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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 2131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2131 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28768 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
(nato ad [...] -Ce- il 16.1.1989, codice fiscale ) e Parte_1 C.F._1
(nata a [...] il [...], c.f. ) rappresentati e difesi dagli Parte_2 C.F._2
Avvocati Eleonora Runci e Alfredo Di Mauro, presso i quali sono elettivamente domiciliati in
Roma, Viale Parioli n.12, per procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTI
E
(nato a [...] il [...], c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._3
difeso dagli Avvocati Antoniofranco Todaro e Nicola Giarrusso, presso i quali è elettivamente domiciliato in Roma, Via Pinerolo n. 22, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta OPPOSTO
Oggetto: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 4070-2021 emesso dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento iscritto al n. 6132-2021R.G.
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 17.9.2024 svolta in forma scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.:
Per parte opponente:
“Con il presente atto, nel contestare integralmente e nuovamente l'impianto difensivo dell'opposto,
e con esso tutte le deduzioni ed eccezioni formulate da controparte nei suoi scritti difensivi, nel riportarsi ai verbali d'udienza, a tutti i propri precedenti documenti e atti difensivi depositati e segnatamente all'atto introduttivo al quale si rinvia, ed il cui contenuto deve intendersi noto e qui integralmente riportato e trascritto, ed a tutte le precedenti memorie si insiste, in primis, per l'ammissione delle prove richieste, ritenuto che, in particolare per i messaggi whatsapp, è stato da subito messo a disposizione del Tribunale il supporto informatico ove presenti, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità e come già evidenziato nelle note di trattazione scritta per l'udienza dell'08.04.2022. 2
In ogni caso si precisano le conclusioni riportandosi a quelle poste a tergo delle note 183, comma
VI, n.1 c.p.c. che si abbiano in questa sede riportate e trascritte e delle quali si chiede il totale accoglimento con il contestuale rigetto di quelle avverse, con la concessione dei termini 190 c.p.c.”
Conclusioni contenute nella memoria depositata il 5.5.2022, nel primo termine ex art. 183, comma
VI, c.p.c.:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, accogliere le seguenti domande: A. Invia preliminare e per quanto esposto si fa espressa istanza di verificazione dei messaggi disconosciuti (utenze: 3298540170 – 3894247073) Per_1 Controparte_1 richiedendo CTU tecnica con l'ausilio dell'apparecchio telefonico sul quale sono presenti tali messaggi tramite perito informatico che certifichi la genuinità dei messaggi ed il loro contenuto. Si chiede inoltre, ex art. 210 ove fosse richiesto il disconoscimento dell'utenza telefonica ancora attiva
( 3894247073) di ordinare alle compagnie telefoniche di voler confermare il Controparte_1
numero telefonico di provenienza degli screenshot ed nominativo di appartenenza che diversamente ed in forza del diritto alla privacy non verrebbe dichiarato. B. accertare e dichiarare che tutte le domande avanzate dagli opposti nel proprio introduttivo di lite sono del tutto legittime per tutti i motivi esp osti;
C. per l'effetto rigettare ogni domanda eccezione e deduzione avanzata dal sig. ai danni degli opponenti di cui alla comparsa di costituzione risposta, sia in fatto che in CP_1
diritto, per tutti i motivi esposti
In via principale nel merito
1. accertare e dichiarare la totale buona fede degli opponenti rispetto ai fatti di causa per tutti gli esposti motivi e quindi accertare e dichiarare che di alcuna somma sono debitori gli opponenti nei confronti dell'istante e accertare e dichiarare in ogni caso la nullità, annullabilità, illegittimità, inesistenza e strumentalità del decreto ingiuntivo esposto per tutti i fatti dedotti nell'opposizione e
2. per l'effetto dichiarare l'inesistenza del debito a carico degli opponenti e rigettare e revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto e tutte le domande in esso formulate per tutti gli esposti motivi, con condanna alle spese di lite ed accessori di legge ed ai danni ex art.96 cpc per tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non, conseguenti al comportamento tenuto dall'opposto per tutto quanto esposto da liquidarsi nello stesso importo di quanto dovuto per gli onorari e per le spese e/o anche in via equitativa nella maggiore somma ritenuta di giustizia;
3. accertare e dichiarare che gli opponenti non sono debitori di alcuna somma nei confronti del sig. né di altri per tutti i motivi esposti Controparte_1
4. per l'effetto dichiarare l'inesistenza del debito a carico degli opponenti e rigettare e revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto e tutte le domande in esso formulate per tutti gli esposti 3
motivi con la condanna a carico del sig. al pagamento delle spese legali e tutti gli Controparte_1 accessori di legge.”
Per parte opposta:
“in via principale, rigettare in toto l'opposizione spiegata dai Sigg. ed Parte_1 [...]
perché del tutto sfornita del benché minimo fondamento, anche probatorio, nonché Pt_2 pretestuosa e temeraria, confermando in toto l'opposto decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n.
4070/2021 (sub R.G. n. 6132/2021); in particolare, per le causali di cui in premessa, accertare e dichiarare il diritto di credito di
[...]
nei confronti di ed relativamente alla somma di Euro CP_1 Parte_1 Parte_2
14.500,00, ut supra, ivi compresa la già riconosciuta misura degli interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. (dal deposito del ricorso monitorio sino all'effettivo soddisfo), con consequenziale condanna al pagamento delle somme così riconosciute;
- emettere, comunque, ogni consequenziale provvedimento ritenuto opportuno e di giustizia;
- condannare, infine ed in ogni caso, gli opponenti al pagamento di spese e compensi professionali del presente giudizio di opposizione, oltre rimborso spese generali forfetarie (15%), IVA e CPA come per legge, con ulteriore risarcimento danni a favore dell'opposto per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge e di giustizia, con liquidazione equitativa”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 14.4.2021, e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione al decreto ingiuntivo n. 4070/2021, emesso il 25.2.2021 e inoltrato il 3.3.2021 per la notificazione tramite il servizio postale, con cui il Giudice del Tribunale di Roma aveva intimato loro di pagare al ricorrente la somma di €14.500,00 oltre interessi al saggio legale Controparte_1
e spese processuali, quale saldo del prezzo della loro quota del diritto di proprietà del bene immobile compravenduto il 28.11. 2017 (documento n.1 del fascicolo monitorio).
