Sentenza 8 luglio 2015
Massime • 1
Il giudice penale al quale venga chiesta la restituzione delle cose sequestrate, ove accerti l'esistenza di una contestazione ovvero di una controversia sulla proprietà di esse, è tenuto a rimettere gli atti al giudice civile del luogo competente in primo grado per la risoluzione della stessa, pur in mancanza della formale pendenza della lite innanzi a quest'ultimo, e a mantenere il sequestro. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio affermato si fonda anche sull'interpretazione letterale degli artt. 263, comma terzo, e 324, comma ottavo, cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. Art. 322 - Riesame del decreto di sequestro preventivohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/07/2015, n. 38418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38418 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2015 |
Testo completo
38418/ 1 5 Ga 18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 08/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MARIO GENTILE - Presidente - SENTENZA Dott. - Consigliere -N. 1430/2015 GIOVANNA VERGA Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - MARCO MARIA ALMA Dott. N. 16451/2015 - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE Dott. FABRIZIO DI MARZIO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AG GI N. IL 13/12/1949 parte offesa nel procedimento c/ avverso l'ordinanza n. 42/2015 TRIB. LIBERTA' di PALERMO, del 19/03/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Pompeo vole che chudle it rigeño del ricorssгідейо Udit i difensor Avv.; Guiseffe ODDOODDO che cluck l'eccoglimeño del ricor RITENUTO IN FATTO 1. in un procedimento per l'accertamento delle responsabilità in ordine al reato di truffa l'offeso chiedeva la restituzione di una trattrice agricola vincolata con sequestro preventivo ed affidata in custodia a terzo di buona fede. Il tribunale di Palermo decidendo sull'impugnazione avverso il rigetto dell'istanza di dissequestro avanzata dalla persona offesa che chiedeva la restituzione del bene respingeva il gravame. Si rilevava l'impossibilità per il giudice penale di decidere questioni civili relative alla proprietà di beni vincolati quando il titolo, come nel caso di specie, si presentava controverso: in tali casi, ai sensi dell'articolo 263 comma 3 cod. proc. pen., occorreva rimettere le parti innanzi al giudice civile. Avverso of 2. Tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore della persona offesa che instava per la restituzione del mezzo ritenendo che in atti vi fossero elementi sufficienti per stabilire, anche in sede penale, chi fosse il proprietario. A sostegno della istanza di restituzione si rilevava l'anomalia dei passaggi attraverso i quali il mezzo entrato nella proprietà della persona che attualmente lo custodiva con facoltà d'uso e che evidenziavano, invece, come il proprietario fosse il ricorrente.
3. Con motivi aggiunti si evidenziava che il dante causa della persona che aveva l'attuale disponibilità del mezzo (con la funzione di custode con facoltà d'uso) era stata iscritta nel registro delle notizie di reato in relazione all'articolo 648 cod. pen.; tale emergenza confermava la illegittimità della catena di passaggi che aveva condotto l'l'ultimo acquirente ad avere la disponibilità del bene di cui si chiedeva la restituzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
2.L'art. 263 cod. proc. pen., comma 3, e art. 324 cod. proc. pen., comma 8, stabiliscono che, nel caso in cui occorra disporre un dissequestro, e sia controversa (art. 263, comma 3) o contestata (art. 324, comma 8) la proprietà delle cose sequestrate, con conseguente incertezza nell'individuazione del soggetto avente diritto alla restituzione, il giudice rinvia la decisione della controversia al giudice civile (art. 324, comma 8) del luogo competente in primo grado (art. 263, comma 3), mantenendo nel frattempo il sequestro. 2 Nell'interpretazione della norma si registrano due orientamenti giurisprudenziali. a) Secondo il primo il giudice penale deve rimettere gli atti al giudice civile e mantenere il sequestro solo se è già pendente tra le parti una causa civile avente ad oggetto la controversia sulla proprietà dei beni, se, invece, non vi è alcun procedimento in sede civile, il giudice penale può direttamente restituire le cose al soggetto al quale le stesse risultino legittimamente appartenere alla stregua degli elementi fattuali fino ad allora accertati (Cass. sez. 2, n. 26914 del 6 giugno 2013, rv. 255747; a conclusioni in parte simili erano già pervenute due ulteriori decisioni: Cass. Sez. 3^, sentenza n. 41879 dell'11 ottobre 2007, rv. 237939, e Cass. sez. 2^, sentenza n. 221 del 31 ottobre 2003, dep. 8 gennaio 2004, rv. 227863, entrambe in casi nei quali giudice penale procedente era il Tribunale del riesame, e trovava quindi applicazione la disciplina di cui all'art. 324 cod. proc. pen., comma 8). A fondamento di tale orientamento, si era