CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 505/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IC FRANCESCO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4027/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239002243086000 CANONE ACQUA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239002243086000 CANONE ACQUA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239002243086000 CANONE ACQUA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239002243086000 RADIODIFFUSIONI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239002243086000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239002243086000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239002243086000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239002243086000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160059970852000 RADIODIFFUSIONI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160059970852000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160066129270000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160066129270000 CANONE ACQUA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160071473538000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160071473538000 CANONE ACQUA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180009936414000 CANONE ACQUA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190012547063000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 08.05.2025 il signor Ricorrente_1, impugna dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo di Catania l'intimazione di pagamento n. 29320239002243086000, notificata in data
25.02.2024 di euro 1.230,14, limitatamente alle sottostanti cartelle di pagamento:
a) cartella di pagamento n. 29320160059970852000 di € 574,35, relativa a tasse automobilistiche ed accessori per l'anno 2010 e registro canoni radioaudizioni circolari e televisioni ed accessori per l'anno 2015;
b) cartella di pagamento n. 29320160066129270000 di € 278,94, relativa diritto annuale a titolo di diritto annuale camera di commercio ed accessori per l'anno 2013 e canone acqua ed accessori per l'anno 2010;
c) cartella di pagamento n. 29320160071473538000 di € 216,96, relativa a diritto annuale camera di commercio ed accessori per l'anno 2014 e canone acqua ed accessori per l'anno 2011;
d) cartella di pagamento n. 29320180009936414000 di € 53,95, relativa a canone acqua ed accessori per l'anno 2012;
e) cartella di pagamento n. 29320190012547063000 di € 1.230,14, relativa a diritto annuale camera di commercio ed accessori per l'anno 2015.
Eccepisce:
1) l'omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti e/o liquidazione da parte dell'Ente impositore ed alla conseguente decadenza dal potere impositivo;
2) la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento ed alla intervenuta decadenza dal termine per la notifica della cartella;
3) l'intervenuta prescrizione del diritto di credito;
Conclude chiedendo, previa richiesta di sospensione, di dichiarare nulli, annullare e/o con qualunque formula rendere inefficaci l'intimazione di pagamento n. 29320239002243086000 e gli atti ad essa prodromici. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_1, procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
In data 09.05.2024 deposita riepilogo del pagamento del CUT. In data 10.06.2024 deposita quietanza del pagamento del CUT.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita il 11.06.2024 sostenendo la legittimità e la tempestività dell'attività di riscossione
Fa rilevare le cartelle di pagamento sottese sono state tutte regolarmente notificate e pertanto il ricorso è del tutto infondato ed inammissibile.
Conclude chiedendo di rigettare le domande attrici proposte
contro
ER e condannare, in conseguenza, parte ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi di lite. In subordine con la compensazione delle stesse.
All'udienza del 23.09.2025 la Corte rigetta la richiesta di sospensione dell'atto impugnato e rinvia a nuovo ruolo per la trattazione del merito. Condanna la parte ricorrente alle spese di fase per complessivi euro
200,00, oltre accessori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fissata in composizione monocratica per trattare la chiesta inibitoria la Corte, all'udienza del 14.01.2026 pone la causa in decisione e ritiene:
- di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle cartelle di pagamento n. 29320160066129270000,
29320160071473538000 e 29320180009936414000 relativamente all'iscrizione a ruolo effettuata dal
Comune di Letojanni per canone acqua ed accessori, il cui titolo è di natura non tributaria.
Recentemente la suprema Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con sentenza n. 23858 del 26/08/2025 ha statuito che: “ … Queste Sezioni Unite ebbero ad affermare, quasi due decenni or sono, che la domanda con la quale l'utente del servizio pubblico di erogazione dell'acqua, contestando l'importo preteso per la fornitura dal gestore del servizio in base ad una determinata tariffa, ne richieda la riduzione in applicazione di una diversa tariffa, introduce una controversia relativa al rapporto individuale di utenza,
e spetta pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. Sez. U. 2 marzo 2006, n. 4584, secondo cui, sebbene nel regime scaturito dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 33 del d.lgs. n.