aveva proposto il ricorso monitorio con e ed era stato Controparte_1 CP_2 Controparte_3
unico legittimato, aveva esposto che, con i fratelli appena indicati e lo zio aveva Persona_2
venduto a ed la proprietà del bene immobile sito in Pomezia (Rm), Parte_1 Parte_2
Via Pietro Nenni n. 32/A, scala A, piano secondo, con il contratto rogato il 28.11.2017 dal notaio
Dott. , di cui l'esponente era titolare della quota indivisa di un sesto;
Persona_3 che il complessivo prezzo di vendita del bene immobile era stato pattuito a corpo nella misura di €
124.000 e per il pagamento di € 29.000 era stato emesso il 28.11.2017 l'assegno bancario non trasferibile, n. 8322025112-11, tratto su Banca Intesa Sanpaolo, intestato ad Controparte_1
anche quale procuratore degli altri venditori;
4
che, in data 20.2.2021, il ricorrente aveva presentato denuncia di smarrimento dell'assegno alla
Legione Carabinieri Lazio, Stazione Roma - Tor Bella CA (documento n. 2); che, nonostante i solleciti (documenti n. 3, 4 e 5), gli acquirenti non avevano pagato ai venditori l'importo di € 14.500, pari alla differenza tra l'importo dell'assegno smarrito e la somma di €
14.500 spettante a e corrispondente alla sua quota indivisa di tre sesti Persona_2 dell'immobile venduto.
Con l'atto di citazione, ed proponevano al Tribunale di Roma la Parte_1 Parte_2
domanda:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare nel rito
Disporre la sospensione dell'odierno giudizio e concedere i termini per il rinnovo della negoziazione assistita posto che la precedente si concludeva ben prima dei 30 giorni del deposito del decreto ingiuntivo opposto
In via principale nel merito
accertare e dichiarare la totale buona fede degli opponenti rispetto ai fatti di causa per tutti gli esposti motivi e quindi accertare e dichiarare che di alcuna somma sono debitori gli opponenti nei confronti dell'istante e accertare e dichiarare in ogni caso la nullità, annullabilità, illegittimità, inesistenza e strumentalità del decreto ingiuntivo esposto per tutti i fatti dedotti nell'opposizione e per l'effetto dichiarare l'inesistenza del debito a carico degli opponenti e rigettare e revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto e tutte le domande in esso formulate per tutti gli esposti motivi, con condanna alle spese di lite ed accessori di legge ed ai danni ex art.96 cpc per tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non, conseguenti al comportamento tenuto dall'opposto per tutto quanto esposto da liquidarsi nello stesso importo di quanto dovuto per gli onorari e per le spese e/o anche in via equitativa nella maggiore somma ritenuta di giustizia;
In via meramente gradata nel merito accertare e dichiarare che gli opponenti non sono debitori di alcuna somma nei confronti del sig. né di altri per tutti i motivi esposti 4. per l'effetto dichiarare l'inesistenza del Controparte_1
debito a carico degli opponenti e rigettare e revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto e tutte le domande in esso formulate per tutti gli esposti motivi con la condanna a carico del sig. al pagamento delle spese legali e tutti gli accessori di legge.” Controparte_1
A sostegno della domanda, gli opponenti contestavano la sussistenza del credito, assumendo che le parti della compravendita avevano pattuito il prezzo di € 105.000, di cui € 9.786,93 a titolo di caparra, mentre nel contratto era stato indicato il prezzo di € 124.000, di cui € 29.000, a titolo di 5
caparra confirmatoria, e ciò per consentire loro di ottenere un importo di mutuo adeguato anche alle spese della compravendita e, come pattuito, l'inerente assegno bancario era stato emesso contestualmente alla compravendita, era stato esibito al notaio rogante, ma era rimasto nella loro disponibilità (documento n. 5).
Gli opponenti aggiungevano che, circa due mesi dopo, nel febbraio 2018, aveva Controparte_1
riferito loro che il coerede di cui era stato procuratore, aveva preteso da lui il Persona_2 pagamento di parte della somma di € 29.000 e aveva proposto di rappresentare, in un documento congiunto, che il versamento di € 29.000, era simulato e che l'effettivo prezzo del bene immobile era stato pattuito in €105.000 (documento n.6 conversazione whatsapp); che, nel febbraio 2018, gli aveva comunicato che avrebbe sporto denuncia di Controparte_1 smarrimento dell'assegno di €29.000, per poter opporre a il mancato incasso di Persona_2
questo importo (documento n. 6 conversazione whatsapp); che dalla conversazione whatsapp intercorsa durante la trattativa tra e Controparte_1 Parte_1
(soprannominato ) era emerso che i venditori erano consapevoli della simulazione
[...] Per_1 della compravendita per l'entità del prezzo
Con decreto ex art. 168 bis, comma V, c.p.c. la prima udienza era differita al 17.12.2021.
[...] si costituiva in giudizio il 26.11.2021 e contestava la fondatezza dell'opposizione e CP_1 chiedeva: “il Tribunale adito, contrariis reiectis, definitivamente giudicando, per tutte le motivazioni, anche implicite, sopra gradatamente svolte, ovvero, comunque, per quelle ritenute di legge e di giustizia, anche con decisione equitativa, voglia: preliminarmente,
- in via principale, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648
c.p.c.; nel merito,
- in via principale, rigettare in toto l'opposizione spiegata dai Sigg. ed Parte_1 [...]
perché del tutto sfornita del benché minimo fondamento, anche probatorio, nonché Pt_2 pretestuosa e temeraria, confermando in toto l'opposto decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n.
