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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/10/2025, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1517/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 22/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in persona del rappresentante Parte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Esposito E (PEC: ) dell'avvocatura interna, giusta procura Email_1 generale alle liti in atti RICORRENTE e
, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Piazza Luigi Razza, n. 25 presso CP_1 lo studio dell'avv. Antonio Pasqua (PEC: , che lo Email_3 rappresenta e difende giusta procura in atti RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 11/07/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva per il disconoscimento del diritto del resistente a percepire i benefici derivanti dalla ridotta capacità lavorativa a meno di un terzo ex L. 222/84 riconosciutagli all'esito del ricorso per accertamento tecnico preventivo da questo promosso;
che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva riconosciuto al resistente la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 4.7.2022) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine ottenere
1 l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a) Accertare e dichiarare che il sig. non è soggetto invalido ai sensi della Legge 222/84 perché non presenta CP_1 una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in mansioni confacenti alle sue attitudini a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
b) Condannare il sig. al pagamento di spese e competenze del giudizio per CP_1 entrambe le fasi di cui all'art. 445 bis cpc”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
5. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
6. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha presentato contestazione insistendo nella richiesta di accertamento dell'invalidità con riduzione della capacità a svolgere attività lavorativa inferiore a un terzo, disconosciuta in sede di accertamento tecnico preventivo dal professionista.
7. Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata,
2 oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
8. In particolare, si evidenzia come il CTU abbia precisato che: «... In base all'esame anamnestico, clinico e alla lettura della documentazione sanitaria allegata alla presente relazione risulta che il Sig. è affetto da “Depressione endogena con etero ed autoaggressività in soggetto CP_1 bipolare con ipomaniacalità. Marcata limitazione funzionale in flesso-estensione della mano sinistra in pregressa lesione del nervo ulnare e del flessore superficiale comune delle dita della stessa mano. Spondilodiscortrosi a marcata incidenza funzionale. Come si evince da quanto sopra il periziato è sicuramente interessato da gravi e complesse patologie che hanno avuto ed avranno una incidenza rilevante sullo svolgimento della sua normale attività lavorativa (operaio impiantista), e dovendo rispondere al quesito postomi dal giudice, il quale mi chiede di valutare se le capacità di guadagno dell'assicurato fossero ridotte a meno di 1/3 del normale, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, non vi è alcun dubbio che esso, in base alle patologie da cui è affetto, ha diritto all'assegno d'invalidità, in quanto la sua capacità lavorativa, allo stato attuale si mantiene al di sotto di 1/3 del normale. Per quanto riguarda la decorrenza dalla quale far partire ogni beneficio relativo a tale stato invalidante, si può affermare che essa possa essere stabilita dal 20.12.2019, data della domanda, e ciò trova giustificazione dalla lettura della documentazione sanitaria allegata alla presente relazione dalla quale si riscontra che sin da quel periodo le condizioni di salute del paziente erano talmente gravi da rendere la sua capacità lavorativa al di sotto di un terzo del normale con evidente compromissione dello svolgimento della sua attività di operaio impiantista. CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI Sulla base delle considerazioni medico-legali sopra esposte si può concludere affermando che la capacità lavorativa del Sig. , in occupazioni confacenti alle sue attitudini (operaio CP_1 impiantista), è ridotta a meno di 1/3 del normale con decorrenza dal 20 Dicembre 2019 (data della domanda amministrativa).»
9. Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente.
10. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, nonostante la patologia di cui soffre l'odierno ricorrente sia grave, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
11. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
13. Le spese della C.T.U. della presedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
3 Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- dichiara la sussistenza in favore di del requisito sanitario necessario per CP_1 percepire l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1, L. 222/84, con decorrenza dal 1.1.2020 (primo giorno del mese seguente a quello di presentazione della domanda amministrativa del 20 Dicembre 2019);
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate, per ambo le fasi, in complessivi Pt_1 euro 1.500,00 oltre accessori di legge in favore dell'avv. Antonio Pasqua, in quanto dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU della fase dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 22/10/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 22/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in persona del rappresentante Parte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Esposito E (PEC: ) dell'avvocatura interna, giusta procura Email_1 generale alle liti in atti RICORRENTE e
, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Piazza Luigi Razza, n. 25 presso CP_1 lo studio dell'avv. Antonio Pasqua (PEC: , che lo Email_3 rappresenta e difende giusta procura in atti RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 11/07/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva per il disconoscimento del diritto del resistente a percepire i benefici derivanti dalla ridotta capacità lavorativa a meno di un terzo ex L. 222/84 riconosciutagli all'esito del ricorso per accertamento tecnico preventivo da questo promosso;
che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva riconosciuto al resistente la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 4.7.2022) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine ottenere
1 l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a) Accertare e dichiarare che il sig. non è soggetto invalido ai sensi della Legge 222/84 perché non presenta CP_1 una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in mansioni confacenti alle sue attitudini a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
b) Condannare il sig. al pagamento di spese e competenze del giudizio per CP_1 entrambe le fasi di cui all'art. 445 bis cpc”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
5. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
6. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha presentato contestazione insistendo nella richiesta di accertamento dell'invalidità con riduzione della capacità a svolgere attività lavorativa inferiore a un terzo, disconosciuta in sede di accertamento tecnico preventivo dal professionista.
7. Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata,
2 oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
8. In particolare, si evidenzia come il CTU abbia precisato che: «... In base all'esame anamnestico, clinico e alla lettura della documentazione sanitaria allegata alla presente relazione risulta che il Sig. è affetto da “Depressione endogena con etero ed autoaggressività in soggetto CP_1 bipolare con ipomaniacalità. Marcata limitazione funzionale in flesso-estensione della mano sinistra in pregressa lesione del nervo ulnare e del flessore superficiale comune delle dita della stessa mano. Spondilodiscortrosi a marcata incidenza funzionale. Come si evince da quanto sopra il periziato è sicuramente interessato da gravi e complesse patologie che hanno avuto ed avranno una incidenza rilevante sullo svolgimento della sua normale attività lavorativa (operaio impiantista), e dovendo rispondere al quesito postomi dal giudice, il quale mi chiede di valutare se le capacità di guadagno dell'assicurato fossero ridotte a meno di 1/3 del normale, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, non vi è alcun dubbio che esso, in base alle patologie da cui è affetto, ha diritto all'assegno d'invalidità, in quanto la sua capacità lavorativa, allo stato attuale si mantiene al di sotto di 1/3 del normale. Per quanto riguarda la decorrenza dalla quale far partire ogni beneficio relativo a tale stato invalidante, si può affermare che essa possa essere stabilita dal 20.12.2019, data della domanda, e ciò trova giustificazione dalla lettura della documentazione sanitaria allegata alla presente relazione dalla quale si riscontra che sin da quel periodo le condizioni di salute del paziente erano talmente gravi da rendere la sua capacità lavorativa al di sotto di un terzo del normale con evidente compromissione dello svolgimento della sua attività di operaio impiantista. CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI Sulla base delle considerazioni medico-legali sopra esposte si può concludere affermando che la capacità lavorativa del Sig. , in occupazioni confacenti alle sue attitudini (operaio CP_1 impiantista), è ridotta a meno di 1/3 del normale con decorrenza dal 20 Dicembre 2019 (data della domanda amministrativa).»
9. Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente.
10. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, nonostante la patologia di cui soffre l'odierno ricorrente sia grave, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
11. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
13. Le spese della C.T.U. della presedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
3 Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- dichiara la sussistenza in favore di del requisito sanitario necessario per CP_1 percepire l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1, L. 222/84, con decorrenza dal 1.1.2020 (primo giorno del mese seguente a quello di presentazione della domanda amministrativa del 20 Dicembre 2019);
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate, per ambo le fasi, in complessivi Pt_1 euro 1.500,00 oltre accessori di legge in favore dell'avv. Antonio Pasqua, in quanto dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU della fase dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 22/10/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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