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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 403/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 356/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lentini - Piazza Umberto 96016 Lentini SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9977 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1794/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 difesa dall'avv. Difensore_1, impugna l'avviso di pagamento evidenziato in epigrafe di complessivi euro 909,00, relativa alla TARI anno 2023. notificato il 16/11/2023 dal Comune di LENTINI.
La ricorrente deduce i seguenti motivi:
1. Difetto di tassabilità TARI immobile categoria D/10;
2. Difetto di servizio di smaltimento rifiuti;
3. Produzione di rifiuti speciali per l'attività agricola;
chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di LENTINI non è costituito in giudizio;
La causa viene posta in decisione come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, rilevato che il Comune di Lentini non è costituito in giudizio, acclara la regolare notifica del ricorso.
La ricorrente lamenta la non tassabilità dell'immobile in quanto posto al di fuori della cinta urbana, in aperta campagna, nella Indirizzo_1, fuori dal perimetro di rimozione dei R.S.U.; l'immobile produce rifiuti speciali e allo smaltimento dei rifiuti provvede la ricorrente mediante imprese specializzate. Sostiene, inoltre, la ricorrente che la tassazione dell'immobile è errata in quanto tassata dal Comune con l'aliquota prevista per “Autorimesse e magazzini senza vendita diretta”, senza tener conto che l'immobile quale bene pertinenziale al fondo rustico, non ha alcun rapporto con i terzi ed è utilizzato come deposito per l'attività agricola svolta.
Le doglianze del contribuente possono essere trattate congiuntamente e sono fondate.
Con l'art. 1, commi 639) e seguenti, Legge N° 147/2013, è stata introdotta l'imposta unica comunale che costituisce una sorta di service tax comprensiva delle tre distinte forme di prelievo comunale dell'IMU
(Imposta municipale unica), di natura patrimoniale, della TASI (Imposta comunale sui servizi indivisibili) e della TARI (Imposta comunale sui rifiuti), a sua volta fondata sui due presupposti del possesso di immobili, collegato alla loro natura e al loro valore, e dell'erogazione e fruizione di servizi comunali. Nel caso che qui ci riguarda, la TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è disciplinata dai commi da 641 a 668, che individuano i presupposti della stessa (comma 641) e i criteri di determinazione della tariffa. L'art 1 comma 649) legge 147/2013 richiede semplicemente, che le superfici in questione siano destinate ad attività produttive di rifiuti speciali, a prescindere dall'eventuale concomitanza della formazione di rifiuti urbani.
A tal proposito, occorre osservare che in un locale od area in cui si producano rifiuti speciali si formano anche rifiuti ordinari, e l'esclusione dalla tassa consiste della sola parte ove si producono rifiuti speciali, è onere del contribuente di fornire all'ente impositore i dati relativi all'esistenza e/o alla delimitazione delle aree che, non concorrano alla quantificazione della complessiva superficie imponibile. (Cass., Sez. 5, 4 aprile 2012, n. 5177; Cass., Sez. 5, 13 settembre 2017, n. 21250). Pertanto, la produzione di rifiuti speciali non Banca_1 un elemento escludente la produzione di rifiuti solidi urbani, stante la coesistenza della produzione dei due tipi di rifiuti speciali ed urbani. E, in tal senso, la regola è che, ai fini della determinazione della superficie tassabile, non deve tenersi conto di quella parte di superficie che per caratteristiche strutturali o per destinazione si formino, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, fatto salvo l'esercizio del potere di assimilazione del comune per quanto riguarda i rifiuti speciali. Per tale ragione, la legge richiede ai fini dello scorporo delle superfici da quelle tassabili, sia l'esistenza di caratteristiche strutturali o di destinazione del locale, sia il fatto che in esso si producano, di regola, rifiuti speciali, requisito quest'ultimo che non è integrato dalla mera occasionalità o possibilità, ma presuppone che il rifiuto speciale costituisca il prodotto normale e ordinario dell'attività svolta.
In conclusione, l'esenzione dal tributo è prevista per quella parte di superficie ove i rifiuti speciali si formino in via continuativa e prevalente, a condizione che i produttori, tenuti a provvedere a proprie spese, ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, il cui onere della prova grava sul contribuente che intende ottenere l'esenzione. E' pur vero che l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria grava sull'amministrazione, ma per il diritto all'esenzione la prova va data dal contribuente, costituendo la esenzione richiesta, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale. ( cifr;
Cass.
Sez, trib. Sent. N° 8844/2025).
Tuttavia , non può sottacersi la Risoluzione emanata dal MEF 9/12/2014 N° 2/F , che ha esplicitato che i magazzini intermedi di produzione e/o di stoccaggio di prodotti finiti, devono essere considerati esenti da
TARI a prescindere dall'intervento regolamentare del Comune, e che le aree scoperte asservite al ciclo produttivo (terreno agricolo) danno luogo alla generazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili.
In conclusione, non essendo costituito in giudizio il Comune di Lentini, il ricorso deve essere accolto, in quanto il contribuente ha dimostrato che l'immobile è censito in catasto categoria D/10 ed è adibito alla attività agricola, e che l'immobile è asservito soltanto per lo stoccaggio di beni e/o prodotti agricoli.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 5^, accoglie il ricorso in epigrafe e annulla l'atto impugnato. Nulla spese.
Così deciso a Siracusa il 15 dicembre 2025.