4070/2021 (sub R.G. n. 6132/2021); in particolare, per le causali di cui in premessa, accertare e dichiarare il diritto di credito di nei confronti di ed relativamente alla somma di Controparte_1 Parte_1 Parte_2
Euro 14.500,00, ut supra, ivi compresa la già riconosciuta misura degli interessi moratori ex art.
1284 comma 4 c.c. (dal deposito del ricorso monitorio sino all'effettivo soddisfo), con consequenziale condanna al pagamento delle somme così riconosciute;
emettere, comunque, ogni consequenziale provvedimento ritenuto opportuno e di giustizia;
condannare, infine ed in ogni caso, gli opponenti al pagamento di spese e compensi professionali del presente giudizio di opposizione, oltre rimborso spese generali forfetarie (15%), IVA e CPA 6
come per legge, con ulteriore risarcimento danni a favore dell'opposto per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge e di giustizia, con liquidazione equitativa. Si produce in allegato la sopra richiamata documentazione, come da indice che costituisce parte integrante del presente atto. Con espressa riserva di modificare e/o integrare ritualmente la domanda e la prova, anche a seguito dell'ulteriore atteggiamento processuale dell'opponente.”
In particolare, deduceva che il contratto di compravendita stipulato il 27.11.2017, Controparte_1 efficace a norma dell'art. 2700 c.c., aveva testualmente previsto:
“Le parti dichiarano che il prezzo della presente vendita è fissato, a corpo, in euro
124.000 (centoventiquattromila).” […]
“Le parti dichiarano che il prezzo, come sopra convenuto è regolato come segue: - quanto ad euro
29.000 (ventinovemila) sono pagati mediante un assegno bancario non trasferibile di pari importo
n. 8322025112-11 tratto in data odierna su Intesa San Paolo intestato a […]”; Controparte_1
che gli opponenti non avevano fornito la prova della dedotta simulazione, avendo prodotto il documento n. 6, “Conversazioni whatsapp”, riproduttivo dello scambio di messaggi di testo tra l'esponente e un imprecisato utente, denominato “ ”, era privo di efficacia probatoria, ne Per_1 effettuava il disconoscimento ai sensi dell'art. 2712 c.c., circa la provenienza e il contenuto.
Respinta l'istanza proposta a norma dell'art. 648 c.p.c., concessi i termini previsti dall'art.183, comma VI, c.p.c., prodotta documentazione, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all'udienza del 17.9.2024, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi sessanta giorni.
L'opposizione de qua è infondata e va respinta.
Le istanze istruttorie volte all'ammissione di prove costituente non sono state accolte con l'ordinanza riservata resa il 9.12.2022, che si richiama (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U., 16.1.2015, n. 642), e in relazione alla quale non è stata proposta alcuna argomentata istanza di revoca.
E' infondata la domanda di accertamento della simulazione della pattuizione concernente il prezzo del contratto di compravendita del 28.11.2017 stipulato dai venditori e CP_1 CP_3 CP_2
e dagli acquirenti ed . Persona_2 Parte_1 Parte_2
L'art. 6 del contratto di compravendita immobiliare rogato il 28.11.2017 dal notaio Dott.
[...]
(repertorio n. 385, raccolta n. 317 – documento n. 4 di parte opponente), rubricato Persona_4
“Prezzo, modalità di pagamento, mediazione” e reca il testo:
“Le parti dichiarano che il prezzo della presente vendita è fissato, a corpo, in euro 124.000
(centoventiquattromila). Il prezzo, come sopra convenuto, da imputarsi, ad ogni effetto di legge, 7
quanto ad euro 117.000 (centodiciassettemila) all'appartamento e alla cantina e quanto ad euro
7.000 (settemila) al posto auto scoperto.
Le parti, previa avvertenza di me Notaio della possibilità di avvalersi della disciplina del deposito del prezzo presso il notaio rogante ai sensi del comma 63 lett. c) dell'art.1 della L. 27 dicembre
2013 n.147, non ritenendo sussistere circostanze che rendano necessaria l'immediata trascrizione del presente atto nei Registri Immobiliari, separatamente e concordemente, dichiarano di non voler richiedere al Notaio rogante di avvalersi della predetta disciplina.
Le parti dichiarano che il prezzo, come sopra convenuto è regolato come segue: -quanto a euro
29.000 (ventinovemila) sono pagati mediante un assegno bancario non trasferibile di pari importo
n.8322025112-11 tratto in data odierna su Intesa Sanpaolo in testato a;
Controparte_1
- quanto ai residuali euro 95.000 (novantacinquemila) saranno pagati, infruttiferi di interessi, in data odierna, mediante bonifici, con l'utilizzo di parte del netto ricavo del mutuo che la parte acquirente contrarrà con atto a mio rogito in data odierna immediatamente successivo al presente
a seguito del quale, secondo le modalità di erogazione stabilite dall'Istituto mutuante, sarà impartito dalla parte acquirente all'Istituto mutuante un ordine irrevocabile di diposizione a favore della parte venditrice al fine del pagamento del residuo prezzo di vendita.
La concessione del mutuo sopra menzionato con la banca "Ing Bank N.V." e la relativa documentazione bancaria concernente l'addebito del prezzo alla parte acquirente e il corrispondente accredito alla parte venditrice, costituiranno prova dell'avvenuto pagamento del saldo prezzo di vendita e quietanza liberatoria senza necessità di alcun atto espresso di quietanza.
Essendo stato così regolato l'intero prezzo, la Parte Venditrice, in proprio e come sopra rappresentata, rilascia quietanza.”
Circa la dedotta simulazione di questa parte del contratto di compravendita, va considerato il principio di diritto secondo cui: “La pattuizione con cui le parti di una compravendita immobiliare abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell'atto scritto soggiace, tra le stesse parti, alle limitazioni della prova testimoniale stabilite dall'art. 2722 cod. civ., avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto” (Cass., Sez. 2 civ. sentenza n.
