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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 03/02/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2444 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da con l'avv. Catia Gerboni Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 22.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
– creditore procedente nella procedura esecutiva (R.G.E. 143/19) pendente in danno di Parte_1 CP_1 avente ad oggetto l'immobile sito in Gemmano alla via Faggio 69, in comproprietà tra l'esecutato e la
[...] defunta moglie - conveniva in giudizio il per sentirlo dichiarare unico erede della Parte_2 CP_1 moglie, a seguito di accettazione tacita dell'eredità dalla stessa relitta, accettazione in forza della quale egli – acquistando la quota della de cuius - sarebbe divenuto unico proprietario del bene pignorato (in origine erroneamente, per intero). Contr A fondamento della domanda, deduceva che il aveva adibito l'immobile a traendone profitto, ciò CP_1 che costituirebbe atto implicante necessariamente la volontà di accettare l'eredità; in ogni caso, deduceva che il resistente si troverebbe nel possesso dei beni ereditari, ai fini di cui agli artt. 485 c.c.
Il resistente rimaneva contumace. CP_1
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Innanzitutto, giova distinguere tra accettazione tacita dell'eredità ed accettazione presunta o legale ai sensi dell'art. 485 c.c.
L'accettazione tacita dell'eredità si configura soltanto con l'esplicazione di un'attività personale del chiamato con la quale venga posto in essere un atto di gestione o di disposizione che risulti incompatibile con la volontà di rinunciare e che non sia altrimenti giustificabile se non nella qualità di erede.
L'ipotesi prevista dall'art. 485 c.c., invece, costituisce una fattispecie di acquisto legale dei beni ereditari che prescinde dalla volontà del chiamato e si ricollega direttamente all'inerzia di costui, che – trovandosi nel
1 possesso dei beni ereditari, nella consapevolezza dell'appartenenza di essi alla massa – ometta di redigere l'inventario, nel termine di Legge.
Nella specie, non sussiste la prova dei presupposti ora richiamati.
Quanto all'accettazione tacita, è sufficiente osservare che, diversamente da quanto argomentato dal ricorrente, la destinazione dell'immobile ad affittacamere non costituisce affatto un'attività che implica necessariamente la volontà di accettare l'eredità e che il chiamato non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, dovendosi al contrario ricordare che la stipula di un contratto di locazione (a tale genere può ricondursi la locazione breve dell'affittacamere) non è atto riservato al proprietario, ben potendo essere compiuto ad esempio dal conduttore, che può sublocare;
in ogni caso, certamente si tratta di atto che il comproprietario ben può compiere autonomamente senza la partecipazione degli altri (cfr. Cass. S.U. n. 11136/2012); la concessione in locazione di un immobile non costituisce, quindi, atto esclusivo del proprietario, potendo legittimamente assumere veste di locatore anche colui che abbia la mera disponibilità del bene medesimo
(Cass. n. 14395 del 2004).
Tali considerazioni consentono agevolmente di escludere che la concessione in godimento ai clienti dell'intero immobile (comprensivo della quota della de cuius) possa qualificarsi come atto dispositivo del bene ereditario che presuppone l'accettazione tacita, da parte del resistente.
A ciò deve aggiungersi – e le considerazioni che seguono valgono anche al fine di escludere che sia stata fornita la prova del possesso dei beni ereditari da parte del resistente – che parte ricorrente non ha offerto la Contr benché minima prova del fatto che l'immobile ereditario sia stato adibito a e che tale destinazione sia stata impressa proprio dall'odierno resistente.
Innanzitutto, il bene ereditario viene indicato in ricorso come il fabbricato sito in Gemmano in via Faggio 69, Contr mentre l'immobile in cui verrebbe esercitata l'attività di nel sito internet deputato alle prenotazioni, viene indicato come ubicato in via Faggio 2, dove peraltro il resistente risulta aver ricevuto la notifica del ricorso, mentre risultava irreperibile al civico 69.
Ad ogni modo, anche a voler ritenere che l'immobile adibito ad affittacamere sia proprio quello ereditario, non vi sarebbe la benché minima prova che tale destinazione sia stata impressa proprio dal resistente, né tantomeno del fatto che sia lui a esercitare l'impresa, né ancora la prova del fatto che sia stato lui a provvedere alla ristrutturazione del bene, avendo omesso parte ricorrente di articolare capitoli di prova in tal senso.
Analoghe considerazioni consentono di rigettare la domanda anche sotto il diverso profilo dell'art. 485 c.c., non essendo stata fornita, per le ragioni sin qui esposte, la compiuta prova del fatto che il si trovi nel CP_1 possesso dei beni ereditari.
Come anticipato, nessuna prova è stata fornita del fatto che il resistente stia occupando il bene ereditario, così come nessuna prova è stata fornita del fatto che egli eserciti l'attività di impresa all'interno dell'immobile, non essendo stato dimostrato che l'attività sia riconducibile al resistente, risultando con tutta evidenza inidonea allo scopo la produzione di fogli che dovrebbero essere estratti dal sito internet booking, in cui talune recensioni di presunti clienti indicherebbero come gestore un tale di 84 anni, non essendovi la benché CP_1 minima certezza sull'origine del documento, né sulla fonte delle recensioni, né ovviamente del fatto che siano state pubblicate effettivamente da clienti di quella medesima attività che si assume esercitata all'interno dell'immobile ereditario.
2 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, s'impone il rigetto della domanda;
nulla è dovuto per le spese, stante la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Nulla per le spese.
