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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 15/07/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ed est. dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 215/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, C.F. , nato a VILLADOSE (RO) in [...] Parte_1 C.F._1
27/09/1953, rappresentata e difesa dall'avv. MONTEROSSO TOMMASO, elettivamente domiciliato come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
RUSSA) in data 09/05/1961,
- RESISTENTE CONTUMACE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso ex art.473-bis.49 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] allegando: CP_1
- di aver contratto matrimonio civile con la resistente in data 21.10.2017;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
1 - che dal dicembre 2023 la resistente si è sostanzialmente resa irreperibile, dopo avere compiuto un viaggio in Russia, suo Paese di origine;
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale: Parte_1
a. La dichiarazione della separazione personale tra i coniugi;
b. La pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Nonostante la regolarità della notifica, effettuata ai sensi dell'art.143 c.p.c., la resistente non si è costituita in giudizio.
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo
Il giudice designato, ritenuto non doversi assumere provvedimenti ex art. 473-bis.22, comma 1,
c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la discussione ex art. 473- bis.22, comma 4, c.p.c..
Con sentenza n. 724 del 2024 è stata pronunciata la separazione personale delle parti.
All'udienza dell'8.7.2025, depositata prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione, il giudice ha invitato il difensore alla discussione della causa, il quale ha precisato le conclusioni e ha rinunciato all'assegnazione di ulteriori termini.
La causa è stata, dunque, rimessa in decisione.
3. Conclusioni delle parti
All'udienza del giorno 8.7.2025, il ricorrente ha così precisato le conclusioni: “3) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970; 4) una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e in data Parte_1 Controparte_1
21/10/2017”.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio
È stata, quindi, richiesta la pronuncia di sentenza di scioglimento del matrimonio.
Tale domanda va accolta.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi – computati fino alla data dell'udienza di comparizione della parte dell'8.7.2025 – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi il 18.6.2024 nel corso del procedimento di separazione, definito con sentenza n. 724/2024.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di
2 provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n.
898/70.
5. Le spese di lite
Con riferimento alle determinazioni da assumersi ex art. 91 c.p.c., il Tribunale reputa sussistenti i presupposti per disporsi la compensazione delle spese di lite, atteso l'interesse anche di parte resistente alla pronuncia di sentenza di separazione e di divorzio, rispetto alle cui domande non ha svolto alcuna opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in Foggia in data 21.10.2017 tra Pt_1
e come sopra generalizzati (atto n.° 4, parte I, reg. atti
[...] Controparte_1 matrimonio anno 2017);
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
DISPONE la compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 15.7.2025
Il Presidente dott. Federica Abiuso
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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