3234 del 18.2.2015, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 634256; conf. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n.
7246 del 26.3.2007; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 21442 del 19.10.2010); a norma dell'art. 2722
c.c., la prova della simulazione di un contratto redatto per iscritto deve essere fornita, tra le parti, mediante documenti, salvo che ricorrano le eccezioni di cui all'art. 2724 c.c.
Per quanto occorre ai fini della presente decisione, del pari, l'art. 2729 c.c. esclude il ricorso alla prova presuntiva in tutti i casi in cui vi è il divieto di prova testimoniale, precludendo al giudice di desumere da altri fatti, che abbiano accompagnato o seguito la stipula del contratto, l'esistenza di 8
un'intesa simulatoria sottesa a quest'ultimo. A ciò consegue che, per provare i fatti costitutivi della domanda di accertamento della simulazione di un contratto di compravendita immobiliare, i contraenti sono onerati di procurarsi la c.d. controdichiarazione, consistente in un testo scritto avente a contenuto l'intesa simulatoria, fornendone la prova mediante la produzione documentale.
Nell'ipotesi di simulazione relativa, l'accordo simulatorio consente alle parti di “concludere un contratto diverso da quello apparente”, con la conseguenza che la fattispecie legale negoziale cui le stesse fanno ricorso per occultare la reale comune volontà, deve rispondere ai “requisiti di sostanza e di forma” prescritti dalla legge per la produzione degli effetti giuridici che le stesse hanno inteso effettivamente conseguire (art. 1414, comma 2°, c.c.). A ciò consegue che tutti gli elementi sostanziali e formali della fattispecie, richiesti dalla legge per la produzione di quegli effetti giuridici, debbono essere presenti, al tempo dell'accordo simulatorio;
in particolare, l'elemento prezzo effettivamente voluto dalle parti, diverso da quello apparente nel contratto, deve rispondere al requisito della forma scritta prescritto per la compravendita immobiliare ex art. 1350, comma 1°,
n. 1, c.c.).
Al riguardo, si richiama il principio secondo cui: “In tema di contratto simulato, se il negozio è stato redatto per iscritto, tra le parti trova applicazione la regola generale della limitazione dell'ammissibilità della prova testimoniale;
ne consegue che la prova della simulazione, sia essa assoluta o relativa, può essere data soltanto mediante controdichiarazione […]” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 471 del 15.1.2003, ivi, Rv. 559704-01) ed è stato affermato: “In tema di simulazione di un contratto di compravendita immobiliare, la prova per testi soggiace a limitazioni diverse a seconda che si tratti di simulazione assoluta o relativa. Nel primo caso, l'accordo simulatorio, pur essendo riconducibile tra i patti per i quali opera il divieto di cui all'art. 2722 cod. civ., non rientra tra gli atti per i quali è richiesta la forma scritta 'ad substantiam' o 'ad probationem', menzionati dall'art. 2725 cod. civ., avendo natura ricognitiva dell'inesistenza del contratto apparentemente stipulato, sicché la prova testimoniale è ammissibile in tutte e tre le ipotesi contemplate dal precedente art. 2724 cod. civ.. Nel secondo caso, occorre distinguere, in quanto se la domanda è proposta da creditori o da terzi - che, essendo estranei al negozio, non sono in grado di procurarsi le controdichiarazioni scritte - la prova per testi o per presunzioni non può subire alcun limite;
qualora, invece, la domanda venga proposta dalle parti o dagli eredi, la prova per testi, essendo diretta a dimostrare l'esistenza del negozio dissimulato, del quale quello apparente deve rivestire il necessario requisito di forma, è ammessa soltanto nell'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2724 citato, cioè quando il contraente ha senza colpa perduto il documento, ovvero quando la prova
è diretta fare valere l'illiceità del negozio.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 10240 del 4.5.2007, ivi,
Rv. 596771-01). 9
Ciò posto, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2724 c.c., la prova per testi articolata dall'opponente è inammissibile.
Infine, dall'inammissibilità della prova per testi discende l'inammissibilità anche della prova per presunzioni, ai sensi dell'art. 2729 comma 2 c.c., né, come indicato nell'ordinanza riservata del
9.12.2022, è ammissibile l'istanza di verificazione di messaggi di testo whatsapp, non essendo stati prodotti in giudizio i supporti informatici che li hanno elaborati (cfr. Cass., Sez. 5 pen., sentenza n.
49016 del 25.10.2017).
Come si è detto, la prova ai fini dell'accertamento dell'accordo simulatorio parziale, nella specie costituita dalla diversa entità dell'oggetto della controprestazione (prezzo), deve rivestire la forma scritta prevista per il trasferimento della proprietà di beni immobili.
Nella specie, non è stato invocato l'evento della perdita incolpevole del documento costituente la controdichiarazione e la parte opponente, nell'espositiva dell'atto di opposizione, ha riferito circa un accordo che sarebbe stato concluso dai contraenti in forma verbale.
Gli opponenti non hanno fornito una prova documentale dell'accordo simulatorio, limitandosi ad allegare alcune conversazioni WhatsApp successive alla stipulazione del contratto simulato, prive dei requisiti di sostanza e di forma richiesti per provare l'accordo simulatorio secondo i suindicati criteri.
Al rigetto dell'opposizione de qua, consegue la pronuncia d'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M.