Rimini, 3/2/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2444 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da con l'avv. Catia Gerboni Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 22.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
– creditore procedente nella procedura esecutiva (R.G.E. 143/19) pendente in danno di Parte_1 CP_1 avente ad oggetto l'immobile sito in Gemmano alla via Faggio 69, in comproprietà tra l'esecutato e la
[...] defunta moglie - conveniva in giudizio il per sentirlo dichiarare unico erede della Parte_2 CP_1 moglie, a seguito di accettazione tacita dell'eredità dalla stessa relitta, accettazione in forza della quale egli – acquistando la quota della de cuius - sarebbe divenuto unico proprietario del bene pignorato (in origine erroneamente, per intero). Contr A fondamento della domanda, deduceva che il aveva adibito l'immobile a traendone profitto, ciò CP_1 che costituirebbe atto implicante necessariamente la volontà di accettare l'eredità; in ogni caso, deduceva che il resistente si troverebbe nel possesso dei beni ereditari, ai fini di cui agli artt. 485 c.c.
Il resistente rimaneva contumace. CP_1
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Innanzitutto, giova distinguere tra accettazione tacita dell'eredità ed accettazione presunta o legale ai sensi dell'art. 485 c.c.
L'accettazione tacita dell'eredità si configura soltanto con l'esplicazione di un'attività personale del chiamato con la quale venga posto in essere un atto di gestione o di disposizione che risulti incompatibile con la volontà di rinunciare e che non sia altrimenti giustificabile se non nella qualità di erede.
L'ipotesi prevista dall'art. 485 c.c., invece, costituisce una fattispecie di acquisto legale dei beni ereditari che prescinde dalla volontà del chiamato e si ricollega direttamente all'inerzia di costui, che – trovandosi nel
1 possesso dei beni ereditari, nella consapevolezza dell'appartenenza di essi alla massa – ometta di redigere l'inventario, nel termine di Legge.
Nella specie, non sussiste la prova dei presupposti ora richiamati.
Quanto all'accettazione tacita, è sufficiente osservare che, diversamente da quanto argomentato dal ricorrente, la destinazione dell'immobile ad affittacamere non costituisce affatto un'attività che implica necessariamente la volontà di accettare l'eredità e che il chiamato non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, dovendosi al contrario ricordare che la stipula di un contratto di locazione (a tale genere può ricondursi la locazione breve dell'affittacamere) non è atto riservato al proprietario, ben potendo essere compiuto ad esempio dal conduttore, che può sublocare;
in ogni caso, certamente si tratta di atto che il comproprietario ben può compiere autonomamente senza la partecipazione degli altri (cfr. Cass. S.U. n. 11136/2012); la concessione in locazione di un immobile non costituisce, quindi, atto esclusivo del proprietario, potendo legittimamente assumere veste di locatore anche colui che abbia la mera disponibilità del bene medesimo
(Cass. n. 14395 del 2004).
Tali considerazioni consentono agevolmente di escludere che la concessione in godimento ai clienti dell'intero immobile (comprensivo della quota della de cuius) possa qualificarsi come atto dispositivo del bene ereditario che presuppone l'accettazione tacita, da parte del resistente.
A ciò deve aggiungersi – e le considerazioni che seguono valgono anche al fine di escludere che sia stata fornita la prova del possesso dei beni ereditari da parte del resistente – che parte ricorrente non ha offerto la Contr benché minima prova del fatto che l'immobile ereditario sia stato adibito a e che tale destinazione sia stata impressa proprio dall'odierno resistente.
Innanzitutto, il bene ereditario viene indicato in ricorso come il fabbricato sito in Gemmano in via Faggio 69, Contr mentre l'immobile in cui verrebbe esercitata l'attività di nel sito internet deputato alle prenotazioni, viene indicato come ubicato in via Faggio 2, dove peraltro il resistente risulta aver ricevuto la notifica del ricorso, mentre risultava irreperibile al civico 69.
Ad ogni modo, anche a voler ritenere che l'immobile adibito ad affittacamere sia proprio quello ereditario, non vi sarebbe la benché minima prova che tale destinazione sia stata impressa proprio dal resistente, né tantomeno del fatto che sia lui a esercitare l'impresa, né ancora la prova del fatto che sia stato lui a provvedere alla ristrutturazione del bene, avendo omesso parte ricorrente di articolare capitoli di prova in tal senso.
Analoghe considerazioni consentono di rigettare la domanda anche sotto il diverso profilo dell'art. 485 c.c., non essendo stata fornita, per le ragioni sin qui esposte, la compiuta prova del fatto che il si trovi nel CP_1 possesso dei beni ereditari.
Come anticipato, nessuna prova è stata fornita del fatto che il resistente stia occupando il bene ereditario, così come nessuna prova è stata fornita del fatto che egli eserciti l'attività di impresa all'interno dell'immobile, non essendo stato dimostrato che l'attività sia riconducibile al resistente, risultando con tutta evidenza inidonea allo scopo la produzione di fogli che dovrebbero essere estratti dal sito internet booking, in cui talune recensioni di presunti clienti indicherebbero come gestore un tale di 84 anni, non essendovi la benché CP_1 minima certezza sull'origine del documento, né sulla fonte delle recensioni, né ovviamente del fatto che siano state pubblicate effettivamente da clienti di quella medesima attività che si assume esercitata all'interno dell'immobile ereditario.
2 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, s'impone il rigetto della domanda;
nulla è dovuto per le spese, stante la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Nulla per le spese.
Rimini, 3/2/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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