TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/12/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile-, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n° 3905/2022 al Ruolo Generale e vertente tra
Parte_1
(avv. Katia Canali e Carlo Ficarelli)
-ATTRICE- e
61 Controparte_1
(avv. Riccardo Paolini) Controparte_2
(avv. Riccardo Paolini)
-CONVENUTI- CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, ogni diversa ed avversa istanza sia di merito che istruttoria respinta, e con ogni più ampia conseguenziale e favorevole declaratoria del caso e di legge: In via principale, ACCERTARE la mancanza di gravi motivi e di condizioni legali e statutarie in presenza delle quali il Centro Medico Ripa61 ha deciso per l'emissione di un provvedimento di espulsione a
[...]
e per l'effetto DICHIARARE detta delibera associativa, assunta formalmente il giorno Pt_1
10/12/2021, e così anche tutti gli atti conseguenti alla medesima tra cui in particolare il provvedimento di espulsione dall'associazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, dello Statuto associativo, nulli nonché inefficaci, comunque privi di alcun effetto giuridico.
In via principale, ACCERTARE E DICHIARARE il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, e , nella Sua qualità di Presidente del Controparte_4 CP_3
, responsabili in via unitaria e solidale alla rifusione in favore di della somma
[...] Parte_1 di euro 10.000,00 per l'ingiusto e vessatorio provvedimento di espulsione associativa alla medesima elevato o in quella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come di legge. La difesa di parte attrice, pur atteso che le difese svolte e i documenti prodotti forniscono al Giudice elementi probatori inequivocabili e certi, CHIEDE che il Giudice del Tribunale di Modena, Voglia rimettere la causa in istruttoria.”
Centro Medico Ripa 61:
“Ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa;
- in via principale, previa ogni declaratoria del caso e di legge, rigettarsi le domande tutte promosse nei confronti del Centro Medico Ripa61, perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via riconvenzionale: accertato e dichiarato che il comportamento della dott.ssa ha Parte_1 causato al Centro i danni esposti in narrativa, condannare l'attrice a risarcire alla CP_3 convenuta tutti i danni patiti e patiendi quantificati allo stato nella complessiva somma di € 15.000,00 o in quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa o da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- in via riconvenzionale subordinata: operarsi compensazione tra le somme dovute al
[...]
ed ogni e qualsiasi somma che, in denegata ipotesi, dovesse essere riconosciuta CP_3 all'attrice a qualsiasi titolo. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
Controparte_2
“Ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa;
in via principale:
previa ogni declaratoria del caso e di legge, rigettarsi le domande tutte promosse nei confronti del dott. perché infondate in fatto ed in diritto;
Controparte_2 condannarsi la dott.ssa al risarcimento dei danni ovvero al pagamento in favore del Parte_1 dott. di una somma equitativamente determinata da liquidarsi, anche d'ufficio Controparte_2 nella sentenza, per lite temerariamente intrapresa ex art.96 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
***************
premesso di essere stata socia fondatrice del , associazione Parte_1 Parte_2 professionale di medici di Medicina Generale convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale
(c.detti medici di base, o MMG), agisce nei confronti dell'associazione e del suo presidente,
al fine di ottenere la revoca della delibera associativa ricevuta in Controparte_2 comunicazione il 15 dicembre 2021, con cui era stata decisa la propria espulsione dall'associazione, ed il conseguente risarcimento dei danni, come da conclusioni riportate in premessa.
61 e separatamente costituiti, si oppongono, svolgendo Controparte_1 Controparte_2 domande risarcitorie, come da conclusioni riportate in premessa.
Delle rispettive ragioni delle parti si darà conto nella parte motiva.
Depositate dalle parti le memorie ex art.183 co.6° cpc e ritenuto dall'istruttore superfluo ogni approfondimento istruttorio, la causa, scaduti in data 7 aprile 2025 i termini assegnati ex art.190 cpc, è stata riservata in decisione monocratica, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte.
OSSERVA
1) I dati certi di causa sono i seguenti.
a) il 61 è una associazione di medici di base costituita in data 20 gennaio 2010 Controparte_1 fra vari dottori -fra cui l'attrice ed il convenuto retta da uno Parte_1 Controparte_2
Statuto che, tra l'altro, prevede la paritaria partecipazione degli associati agli utili ed alle perdite
(art.8), con eguale suddivisione delle spese di gestione dello studio comune (art.14), sito in
AN IL (Mo).
