indicato nei punti B.3 e B.4 dell’allegato B di cui all’art. 3, comma 1, del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 “ Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata ” (G.U. n. 68 del 22.3.2017), e così come recepito dalla L.R. 4 maggio 2017, n. 9: “ Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998 ”;
4) Esecuzione di opere di manutenzione straordinaria in assenza di SCIA per le opere di cui all’art. 10 bis , c. 1, lett. a), della L.R. n. 23/1985 e s.m.i.”;
5) Esecuzione di un nuovo accesso carrabile in contrasto con l’art. 22 del D.Lgs n. 285/92 “ Codice della Strada ” e con l’art. 46 del D.P.R. n. 495/92 “ Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada ” ».
1.2. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
I) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 7.1.4 e 11.9 delle NTA del piano particolareggiato del centro storico ”, in quanto:
- non sarebbe configurabile la violazione dell’art. 7.1.4 delle NTA, poiché tale norma riguarda esclusivamente gli interventi relativi agli “affacci su vie, piazze o altri spazi pubblici”, mentre il muro sul quale è stato apposto il cancello non si affacciava, nel 2013, su alcuno spazio pubblico, bensì sull’area limitrofa, di proprietà dei sigg.ri Aresu;
- nemmeno potrebbe contestarsi la violazione dell’art. 11.9 delle NTA del Piano particolareggiato del Centro storico, perché tale piano è stato approvato solo nel 2016, sicché, al momento in cui fu apposto il cancello per cui è causa (nel 2013), le relative prescrizioni concernenti gli interventi sui muri di confine non erano vigenti;
- in ogni caso, la disposizione di cui all’art. 11.9 delle NTA del Piano Particolareggiato del 2016 non sarebbe applicabile al caso di specie, perché si limita a imporre il rispetto di dettagli tipologici nella costruzione dei muri di cinta, senza vietare affatto che sul confine tra due proprietà private possano aprirsi varchi tramite la realizzazione di cancelli;
II) “ Violazione e falsa applicazione dei punti B.3 e B.4 dell’Allegato B al D.P.R. n. 31/2017 e dell’art. 10 bis della l.r. 23/85 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 167 del D.lgs n. 42/2004, nonché dell’art. 17, secondo comma, del DPR n. 31/2017 ”, in quanto:
- le previsioni di cui all’Allegato B al d.P.R. n. 31/2017 e all’art. 10- bis della l.r. n. 23/1985 (introdotto nell’originario tessuto normativo negli anni 2015/2017) non potrebbero trovare applicazione nel caso di specie, essendo entrate in vigore entrambe dopo il 2013, anno in cui fu realizzato il cancello;
- in ogni caso, la mera realizzazione di un cancello non sarebbe soggetta al rilascio di alcuna autorizzazione paesaggistica, trattandosi di intervento di manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001;
- anche ai sensi del d.P.R. n. 31/2017 non sarebbe necessaria l’acquisizione di alcun nulla osta paesaggistico per le opere in questione, siccome rientranti nell’allegato A, lettera A.13, che riguarda in particolare gli “ interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni […]”
III) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della l.r. 23/1985, nonché dell’art. 31 del DPR 380/2021 e degli artt. art. 6, 14 e 15 comma 1, lett. g e comma 7 della L.R. 23/85 ”, in quanto:
- la realizzazione di un cancello nel muro di confine tra due proprietà private rientrerebbe comunque tra le opere qualificate di “edilizia libera” ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 23/1985, che non necessitano di alcuna autorizzazione e/o titoli edilizi e rientrerebbero tra quelle realizzabili “a zero giorni”;
- in ogni caso, quand’anche fosse stata necessaria la previa comunicazione, la sanzione per il mancato invio sarebbe dovuta essere solo pecuniaria, ai sensi di quanto disposto dal comma 7 dell’art. 15 della
L.R. n. 23/1985;
IV) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del D.Lgs. 285/92 e dell’art. 46 del DPR 495/92 ”, in quanto al momento della realizzazione del cancello la proprietà confinante era intestata agli eredi Aresu, sicché non vi sarebbe stata l’apertura di alcun passo carrabile, che deve avere accesso da una “strada”.
1.3. Si è costituito il Comune intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.
1.4. Con ordinanza n. 73 del 6.4.2023 è stata respinta l’istanza cautelare.
1.5. In vista dell’udienza di discussione la ricorrente ha depositato una memoria, ulteriormente argomentando a sostegno delle proprie difese.