33 del 1998, come sostituito dalla l. n. 205 del 2000, sia venuta meno l'espressa esclusione di dette controversie dall'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, tale esclusione va confermata e ribadita, in quanto la Corte costituzionale, nel ridefinire l'ambito della predetta giurisdizione esclusiva, ha precisato che questa postula l'inerenza della controversia ad una situazione di potere della P.A., laddove la controversia avente ad oggetto rapporti individuali di utenza non vede coinvolta la P.A. come autorità). Di recente, proprio con riguardo al conguaglio per partite pregresse del servizio idrico integrato, Cass. Sez. U. 11 ottobre 2022, n. 29593 ha richiamato il detto precedente rilevando come il giudizio in cui si controverta dell'importo preteso per la fornitura dal gestore del servizio idrico in base a una determinata tariffa abbia natura esclusivamente patrimoniale in quanto non presenta connessione funzionale con l'ordinamento del servizio pubblico destinato alla soddisfazione dell'interesse generale e, per conseguenza, non investe il titolo in base al quale l'erogatore del servizio opera, ma solo l'esecuzione della singola prestazione contrattuale. Nello stesso senso
Cass. Sez. U. 9 febbraio 2023, n. 4079 ha rilevato che le controversie relative al riconoscimento del diritto alla ripetizione delle somme già pagate, indicate in bolletta come partite pregresse e, dunque, relative alla liquidazione dei corrispettivi per le prestazioni che il gestore deve erogare, appartengono al giudice ordinario. Del resto va aggiunto, «la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza» (Corte cost. sent. n. 335 del
2008)”. Pertanto questa Corte ritiene di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle cartelle sopra mezionate, in questa sede impugnate, emesse per “canone acqua” anni 2010, 2011 e 2023 il cui titolo è di natura non tributaria e su tali atti è competente l'Autorità giudiziaria ordinaria davanti alla quale la causa deve essere riassunta nei termini di legge.
- Fondate le eccezioni sollevate dalla parte ricorrente in ordine alla prescrizione delle cartelle di pagamento nn. 29320160066129270000, 29320160071473538000 e 29320190012547063000, relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per le annualità 2013, 2014 e 2015 e registro canoni radioaudizioni circolari e televisioni ed accessori per l'anno 2015.
Invero, tra la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, avvenuta in data 25 febbraio
2024, e l'insorgenza dei crediti azionati, risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto per i diritti annuali dovuti alla CCIAA, nonché quello decennale previsto per i canoni di radioaudizioni.
Tale decorso non risulta validamente interrotto, atteso che l'Ente convenuto è rimasto inerte e non ha prodotto idonea documentazione probatoria atta a dimostrare né l'avvenuta notifica degli atti presupposti né la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione.
- Infondate e inammissibili le eccezioni sollevate dalla parte ricorrente in ordine all'omessa notifica degli atti prodromici e alla prescrizione, con riferimento alla cartella di pagamento n. 29320160059970852000.
Nel caso di specie, tra la notifica della cartella presupposta e l'intimazione di pagamento qui impugnata non
è decorso il termine prescrizionale, risultando applicabile, per la tassa automobilistica, il termine triennale di prescrizione.
Invero, tale termine risulta validamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
29320229012038839/000, depositata in atti dal Concessionario, notificata in data 30 marzo 2023 mediante deposito dell'avviso presso la casa comunale.
Giova richiamare l'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il quale stabilisce che “gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente” e che ciascun atto autonomamente impugnabile può essere impugnato solo per vizi propri, restando consentita l'impugnazione congiunta degli atti precedenti solo nell'ipotesi di loro mancata notificazione.
In tale contesto, il principio secondo cui i diversi atti del procedimento tributario autonomamente impugnabili
(quali l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento) possono essere censurati esclusivamente per vizi propri è volto a impedire l'elusione del termine decadenziale per la proposizione del ricorso, previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.
Per “vizi propri” devono intendersi, pertanto, i soli vizi specifici, formali o sostanziali, dell'atto impugnato, distinti e autonomi rispetto a quelli riferibili a un diverso atto del procedimento, precedentemente notificato e non tempestivamente contestato.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, con riferimento alla cartella n.
29320160059970852000, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, resta sindacabile in sede giurisdizionale unicamente per vizi propri, con esclusione delle censure relative all'atto presupposto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. VI-5, ord. n. 11143 del 6 aprile
2022; Cass. n. 1961 del 2019).
In definitiva questa Corte, in parziale accoglimento del ricorso, rettifica parzialmente l'intimazione di pagamento n. n. 29320239002243086000 disponendo l'annullamento delle sole cartelle di pagamento nn.
29320160066129270000, 29320160071473538000 e 29320190012547063000. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso:
• dichiara preliminarmente il proprio difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle di pagamento nn.
