Sentenza 21 gennaio 1999
Massime • 3
In tema di querela, poiché il decorso del termine comporta decadenza dal diritto di proporre il relativo atto, l'onere probatorio circa la dedotta tardività compete alla parte che intende paralizzare l'esercizio del menzionato diritto.
In tema di quantificazione della pena nel reato continuato, una volta dichiarato improcedibile il reato in un primo tempo qualificato più grave,la pena per i residui reati, riuniti dal vincolo della continuazione, va ridefinita e non potrà che essere rideterminata in misura minore rispetto a quella originariamente comminata. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di appello che, dopo aver rilevato la intempestività della querela con riferimento al reato definito più grave dal giudice di primo grado, ha confermato nel "quantum" la pena).
Il reato continuato va considerato quale fenomeno unitario solo per i limitati fini,previsti espressamente dalla legge. Infatti, pur in presenza di un unico disegno criminoso, ogni episodio delittuoso ha sue proprie caratteristiche e diversa potenzialità lesiva. La persona offesa ha pertanto il diritto di determinarsi diversamente con riferimento a ciascuno degli episodi, formulando, eventualmente, solo per taluni, istanza di querela e soprassedendo per altri. Ciò comporta la necessità di far decorrere il relativo termine autonomamente per i singoli reati. (Nella fattispecie, il ricorrente assumeva che, una volta riconosciuta la tardività della querela con riferimento al primo fatto-reato, l'inizio della decorrenza del termine per proporre la istanza punitiva avrebbe dovuto essere riportato, anche per gli episodi successivi, alla data del primo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/1999, n. 2344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2344 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dai magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 21-1-99
1. Dott. Francesco Calbi Consigliere SENTENZA
2. " Renato Calabrese " N. 123
3. " Giuliana Ferrua " REGISTRO GENERALE
4. " Nunzio Cicchetti " N.27210/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AT PI IT nato in [...] il 9- 7-39.
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Cagliari il 16- 12-98. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giuliana Ferrua
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuliano Turone che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza senza rinvio, in punto pena, a norma dell'art.620 lett. l.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione. Con sentenza 11-12-97 il Pretore di Cagliari dichiarava AT PI IT responsabile di ingiuria continuata in relazione a due episodi - commessi rispettivamente nell'agosto e nel dicembre del 91 - ai danni di Oro Maria Bonaria;
condannava il medesimo a pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio. La Corte di Appello di Cagliari a seguito di gravame dell'imputato, con pronuncia 16-4-98, dichiarava non doversi procedere in ordine al primo fatto per mancanza di tempestiva querela;
confermava nel resto l'impugnata decisione e riduceva la pena inflitta, eliminando l'aumento disposto per la continuazione.
Tale ultima sentenza è stata ora impugnata con ricorso per Cassazione dal AT in base agli infradescritti motivi.
1 - Violazione di legge per omesso riconoscimento della tardività della querela. Al proposito è stato dedotto che, vertendosi in ipotesi di reato continuato, l'inizio della decorrenza del termine per proporre l'istanza punitiva avrebbe dovuto essere riportato anche per l'episodio successivo dalla data dei primo.
La censura è infondata in quanto il reato continuato va considerato fenomeno unitario ai limitati fini contemplati espressamente dalla legge, tra i quali non rientra quello per cui si discute. Tanto premesso, va rilevato che pur nell'ambito di un unico disegno criminoso ogni episodio ha proprie caratteristiche, con diversa potenzialità lesiva, per cui alla parte offesa non può essere negato il diritto di diversamente determinarsi con riguardo a ciascuno di essi, eventualmente soprassedendo alla querela per taluno soltanto. Ciò evidentemente comporta la necessità di far decorrere il relativo termine autonomamente, per i singoli reati;
d'altro canto non è pensabile che il soggetto passivo possa chiedere, sin dal verificarsi del primo episodio, anche la punizione per altri futuri che al momento si ignora se verranno posti in essere.
2 - Violazione di legge per essersi ritenuta la tempestività della querela nonostante che fosse mancato specifico accertamento. Anche questa denuncia va disattesa segnalandosi che, in tema di querela, il decorso del termine comporta decadenza dal diritto di proporre il relativo atto con la conseguenza che l'onere probatorio circa la tardività di quest'ultimo spetta a colui che intende paralizzare l'esercizio del menzionato diritto (Cass. 15-3-94 n. 0 3103 RV. 197287; Cass. 23-2-96 n. 0 2088 RV. 204151).
3 - Violazione di legge con riferimento alla pena comminata. La doglianza è fondata.
Invero, il giudice di primo grado ebbe in termini espliciti a qualificare più grave il fatto per cui la Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere: ne deriva che, in assenza di appello del P.M. sulla citata valutazione, la pena per l'ulteriore fatto andava stabilita, rispetto a quella adottata in primo grado per il reato base, in misura minore e non già identica, come invece illegittimamente effettuato.
S'impone dunque l'annullamento dell'impugnata sentenza in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio: postulando siffatta operazione valutazioni di merito, questa Corte non può procedervi direttamente, ma deve disporre il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari la quale procedà sul punto a nuovo giudizio, immune dall'evidenziato errore.
P.Q.M.
La Corte, Annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 99.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 1999