Articolo 12 della Legge 13 luglio 1911, n. 774
Articolo 11Articolo 13
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18 agosto 1911
Art. 12.

Nei terreni rimboscati per effetto della presente legge non sara' mai permessa la coltura agraria.

Ogni pascolo sara' rigorosamente vietato fino a che il giovane bosco abbia raggiunto eta' ed altezza tali da togliere ogni pericolo di danni.

Cessata la necessita', del divieto, sara' gradualmente permesso il pascolo delle pecore, dei bovini e degli equini, con esclusione delle capre.

Il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboscati deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformita' al piano di coltura e di conservazione approvato con decreto del ministro di agricoltura industria e commercio, sentito il consiglio superiore delle acque e foreste.

Le infrazioni alle prescrizioni sopraindicate, rilevate con regolari verbali di contravvenzione, sono punite con ammenda estendibile fino a L. 50, e in caso di recidiva, fino a L. 200; salvo le maggiori pene cui potessero andar soggette a termini della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917.

Ove a carico di un proprietario siano accertate, nel corso di 12 mesi, due o piu' contravvenzioni agli obblighi predetti il Ministero di agricoltura, industria e commercio, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, su proposta dell'ufficio forestale, e sentito il comitato tecnico del consiglio superiore delle acque e foreste, puo' autorizzare detto ufficio a prendere possesso del terreno per un tempo determinato, senza alcuna indennita', ed a provvedere, a spese del proprietario negligente, ai lavori occorrenti in base al piano prestabilito di coltura e conservazione.
Entrata in vigore il 18 agosto 1911