IL Giudice monocratico
Dott. Teodoro ARGENTO
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 356/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lentini - Piazza Umberto 96016 Lentini SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9977 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1794/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 difesa dall'avv. Difensore_1, impugna l'avviso di pagamento evidenziato in epigrafe di complessivi euro 909,00, relativa alla TARI anno 2023. notificato il 16/11/2023 dal Comune di LENTINI.
La ricorrente deduce i seguenti motivi:
1. Difetto di tassabilità TARI immobile categoria D/10;
2. Difetto di servizio di smaltimento rifiuti;
3. Produzione di rifiuti speciali per l'attività agricola;
chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di LENTINI non è costituito in giudizio;
La causa viene posta in decisione come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, rilevato che il Comune di Lentini non è costituito in giudizio, acclara la regolare notifica del ricorso.
La ricorrente lamenta la non tassabilità dell'immobile in quanto posto al di fuori della cinta urbana, in aperta campagna, nella Indirizzo_1, fuori dal perimetro di rimozione dei R.S.U.; l'immobile produce rifiuti speciali e allo smaltimento dei rifiuti provvede la ricorrente mediante imprese specializzate. Sostiene, inoltre, la ricorrente che la tassazione dell'immobile è errata in quanto tassata dal Comune con l'aliquota prevista per “Autorimesse e magazzini senza vendita diretta”, senza tener conto che l'immobile quale bene pertinenziale al fondo rustico, non ha alcun rapporto con i terzi ed è utilizzato come deposito per l'attività agricola svolta.
Le doglianze del contribuente possono essere trattate congiuntamente e sono fondate.
Con l'art. 1, commi 639) e seguenti, Legge N° 147/2013, è stata introdotta l'imposta unica comunale che costituisce una sorta di service tax comprensiva delle tre distinte forme di prelievo comunale dell'IMU
(Imposta municipale unica), di natura patrimoniale, della TASI (Imposta comunale sui servizi indivisibili) e della TARI (Imposta comunale sui rifiuti), a sua volta fondata sui due presupposti del possesso di immobili, collegato alla loro natura e al loro valore, e dell'erogazione e fruizione di servizi comunali. Nel caso che qui ci riguarda, la TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è disciplinata dai commi da 641 a 668, che individuano i presupposti della stessa (comma 641) e i criteri di determinazione della tariffa. L'art 1 comma 649) legge 147/2013 richiede semplicemente, che le superfici in questione siano destinate ad attività produttive di rifiuti speciali, a prescindere dall'eventuale concomitanza della formazione di rifiuti urbani.
A tal proposito, occorre osservare che in un locale od area in cui si producano rifiuti speciali si formano anche rifiuti ordinari, e l'esclusione dalla tassa consiste della sola parte ove si producono rifiuti speciali, è onere del contribuente di fornire all'ente impositore i dati relativi all'esistenza e/o alla delimitazione delle aree che, non concorrano alla quantificazione della complessiva superficie imponibile. (Cass., Sez. 5, 4 aprile 2012, n. 5177; Cass., Sez. 5, 13 settembre 2017, n. 21250). Pertanto, la produzione di rifiuti speciali non Banca_1 un elemento escludente la produzione di rifiuti solidi urbani, stante la coesistenza della produzione dei due tipi di rifiuti speciali ed urbani. E, in tal senso, la regola è che, ai fini della determinazione della superficie tassabile, non deve tenersi conto di quella parte di superficie che per caratteristiche strutturali o per destinazione si formino, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, fatto salvo l'esercizio del potere di assimilazione del comune per quanto riguarda i rifiuti speciali. Per tale ragione, la legge richiede ai fini dello scorporo delle superfici da quelle tassabili, sia l'esistenza di caratteristiche strutturali o di destinazione del locale, sia il fatto che in esso si producano, di regola, rifiuti speciali, requisito quest'ultimo che non è integrato dalla mera occasionalità o possibilità, ma presuppone che il rifiuto speciale costituisca il prodotto normale e ordinario dell'attività svolta.
In conclusione, l'esenzione dal tributo è prevista per quella parte di superficie ove i rifiuti speciali si formino in via continuativa e prevalente, a condizione che i produttori, tenuti a provvedere a proprie spese, ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, il cui onere della prova grava sul contribuente che intende ottenere l'esenzione. E' pur vero che l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria grava sull'amministrazione, ma per il diritto all'esenzione la prova va data dal contribuente, costituendo la esenzione richiesta, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale. ( cifr;
Cass.
Sez, trib. Sent. N° 8844/2025).
Tuttavia , non può sottacersi la Risoluzione emanata dal MEF 9/12/2014 N° 2/F , che ha esplicitato che i magazzini intermedi di produzione e/o di stoccaggio di prodotti finiti, devono essere considerati esenti da
TARI a prescindere dall'intervento regolamentare del Comune, e che le aree scoperte asservite al ciclo produttivo (terreno agricolo) danno luogo alla generazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili.
In conclusione, non essendo costituito in giudizio il Comune di Lentini, il ricorso deve essere accolto, in quanto il contribuente ha dimostrato che l'immobile è censito in catasto categoria D/10 ed è adibito alla attività agricola, e che l'immobile è asservito soltanto per lo stoccaggio di beni e/o prodotti agricoli.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 5^, accoglie il ricorso in epigrafe e annulla l'atto impugnato. Nulla spese.
Così deciso a Siracusa il 15 dicembre 2025.
IL Giudice monocratico
Dott. Teodoro ARGENTO