55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, considerando il valore della causa e l'attività difensiva svolta, con istruzione documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respinge l'opposizione proposta da ed nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 4070-2021 (n. 6132-2021 R.G.) emesso da questo CP_1
Tribunale il 25.2.2021, di cui, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., dichiara l'esecutorietà; condanna gli opponenti, in via solidale, a rifondere ad le spese processuali, che Controparte_1
liquida in euro 4.400,00 (920 fase di studio, 780 fase introduttiva, 1.000 fase di trattazione e istruttoria, 1.700 fase decisoria), oltre il rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 7.2.2025
Il Giudice
Daniela Gaetano
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28768 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
(nato ad [...] -Ce- il 16.1.1989, codice fiscale ) e Parte_1 C.F._1
(nata a [...] il [...], c.f. ) rappresentati e difesi dagli Parte_2 C.F._2
Avvocati Eleonora Runci e Alfredo Di Mauro, presso i quali sono elettivamente domiciliati in
Roma, Viale Parioli n.12, per procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTI
E
(nato a [...] il [...], c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._3
difeso dagli Avvocati Antoniofranco Todaro e Nicola Giarrusso, presso i quali è elettivamente domiciliato in Roma, Via Pinerolo n. 22, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta OPPOSTO
Oggetto: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 4070-2021 emesso dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento iscritto al n. 6132-2021R.G.
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 17.9.2024 svolta in forma scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.:
Per parte opponente:
“Con il presente atto, nel contestare integralmente e nuovamente l'impianto difensivo dell'opposto,
e con esso tutte le deduzioni ed eccezioni formulate da controparte nei suoi scritti difensivi, nel riportarsi ai verbali d'udienza, a tutti i propri precedenti documenti e atti difensivi depositati e segnatamente all'atto introduttivo al quale si rinvia, ed il cui contenuto deve intendersi noto e qui integralmente riportato e trascritto, ed a tutte le precedenti memorie si insiste, in primis, per l'ammissione delle prove richieste, ritenuto che, in particolare per i messaggi whatsapp, è stato da subito messo a disposizione del Tribunale il supporto informatico ove presenti, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità e come già evidenziato nelle note di trattazione scritta per l'udienza dell'08.04.2022. 2
In ogni caso si precisano le conclusioni riportandosi a quelle poste a tergo delle note 183, comma
VI, n.1 c.p.c. che si abbiano in questa sede riportate e trascritte e delle quali si chiede il totale accoglimento con il contestuale rigetto di quelle avverse, con la concessione dei termini 190 c.p.c.”
Conclusioni contenute nella memoria depositata il 5.5.2022, nel primo termine ex art. 183, comma
VI, c.p.c.:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, accogliere le seguenti domande: A. Invia preliminare e per quanto esposto si fa espressa istanza di verificazione dei messaggi disconosciuti (utenze: 3298540170 – 3894247073) Per_1 Controparte_1 richiedendo CTU tecnica con l'ausilio dell'apparecchio telefonico sul quale sono presenti tali messaggi tramite perito informatico che certifichi la genuinità dei messaggi ed il loro contenuto. Si chiede inoltre, ex art. 210 ove fosse richiesto il disconoscimento dell'utenza telefonica ancora attiva
( 3894247073) di ordinare alle compagnie telefoniche di voler confermare il Controparte_1
numero telefonico di provenienza degli screenshot ed nominativo di appartenenza che diversamente ed in forza del diritto alla privacy non verrebbe dichiarato. B. accertare e dichiarare che tutte le domande avanzate dagli opposti nel proprio introduttivo di lite sono del tutto legittime per tutti i motivi esp osti;
C. per l'effetto rigettare ogni domanda eccezione e deduzione avanzata dal sig. ai danni degli opponenti di cui alla comparsa di costituzione risposta, sia in fatto che in CP_1
diritto, per tutti i motivi esposti
In via principale nel merito
1. accertare e dichiarare la totale buona fede degli opponenti rispetto ai fatti di causa per tutti gli esposti motivi e quindi accertare e dichiarare che di alcuna somma sono debitori gli opponenti nei confronti dell'istante e accertare e dichiarare in ogni caso la nullità, annullabilità, illegittimità, inesistenza e strumentalità del decreto ingiuntivo esposto per tutti i fatti dedotti nell'opposizione e
2. per l'effetto dichiarare l'inesistenza del debito a carico degli opponenti e rigettare e revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto e tutte le domande in esso formulate per tutti gli esposti motivi, con condanna alle spese di lite ed accessori di legge ed ai danni ex art.96 cpc per tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non, conseguenti al comportamento tenuto dall'opposto per tutto quanto esposto da liquidarsi nello stesso importo di quanto dovuto per gli onorari e per le spese e/o anche in via equitativa nella maggiore somma ritenuta di giustizia;
3. accertare e dichiarare che gli opponenti non sono debitori di alcuna somma nei confronti del sig. né di altri per tutti i motivi esposti Controparte_1
4. per l'effetto dichiarare l'inesistenza del debito a carico degli opponenti e rigettare e revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto e tutte le domande in esso formulate per tutti gli esposti 3
motivi con la condanna a carico del sig. al pagamento delle spese legali e tutti gli Controparte_1 accessori di legge.”
Per parte opposta:
“in via principale, rigettare in toto l'opposizione spiegata dai Sigg. ed Parte_1 [...]
perché del tutto sfornita del benché minimo fondamento, anche probatorio, nonché Pt_2 pretestuosa e temeraria, confermando in toto l'opposto decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n.
4070/2021 (sub R.G. n. 6132/2021); in particolare, per le causali di cui in premessa, accertare e dichiarare il diritto di credito di
[...]
nei confronti di ed relativamente alla somma di Euro CP_1 Parte_1 Parte_2
14.500,00, ut supra, ivi compresa la già riconosciuta misura degli interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. (dal deposito del ricorso monitorio sino all'effettivo soddisfo), con consequenziale condanna al pagamento delle somme così riconosciute;
- emettere, comunque, ogni consequenziale provvedimento ritenuto opportuno e di giustizia;
- condannare, infine ed in ogni caso, gli opponenti al pagamento di spese e compensi professionali del presente giudizio di opposizione, oltre rimborso spese generali forfetarie (15%), IVA e CPA come per legge, con ulteriore risarcimento danni a favore dell'opposto per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge e di giustizia, con liquidazione equitativa”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 14.4.2021, e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione al decreto ingiuntivo n. 4070/2021, emesso il 25.2.2021 e inoltrato il 3.3.2021 per la notificazione tramite il servizio postale, con cui il Giudice del Tribunale di Roma aveva intimato loro di pagare al ricorrente la somma di €14.500,00 oltre interessi al saggio legale Controparte_1
e spese processuali, quale saldo del prezzo della loro quota del diritto di proprietà del bene immobile compravenduto il 28.11. 2017 (documento n.1 del fascicolo monitorio).