inizialmente ritenuto che il mantenimento del sequestro in mancanza di una lite instaurata o di certa ed immediatamente prossima instaurazione davanti al giudice civile, determinerebbe la "aberrante esclusione di qualsiasi sindacato sulla legittimità di un sequestro che dovrebbe essere mantenuto fermo indipendentemente dalla ritualità del procedimento adottato o dalla fondatezza delle ragioni giustificatrici" (cosi Sez. 2^, n. 221 del 2004). Si è più recentemente osservato (Sez. 2^, n. 26914 del 2013) che l'impossibilità di mantenere il sequestro quando ne viene meno il titolo giuridico potrebbe essere derogata soltanto nei casi in cui, preso atto dell'inidoneità del processo penale ad accertare la proprietà dei beni già sottoposti a sequestro, ed attualmente da restituire, il giudice verifichi al tempo stesso l'esistenza di una controversia attualmente pendente davanti al giudice civile, e non meramente potenziale, poiché soltanto in questo caso potrebbero assumere rilievo l'esigenza "di evitare che il bene possa essere sottratto definitivamente all'effettivo avente diritto", e quella di impedire che si verifichi "una duplicazione di procedimenti incidentali anche in sede civile". Il mantenimento del sequestro pur in difetto dei suoi originari presupposti diventerebbe, pertanto, "esclusivamente funzionale al processo civile il cui esito diventa determinante sia al fine di stabilire a quale delle parti il bene dev'essere restituito, sia a quale di essa devono essere addebitate le eventuali spese di custodia e mantenimento del bene"; solo in presenza di una lite pendente davanti al giudice civile, la disposizione contenuta nell'art. 263 cod. proc. pen., comma 3, "ha una sua ragion d'essere", poiché, in caso contrario, "non avrebbe alcun senso giuridico rimettere la soluzione ad un giudice civile non ancora adito da alcuna parte". Nè potrebbe invocarsi, per giungere a contrarie conclusioni, l'istituto della riassunzione (art. 50 c.p.c.), che presuppone l'esistenza di un processo, mentre nel caso in cui non sia già stata 3 instaurata una lite davanti al giudice civile, potrebbe profilarsi una concreta ed irrisolvibile situazione di impasse processuale, "ove nessuna delle parti promuova la causa civile, con la conseguenza che il bene rischierebbe di rimanere confinato in una sorta di anomalo limbo processuale che non è ne' quello penale ne' quello civile". b) In senso contrario, altro orientamento considera sufficiente, perché sorga l'obbligo di rimettere gli atti al giudice civile, mantenendo il sequestro, la mera potenzialità dell'insorgere di una lite civilistica: "ogni qual volta sorga una controversia sulla proprietà della "cosa", il giudice penale, al quale venga richiesta la restituzione delle cose sequestrate, anche dopo aver accertato la buona fede dell'indagato, ha l'obbligo di rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della controversia, mantenendo il sequestro;
infatti una cosa è la buona fede ai fini penalistici, altra è la nozione di buona fede nel diritto civile, in quanto la prima, se è idonea ad escludere la sussistenza di reati, potrebbe non essere sufficiente per acquisire la proprietà del bene mediante il possesso" (Cass. Sez. 2^, sentenza n. 12445 del 18 marzo 2008, rv. 239763, in fattispecie nella quale la questione era stata esaminata con riferimento ai poteri decisori del Tribunale del riesame, a norma dell'art. 324 cod. proc. pen., comma 8; nel medesimo senso, in precedenza, Cass. sez. 2^, sentenza n. 10871 del 1 marzo 2005, rv. 230966, in analoga fattispecie;
Cass. sez. 2^, sentenza n. 29751 dell'8 luglio 2003, rv. 226510, in fattispecie nella quale, peraltro, la controversia sulla proprietà del bene, seppur non ancora formalizzata davanti al giudice civile, era stata ritenuta comunque "attuale"; Sez. 2^, sentenza n. 26682 del 25 maggio 2003, rv. 225169; Sez. 2^, sentenza n. 11788 dell'8 gennaio 2003, rv. 224819, in fattispecie nella quale assumeva rilievo l'applicazione dell'art. 263 cod. proc. pen., comma 3; Cass. Sez. 5^, sentenza n. 5056 del 21 ottobre 1999, dep. 15 novembre 1999, rv. 215630; Sez. 5^, sentenza n. 1414 del 6 marzo 1998, rv. 211268). A fondamento dell'orientamento, si rileva esse che la disciplina positiva impone al giudice penale chiamato a decidere sulla domanda di dissequestro di "acquisire la certezza del titolo di proprietà dell'istante, tant'è che l'art. 263 cod. proc. pen., comma 2 impone il contraddittorio tra chi chieda la restituzione ed il terzo, che potrebbe vantare un diritto sulla stessa. Tale norma esprime la volontà del legislatore di esaminare approfonditamente la questione dell'assegnazione della proprietà di un bene quando siano coinvolti più possibili "aventi diritto". Nel procedimento davanti al giudice civile la questione si porrà eventualmente in termini di partecipazione al giudizio, anche jussu iudicis" (così Cass. sez. 5^, n. 1414 del 1998; testualmente. Cass. sez. 2, n. 44960 del 30/09/2014, Rv. 260318).
