TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 13/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai SIg.ri Magistrati:
dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 222/2023 R.G., promosso da:
nata a [...], il [...] C.F.: Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Caltanissetta, via F. Paladini 208/h presso lo studio dell'avv. Francesca
Cocca, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
Contro
, nato a [...], il [...], C.F.: , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Caltanissetta, via Libertà n. 102, presso lo studio dell'Avv. Guarino Matteo
Giovanni, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata in calce alla memoria di costituzione.
Convenuto
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 11/12/2024 svoltasi mediante trattazione scritta entrambe le parti concludevano chiedendo accogliersi le conclusioni congiunte da loro formulate e depositate il 10/12/2024.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto . MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.02.2023 , chiedeva pronunciarsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto in Caltanissetta il 4.09.2008 con , dalla cui Controparte_1 unione erano nati i figli (il 18.08.2009) e (l'8.12.2019) ed esponeva che, giusta Per_1 Per_2
decreto del 27.6.2022, questo Tribunale aveva omologato la separazione delle parti e che queste, da allora, non si sono più riconciliate. Deduceva la ricorrente che successivamente all'omologa della loro separazione si vedeva costretta dal SI. a lasciare la casa coniugale inizialmente a lei CP_1 assegnata e pertanto chiedeva la revoca dell'assegnazione dell'immobile con rideterminazione dell'assegno di mantenimento originariamente previsto in favore dei figli, in ragione della maggiore spesa che la stessa ricorrente era tenuta ad affrontare per il canone di locazione di altro immobile.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio, ma contestava tutto quando dedotto dalla ricorrente e precisava che era stata la SI.ra a decidere autonomamente di lasciare la casa familiare, assegnata in sede di Pt_1
separazione, poiché aveva intrapreso una nuova relazione sentimentale. Il convenuto chiedeva, pertanto, revocarsi l'assegnazione della casa familiare alla SI.ra , confermarsi l'affido Pt_1
condiviso ai genitori del figlio , con collocazione abitativa del medesimo presso la Persona_3 madre, nonché disporsi l'affidamento condiviso del figlio più grande, ma con Persona_4
collocamento paritario presso entrambi i genitori. Quanto ai rapporti di natura patrimoniale il convenuto chiedeva la riduzione dell'importo del contributo dovuto per il mantenimento per il figlio minore , atteso il peggioramento delle sue condizioni reddituali con obbligo, invece, per Per_2
entrambi i genitori di provvedere al mantenimento diretto del figlio più grande, Persona_4
nei periodi di rispettiva permanenza.
In esito alla udienza presidenziale, il Giudice delegato dopo aver ascoltato il figlio minore
[...] così disponeva: “ conferma l'affido condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori Per_4
con collocamento prevalente presso la madre, SI.ra ; conferma le modalità di Parte_1
esercizio del diritto di visita da parte del padre, SI. , nei confronti del figlio più Controparte_1
piccolo, già previste in sede di separazione consensuale;
dispone che il padre Persona_3
potrà esercitare il diritto di visita nei confronti del figlio più grande, , secondo le Persona_4
modalità e tempi previsti e meglio indicati in parte motiva;
dispone che entrambi i figli potranno trascorrere le festività natalizie e pasquali nonché il periodo estivo con il padre secondo le modalità e tempi meglio indicati nella comparsa di costituzione del SI. depositata Controparte_1
il 9/5/2023 ( pag. 3); autorizza la SI.ra ad eventualmente trasferirsi in Belgio Parte_1
disponendo in tal caso il collocamento prevalente dei due figli minori presso il padre;
pone a carico del SI. l'onere di corrispondere mensilmente, entro il giorno cinque di ogni Controparte_1 mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli la somma di €250,00 per ciascuno, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre alla metà delle straordinarie queste ultime determinate secondo il protocollo in uso presso questo Tribunale e sottoscritto nel 2018 dal Presidente del Tribunale di Caltanissetta e dal Presidente del ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta;
revoca l'assegnazione alla SI.ra Parte_1 della casa coniugale”.
Con sentenza non definitiva del 31.1.2024 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio mentre il giudizio è proseguito per le successive determinazioni relative all'affidamento e collocamento dei due figli minori ed ai rapporti patrimoniali tra le parti.
La causa è stata istruita con prove documentali ed è stata altresì disposta una consulenza tecnica al fine di accertare le capacità genitoriali delle parti nonché per accertare le condizioni psicofisiche dei due figli minori.
Le parti in esito alla disposta consulenza tecnica e grazie alla mediazione dell'ausiliario del
Tribunale giungevano ad un accordo tra loro e depositavano conclusioni congiunte per il cui accoglimento hanno insistito.
Tale accordo, sottoscritto dalle parti e depositato il 10/12/2024, sinteticamente prevede: l'affido condiviso dei due figli minori con collocamento prevalente presso la madre e la compiuta regolamentazione del diritto di visita e dei tempi di permanenza presso il padre e l'obbligo per quest'ultimo di corrispondere a titolo di contributo per il loro mantenimento in favore della SI.ra la somma di € 250,00 per ciascuno rivalutabile secondo gli indici Istat oltre alla metà delle Pt_1
spese straordinarie. Le parti, inoltre, rinunciavano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento e nell'ambito della complessiva regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali la SI.ra assumeva l'obbligo di trasferire in favore del SI. la sua Parte_1 Controparte_1 quota del diritto di proprietà ( pari a 7/12) su alcuni beni immobili a fronte dell'obbligo per il coniuge convenuto di corrispondere la somma di € 5000,00 con accollo interno del mutuo a suo tempo contratto da entrambi.
Tali condizioni appaiono rispondenti all'interesse dei due figli minori e non presentano profili di contrarietà all'ordinamento e come tali sono meritevoli di accoglimento.
Le spese di lite, tenuto conto della definizione del giudizio mediante deposito di conclusioni congiunte, devono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 222/2023 R.G.A.C., respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dispone che i rapporti tra le parti, a seguito della pronunciata cessazione degli effetti civili del matrimonio, siano regolati dall'accordo da loro raggiunto e sottoscritto e depositato il 10/12/2024;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite in queste ricomprese quelle di consulenza già liquidate.
Così deciso nella Camera di conSIlio del 23 dicembre 2024 .
Il Presidente
Gabriella Canto
Il Giudice est.
Calogero D. Cammarata