aveva proposto il ricorso monitorio con e ed era stato Controparte_1 CP_2 Controparte_3
unico legittimato, aveva esposto che, con i fratelli appena indicati e lo zio aveva Persona_2
venduto a ed la proprietà del bene immobile sito in Pomezia (Rm), Parte_1 Parte_2
Via Pietro Nenni n. 32/A, scala A, piano secondo, con il contratto rogato il 28.11.2017 dal notaio
Dott. , di cui l'esponente era titolare della quota indivisa di un sesto;
Persona_3 che il complessivo prezzo di vendita del bene immobile era stato pattuito a corpo nella misura di €
124.000 e per il pagamento di € 29.000 era stato emesso il 28.11.2017 l'assegno bancario non trasferibile, n. 8322025112-11, tratto su Banca Intesa Sanpaolo, intestato ad Controparte_1
anche quale procuratore degli altri venditori;
4
che, in data 20.2.2021, il ricorrente aveva presentato denuncia di smarrimento dell'assegno alla
Legione Carabinieri Lazio, Stazione Roma - Tor Bella CA (documento n. 2); che, nonostante i solleciti (documenti n. 3, 4 e 5), gli acquirenti non avevano pagato ai venditori l'importo di € 14.500, pari alla differenza tra l'importo dell'assegno smarrito e la somma di €
14.500 spettante a e corrispondente alla sua quota indivisa di tre sesti Persona_2 dell'immobile venduto.
Con l'atto di citazione, ed proponevano al Tribunale di Roma la Parte_1 Parte_2
domanda:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare nel rito
Disporre la sospensione dell'odierno giudizio e concedere i termini per il rinnovo della negoziazione assistita posto che la precedente si concludeva ben prima dei 30 giorni del deposito del decreto ingiuntivo opposto
In via principale nel merito
accertare e dichiarare la totale buona fede degli opponenti rispetto ai fatti di causa per tutti gli esposti motivi e quindi accertare e dichiarare che di alcuna somma sono debitori gli opponenti nei confronti dell'istante e accertare e dichiarare in ogni caso la nullità, annullabilità, illegittimità, inesistenza e strumentalità del decreto ingiuntivo esposto per tutti i fatti dedotti nell'opposizione e per l'effetto dichiarare l'inesistenza del debito a carico degli opponenti e rigettare e revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto e tutte le domande in esso formulate per tutti gli esposti motivi, con condanna alle spese di lite ed accessori di legge ed ai danni ex art.96 cpc per tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non, conseguenti al comportamento tenuto dall'opposto per tutto quanto esposto da liquidarsi nello stesso importo di quanto dovuto per gli onorari e per le spese e/o anche in via equitativa nella maggiore somma ritenuta di giustizia;
In via meramente gradata nel merito accertare e dichiarare che gli opponenti non sono debitori di alcuna somma nei confronti del sig. né di altri per tutti i motivi esposti 4. per l'effetto dichiarare l'inesistenza del Controparte_1
debito a carico degli opponenti e rigettare e revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto e tutte le domande in esso formulate per tutti gli esposti motivi con la condanna a carico del sig. al pagamento delle spese legali e tutti gli accessori di legge.” Controparte_1
A sostegno della domanda, gli opponenti contestavano la sussistenza del credito, assumendo che le parti della compravendita avevano pattuito il prezzo di € 105.000, di cui € 9.786,93 a titolo di caparra, mentre nel contratto era stato indicato il prezzo di € 124.000, di cui € 29.000, a titolo di 5
caparra confirmatoria, e ciò per consentire loro di ottenere un importo di mutuo adeguato anche alle spese della compravendita e, come pattuito, l'inerente assegno bancario era stato emesso contestualmente alla compravendita, era stato esibito al notaio rogante, ma era rimasto nella loro disponibilità (documento n. 5).
Gli opponenti aggiungevano che, circa due mesi dopo, nel febbraio 2018, aveva Controparte_1
riferito loro che il coerede di cui era stato procuratore, aveva preteso da lui il Persona_2 pagamento di parte della somma di € 29.000 e aveva proposto di rappresentare, in un documento congiunto, che il versamento di € 29.000, era simulato e che l'effettivo prezzo del bene immobile era stato pattuito in €105.000 (documento n.6 conversazione whatsapp); che, nel febbraio 2018, gli aveva comunicato che avrebbe sporto denuncia di Controparte_1 smarrimento dell'assegno di €29.000, per poter opporre a il mancato incasso di Persona_2
questo importo (documento n. 6 conversazione whatsapp); che dalla conversazione whatsapp intercorsa durante la trattativa tra e Controparte_1 Parte_1
(soprannominato ) era emerso che i venditori erano consapevoli della simulazione
[...] Per_1 della compravendita per l'entità del prezzo
Con decreto ex art. 168 bis, comma V, c.p.c. la prima udienza era differita al 17.12.2021.
[...] si costituiva in giudizio il 26.11.2021 e contestava la fondatezza dell'opposizione e CP_1 chiedeva: “il Tribunale adito, contrariis reiectis, definitivamente giudicando, per tutte le motivazioni, anche implicite, sopra gradatamente svolte, ovvero, comunque, per quelle ritenute di legge e di giustizia, anche con decisione equitativa, voglia: preliminarmente,
- in via principale, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648
c.p.c.; nel merito,
- in via principale, rigettare in toto l'opposizione spiegata dai Sigg. ed Parte_1 [...]
perché del tutto sfornita del benché minimo fondamento, anche probatorio, nonché Pt_2 pretestuosa e temeraria, confermando in toto l'opposto decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n.
