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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 25/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Rieti, in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 174 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
nato il [...] a [...], ivi residente in [...]
Mirabile n. 8, elettivamente domiciliato in Roma (RM), Via Nomentana n. 63, presso lo studio dell'Avv. Jacopo Baldi del foro di Roma, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Rieti, alla Via Cintia n. 42 presso l'Ufficio legale della Sede di Rieti, rappresentato e difeso dall'avv. Gianna Fiore;
CP_1
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Rieti, in funzione di Giudice del Lavoro, deducendo di aver presentato in data 21 febbraio 2023 domanda di assegno ordinario di invalidità (Art. 1 L. 222/84), a cui ha fatto seguito provvedimento di rigetto adottato dall' in data 31 marzo 2023. CP_1
Ritenuto ingiusto il provvedimento dell' , il ricorrente ha adito il Tribunale di Rieti. CP_1
Si è costituito l' contestando la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario. CP_1
Nell'ambito del procedimento è stata disposta CTU medico legale che ha concluso per la insussistenza del suddetto requisito.
Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, la parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, di “RITENERE E DICHIARARE il diritto del ricorrente all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 21.02.2023 o dalla data che risulterà di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Si è costituito l' , che, nel merito, ha dedotto la infondatezza della domanda ovvero la CP_1
insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e/o dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice, sulla base delle contestazioni di cui al ricorso in opposizione, ha richiesto specifici chiarimenti al consulente, già nominato in precedenza.
La domanda è infondata.
Preliminarmente, va ribadito che nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., sia nella fase di istruzione preventiva che nella successiva ed eventuale fase di merito, il thema decidendum è costituito esclusivamente dall'accertamento della sussistenza o meno del requisito sanitario che dà diritto alla prestazione richiesta (cfr. Cass. civ. sez. lav.,
8 aprile 2019, n. 9755).
Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio, nelle note integrative depositate il 15 gennaio 2025, ha confermato la sua originaria impostazione valutativa e tecnica.
2 Più in dettaglio, il c.t.u., ripercorsa analiticamente la propria impostazione tecnica già espressa in precedenza, ha offerto specifica risposta ai chiarimenti invocati dal Tribunale, affermando quanto segue:
“Il fatto che in ambito di invalidità civile la CTU dr.ssa abbia valutato il grado di Per_1
invalidità civile nella misura del 70%, non può avere alcuna valenza nella valutazione dell'invalidità pensionabile dell' (legge 222/84) perché i criteri valutativi sono CP_1
assolutamente diversi.
Infatti, nell'invalidità civile viene presa in considerazione la capacità lavorativa generica che viene valutata sulla base di tabelle di legge, mentre invece nell'invalidità pensionabile le singole patologie vengono valutate sulla base della loro reale incidenza sull'attività lavorativa specifica del soggetto o in attività lavorative confacenti”.
Alla luce delle analitiche argomentazioni di cui sopra, dunque, la causa deve essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica e successiva integrazione, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico- giuridici.
Pertanto, la domanda relativa al requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente rigettata.
Le spese di lite e di c.t.u. seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, non avendo parte ricorrente offerto prova di versare nelle condizioni reddituali idonee a giustificare l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P . Q . M .
Il Tribunale di Rieti in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro in euro 1.315,00, per la fase di istruzione preventiva, e in euro 2.886,00, per la fase di merito, oltre rimborso forfetario delle spese pari al 15%, I.V.A. e C.P.A;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico del ricorrente.
3 Rieti, 25 febbraio 2025
Il Giudice dott. Alessio Marinelli
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