L'art.20 di tale Statuto assegna all'assemblea dell'associazione, con la maggioranza di due terzi, il potere di espulsione dei suoi associati “per comportamenti e motivi gravi”.
b) in data 3 settembre 2021, la dottoressa è stata sospesa dall'esercizio della professione Pt_1 medica per inadempimento dell'obbligo vaccinale, imposto agli operatori sanitari dall'art.4 del DL
n°44/21 convertito in legge n°76/21; c) la stessa, con delibera dell'assemblea straordinaria dell'associazione in data 10/12/2021, è stata espulsa dall'associazione con la seguente motivazione: “successivamente all'incontro avvenuto nella giornata odierna alle h.12.15, in cui la dott.ssa non è stata in grado di fornire indicazioni Pt_1 circa il prossimo futuro e le proprie personali scelte, tenuto conto che è venuta a mancare la condivisione di obiettivi comuni, preso atto della difformità di opinioni e operatività nei confronti degli assistiti condivisa dalla totalità degli altri associati e preso atto delle gravi problematiche causate dalle scelte personali che hanno portato a ricadute negative sull'immagine dell'associazione a cui non hanno fatto seguito intenti di ricerca di una soluzione, i restanti membri dell'associazione all'unanimità decidono di espellere la dott.ssa dall'associazione ”. Pt_1 Parte_2
2) L'art.4 del DL 44/21 convertito in legge n°76/21 ha istituito l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari “in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”, stabilendo che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”.
La scadenza è stata prorogata (dal DL n°172/21, convertito in legge n°3/22, e poi dal DL n°24/22, convertito in legge n°3/22) al 31 dicembre 2022, e non più prorogata, sicché l'obbligo è decaduto, anche se la vaccinazione è ancora raccomandata agli operatori sanitari nelle linee guida ministeriali, ed è loro proposta nelle campagne vaccinali annuali.
Infine, il DL n°202/2024, convertito nella legge n°15/2025, ha abrogato le disposizioni sanzionatorie originariamente previste per la violazione di tale obbligo.
3) Nello scrutinio relativo alla legittimità di detta delibera, non è però rilevante ciò che è accaduto in seguito, sul piano normativo.
All'epoca dei fatti, la scelta (pacifica) dell'attrice di non vaccinarsi contro l'epidemia da SARS-
CoV-2, ha costituito violazione dell'obbligo legale all'epoca esistente, ritenuto conforme a
Costituzione (v. Corte Cost. nn°14 e 15 del 2023) sotto ogni profilo, compreso quello relativo alla libertà di autodeterminazione, posto che “l'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge”.
Fra queste, la sospensione dall'esercizio della professione, irrogatale dal competente Ordine in data
3 settembre 2021. 4) Tale inibitoria ha determinato l'impossibilità temporanea per l'attrice di esercitare la professione medica, e la necessità per gli altri associati di reperire un sostituto, cui affidare temporaneamente i pazienti in carico alla dottoressa sospesa.
Le notizie di stampa del periodo, ed il reclamo presentato da un utente -entrambi documentati e certamente relativi alla vicenda de qua- rendono verosimile che vi sia stato un iniziale disservizio, non avendo il sostituto le credenziali necessarie per accedere alla cartella digitale di tali pazienti e prescrivere farmaci ed esami in forma smaterializzata.
Il problema è stato in breve risolto, con l'arrivo di un nuovo sostituto “che da poco tempo risulta autonomo nella stesura di ricette ed esami” -così nel verbale assembleare del 10 dicembre 2021.
Resta, però, la pubblicità negativa che, al pari del disservizio iniziale, sul piano della causalità materiale, in base alla regola della condicio sine qua non, va in ogni caso ricondotta all'attrice -a prescindere dall'adozione, da parte sua, di condotte ostruzionistiche, quale conseguenza della sua condotta omissiva, costituita dalla mancata vaccinazione,
Ciò, all'evidenza, ha costituito l'oggetto di discussione dell'incontro preliminare all'assemblea del
10 dicembre 2021, risolto con esito negativo.
Nel verbale di tale assemblea, si dà atto che nel corso dell'incontro “la dott.ssa non è stata in Pt_1 grado di fornire indicazioni circa il prossimo futuro e le proprie personali scelte”.
Trattasi di circostanza non contestata;
in coerenza, del resto, con la posizione dell'attrice, che si lamenta unicamente della sproporzione della sanzione espulsiva rispetto alla sua condotta scientemente omissiva.
A tal proposito, è il caso di precisare che la Delibera Pres. n°16 del 2 maggio 2022 si è limitata a dare attuazione ad una previsione contenuta nel DL n°24/22 (“....l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”), dando termine per la produzione documentale ed atto dell'automatica ripresa della sospensione al suo inutile spirare.
Tale documento, semmai, certifica che fino a detta epoca la sospensione era ancora in essere, e quindi l'attrice non era ancora vaccinata, poiché in caso contrario, già in base alle disposizioni originarie, avrebbe ottenuto la sua revoca, a seguito di richiesta documentata.
Evidentemente, cinque mesi prima, nel corso del colloquio l'attrice non ha soddisfatto le aspettative degli altri associati, che -detto senza giri di parole- volevano che lei si vaccinasse. Il contrasto su tale questione ha indotto l'unanimità degli altri associati ad espellerla, “tenuto conto che è venuta a mancare la condivisione di obiettivi comuni, preso atto della difformità di opinioni e operatività nei confronti degli assistiti condivisa dalla totalità degli altri associati e preso atto delle gravi problematiche causate dalle scelte personali che hanno portato a ricadute negative sull'immagine dell'associazione a cui non hanno fatto seguito intenti di ricerca di una soluzione”.
Trattasi di motivazione aderente alla realtà dei fatti, essendo indubbio che la scelta personale dell'attrice ha determinato problemi di gestione e ricadute negative sull'immagine dell'associazione, e che la sua persistente volontà non lasciava agli altri associati speranze di una pronta soluzione di tali problematiche.
5) La questione, pertanto, si risolve nel valutare se i “comportamenti e motivi” testé descritti possano considerarsi “gravi” e, dunque, legittimanti l'espulsione a sensi di Statuto.
E' il caso di partire dalla considerazione che la situazione non poneva agli altri associati che due sole alternative:
a) mantenere la collega sospesa nell'associazione, sostituendola con altri nell'attività fino a quando, in un imprecisato futuro, la sospensione fosse venuta meno per ragioni oggettive, vista la sua persistente volontà di non vaccinarsi;
b) espellerla.
Si tratta di una situazione in cui i diritti contrapposti in gioco risultano in concreto posti in condizione di alternativa secca, che non ne consentiva la contemporanea tutela.
Ciò che occorre accertare, pertanto, è se gli altri componenti dell'associazione fossero obbligati a mantenere quale loro associata un medico di base che rifiutava di vaccinarsi, nonostante l'obbligo di legge e la conseguente impossibilità di esercitare la professione, provvedendo alla sua temporanea sostituzione per un periodo all'epoca indeterminabile.
Ciò, in epoca ancora di piena emergenza CO (com'è noto, nell'autunno-inverno 2021 si è avuto in Italia un picco epidemiologico per l'arrivo delle varianti Delta ed Omicron), e di massiccia campagna informativa, rivolta a tutta la popolazione, sulla necessità di vaccinarsi, ovvero di continuare a farlo (nel periodo era in atto la campagna per il terzo richiamo del vaccino), in cui il messaggio insistentemente trasmesso era che la vaccinazione di tutti avrebbe limitato la capacità di circolazione del virus, attraverso la riduzione significativa della possibilità, per i soggetti vaccinati, sia di contrarre l'infezione che di trasmetterla, e quella del singolo avrebbe contribuito al contenimento degli effetti patologici dell'infezione pur eventualmente da tale soggetto contratta.
Il fatto stesso che tali obblighi siano stati prorogati per due volte, fino al 31 dicembre 2022, rende testimonianza che, all'epoca dei fatti, non era affatto pronosticabile la durata della pandemia. Si tratta del periodo in cui la campagna vaccinale è stata a livello normativo supportata dall'introduzione dell'obbligo per determinate categorie -non soltanto per gli operatori sanitari, ma anche per altri gruppi a maggior rischio (ultracinquantenni), ed ha avuto ulteriore impulso coinvolgendo proprio i medici di base nella informazione capillare e nella somministrazione, per effetto del “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-
2” adottato con Decreto del Ministro della Salute in data 2 gennaio 2021, e del correlato protocollo d'intesa del 21 febbraio 2021 intercorso a livello nazionale tra Governo, Regioni e sindacati dei medici di base, recepito dalla Regione IL-Romagna con delibera di giunta n°258 del 22 febbraio 2021 ed attuato con successivi atti.
Nel contesto dell'epoca, mantenere nel proprio organico un medico di medicina generale, definito nella stampa dell'epoca “no vax”, significava perpetrare, per un tempo non pronosticabile, la pubblicità negativa già derivata all'associazione nei confronti dei propri utenti.
Utenti che, com'è noto, sono sempre liberi di sostituire il proprio medico di base, che è prevalentemente remunerato in funzione del numero di pazienti che lo hanno prescelto, e che all'epoca erano sottoposti alla pressione mediatica di cui si è detto.
Com'è altrettanto noto, al piano vaccinale ha aderito larga parte della popolazione italiana.
Qui non rileva se sia stato ciò a condurre alla fine dell'emergenza.
Rileva che una parte significativa degli utenti dell'associazione, convinta della necessità di vaccinarsi, all'epoca avrebbe dubitato dell'affidabilità dell'associazione, per l'inclusione nel proprio gruppo di medico non vaccinato, traendone ogni conseguenza, fino a quella, estrema, di modificare la scelta del medico curante.
La gravità dei motivi va apprezzata rispetto allo scopo associativo, che è quello della gestione comune delle risorse nel servizio medicale di base, a scopo di contenimento dei costi gestori e massimizzazione dell'utile individuale, attraverso servizi efficienti in grado di attrarre l'utenza.
Nella specie, si sarebbe trattato di esporre, per un tempo all'epoca indeterminabile, a rischio di progressiva riduzione tale fattore moltiplicatore dei redditi degli associati.
Dall'altra parte del conflitto, v'è un diritto individuale non potestativo che, in quanto tale, consente al suo titolare di pretendere la rimozione degli ostacoli indebiti al suo legittimo esercizio, ma incontra il suo limite naturale nei pari diritti altrui, che non può ledere.
L'esercizio del diritto all'autodeterminazione, che consente di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, comporta l'assunzione responsabile delle conseguenze negative, non anche il diritto di farle ricadere sugli altri. Mantenere l'attrice nel proprio organico avrebbe comportato per l'associazione il perpetrarsi dalle conseguenze negative già causate della sua scelta, avversata da tutti gli altri associati, mediante esposizione ad un ulteriore rischio di danno, per un tempo incerto.
Tale soluzione è stata ritenuta inaccettabile da tutti gli altri associati;
per quanto detto, legittimamente.
In definitiva, la delibera di espulsione qui impugnata deve ritenersi fondata su motivi gravi ai sensi di Statuto e, quindi, legittimamente adottata.
6) Ne consegue il rigetto di ogni domanda proposta da parte attrice.
7) Non merita accoglimento neppure la domanda risarcitoria proposta nei confronti dell'attrice dall'associazione, per il fatto che “le spese fisse dell'associazione, tanto quelle relative all'utilizzo dei locali quanto quelle relative al personale amministrativo ed infermieristico, erano state pensate per essere spalmate su sei medici: invece, a partire dalla sospensione della dott.ssa in data Pt_1
03/09/2021, sono state sopportate solamente da cinque”.
Di tale danno non v'è prova.
Prima ancora, si tratterebbe di danno proprio di ciascun associato, non dell'associazione agente in causa.
8) Ricorrono, invece, i presupposti per la condanna dell'attrice al pagamento, in favore di
[...]
di una somma ex art.96 co.3° cpc (e non ex art.96 co.1° cpc, in assenza di danni CP_2 ipotizzabili), determinata equitativamente nel 50% delle somme liquidate a titolo di compenso nella statuizione sulle spese.
Il predetto è stato infatti convenuto in proprio quale debitore solidale dei lamentati danni, in quanto legale rappresentante dell'associazione.
Senonchè “in tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale prevista dall'art.38, secondo comma, cod. civ., per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi.” (Cass. n° 2813 del 2025).
Poiché nessuna attività negoziale è rinvenibile nel fatto di aver presieduto l'assemblea deliberante e di averle comunicato il provvedimento di espulsione da questa adottato nei suoi confronti, ne consegue la sua radicale estraneità, sul piano personale, rispetto alle domande proposte dall'attrice; che, quindi, ha colpevolmente agito nei suoi confronti.
9) Le spese di lite:
a) nel rapporto intercorso fra l'attrice e seguono la soccombenza e si liquidano Controparte_2 in dispositivo, considerando il valore di causa indeterminabile ma inferiore ad €.52.000; quindi, con applicazione di valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, e ridotti per la fase istruttoria -limitata al deposito delle memorie- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM
147/22 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.26.000,01 ed €.52.000;
b) in quello intercorso fra l'attrice e 61, si compensano in ragione di un quarto, Controparte_1 stante la situazione di reciproca soccombenza, che vede quest'ultima prevalentemente vittoriosa;
con liquidazione della quota attribuita come indicato al precedente punto a).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa
1) RIGETTA ogni domanda proposta da Parte_1
2) RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta nei suoi confronti da 61. Controparte_1
3) CONDANNA al rimborso di tre quarti delle spese sostenute da Parte_1 Controparte_1
61 per il presente giudizio;
quota che liquida in complessivi €.
5.250 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
DICHIARA le spese residue fra tali parti compensate.
4) CONDANNA al rimborso delle spese sostenute da per il Parte_1 Controparte_2 presente giudizio, che liquida in complessivi €.
7.000 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
5) CONDANNA al pagamento, in favore di di un ulteriore Parte_1 Controparte_2 importo, ex art.96 co.3° cpc, equitativamente determinato in €.3.500.
Modena, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
CH EL