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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 894/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3045/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240040717729002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230034298221002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato alla C.T.P. il 5.5.2025, notificato/spedito il 8.4.2025 alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Reggio Calabria, Ricorrente_1, CF: CF_Ricorrente_1 , rapp. to, difeso e domiciliato presso lo studio dei difensori avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, impugnava le cartelle di pagamento nn. 09420240040717729-002 comunicata in data 07.02.2025 di euro
201,50 (tributo, sanzioni, interessi, spese di notifica) ANNO 2020 n. 09420230034298221-002 comunicata in data 26.02.2025 di euro 55,87 (sanzioni, interessi, spese di notifica) ANNO 2019, emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Reggio
Calabria, relativamente al mancato pagamento dei diritti camerali anni 2019 e 2020, sostenendo di non essere tenuto al pagamento di quanto richiesto per aver ceduto le quote societarie sin dal luglio del 2018
e di essere venuto a conoscenza dei debiti portati dalle cartelle solo in occasione della notifica dell'atto impugnato e che nessuna cartella o atto a queste prodromico è mai stato notificato dall'Agenzia e dall'Ente creditore;
con memorie successive alla costituzione in giudizio della Camera di Commercio evidenziava che in ogni caso dalla visura camerale allegata dalla resistente si evince che la società ha cessato l'attività nel 2019 per cui certamente non possono essere richiesti i diritti camerali per tale annualità. Concludeva chiedendo a questa Commissione Tributaria Provinciale, previa sospensiva,
l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva in giudizio la Agenzia delle Entrate, invocando in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, concludendo nel resto per il rigetto del ricorso per infondatezza.
Si costituiva la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Reggio Calabria ribadendo la legittimità della pretesa riferita al pagamento dei diritti camerali fino all'anno 2020.
All'udienza del 23 gennaio 2026, il Giudice verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e quindi da accogliere.
Premessi i fatti di causa come sopra, dalla documentazione versata in atti dalle parti costituite è dato evincersi che in data 2 luglio 2018 il ricorrente ha ceduto con atto notarile le proprie quote della snc
Società_1 di DE e Ricorrente_1 al sig. Nominativo_2.
Dalla visura camerale allegata alla comparsa di costituzione della Camera di Commercio si rileva che la società ha cessato l'attività il 18.3.2019, tuttavia non si è provveduto alla cancellazione dal registro delle imprese, pertanto corretta risulta la richiesta di pagamento dei contributi per le annualità 2019 e 2020.
Tuttavia trattandosi di diritti per le annualità successive alla cessione di quote da parte del ricorrente, non
è possibile pretendere dallo stesso il pagamento, peraltro non preceduto dalla notifica dei relativi atti, in quanto soggetto non legittimato passivo della pretesa.
Il ricorso pertanto va accolto.
L'annullamento per insussistenza della pretesa originaria comporta l'insussistenza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione che, come noto, risponde per i vizi della procedura di riscossione e non di quelli originari della pretesa impositiva.
Per il principio di soccombenza, all'accoglimento del ricorso consegue la condanna della resistente alle spese di lite liquidate ex D.M.37/2018 e DM 147/2022, come in dispositivo in considerazione del valore della lite e delle fasi della stessa.
P.Q.M.
Il Giudice Unico presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria Sezione V^:
Accoglie il ricorso.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'AdER di Reggio Calabria,
Condanna la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Reggio Calabria in persona del Direttore p.
t., al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 150,00 oltre IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Reggio Calabria, 23 gennaio 2026
IL GIUDICE
Dott. Eugenio FACCIOLLA
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3045/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240040717729002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230034298221002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato alla C.T.P. il 5.5.2025, notificato/spedito il 8.4.2025 alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Reggio Calabria, Ricorrente_1, CF: CF_Ricorrente_1 , rapp. to, difeso e domiciliato presso lo studio dei difensori avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, impugnava le cartelle di pagamento nn. 09420240040717729-002 comunicata in data 07.02.2025 di euro
201,50 (tributo, sanzioni, interessi, spese di notifica) ANNO 2020 n. 09420230034298221-002 comunicata in data 26.02.2025 di euro 55,87 (sanzioni, interessi, spese di notifica) ANNO 2019, emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Reggio
Calabria, relativamente al mancato pagamento dei diritti camerali anni 2019 e 2020, sostenendo di non essere tenuto al pagamento di quanto richiesto per aver ceduto le quote societarie sin dal luglio del 2018
e di essere venuto a conoscenza dei debiti portati dalle cartelle solo in occasione della notifica dell'atto impugnato e che nessuna cartella o atto a queste prodromico è mai stato notificato dall'Agenzia e dall'Ente creditore;
con memorie successive alla costituzione in giudizio della Camera di Commercio evidenziava che in ogni caso dalla visura camerale allegata dalla resistente si evince che la società ha cessato l'attività nel 2019 per cui certamente non possono essere richiesti i diritti camerali per tale annualità. Concludeva chiedendo a questa Commissione Tributaria Provinciale, previa sospensiva,
l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva in giudizio la Agenzia delle Entrate, invocando in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, concludendo nel resto per il rigetto del ricorso per infondatezza.
Si costituiva la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Reggio Calabria ribadendo la legittimità della pretesa riferita al pagamento dei diritti camerali fino all'anno 2020.
All'udienza del 23 gennaio 2026, il Giudice verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e quindi da accogliere.
Premessi i fatti di causa come sopra, dalla documentazione versata in atti dalle parti costituite è dato evincersi che in data 2 luglio 2018 il ricorrente ha ceduto con atto notarile le proprie quote della snc
Società_1 di DE e Ricorrente_1 al sig. Nominativo_2.
Dalla visura camerale allegata alla comparsa di costituzione della Camera di Commercio si rileva che la società ha cessato l'attività il 18.3.2019, tuttavia non si è provveduto alla cancellazione dal registro delle imprese, pertanto corretta risulta la richiesta di pagamento dei contributi per le annualità 2019 e 2020.
Tuttavia trattandosi di diritti per le annualità successive alla cessione di quote da parte del ricorrente, non
è possibile pretendere dallo stesso il pagamento, peraltro non preceduto dalla notifica dei relativi atti, in quanto soggetto non legittimato passivo della pretesa.
Il ricorso pertanto va accolto.
L'annullamento per insussistenza della pretesa originaria comporta l'insussistenza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione che, come noto, risponde per i vizi della procedura di riscossione e non di quelli originari della pretesa impositiva.
Per il principio di soccombenza, all'accoglimento del ricorso consegue la condanna della resistente alle spese di lite liquidate ex D.M.37/2018 e DM 147/2022, come in dispositivo in considerazione del valore della lite e delle fasi della stessa.
P.Q.M.
Il Giudice Unico presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria Sezione V^:
Accoglie il ricorso.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'AdER di Reggio Calabria,
Condanna la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Reggio Calabria in persona del Direttore p.
t., al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 150,00 oltre IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Reggio Calabria, 23 gennaio 2026
IL GIUDICE
Dott. Eugenio FACCIOLLA