29320160066129270000, 29320160071473538000 e 29320180009936414000, afferenti all'iscrizione a ruolo effettuata dal Comune di Letojanni per canone idrico ed accessori;
• dispone la rettifica parziale dell'intimazione di pagamento n. 29320239002243086000 e, per l'effetto, annulla le cartelle di pagamento nn. 29320160066129270000, 29320160071473538000 e 29320190012547063000;
• rigetta il ricorso per il resto, ritenendo l'intimazione di pagamento, per le ulteriori poste, valida e legittima;
• compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Catania il 14.01.2026
Il giudice singolo
SC PE NO
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IC FRANCESCO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4027/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239002243086000 CANONE ACQUA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239002243086000 CANONE ACQUA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239002243086000 CANONE ACQUA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239002243086000 RADIODIFFUSIONI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239002243086000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239002243086000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239002243086000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239002243086000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160059970852000 RADIODIFFUSIONI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160059970852000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160066129270000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160066129270000 CANONE ACQUA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160071473538000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160071473538000 CANONE ACQUA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180009936414000 CANONE ACQUA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190012547063000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 08.05.2025 il signor Ricorrente_1, impugna dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo di Catania l'intimazione di pagamento n. 29320239002243086000, notificata in data
25.02.2024 di euro 1.230,14, limitatamente alle sottostanti cartelle di pagamento:
a) cartella di pagamento n. 29320160059970852000 di € 574,35, relativa a tasse automobilistiche ed accessori per l'anno 2010 e registro canoni radioaudizioni circolari e televisioni ed accessori per l'anno 2015;
b) cartella di pagamento n. 29320160066129270000 di € 278,94, relativa diritto annuale a titolo di diritto annuale camera di commercio ed accessori per l'anno 2013 e canone acqua ed accessori per l'anno 2010;
c) cartella di pagamento n. 29320160071473538000 di € 216,96, relativa a diritto annuale camera di commercio ed accessori per l'anno 2014 e canone acqua ed accessori per l'anno 2011;
d) cartella di pagamento n. 29320180009936414000 di € 53,95, relativa a canone acqua ed accessori per l'anno 2012;
e) cartella di pagamento n. 29320190012547063000 di € 1.230,14, relativa a diritto annuale camera di commercio ed accessori per l'anno 2015.
Eccepisce:
1) l'omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti e/o liquidazione da parte dell'Ente impositore ed alla conseguente decadenza dal potere impositivo;
2) la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento ed alla intervenuta decadenza dal termine per la notifica della cartella;
3) l'intervenuta prescrizione del diritto di credito;
Conclude chiedendo, previa richiesta di sospensione, di dichiarare nulli, annullare e/o con qualunque formula rendere inefficaci l'intimazione di pagamento n. 29320239002243086000 e gli atti ad essa prodromici. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_1, procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
In data 09.05.2024 deposita riepilogo del pagamento del CUT. In data 10.06.2024 deposita quietanza del pagamento del CUT.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita il 11.06.2024 sostenendo la legittimità e la tempestività dell'attività di riscossione
Fa rilevare le cartelle di pagamento sottese sono state tutte regolarmente notificate e pertanto il ricorso è del tutto infondato ed inammissibile.
Conclude chiedendo di rigettare le domande attrici proposte
contro
ER e condannare, in conseguenza, parte ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi di lite. In subordine con la compensazione delle stesse.
All'udienza del 23.09.2025 la Corte rigetta la richiesta di sospensione dell'atto impugnato e rinvia a nuovo ruolo per la trattazione del merito. Condanna la parte ricorrente alle spese di fase per complessivi euro
200,00, oltre accessori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fissata in composizione monocratica per trattare la chiesta inibitoria la Corte, all'udienza del 14.01.2026 pone la causa in decisione e ritiene:
- di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle cartelle di pagamento n. 29320160066129270000,
29320160071473538000 e 29320180009936414000 relativamente all'iscrizione a ruolo effettuata dal
Comune di Letojanni per canone acqua ed accessori, il cui titolo è di natura non tributaria.
Recentemente la suprema Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con sentenza n. 23858 del 26/08/2025 ha statuito che: “ … Queste Sezioni Unite ebbero ad affermare, quasi due decenni or sono, che la domanda con la quale l'utente del servizio pubblico di erogazione dell'acqua, contestando l'importo preteso per la fornitura dal gestore del servizio in base ad una determinata tariffa, ne richieda la riduzione in applicazione di una diversa tariffa, introduce una controversia relativa al rapporto individuale di utenza,
e spetta pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. Sez. U. 2 marzo 2006, n. 4584, secondo cui, sebbene nel regime scaturito dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 33 del d.lgs. n.