1.6. All’udienza pubblica del 22 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
Le censure possono essere esaminate congiuntamente, in quanto strettamente connesse.
2.1. Come già rilevato nella fase cautelare, gli atti prodotti in giudizio (inclusa la documentazione fotografica depositata dalla ricorrente il 10 giugno 2025) dimostrano soltanto che l’intervento di posizionamento del cancello per cui è causa era iniziato nel 2013, mentre non è dato sapere quando i lavori siano stati portati a termine.
Per giurisprudenza costante, in materia di abusi edilizi l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria dell’opera abusiva grava sul privato, in quanto solo l’interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che possano radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un manufatto e del carattere non abusivo di un’opera edilizia, in ragione dell’eventuale preesistenza rispetto all’epoca dell’introduzione di un determinato regime autorizzatorio dello ius aedificandi ( ex multis , tra la giurisprudenza più recente, Consiglio di Stato, Sez. VII, 8 settembre 2025 n. 7239).
Nel caso di specie, dunque, non è dimostrato che il posizionamento del cancello oggetto di controversia sia stato completato in un periodo antecedente alla approvazione (nel 2016) del Piano particolareggiato del Centro storico del Comune di Suelli e delle relative Norme tecniche di attuazione, rispetto alle quali l’intervento in questione si pone in contrasto.
Trova dunque applicazione nella fattispecie, come correttamente ritenuto dal Comune, l’art. 11.9 (“ RECINZIONI E PORTALI ”) delle vigenti N.T.A. del Piano Particolareggiato del Centro Storico, secondo cui “ Ogni concessione e/o autorizzazione è subordinata al restauro/ripristino degli elementi costruttivi originari con particolarissima attenzione per i portali per i quali si fa riferimento all’abaco tipologico ”.
L’immobile dove è stato realizzato il varco ed apposta l’apertura, individuato catastalmente al Foglio 12, mappale 1996, rientra all’interno della zona territoriale omogenea del centro matrice zona A “Centro Storico” del vigente piano particolareggiato del comune di Suelli, nella categoria dei corpi di fabbrica originari a conservazione integrale con bassa o nulla trasformabilità.
Inoltre, la proprietà della ricorrente, sulla quale è stato aperto un varco e posto il cancello de quo , confina con una piazza pubblica, giacché il mappale 618 (ex proprietà Aresu) è stato espropriato fin dal 2016 dal Comune di Suelli, che ha apposto il vincolo di esproprio dal 2011, quindi ben prima della realizzazione del cancello.
Il Comune, quindi, ha correttamente ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 7.1.4 (“ Ripristino tipologico delle facciate ”) delle vigenti N.T.A. del Piano Particolareggiato del Centro Storico, trattandosi – come visto - di edifici e muri perimetrali per i quali è prescritta la conservazione e il recupero dei caratteri costruttivi originari degli affacci su vie, piazze o altri spazi pubblici. In altri termini, la formazione di nuove aperture di facciata, la chiusura o modifica di aperture esistenti ed ogni altra variazione che interessi la facciata potrà essere ammessa solo quando pienamente compatibile e coerente con la composizione architettonica della medesima.
Da quanto appena detto, inoltre, consegue che l’intervento edilizio in questione, contrariamente a quanto pretenderebbe il ricorrente, non è riconducibile alle ipotesi di edilizia libera.
Peraltro, il cancello per cui è causa, oltre a porsi in contrasto con le sopra richiamate prescrizioni delle NTA del Piano Particolareggiato, risulta anche privo di autorizzazione paesaggistica semplificata, che invece nella fattispecie è necessaria, come correttamente ritenuto dal Comune, atteso che « la realizzazione dell’apertura rientra nella categoria B.21 (sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata): “realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici” » (v. la relazione di servizio prot. 7521 del 28.12.2021, richiamata nel provvedimento impugnato e depositata dal Comune sub all. 2).
Infine, il varco e il cancello oggetto di contesa sono stati correttamente ritenuti in contrasto anche con la normativa in materia di accessi carrabili, posto che, da un lato, l’apertura realizzata dalla ricorrente con l’apposizione del cancello confina con la piazza pubblica e, dall’altro lato, non vi è prova agli atti di causa – come detto sopra - che le opere de quibus fossero già ultimate nel 2013.
2.2. In ragione delle suesposte considerazioni il ricorso va respinto siccome infondato.
2.3. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere compensate tra le parti, considerata la peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco LL, Presidente
SC ON, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC ON | Marco LL |
IL SEGRETARIO