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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 09/10/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 299/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 299 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2025, promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con domicilio eletto in Oristano nello studio dell'avv. C.F._2
TO AS, che li difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto del 31.01.2025, personalmente sottoscritto e contenente la dichiarazione di non intendere riconciliarsi, e , dopo avere premesso di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario in Santa Giusta il 28.04.2007 (atto n. 3 – Parte II – Serie A – anno 2007), di avere un figlio, , nato il [...], e di non avere ripreso la Persona_1 convivenza in seguito alla pubblicazione, in data 08.05.2018, del decreto di omologazione della separazione consensuale (pronunciato dal Tribunale di Oristano), hanno chiesto che fosse pronunciata, con sentenza, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
Al ricorso è stata, inoltre, allegata la documentazione relativa alle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali.
1 2. Dopo avere rinunciato alla facoltà di comparire personalmente innanzi al giudice delegato per l'istruzione, con note di trattazione ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate il 15.05.2025, i coniugi hanno confermato le conclusioni indicate nel ricorso.
§§§
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Infatti, le parti non hanno ripreso la convivenza in seguito alla pubblicazione, in data 08.05.2018, del decreto di omologazione della separazione, sicché ricorrono i presupposti per dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Inoltre, non sussistono ragioni per disattendere le condizioni del divorzio concordate dalle parti, atteso che, quanto ai diritti non disponibili, l'accordo è idoneo a garantire il diritto di continuare a ricevere da entrambi i genitori educazione, istruzione e cura del minore , che Persona_1 non è stato sentito, essendone l'audizione superflua ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Santa Giusta il 28.04.2007 fra
(c.f. ) e (c.f. ); Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Santa Giusta di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio atto n. 3 – Parte II – Serie A – anno 2007, l'annotazione prevista dal D.P.R. n.
396/2000; precisa che, per accordo delle parti, vigeranno le seguenti
CONDIZIONI che testualmente si trascrivono:
1. Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori e continuerà a ricevere da Per_1 entrambi cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi ed entrambi i genitori si impegnano a far conservare ad rapporti Per_1 significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Entrambi i genitori continueranno a esercitare la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio, quali quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
2 2. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente;
3. resterà collocato con la madre a Palmas Arborea, Via Emilio Lussu n.13 ed il Per_1 padre potrà vederlo e tenerlo con sé quanto e come il ragazzo vorrà, e comunque, a settimane alterne dall'uscita della scuola del sabato mattina al rientro a scuola il lunedì mattina. Durante la settimana, salvo diverso accordo tra i coniugi, il minore potrà stare con il padre ogni martedì e giovedì, e per almeno uno dei due giorni dall'uscita di scuola al rientro a scuola la mattina successiva, ed il restante giorno dall'uscita della scuola sino alle ore 20, avendo cura di riaccompagnarlo in tale orario presso il domicilio della madre, in ogni caso compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e gli impegni scolastici e ricreativi del minore. Nel periodo estivo trascorrerà con il padre almeno quindici giorni consecutivi con periodo e modalità che Per_1 verranno definiti tra i coniugi ogni anno entro il mese di giugno, sempre compatibilmente con le esigenze del minore e gli impegni lavorativi dei genitori. In caso di disaccordo, per l'anno a venire trascorrerà con il padre il periodo che va dal 01 al 16 agosto mentre per l'anno Per_1 successivo dal 16 al 31 e così alternativamente negli anni. Altresì, il minore potrà trascorrere con il padre, alternativamente, le festività natalizie e pasquali ed il giorno del suo compleanno con giorni e orari da concordare ogni anno con la madre. In caso di disaccordo per l'anno a venire potrà trascorrere con il padre le festività natalizie dal 24 dicembre al 01 gennaio, Per_1 mentre nell'anno successivo potrà trascorrere le festività pasquali dal venerdì santo al lunedì dell'Angelo compreso, seguendo poi il criterio dell'alternanza;
4. Nessuno dei coniugi verserà l'assegno di mantenimento in favore dell'altro risultando ciascuno di essi economicamente autonomo e in grado di provvedere a procurarsi redditi adeguati;
5. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio minore entro il giorno 5 di ogni mese, la Per_1 somma di €. 100 (euro cento/00) rivalutabile automaticamente all'inizio di ogni anno secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche (ivi comprese quelle per la pratica sportiva, le gite scolastiche, ecc. a mero titolo esemplificativo) saranno sostenute integralmente dal sig. ; Parte_2
6. I coniugi danno atto di avere già regolamentato ogni altra questione di carattere economico e patrimoniale durante la separazione e pertanto dichiarano di non avere null'altro a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra;
3 7. Le parti si scambiano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per loro e per il figlio , e dichiarano sin d'ora di Per_1 rinunciare ai termini per l'impugnazione. dispone l'integrazione compensazione delle spese in ragione della natura consensuale del ricorso.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 26.09.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 299 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2025, promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con domicilio eletto in Oristano nello studio dell'avv. C.F._2
TO AS, che li difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto del 31.01.2025, personalmente sottoscritto e contenente la dichiarazione di non intendere riconciliarsi, e , dopo avere premesso di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario in Santa Giusta il 28.04.2007 (atto n. 3 – Parte II – Serie A – anno 2007), di avere un figlio, , nato il [...], e di non avere ripreso la Persona_1 convivenza in seguito alla pubblicazione, in data 08.05.2018, del decreto di omologazione della separazione consensuale (pronunciato dal Tribunale di Oristano), hanno chiesto che fosse pronunciata, con sentenza, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
Al ricorso è stata, inoltre, allegata la documentazione relativa alle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali.