33 del 1998, come sostituito dalla l. n. 205 del 2000, sia venuta meno l'espressa esclusione di dette controversie dall'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, tale esclusione va confermata e ribadita, in quanto la Corte costituzionale, nel ridefinire l'ambito della predetta giurisdizione esclusiva, ha precisato che questa postula l'inerenza della controversia ad una situazione di potere della P.A., laddove la controversia avente ad oggetto rapporti individuali di utenza non vede coinvolta la P.A. come autorità). Di recente, proprio con riguardo al conguaglio per partite pregresse del servizio idrico integrato, Cass. Sez. U. 11 ottobre 2022, n. 29593 ha richiamato il detto precedente rilevando come il giudizio in cui si controverta dell'importo preteso per la fornitura dal gestore del servizio idrico in base a una determinata tariffa abbia natura esclusivamente patrimoniale in quanto non presenta connessione funzionale con l'ordinamento del servizio pubblico destinato alla soddisfazione dell'interesse generale e, per conseguenza, non investe il titolo in base al quale l'erogatore del servizio opera, ma solo l'esecuzione della singola prestazione contrattuale. Nello stesso senso
Cass. Sez. U. 9 febbraio 2023, n. 4079 ha rilevato che le controversie relative al riconoscimento del diritto alla ripetizione delle somme già pagate, indicate in bolletta come partite pregresse e, dunque, relative alla liquidazione dei corrispettivi per le prestazioni che il gestore deve erogare, appartengono al giudice ordinario. Del resto va aggiunto, «la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza» (Corte cost. sent. n. 335 del
2008)”. Pertanto questa Corte ritiene di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle cartelle sopra mezionate, in questa sede impugnate, emesse per “canone acqua” anni 2010, 2011 e 2023 il cui titolo è di natura non tributaria e su tali atti è competente l'Autorità giudiziaria ordinaria davanti alla quale la causa deve essere riassunta nei termini di legge.
- Fondate le eccezioni sollevate dalla parte ricorrente in ordine alla prescrizione delle cartelle di pagamento nn. 29320160066129270000, 29320160071473538000 e 29320190012547063000, relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per le annualità 2013, 2014 e 2015 e registro canoni radioaudizioni circolari e televisioni ed accessori per l'anno 2015.
Invero, tra la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, avvenuta in data 25 febbraio
2024, e l'insorgenza dei crediti azionati, risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto per i diritti annuali dovuti alla CCIAA, nonché quello decennale previsto per i canoni di radioaudizioni.
Tale decorso non risulta validamente interrotto, atteso che l'Ente convenuto è rimasto inerte e non ha prodotto idonea documentazione probatoria atta a dimostrare né l'avvenuta notifica degli atti presupposti né la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione.
- Infondate e inammissibili le eccezioni sollevate dalla parte ricorrente in ordine all'omessa notifica degli atti prodromici e alla prescrizione, con riferimento alla cartella di pagamento n. 29320160059970852000.
Nel caso di specie, tra la notifica della cartella presupposta e l'intimazione di pagamento qui impugnata non
è decorso il termine prescrizionale, risultando applicabile, per la tassa automobilistica, il termine triennale di prescrizione.
Invero, tale termine risulta validamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
29320229012038839/000, depositata in atti dal Concessionario, notificata in data 30 marzo 2023 mediante deposito dell'avviso presso la casa comunale.
Giova richiamare l'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il quale stabilisce che “gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente” e che ciascun atto autonomamente impugnabile può essere impugnato solo per vizi propri, restando consentita l'impugnazione congiunta degli atti precedenti solo nell'ipotesi di loro mancata notificazione.
In tale contesto, il principio secondo cui i diversi atti del procedimento tributario autonomamente impugnabili
(quali l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento) possono essere censurati esclusivamente per vizi propri è volto a impedire l'elusione del termine decadenziale per la proposizione del ricorso, previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.
Per “vizi propri” devono intendersi, pertanto, i soli vizi specifici, formali o sostanziali, dell'atto impugnato, distinti e autonomi rispetto a quelli riferibili a un diverso atto del procedimento, precedentemente notificato e non tempestivamente contestato.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, con riferimento alla cartella n.
29320160059970852000, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, resta sindacabile in sede giurisdizionale unicamente per vizi propri, con esclusione delle censure relative all'atto presupposto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. VI-5, ord. n. 11143 del 6 aprile
2022; Cass. n. 1961 del 2019).
In definitiva questa Corte, in parziale accoglimento del ricorso, rettifica parzialmente l'intimazione di pagamento n. n. 29320239002243086000 disponendo l'annullamento delle sole cartelle di pagamento nn.
29320160066129270000, 29320160071473538000 e 29320190012547063000. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso:
• dichiara preliminarmente il proprio difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle di pagamento nn.
29320160066129270000, 29320160071473538000 e 29320180009936414000, afferenti all'iscrizione a ruolo effettuata dal Comune di Letojanni per canone idrico ed accessori;
• dispone la rettifica parziale dell'intimazione di pagamento n. 29320239002243086000 e, per l'effetto, annulla le cartelle di pagamento nn. 29320160066129270000, 29320160071473538000 e 29320190012547063000;
• rigetta il ricorso per il resto, ritenendo l'intimazione di pagamento, per le ulteriori poste, valida e legittima;
• compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Catania il 14.01.2026
Il giudice singolo
SC PE NO