4070/2021 (sub R.G. n. 6132/2021); in particolare, per le causali di cui in premessa, accertare e dichiarare il diritto di credito di nei confronti di ed relativamente alla somma di Controparte_1 Parte_1 Parte_2
Euro 14.500,00, ut supra, ivi compresa la già riconosciuta misura degli interessi moratori ex art.
1284 comma 4 c.c. (dal deposito del ricorso monitorio sino all'effettivo soddisfo), con consequenziale condanna al pagamento delle somme così riconosciute;
emettere, comunque, ogni consequenziale provvedimento ritenuto opportuno e di giustizia;
condannare, infine ed in ogni caso, gli opponenti al pagamento di spese e compensi professionali del presente giudizio di opposizione, oltre rimborso spese generali forfetarie (15%), IVA e CPA 6
come per legge, con ulteriore risarcimento danni a favore dell'opposto per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge e di giustizia, con liquidazione equitativa. Si produce in allegato la sopra richiamata documentazione, come da indice che costituisce parte integrante del presente atto. Con espressa riserva di modificare e/o integrare ritualmente la domanda e la prova, anche a seguito dell'ulteriore atteggiamento processuale dell'opponente.”
In particolare, deduceva che il contratto di compravendita stipulato il 27.11.2017, Controparte_1 efficace a norma dell'art. 2700 c.c., aveva testualmente previsto:
“Le parti dichiarano che il prezzo della presente vendita è fissato, a corpo, in euro
124.000 (centoventiquattromila).” […]
“Le parti dichiarano che il prezzo, come sopra convenuto è regolato come segue: - quanto ad euro
29.000 (ventinovemila) sono pagati mediante un assegno bancario non trasferibile di pari importo
n. 8322025112-11 tratto in data odierna su Intesa San Paolo intestato a […]”; Controparte_1
che gli opponenti non avevano fornito la prova della dedotta simulazione, avendo prodotto il documento n. 6, “Conversazioni whatsapp”, riproduttivo dello scambio di messaggi di testo tra l'esponente e un imprecisato utente, denominato “ ”, era privo di efficacia probatoria, ne Per_1 effettuava il disconoscimento ai sensi dell'art. 2712 c.c., circa la provenienza e il contenuto.
Respinta l'istanza proposta a norma dell'art. 648 c.p.c., concessi i termini previsti dall'art.183, comma VI, c.p.c., prodotta documentazione, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all'udienza del 17.9.2024, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi sessanta giorni.
L'opposizione de qua è infondata e va respinta.
Le istanze istruttorie volte all'ammissione di prove costituente non sono state accolte con l'ordinanza riservata resa il 9.12.2022, che si richiama (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U., 16.1.2015, n. 642), e in relazione alla quale non è stata proposta alcuna argomentata istanza di revoca.
E' infondata la domanda di accertamento della simulazione della pattuizione concernente il prezzo del contratto di compravendita del 28.11.2017 stipulato dai venditori e CP_1 CP_3 CP_2
e dagli acquirenti ed . Persona_2 Parte_1 Parte_2
L'art. 6 del contratto di compravendita immobiliare rogato il 28.11.2017 dal notaio Dott.
[...]
(repertorio n. 385, raccolta n. 317 – documento n. 4 di parte opponente), rubricato Persona_4
“Prezzo, modalità di pagamento, mediazione” e reca il testo:
“Le parti dichiarano che il prezzo della presente vendita è fissato, a corpo, in euro 124.000
(centoventiquattromila). Il prezzo, come sopra convenuto, da imputarsi, ad ogni effetto di legge, 7
quanto ad euro 117.000 (centodiciassettemila) all'appartamento e alla cantina e quanto ad euro
7.000 (settemila) al posto auto scoperto.
Le parti, previa avvertenza di me Notaio della possibilità di avvalersi della disciplina del deposito del prezzo presso il notaio rogante ai sensi del comma 63 lett. c) dell'art.1 della L. 27 dicembre
2013 n.147, non ritenendo sussistere circostanze che rendano necessaria l'immediata trascrizione del presente atto nei Registri Immobiliari, separatamente e concordemente, dichiarano di non voler richiedere al Notaio rogante di avvalersi della predetta disciplina.
Le parti dichiarano che il prezzo, come sopra convenuto è regolato come segue: -quanto a euro
29.000 (ventinovemila) sono pagati mediante un assegno bancario non trasferibile di pari importo
n.8322025112-11 tratto in data odierna su Intesa Sanpaolo in testato a;
Controparte_1
- quanto ai residuali euro 95.000 (novantacinquemila) saranno pagati, infruttiferi di interessi, in data odierna, mediante bonifici, con l'utilizzo di parte del netto ricavo del mutuo che la parte acquirente contrarrà con atto a mio rogito in data odierna immediatamente successivo al presente
a seguito del quale, secondo le modalità di erogazione stabilite dall'Istituto mutuante, sarà impartito dalla parte acquirente all'Istituto mutuante un ordine irrevocabile di diposizione a favore della parte venditrice al fine del pagamento del residuo prezzo di vendita.
La concessione del mutuo sopra menzionato con la banca "Ing Bank N.V." e la relativa documentazione bancaria concernente l'addebito del prezzo alla parte acquirente e il corrispondente accredito alla parte venditrice, costituiranno prova dell'avvenuto pagamento del saldo prezzo di vendita e quietanza liberatoria senza necessità di alcun atto espresso di quietanza.
Essendo stato così regolato l'intero prezzo, la Parte Venditrice, in proprio e come sopra rappresentata, rilascia quietanza.”
Circa la dedotta simulazione di questa parte del contratto di compravendita, va considerato il principio di diritto secondo cui: “La pattuizione con cui le parti di una compravendita immobiliare abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell'atto scritto soggiace, tra le stesse parti, alle limitazioni della prova testimoniale stabilite dall'art. 2722 cod. civ., avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto” (Cass., Sez. 2 civ. sentenza n.
