Cass. pen., sez. II, sentenza 08/07/2015, n. 38418
CASS
Sentenza 8 luglio 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il giudice penale al quale venga chiesta la restituzione delle cose sequestrate, ove accerti l'esistenza di una contestazione ovvero di una controversia sulla proprietà di esse, è tenuto a rimettere gli atti al giudice civile del luogo competente in primo grado per la risoluzione della stessa, pur in mancanza della formale pendenza della lite innanzi a quest'ultimo, e a mantenere il sequestro. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio affermato si fonda anche sull'interpretazione letterale degli artt. 263, comma terzo, e 324, comma ottavo, cod. proc. pen.).

Commentario1

  • 1Art. 322 - Riesame del decreto di sequestro preventivo
    https://www.filodiritto.com/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 08/07/2015, n. 38418
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38418
Data del deposito : 8 luglio 2015

Testo completo