3. A parere del collegio, tale ultimo orientamento, già dominante, va condiviso ed ulteriormente ribadito. Deve premettersi che sia l'art. 263 cod. proc. pen., comma 3, che l'art. 324 cod. proc. pen., comma 8, impongono al giudice penale che si trovi a poter pronunziare il dissequestro di una res, la trasmissione degli atti al giudice civile soltanto in caso di "controversia" (nel primo caso) o "contestazione" nel secondo caso, non aventi qualsiasi oggetto, ma soltanto se esse riguardino la proprietà delle cose sequestrate. La lettera dell'art. 324, comma 8, in virtù dell'inequivoco riferimento, come presupposto della trasmissione (non discrezionale, ma vincolata) degli atti al giudice civile, non ad una "controversia" (nozione che potrebbe essere intesa anche nel senso di lite attualmente pendente inter partes) ma ad una mera "contestazione" chiarisce esaurientemente le ragioni per le quali il primo orientamento non è condivisibile. L'ulteriore disposizione di cui all'art. 263 cod. proc. pen., comma 3, che individua il giudice civile al quale vanno trasmessi gli atti, al fine della risoluzione della controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, nel "giudice civile del luogo competente in primo grado", non nel giudice civile procedente, ovvero dinanzi al quale sia pendente la lite civile (che ben potrebbe essere diverso da quello territorialmente competente, essendo in materia la competenza territoriale derogabile inter partes), conferma la necessità di applicare la norma anche in assenza di un giudizio pendente.
4. Tale orientamento deve essere precisato: in particolare deve essere tenuta in considerazione la struttura del processo civile che è ad impulso di parte e non risulta attivabile d'ufficio dal giudice penale. Deve inoltre essere considerato che incombe sul giudice penale l'obbligo di decidere ogni questione nell'ambito della cognizione a lui devoluta (art. 2 cod. pen.). Si tratta di un collegamento tra giurisdizioni che presuppone la collaborazione delle parti finalizzata alla valorizzazione della specializzazione del processo civile nella definizione delle controversie sulla proprietà insorte nell'ambito del procedimento penale. Il vincolo penale assume natura ancillare rispetto alla causa civile. L'ipotesi in cui le parti non attivino il procedimento civile che garantisce la risoluzione della controversia sulla proprietà del bene, come osservato da parte della giurisprudenza potrebbe condurre al mantenimento di un vincolo in sede penale non sostenuto da una adeguata ragione giustificatrice Se il processo dovesse concludersi senza che sia stata attivato il procedimento civile al giudice penale non resta che decidere sulla destinazione del bene in sequestro sulla base degli elementi disponibili. In sintesi: in tema di restituzione delle cose sequestrate, il giudice penale procedente, ove accerti l'esistenza di una contestazione/controversia sulla proprietà di esse, pur in difetto della pendenza di una corrispondente lite civile 5 deve rimettere gli atti al giudice civile del luogo competente in primo grado per la decisione della predetta contestazione/controversia, e mantenere nel frattempo il sequestro (Cass. sez. 2, n. 44960 del 30/09/2014, Rv. 260318). La controversia deve essere oggetto di un rigoroso accertamento da parte del giudice penale che ne deve valutare la consistenza;
si condivide infatti lì orientamento secondo cui non può prescindersi da un accurato esame della "serietà" della controversia (effettiva o potenziale che sia) pur se tale espressione, utilizzata dal legislatore nelle analoga previsione (salvo ciò che si preciserà in seguito) dell'art. 3 cod. proc. pen. (e sostanzialmente riproposta nell'art. 479 ove si fa riferimento alla particolare complessità) non è testualmente riprodotta nel dettato normativo in esame (Cass. sez. 1, n. 23333 del 16/04/2014, Rv. 259917). : La decisione sulla base degli elementi di prova di disponibili deve essere invece effettuata solo ove risulti accertata la volontà delle parti di non accedere alla giurisdizione civile.
2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il giorno 8 luglio 2015 L'estensore Il Presidente Sandra Recchionef Sandy и пол Mario Gentile Mario Gentl DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22N SET, 2015 SECONDA SEZIONE: IL EMA DI II. Claudia Planelli E T R O N O E C * 16