3234 del 18.2.2015, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 634256; conf. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n.
7246 del 26.3.2007; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 21442 del 19.10.2010); a norma dell'art. 2722
c.c., la prova della simulazione di un contratto redatto per iscritto deve essere fornita, tra le parti, mediante documenti, salvo che ricorrano le eccezioni di cui all'art. 2724 c.c.
Per quanto occorre ai fini della presente decisione, del pari, l'art. 2729 c.c. esclude il ricorso alla prova presuntiva in tutti i casi in cui vi è il divieto di prova testimoniale, precludendo al giudice di desumere da altri fatti, che abbiano accompagnato o seguito la stipula del contratto, l'esistenza di 8
un'intesa simulatoria sottesa a quest'ultimo. A ciò consegue che, per provare i fatti costitutivi della domanda di accertamento della simulazione di un contratto di compravendita immobiliare, i contraenti sono onerati di procurarsi la c.d. controdichiarazione, consistente in un testo scritto avente a contenuto l'intesa simulatoria, fornendone la prova mediante la produzione documentale.
Nell'ipotesi di simulazione relativa, l'accordo simulatorio consente alle parti di “concludere un contratto diverso da quello apparente”, con la conseguenza che la fattispecie legale negoziale cui le stesse fanno ricorso per occultare la reale comune volontà, deve rispondere ai “requisiti di sostanza e di forma” prescritti dalla legge per la produzione degli effetti giuridici che le stesse hanno inteso effettivamente conseguire (art. 1414, comma 2°, c.c.). A ciò consegue che tutti gli elementi sostanziali e formali della fattispecie, richiesti dalla legge per la produzione di quegli effetti giuridici, debbono essere presenti, al tempo dell'accordo simulatorio;
in particolare, l'elemento prezzo effettivamente voluto dalle parti, diverso da quello apparente nel contratto, deve rispondere al requisito della forma scritta prescritto per la compravendita immobiliare ex art. 1350, comma 1°,
n. 1, c.c.).
Al riguardo, si richiama il principio secondo cui: “In tema di contratto simulato, se il negozio è stato redatto per iscritto, tra le parti trova applicazione la regola generale della limitazione dell'ammissibilità della prova testimoniale;
ne consegue che la prova della simulazione, sia essa assoluta o relativa, può essere data soltanto mediante controdichiarazione […]” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 471 del 15.1.2003, ivi, Rv. 559704-01) ed è stato affermato: “In tema di simulazione di un contratto di compravendita immobiliare, la prova per testi soggiace a limitazioni diverse a seconda che si tratti di simulazione assoluta o relativa. Nel primo caso, l'accordo simulatorio, pur essendo riconducibile tra i patti per i quali opera il divieto di cui all'art. 2722 cod. civ., non rientra tra gli atti per i quali è richiesta la forma scritta 'ad substantiam' o 'ad probationem', menzionati dall'art. 2725 cod. civ., avendo natura ricognitiva dell'inesistenza del contratto apparentemente stipulato, sicché la prova testimoniale è ammissibile in tutte e tre le ipotesi contemplate dal precedente art. 2724 cod. civ.. Nel secondo caso, occorre distinguere, in quanto se la domanda è proposta da creditori o da terzi - che, essendo estranei al negozio, non sono in grado di procurarsi le controdichiarazioni scritte - la prova per testi o per presunzioni non può subire alcun limite;
qualora, invece, la domanda venga proposta dalle parti o dagli eredi, la prova per testi, essendo diretta a dimostrare l'esistenza del negozio dissimulato, del quale quello apparente deve rivestire il necessario requisito di forma, è ammessa soltanto nell'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2724 citato, cioè quando il contraente ha senza colpa perduto il documento, ovvero quando la prova
è diretta fare valere l'illiceità del negozio.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 10240 del 4.5.2007, ivi,
Rv. 596771-01). 9
Ciò posto, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2724 c.c., la prova per testi articolata dall'opponente è inammissibile.
Infine, dall'inammissibilità della prova per testi discende l'inammissibilità anche della prova per presunzioni, ai sensi dell'art. 2729 comma 2 c.c., né, come indicato nell'ordinanza riservata del
9.12.2022, è ammissibile l'istanza di verificazione di messaggi di testo whatsapp, non essendo stati prodotti in giudizio i supporti informatici che li hanno elaborati (cfr. Cass., Sez. 5 pen., sentenza n.
49016 del 25.10.2017).
Come si è detto, la prova ai fini dell'accertamento dell'accordo simulatorio parziale, nella specie costituita dalla diversa entità dell'oggetto della controprestazione (prezzo), deve rivestire la forma scritta prevista per il trasferimento della proprietà di beni immobili.
Nella specie, non è stato invocato l'evento della perdita incolpevole del documento costituente la controdichiarazione e la parte opponente, nell'espositiva dell'atto di opposizione, ha riferito circa un accordo che sarebbe stato concluso dai contraenti in forma verbale.
Gli opponenti non hanno fornito una prova documentale dell'accordo simulatorio, limitandosi ad allegare alcune conversazioni WhatsApp successive alla stipulazione del contratto simulato, prive dei requisiti di sostanza e di forma richiesti per provare l'accordo simulatorio secondo i suindicati criteri.
Al rigetto dell'opposizione de qua, consegue la pronuncia d'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M.
55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, considerando il valore della causa e l'attività difensiva svolta, con istruzione documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respinge l'opposizione proposta da ed nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 4070-2021 (n. 6132-2021 R.G.) emesso da questo CP_1
Tribunale il 25.2.2021, di cui, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., dichiara l'esecutorietà; condanna gli opponenti, in via solidale, a rifondere ad le spese processuali, che Controparte_1
liquida in euro 4.400,00 (920 fase di studio, 780 fase introduttiva, 1.000 fase di trattazione e istruttoria, 1.700 fase decisoria), oltre il rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 7.2.2025
Il Giudice
Daniela Gaetano