Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/1999, n. 2344
CASS
Sentenza 21 gennaio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

In tema di querela, poiché il decorso del termine comporta decadenza dal diritto di proporre il relativo atto, l'onere probatorio circa la dedotta tardività compete alla parte che intende paralizzare l'esercizio del menzionato diritto.

In tema di quantificazione della pena nel reato continuato, una volta dichiarato improcedibile il reato in un primo tempo qualificato più grave,la pena per i residui reati, riuniti dal vincolo della continuazione, va ridefinita e non potrà che essere rideterminata in misura minore rispetto a quella originariamente comminata. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di appello che, dopo aver rilevato la intempestività della querela con riferimento al reato definito più grave dal giudice di primo grado, ha confermato nel "quantum" la pena).

Il reato continuato va considerato quale fenomeno unitario solo per i limitati fini,previsti espressamente dalla legge. Infatti, pur in presenza di un unico disegno criminoso, ogni episodio delittuoso ha sue proprie caratteristiche e diversa potenzialità lesiva. La persona offesa ha pertanto il diritto di determinarsi diversamente con riferimento a ciascuno degli episodi, formulando, eventualmente, solo per taluni, istanza di querela e soprassedendo per altri. Ciò comporta la necessità di far decorrere il relativo termine autonomamente per i singoli reati. (Nella fattispecie, il ricorrente assumeva che, una volta riconosciuta la tardività della querela con riferimento al primo fatto-reato, l'inizio della decorrenza del termine per proporre la istanza punitiva avrebbe dovuto essere riportato, anche per gli episodi successivi, alla data del primo).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/1999, n. 2344
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2344
    Data del deposito : 21 gennaio 1999

    Testo completo