1 2. Dopo avere rinunciato alla facoltà di comparire personalmente innanzi al giudice delegato per l'istruzione, con note di trattazione ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate il 15.05.2025, i coniugi hanno confermato le conclusioni indicate nel ricorso.
§§§
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Infatti, le parti non hanno ripreso la convivenza in seguito alla pubblicazione, in data 08.05.2018, del decreto di omologazione della separazione, sicché ricorrono i presupposti per dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Inoltre, non sussistono ragioni per disattendere le condizioni del divorzio concordate dalle parti, atteso che, quanto ai diritti non disponibili, l'accordo è idoneo a garantire il diritto di continuare a ricevere da entrambi i genitori educazione, istruzione e cura del minore , che Persona_1 non è stato sentito, essendone l'audizione superflua ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Santa Giusta il 28.04.2007 fra
(c.f. ) e (c.f. ); Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Santa Giusta di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio atto n. 3 – Parte II – Serie A – anno 2007, l'annotazione prevista dal D.P.R. n.
396/2000; precisa che, per accordo delle parti, vigeranno le seguenti
CONDIZIONI che testualmente si trascrivono:
1. Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori e continuerà a ricevere da Per_1 entrambi cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi ed entrambi i genitori si impegnano a far conservare ad rapporti Per_1 significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Entrambi i genitori continueranno a esercitare la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio, quali quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
2 2. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente;
3. resterà collocato con la madre a Palmas Arborea, Via Emilio Lussu n.13 ed il Per_1 padre potrà vederlo e tenerlo con sé quanto e come il ragazzo vorrà, e comunque, a settimane alterne dall'uscita della scuola del sabato mattina al rientro a scuola il lunedì mattina. Durante la settimana, salvo diverso accordo tra i coniugi, il minore potrà stare con il padre ogni martedì e giovedì, e per almeno uno dei due giorni dall'uscita di scuola al rientro a scuola la mattina successiva, ed il restante giorno dall'uscita della scuola sino alle ore 20, avendo cura di riaccompagnarlo in tale orario presso il domicilio della madre, in ogni caso compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e gli impegni scolastici e ricreativi del minore. Nel periodo estivo trascorrerà con il padre almeno quindici giorni consecutivi con periodo e modalità che Per_1 verranno definiti tra i coniugi ogni anno entro il mese di giugno, sempre compatibilmente con le esigenze del minore e gli impegni lavorativi dei genitori. In caso di disaccordo, per l'anno a venire trascorrerà con il padre il periodo che va dal 01 al 16 agosto mentre per l'anno Per_1 successivo dal 16 al 31 e così alternativamente negli anni. Altresì, il minore potrà trascorrere con il padre, alternativamente, le festività natalizie e pasquali ed il giorno del suo compleanno con giorni e orari da concordare ogni anno con la madre. In caso di disaccordo per l'anno a venire potrà trascorrere con il padre le festività natalizie dal 24 dicembre al 01 gennaio, Per_1 mentre nell'anno successivo potrà trascorrere le festività pasquali dal venerdì santo al lunedì dell'Angelo compreso, seguendo poi il criterio dell'alternanza;
4. Nessuno dei coniugi verserà l'assegno di mantenimento in favore dell'altro risultando ciascuno di essi economicamente autonomo e in grado di provvedere a procurarsi redditi adeguati;
5. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio minore entro il giorno 5 di ogni mese, la Per_1 somma di €. 100 (euro cento/00) rivalutabile automaticamente all'inizio di ogni anno secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche (ivi comprese quelle per la pratica sportiva, le gite scolastiche, ecc. a mero titolo esemplificativo) saranno sostenute integralmente dal sig. ; Parte_2
6. I coniugi danno atto di avere già regolamentato ogni altra questione di carattere economico e patrimoniale durante la separazione e pertanto dichiarano di non avere null'altro a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra;
3 7. Le parti si scambiano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per loro e per il figlio , e dichiarano sin d'ora di Per_1 rinunciare ai termini per l'impugnazione. dispone l'integrazione compensazione delle spese in ragione della natura consensuale del ricorso.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 26.09.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
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