Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 894
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Difetto di legittimazione passiva del contribuente

    Il giudice ha ritenuto che, sebbene la società abbia cessato l'attività nel 2019, la richiesta di pagamento dei diritti per gli anni 2019 e 2020 non potesse essere avanzata nei confronti del ricorrente, in quanto soggetto non più legittimato passivamente dopo la cessione delle quote avvenuta nel 2018. Inoltre, ha rilevato la mancata notifica degli atti prodromici.

  • Accolto
    Difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione

    Il giudice ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, in quanto l'annullamento della pretesa originaria comporta l'insussistenza della sua legittimazione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 894
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 894
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo