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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rovigo, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI BISCEGLIE GENNARO, Presidente
BE NC, Relatore
RIGONI ALBE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 137/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - IG - Via Del Sacro Cuore N. 5 45100 IG RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09920259001652971000 TRIBUTI VARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullare l'intimazione di pagamento in quanto atto illegittimo per i motivi illustrati nel ricorso;
in subordine, esaminare ed eventualmente sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme transitorie del D.Lgs. 87/2024; dichiarare non dovuta dal ricorrente la complessiva pretesa tributaria per sopravvenuta decadenza e comunque non dovuti gli importi ivi pretesi a titolo di sanzioni ed interessi per prescrizione degli atti pretermessi;
condannare l'AdER alla rifusione delle spese di giudizio;
condannare inoltre l'AdER al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., nella misura ritenuta equa dalla Corte
Resistente: in via preliminare, dichiarare il ricorso inammissibile;
nel merito, rigettare il ricorso. Con la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese e delle competenze del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con sede in Taglio di Po (RO), c.f.: P.IVA_1, in persona del legale rappresentante, difesa dal dott. Difensore_1, iscritto all'Albo dei Dott. Commercialisti della Provincia di Grosseto, ricorreva contro l'intimazione di pagamento n.
09920259001652971000 emessa dall'A.dE.R. di ROVIGO, notificata a mezzo pec il 27.5.2025 con importo complessivo € 37.213,78. Eccepiva la decadenza e prescrizione delle seguenti cartelle ivi richiamate: a) n°09920190006011454000, notificata il 17.12.2019, anno imposta 2016, di €.346,78; b) n°
09920210001366571000, notificata il 24.3.2022, anno imposta 2017, di €.493,84; c) n°
09920210003123463000, notificata l'8.6.2022, anno imposta 2016, di €.1.890,63; d) n°
09920220004053648000, notificata il 9.11.2022, anni imposta 2017/18, di €.4.998,18; e) n°
09920220004053749000, notificata il 9.11.2023, anni imposta 2017/18, di €.4.561,09; f) n°
09920220004546548000, notificata il 14.12.2022, anno imposta 2018, di €.544,71; g) n°
09920220004702325000, notificata il 19.1.2023, anno imposta 2016, di €.4.002,04; h) n°
09920230002034218000, notificata il19.7.2023, anno imposta 2019, di €.1.249,06; i) n°
09920230002034319000, notificata il 19.7.2023, anno imposta 2019, di €.5.869,28; l) n°
09920230003045385000, notificata il 18.9.2023, anni imposta 2019/2022, di €.208,39; m) n°
09920230005379382000, notificata il 5.2.2024, anno imposta 2020, di €.238,02; n) n°
09920230005379483000, notificata il 5.2.2024, anno imposta 2019, di €.2.035,14; o) n°
09920240000857949000, notificata il 27.2.2024, anno imposta 2020, di €.9.335,91. Deduceva che la pretesa dell'AdER è illegittima per sopravvenuta decadenza e prescrizione in virtù del lungo tempo trascorso senza che l'agente della riscossione abbia iniziato la procedura coattiva di riscossione di un quinquennio rispettivamente decorrente dalla notifica dell'atto presupposto e dalla data della violazione fiscale. Per le pretese fiscali inerenti la tassa automobilistica la notifica è avvenuta oltre il triennio decorrente dall'anno d'imposta. Eccepiva che l'atto impugnato manca di una motivazione che possa consentire al contribuente di organizzare la propria difesa. Anche i crediti per sanzioni e interessi sono estinti per effetto della prescrizione quinquennale. Contestava che l'intimazione si pone in contrasto coi principi di proporzionalità e ragionevolezza della sanzionatoria tributaria. Eccepiva l'incostituzionalità del nuovo sistema sanzionatorio (D.Lgs. 87/2024) per violazione del principio del favor rei, con riguardo alle disposizioni in cui viene esclusa l'applicazione retroattiva rispetto al 01/09/24 delle sanzioni più favorevoli
(art. 5): contribuenti, colpevoli di analoghe omissioni ma commesse dopo il 01/09/2024, subirebbero sanzioni inferiori, mentre il ricorrente resta gravato dalle vecchie sanzioni. Chiedeva alla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di esaminare e sollevare l'eventuale questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 D.Lgs. 87/2024 (o delle norme transitorie equivalenti) per violazione degli artt. 3,
24 e 25 Cost., in relazione ai principi di uguaglianza, ragionevolezza e favor rei in materia sanzionatoria.
Denunciava la responsabilità aggravata dell'agente della riscossione e del firmatario dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver intrapreso (o proseguito) l'azione di riscossione nei per crediti ormai prescritti, la carenza di potere in capo al funzionario che ha sottoscritto l'atto, nonché l'omessa produzione della documentazione attestante la notifica degli atti presupposti. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, c.f. P.IVA_2, rappresentata e difesa dal dipendente delegato Difensore_2, c.f. CF_Difensore_2, si costituiva in giudizio e depositava atto di controdeduzioni 08.10.2025. Eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice tributario in favore del G.O. per le cartelle esattoriali presupposte attinenti a pretese non aventi natura tributaria: cartella 09920230003045385000 (solo ruolo n. 2023/15) e cartella n. 09920240000858050000, derivanti da iscrizioni a ruolo dell'INAIL di IG. Documentava che tutte le cartelle sottese all'intimazione impugnata sono state notificate: 1) 09920190006011454, relativa a tasse auto anno 2016, notificata il 17.12.2019 (docc. 6, 7 e 8);2) 09920210001366571, relativa a tasse auto anno 2014, notificata il 24.03.2022 (docc. 9, 10 e 11); 3) 09920210003123463, relativa a tasse auto anno 2016, notificata il 08.06.2022 (docc. 12, 13 e 14); 4) 09920220004053648, relativa a VA anno 2017
e Irap anno 2018, notificata il 9.11.2022 (docc. 15, 16 e 17); 5) 09920220004053749, relativa a diritto
CCIAA anno 2018 e tasse auto anni 2017 e 2018, notificata il 9.11.2022 (docc. 18, 19 e 20); 6)
09920220004546548, relativa a VA anno 2018, notificata il 14.12.2022 (docc. 21, 22 e 23); 7)
09920220004702325, relativa a VA e Irap anno 2016, notificata il 19.01.2023 (docc. 24, 25 e 26); 8)
09920230002034218, relativa a Irap anno 2019, notificata il 19.07.2023 (docc. 27, 28 e 29); 9)
09920230002034319, relativa a VA anno 2019, notificata il 19.07.2023 (docc. 30,31 e 32); 10)
09920230003045385, relativa a sanzioni Inail anno 2022 e diritto CCIAA anno 2019, notificata il
18.09.2023(docc. 33, 34 e 35); 11) 09920230005379382, relativa a Irap anno 2020, notificata il 5.02.2024
(docc. 36, 37 e 38); 12) 09920230005379483, relativa a tasse auto anno 2019, notificata il 5.02.2024
(docc. 39, 40 e 41); 13) 09920240000857949, relativa a VA anno 2020, notificata il 27.02.2024 (docc. 42,
43 e 44); 14) 09920240000858050, relativa a premi Inail anni 2022 e 2023, notificata il 27.02.2024 (docc.
45, 46 e 47). Tutte le notifiche sono avvenute tramite pec, inviate al domicilio digitale della società,
“Email_3” (v. visura camerale – doc. 48). Documentava che alle cartelle hanno fatto seguito i seguenti atti interruttivi del termine di prescrizione, notificati tramite pec: - in data 07/06/2022, per la cartella sub 1), l'intimazione di pagamento n. 09920229000844940 (docc. da 49, 50 e 51) che è stata impugnata - giudizio RG.122/2022 – e il ricorso è stato respinto con la sentenza definitiva n. 11/24
(doc. 52); - in data 26/07/2023, per le cartelle dalla n. 1) alla n. 3), l'intimazione di pagamento n.
09920239001885513 (docc. da 53, 54 e 55) anch'essa impugnata - giudizio RG. 17/24 – e il ricorso è stato respinto con la sentenza definitiva n. 79/24 (doc. 56); - in data 07/12/2023, per le cartelle dal n. 4) al n. 7), l'intimazione n. 09920239003270102 (docc. da 57, 58 e 59) - impugnata nel giudizio RG. 35/24 definito con sentenza n. 78/24 (doc. 60) che ha respinto il ricorso;
- in data 23/04/2024, per le cartelle dal n. 1) al n. 10) il pignoramento presso terzi n. 09984202400000944 (docc. da 61, 62 e 63) che è stato opposto nel giudizio RG 168/24, conclusosi con sentenza n. 133/24 che ha respinto il ricorso;
- in data
15/01/2025, per le cartelle rubricate dal n. 1) al n. 14) la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 09976202500000004 (docc. da 65, 66 e 67) impugnata nel giudizio RG 38/2025 (docc. 68 e 69).
Osservava che la notifica delle cartelle (e degli atti successivi) rende inammissibili le censure riferite alle cartelle e alla loro notifica, all'an e al quantum della pretesa e ai presunti eventi estintivi (decadenza e prescrizione) verificatisi prima della notifica degli atti esattoriali e che le domande svolte dalla ricorrente sono già state vagliate dalla Corte in altri giudizi, con esito sfavorevole alla società ricorrente. Sul difetto di motivazione deduceva che la notifica delle cartelle di pagamento oggetto di intimazione esclude l'obbligo di una successiva allegazione e di una dettagliata riproduzione del contenuto negli atti successivi, essendo sufficiente il richiamo degli estremi identificativi, come avvenuto nel caso concreto.
Oltre a ciò, l'intimazione è un atto dell'esecuzione esattoriale previsto dall'art. 50, comma 2, DPR
602/1973, non necessita di una motivazione, essendo sufficiente il riferimento al titolo in base al quale si procede (Cass. sent. n. 5179/2003 e ordin. n. 8906, del 18.3.2022). Rilevava che nessuna norma prevede la sottoscrizione dell'atto pena di invalidità, né prescrive che il responsabile del procedimento debba rivestire un ruolo apicale all'interno dell'ente. Riguardo l'asserita responsabilità dell'agente della riscossione opponeva la legittimità dell'operato dell'ente e la temerarietà delle domande svolte dalla ricorrente. Sulla eccezione di incostituzionalità si rimetteva alla decisione della Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso non possono essere accolti per le ragioni in appresso illustrate. La soc.
Ricorrente_1, c.f. P.IVA_1, ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09920259001652971000 emessa dall'A.dE.R. di ROVIGO, notificata a mezzo pec il
27.5.2025, con importo complessivo € 37.213,78, nonché nei confronti degli atti pretermessi. La ricorrente ha eccepito: la decadenza e la prescrizione dei crediti azionati, l'omessa allegazione degli atti presupposti;
l'illegittimità e l'irragionevolezza delle sanzioni applicate;
la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi e triennale per le tasse automobilistiche;
il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
la mancanza del nominativo del responsabile del procedimento;
la carenza di prova sui requisiti del funzionario che ha firmato l'atto; la responsabilità aggravata dell'agente della riscossione;
l'incostituzionalità del nuovo sistema sanzionatorio applicato solamente per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, escludendo ogni retroattività, anche quando la normativa sopravvenuta risulta più favorevole al contribuente. L'Agente della riscossione ha opposto la carenza di giurisdizione del Giudice adito per le cartelle presupposte dall'intimazione che attengono a pretese prive di natura tributaria nonchè
l'inammissibilità delle censure proposte dalla ricorrente, poiché configurano ipotesi di nullità derivata per vizi degli atti prodromici all'atto impugnato riguardanti il merito della pretesa e afferenti a cartelle presupposte e ritualmente notificate. A sostegno delle proprie argomentazioni ha depositato documentazione che prova la regolare notifica delle cartelle esattoriali presupposte dall'intimazione. Nello specifico: 1) n. 09920190006011454, relativa a tasse auto anno 2016, notificata il 17.12.2019(docc. 6, 7 e
8); 2) n. 09920210001366571, relativa a tasse auto anno 2014, notificata il 24.03.2022 (docc. 9, 10 e 11);
3) n. 09920210003123463, relativa a tasse auto anno 2016, notificata il 08.06.2022 (docc. 12, 13 e 14);
4) n. 09920220004053648, relativa a VA anno 2017 e Irap anno 2018, notificata il 9.11.2022 (docc. 15, 16
e 17); 5) n. 09920220004053749, relativa a diritto CCIAA anno 2018 e tasse auto anni 2017 e 2018, notificata il 9.11.2022 (docc. 18, 19 e 20); 6) n. 09920220004546548, relativa a VA anno 2018, notificata il
14.12.2022 (docc. 21, 22 e 23); 7) n. 09920220004702325, relativa a VA e Irap anno 2016, notificata il
19.01.2023 (docc. 24, 25 e 26); 8) n. 09920230002034218, relativa a Irap anno 2019, notificata il
19.07.2023 (docc. 27, 28 e 29); 9) n. 09920230002034319, relativa a VA anno 2019, notificata il
19.07.2023 (docc. 30,31 e 32); 10) n. 09920230003045385, relativa a sanzioni Inail anno 2022 e diritto
CCIAA anno 2019, notificata il 18.09.2023(docc. 33, 34 e 35); 11) n. 09920230005379382, relativa a Irap anno 2020, notificata il 5.02.2024 (docc. 36, 37 e 38); 12) n. 09920230005379483, relativa a tasse auto anno 2019, notificata il 5.02.2024 (docc. 39, 40 e 41); 13) n. 09920240000857949, relativa a VA anno
2020, notificata il 27.02.2024 (docc. 42, 43 e 44); 14) n. 09920240000858050, relativa a premi Inail anni
2022 e 2023, notificata il 27.02.2024 (docc. 45, 46 e 47).Tutte le notifiche sono avvenute tramite pec, inviata al domicilio digitale della società, “Email_3” (v. visura camerale – doc. 48). Alla notifica delle cartelle di pagamento hanno fatto seguito più atti interruttivi della prescrizione anch'essi notificati a mezzo pec all'indirizzo della società: in data 07/06/2022, per la cartella sub 1), l'intimazione di pagamento n. 09920229000844940 (docc. da 49, 50 e 51) che è stata impugnata e il ricorso è stato respinto con sentenza definitiva (doc. 52); in data 26/07/2023, per le cartelle dalla n. 1) alla n. 3),
l'intimazione di pagamento n. 09920239001885513 (docc. da 53, 54 e 55) anch'essa impugnata e il ricorso è stato respinto con sentenza definitiva (doc. 56); in data 07/12/2023, per le cartelle dal n. 4) al n.
7), l'intimazione n. 09920239003270102 (docc. da 57, 58 e 59) impugnata nel giudizio definito con sentenza che ha respinto il ricorso (doc. 60); in data 23/04/2024, per le cartelle dal n. 1) al n. 10) il pignoramento presso terzi n. 09984202400000944 (docc. da 61, 62 e 63) che è stato opposto e il giudizio
è stato concluso con sentenza che ha respinto il ricorso;
in data 15/01/2025, per le cartelle rubricate dal n. 1) al n. 14) la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 09976202500000004 (docc. da 65,
66 e 67) impugnata nel giudizio RG 38/2025-CGT IG (docc. 68 e 69). La documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione non è stata oggetto di specifica contestazione e l'attività di notifica appare puntualmente dimostrata con la produzione di documenti e file in conformità alla forma di notificazione adottata dall'Agente della riscossione. Dall'esame dei crediti portati dalle cartelle presupposte dall'intimazione di pagamento n.09920259001652971000, emerge che alcuni non hanno natura tributaria e, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte con riferimento alla cartella
09920230003045385000 (solo ruolo n. 2023/15) e alla cartella n. 09920240000858050000, derivanti da iscrizioni a ruolo dell'INAIL di IG. Infatti se l'atto opposto non si riferisce a tributi ma a somme dovute a titolo di contribuzione previdenziale, in base alla normativa e alla giurisprudenza consolidata, il contenzioso non rientra nella giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria, poiché i premi e i contributi assicurativi non hanno natura tributaria, ma è devoluto alla giurisdizione del Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro. Tenuto conto della rituale notifica degli atti presupposti, si deve condividere l'affermazione dall'Agente della riscossione secondo la quale la ricezione delle cartelle su cui è fondato l'atto contestato, degli atti interruttivi della prescrizione e la loro mancata e/o infruttuosa impugnazione hanno determinato la definitività dei crediti azionati con l'atto impugnato. Pertanto, qualsivoglia eccezione ad essi relativa o comunque diretta a far valere una nullità derivata deve ritenersi preclusa secondo il principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo.
Va aggiunto che la notifica delle cartelle di pagamento sottese esclude l'obbligo di una successiva allegazione e di una dettagliata riproduzione del contenuto negli atti successivi essendo sufficiente il richiamo degli estremi identificativi delle stesse nell'atto di intimazione, poiché gli atti precedenti contengono già gli elementi che consentono al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa tributaria e di esercitare il diritto di difesa. Inoltre va precisato che l'avviso di intimazione ad adempiere, normativamente previsto dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R.n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato e deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'Economia. La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 10692 dell'11 aprile 2024, ha ribadito il principio secondo cui l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento presupposta. Nessuna norma ne dispone la sottoscrizione a pena di nullità. Per gli atti emessi tramite sistemi automatizzati, la sottoscrizione autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile (pag. 2 atto imp.). Tale modalità è pienamente legittima quando consente di risalire con certezza all'autorità emanante. Nessuna responsabilità è poi ravvisabile nella condotta dell'agente della riscossione stante la legittimità del suo operato. Va infine rilevato che le argomentazioni contenute nel ricorso e attinenti l'affermata incostituzionalità del nuovo sistema sanzionatorio (applicato per le violazioni commesse dal 1° settembre
2024) appaiono enunciate in termini generali e non adeguatamente motivate in particolare in ordine alla non manifesta infondatezza talché l'eccezione risulta formulata in modo generico, privo di un'adeguata analisi del contrasto normativo. La mera indicazione numerica dei parametri costituzionali senza esporre le ragioni giuridiche precise e puntuali per cui essi sarebbero violati comporta la manifesta inammissibilità della questione. Alla luce di quanto sopra esposto, i motivi proposti dalla ricorrente devono essere respinti. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa o da considerarsi assorbita dichiara il difetto di giurisdizione in ordine ai crediti non tributari, respinge per il resto. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Agenzia resistente che liquida in euro 1400,00 per compensi oltre ad accessori previsti dalla legge.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI BISCEGLIE GENNARO, Presidente
BE NC, Relatore
RIGONI ALBE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 137/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - IG - Via Del Sacro Cuore N. 5 45100 IG RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09920259001652971000 TRIBUTI VARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullare l'intimazione di pagamento in quanto atto illegittimo per i motivi illustrati nel ricorso;
in subordine, esaminare ed eventualmente sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme transitorie del D.Lgs. 87/2024; dichiarare non dovuta dal ricorrente la complessiva pretesa tributaria per sopravvenuta decadenza e comunque non dovuti gli importi ivi pretesi a titolo di sanzioni ed interessi per prescrizione degli atti pretermessi;
condannare l'AdER alla rifusione delle spese di giudizio;
condannare inoltre l'AdER al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., nella misura ritenuta equa dalla Corte
Resistente: in via preliminare, dichiarare il ricorso inammissibile;
nel merito, rigettare il ricorso. Con la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese e delle competenze del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con sede in Taglio di Po (RO), c.f.: P.IVA_1, in persona del legale rappresentante, difesa dal dott. Difensore_1, iscritto all'Albo dei Dott. Commercialisti della Provincia di Grosseto, ricorreva contro l'intimazione di pagamento n.
09920259001652971000 emessa dall'A.dE.R. di ROVIGO, notificata a mezzo pec il 27.5.2025 con importo complessivo € 37.213,78. Eccepiva la decadenza e prescrizione delle seguenti cartelle ivi richiamate: a) n°09920190006011454000, notificata il 17.12.2019, anno imposta 2016, di €.346,78; b) n°
09920210001366571000, notificata il 24.3.2022, anno imposta 2017, di €.493,84; c) n°
09920210003123463000, notificata l'8.6.2022, anno imposta 2016, di €.1.890,63; d) n°
09920220004053648000, notificata il 9.11.2022, anni imposta 2017/18, di €.4.998,18; e) n°
09920220004053749000, notificata il 9.11.2023, anni imposta 2017/18, di €.4.561,09; f) n°
09920220004546548000, notificata il 14.12.2022, anno imposta 2018, di €.544,71; g) n°
09920220004702325000, notificata il 19.1.2023, anno imposta 2016, di €.4.002,04; h) n°
09920230002034218000, notificata il19.7.2023, anno imposta 2019, di €.1.249,06; i) n°
09920230002034319000, notificata il 19.7.2023, anno imposta 2019, di €.5.869,28; l) n°
09920230003045385000, notificata il 18.9.2023, anni imposta 2019/2022, di €.208,39; m) n°
09920230005379382000, notificata il 5.2.2024, anno imposta 2020, di €.238,02; n) n°
09920230005379483000, notificata il 5.2.2024, anno imposta 2019, di €.2.035,14; o) n°
09920240000857949000, notificata il 27.2.2024, anno imposta 2020, di €.9.335,91. Deduceva che la pretesa dell'AdER è illegittima per sopravvenuta decadenza e prescrizione in virtù del lungo tempo trascorso senza che l'agente della riscossione abbia iniziato la procedura coattiva di riscossione di un quinquennio rispettivamente decorrente dalla notifica dell'atto presupposto e dalla data della violazione fiscale. Per le pretese fiscali inerenti la tassa automobilistica la notifica è avvenuta oltre il triennio decorrente dall'anno d'imposta. Eccepiva che l'atto impugnato manca di una motivazione che possa consentire al contribuente di organizzare la propria difesa. Anche i crediti per sanzioni e interessi sono estinti per effetto della prescrizione quinquennale. Contestava che l'intimazione si pone in contrasto coi principi di proporzionalità e ragionevolezza della sanzionatoria tributaria. Eccepiva l'incostituzionalità del nuovo sistema sanzionatorio (D.Lgs. 87/2024) per violazione del principio del favor rei, con riguardo alle disposizioni in cui viene esclusa l'applicazione retroattiva rispetto al 01/09/24 delle sanzioni più favorevoli
(art. 5): contribuenti, colpevoli di analoghe omissioni ma commesse dopo il 01/09/2024, subirebbero sanzioni inferiori, mentre il ricorrente resta gravato dalle vecchie sanzioni. Chiedeva alla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di esaminare e sollevare l'eventuale questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 D.Lgs. 87/2024 (o delle norme transitorie equivalenti) per violazione degli artt. 3,
24 e 25 Cost., in relazione ai principi di uguaglianza, ragionevolezza e favor rei in materia sanzionatoria.
Denunciava la responsabilità aggravata dell'agente della riscossione e del firmatario dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver intrapreso (o proseguito) l'azione di riscossione nei per crediti ormai prescritti, la carenza di potere in capo al funzionario che ha sottoscritto l'atto, nonché l'omessa produzione della documentazione attestante la notifica degli atti presupposti. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, c.f. P.IVA_2, rappresentata e difesa dal dipendente delegato Difensore_2, c.f. CF_Difensore_2, si costituiva in giudizio e depositava atto di controdeduzioni 08.10.2025. Eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice tributario in favore del G.O. per le cartelle esattoriali presupposte attinenti a pretese non aventi natura tributaria: cartella 09920230003045385000 (solo ruolo n. 2023/15) e cartella n. 09920240000858050000, derivanti da iscrizioni a ruolo dell'INAIL di IG. Documentava che tutte le cartelle sottese all'intimazione impugnata sono state notificate: 1) 09920190006011454, relativa a tasse auto anno 2016, notificata il 17.12.2019 (docc. 6, 7 e 8);2) 09920210001366571, relativa a tasse auto anno 2014, notificata il 24.03.2022 (docc. 9, 10 e 11); 3) 09920210003123463, relativa a tasse auto anno 2016, notificata il 08.06.2022 (docc. 12, 13 e 14); 4) 09920220004053648, relativa a VA anno 2017
e Irap anno 2018, notificata il 9.11.2022 (docc. 15, 16 e 17); 5) 09920220004053749, relativa a diritto
CCIAA anno 2018 e tasse auto anni 2017 e 2018, notificata il 9.11.2022 (docc. 18, 19 e 20); 6)
09920220004546548, relativa a VA anno 2018, notificata il 14.12.2022 (docc. 21, 22 e 23); 7)
09920220004702325, relativa a VA e Irap anno 2016, notificata il 19.01.2023 (docc. 24, 25 e 26); 8)
09920230002034218, relativa a Irap anno 2019, notificata il 19.07.2023 (docc. 27, 28 e 29); 9)
09920230002034319, relativa a VA anno 2019, notificata il 19.07.2023 (docc. 30,31 e 32); 10)
09920230003045385, relativa a sanzioni Inail anno 2022 e diritto CCIAA anno 2019, notificata il
18.09.2023(docc. 33, 34 e 35); 11) 09920230005379382, relativa a Irap anno 2020, notificata il 5.02.2024
(docc. 36, 37 e 38); 12) 09920230005379483, relativa a tasse auto anno 2019, notificata il 5.02.2024
(docc. 39, 40 e 41); 13) 09920240000857949, relativa a VA anno 2020, notificata il 27.02.2024 (docc. 42,
43 e 44); 14) 09920240000858050, relativa a premi Inail anni 2022 e 2023, notificata il 27.02.2024 (docc.
45, 46 e 47). Tutte le notifiche sono avvenute tramite pec, inviate al domicilio digitale della società,
“Email_3” (v. visura camerale – doc. 48). Documentava che alle cartelle hanno fatto seguito i seguenti atti interruttivi del termine di prescrizione, notificati tramite pec: - in data 07/06/2022, per la cartella sub 1), l'intimazione di pagamento n. 09920229000844940 (docc. da 49, 50 e 51) che è stata impugnata - giudizio RG.122/2022 – e il ricorso è stato respinto con la sentenza definitiva n. 11/24
(doc. 52); - in data 26/07/2023, per le cartelle dalla n. 1) alla n. 3), l'intimazione di pagamento n.
09920239001885513 (docc. da 53, 54 e 55) anch'essa impugnata - giudizio RG. 17/24 – e il ricorso è stato respinto con la sentenza definitiva n. 79/24 (doc. 56); - in data 07/12/2023, per le cartelle dal n. 4) al n. 7), l'intimazione n. 09920239003270102 (docc. da 57, 58 e 59) - impugnata nel giudizio RG. 35/24 definito con sentenza n. 78/24 (doc. 60) che ha respinto il ricorso;
- in data 23/04/2024, per le cartelle dal n. 1) al n. 10) il pignoramento presso terzi n. 09984202400000944 (docc. da 61, 62 e 63) che è stato opposto nel giudizio RG 168/24, conclusosi con sentenza n. 133/24 che ha respinto il ricorso;
- in data
15/01/2025, per le cartelle rubricate dal n. 1) al n. 14) la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 09976202500000004 (docc. da 65, 66 e 67) impugnata nel giudizio RG 38/2025 (docc. 68 e 69).
Osservava che la notifica delle cartelle (e degli atti successivi) rende inammissibili le censure riferite alle cartelle e alla loro notifica, all'an e al quantum della pretesa e ai presunti eventi estintivi (decadenza e prescrizione) verificatisi prima della notifica degli atti esattoriali e che le domande svolte dalla ricorrente sono già state vagliate dalla Corte in altri giudizi, con esito sfavorevole alla società ricorrente. Sul difetto di motivazione deduceva che la notifica delle cartelle di pagamento oggetto di intimazione esclude l'obbligo di una successiva allegazione e di una dettagliata riproduzione del contenuto negli atti successivi, essendo sufficiente il richiamo degli estremi identificativi, come avvenuto nel caso concreto.
Oltre a ciò, l'intimazione è un atto dell'esecuzione esattoriale previsto dall'art. 50, comma 2, DPR
602/1973, non necessita di una motivazione, essendo sufficiente il riferimento al titolo in base al quale si procede (Cass. sent. n. 5179/2003 e ordin. n. 8906, del 18.3.2022). Rilevava che nessuna norma prevede la sottoscrizione dell'atto pena di invalidità, né prescrive che il responsabile del procedimento debba rivestire un ruolo apicale all'interno dell'ente. Riguardo l'asserita responsabilità dell'agente della riscossione opponeva la legittimità dell'operato dell'ente e la temerarietà delle domande svolte dalla ricorrente. Sulla eccezione di incostituzionalità si rimetteva alla decisione della Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso non possono essere accolti per le ragioni in appresso illustrate. La soc.
Ricorrente_1, c.f. P.IVA_1, ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09920259001652971000 emessa dall'A.dE.R. di ROVIGO, notificata a mezzo pec il
27.5.2025, con importo complessivo € 37.213,78, nonché nei confronti degli atti pretermessi. La ricorrente ha eccepito: la decadenza e la prescrizione dei crediti azionati, l'omessa allegazione degli atti presupposti;
l'illegittimità e l'irragionevolezza delle sanzioni applicate;
la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi e triennale per le tasse automobilistiche;
il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
la mancanza del nominativo del responsabile del procedimento;
la carenza di prova sui requisiti del funzionario che ha firmato l'atto; la responsabilità aggravata dell'agente della riscossione;
l'incostituzionalità del nuovo sistema sanzionatorio applicato solamente per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, escludendo ogni retroattività, anche quando la normativa sopravvenuta risulta più favorevole al contribuente. L'Agente della riscossione ha opposto la carenza di giurisdizione del Giudice adito per le cartelle presupposte dall'intimazione che attengono a pretese prive di natura tributaria nonchè
l'inammissibilità delle censure proposte dalla ricorrente, poiché configurano ipotesi di nullità derivata per vizi degli atti prodromici all'atto impugnato riguardanti il merito della pretesa e afferenti a cartelle presupposte e ritualmente notificate. A sostegno delle proprie argomentazioni ha depositato documentazione che prova la regolare notifica delle cartelle esattoriali presupposte dall'intimazione. Nello specifico: 1) n. 09920190006011454, relativa a tasse auto anno 2016, notificata il 17.12.2019(docc. 6, 7 e
8); 2) n. 09920210001366571, relativa a tasse auto anno 2014, notificata il 24.03.2022 (docc. 9, 10 e 11);
3) n. 09920210003123463, relativa a tasse auto anno 2016, notificata il 08.06.2022 (docc. 12, 13 e 14);
4) n. 09920220004053648, relativa a VA anno 2017 e Irap anno 2018, notificata il 9.11.2022 (docc. 15, 16
e 17); 5) n. 09920220004053749, relativa a diritto CCIAA anno 2018 e tasse auto anni 2017 e 2018, notificata il 9.11.2022 (docc. 18, 19 e 20); 6) n. 09920220004546548, relativa a VA anno 2018, notificata il
14.12.2022 (docc. 21, 22 e 23); 7) n. 09920220004702325, relativa a VA e Irap anno 2016, notificata il
19.01.2023 (docc. 24, 25 e 26); 8) n. 09920230002034218, relativa a Irap anno 2019, notificata il
19.07.2023 (docc. 27, 28 e 29); 9) n. 09920230002034319, relativa a VA anno 2019, notificata il
19.07.2023 (docc. 30,31 e 32); 10) n. 09920230003045385, relativa a sanzioni Inail anno 2022 e diritto
CCIAA anno 2019, notificata il 18.09.2023(docc. 33, 34 e 35); 11) n. 09920230005379382, relativa a Irap anno 2020, notificata il 5.02.2024 (docc. 36, 37 e 38); 12) n. 09920230005379483, relativa a tasse auto anno 2019, notificata il 5.02.2024 (docc. 39, 40 e 41); 13) n. 09920240000857949, relativa a VA anno
2020, notificata il 27.02.2024 (docc. 42, 43 e 44); 14) n. 09920240000858050, relativa a premi Inail anni
2022 e 2023, notificata il 27.02.2024 (docc. 45, 46 e 47).Tutte le notifiche sono avvenute tramite pec, inviata al domicilio digitale della società, “Email_3” (v. visura camerale – doc. 48). Alla notifica delle cartelle di pagamento hanno fatto seguito più atti interruttivi della prescrizione anch'essi notificati a mezzo pec all'indirizzo della società: in data 07/06/2022, per la cartella sub 1), l'intimazione di pagamento n. 09920229000844940 (docc. da 49, 50 e 51) che è stata impugnata e il ricorso è stato respinto con sentenza definitiva (doc. 52); in data 26/07/2023, per le cartelle dalla n. 1) alla n. 3),
l'intimazione di pagamento n. 09920239001885513 (docc. da 53, 54 e 55) anch'essa impugnata e il ricorso è stato respinto con sentenza definitiva (doc. 56); in data 07/12/2023, per le cartelle dal n. 4) al n.
7), l'intimazione n. 09920239003270102 (docc. da 57, 58 e 59) impugnata nel giudizio definito con sentenza che ha respinto il ricorso (doc. 60); in data 23/04/2024, per le cartelle dal n. 1) al n. 10) il pignoramento presso terzi n. 09984202400000944 (docc. da 61, 62 e 63) che è stato opposto e il giudizio
è stato concluso con sentenza che ha respinto il ricorso;
in data 15/01/2025, per le cartelle rubricate dal n. 1) al n. 14) la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 09976202500000004 (docc. da 65,
66 e 67) impugnata nel giudizio RG 38/2025-CGT IG (docc. 68 e 69). La documentazione versata in atti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione non è stata oggetto di specifica contestazione e l'attività di notifica appare puntualmente dimostrata con la produzione di documenti e file in conformità alla forma di notificazione adottata dall'Agente della riscossione. Dall'esame dei crediti portati dalle cartelle presupposte dall'intimazione di pagamento n.09920259001652971000, emerge che alcuni non hanno natura tributaria e, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte con riferimento alla cartella
09920230003045385000 (solo ruolo n. 2023/15) e alla cartella n. 09920240000858050000, derivanti da iscrizioni a ruolo dell'INAIL di IG. Infatti se l'atto opposto non si riferisce a tributi ma a somme dovute a titolo di contribuzione previdenziale, in base alla normativa e alla giurisprudenza consolidata, il contenzioso non rientra nella giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria, poiché i premi e i contributi assicurativi non hanno natura tributaria, ma è devoluto alla giurisdizione del Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro. Tenuto conto della rituale notifica degli atti presupposti, si deve condividere l'affermazione dall'Agente della riscossione secondo la quale la ricezione delle cartelle su cui è fondato l'atto contestato, degli atti interruttivi della prescrizione e la loro mancata e/o infruttuosa impugnazione hanno determinato la definitività dei crediti azionati con l'atto impugnato. Pertanto, qualsivoglia eccezione ad essi relativa o comunque diretta a far valere una nullità derivata deve ritenersi preclusa secondo il principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo.
Va aggiunto che la notifica delle cartelle di pagamento sottese esclude l'obbligo di una successiva allegazione e di una dettagliata riproduzione del contenuto negli atti successivi essendo sufficiente il richiamo degli estremi identificativi delle stesse nell'atto di intimazione, poiché gli atti precedenti contengono già gli elementi che consentono al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa tributaria e di esercitare il diritto di difesa. Inoltre va precisato che l'avviso di intimazione ad adempiere, normativamente previsto dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R.n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato e deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'Economia. La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 10692 dell'11 aprile 2024, ha ribadito il principio secondo cui l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento presupposta. Nessuna norma ne dispone la sottoscrizione a pena di nullità. Per gli atti emessi tramite sistemi automatizzati, la sottoscrizione autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile (pag. 2 atto imp.). Tale modalità è pienamente legittima quando consente di risalire con certezza all'autorità emanante. Nessuna responsabilità è poi ravvisabile nella condotta dell'agente della riscossione stante la legittimità del suo operato. Va infine rilevato che le argomentazioni contenute nel ricorso e attinenti l'affermata incostituzionalità del nuovo sistema sanzionatorio (applicato per le violazioni commesse dal 1° settembre
2024) appaiono enunciate in termini generali e non adeguatamente motivate in particolare in ordine alla non manifesta infondatezza talché l'eccezione risulta formulata in modo generico, privo di un'adeguata analisi del contrasto normativo. La mera indicazione numerica dei parametri costituzionali senza esporre le ragioni giuridiche precise e puntuali per cui essi sarebbero violati comporta la manifesta inammissibilità della questione. Alla luce di quanto sopra esposto, i motivi proposti dalla ricorrente devono essere respinti. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa o da considerarsi assorbita dichiara il difetto di giurisdizione in ordine ai crediti non tributari, respinge per il resto. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Agenzia resistente che liquida in euro 1400,00 per compensi oltre ad accessori previsti dalla legge.