Articolo 8 della Legge 22 luglio 1975, n. 382
Articolo 7Articolo 9
Versione
4 settembre 1975
Art. 8.
Le norme delegate previste dalla presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all' articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , e successive integrazioni. Per le norme delegate di cui all'articolo 1 dovranno essere preventivamente sentite le regioni, le quali potranno far pervenire le proprie osservazioni entro 60 giorni dalla comunicazione delle norme proposte. Decorso tale termine, le norme verranno sottoposte, unitamente alle eventuali osservazioni delle regioni, al parere della commissione parlamentare per le questioni regionali.
Si prescinde dal parere della commissione parlamentare qualora non sia espresso entro 60 giorni dalla richiesta.
Le norme delegate previste dalla presente legge, previo esame preliminare del Consiglio dei Ministri, saranno sottoposte al definitivo parere della commissione parlamentare di cui al primo comma.
Il parere previsto dal precedente comma dovra' essere espresso entro 30 giorni dalla richiesta del Governo. Acquisito tale parere, le norme sono approvate dal Consiglio dei Ministri.
Entrata in vigore il 4 settembre 1975