Sentenza 23 novembre 2016
Massime • 1
E configurabile il diritto alla riparazione nel caso di derubricazione del reato contestato, all'esito del giudizio di merito, e applicazione di una pena inferiore alla durata della custodia cautelare sofferta, tuttavia, anche in tale ipotesi rileva, quale condizione ostativa,la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, ma la sua operatività deve essere apprezzata dal giudice della riparazione con logica, congrua e completa motivazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto alla riparazione senza chiarire se, dopo l'arresto, fossero sopravvenuti elementi idonei per una riqualificazione del fatto o una diversa valutazione delle circostanze, ovvero se la condotta dell'imputata, valutata "ex ante", avesse determinato o concorso a determinare, con dolo o colpa grave, la custodia cautelare).
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La massima Il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione deve essere escluso nel caso in cui l'assoluzione sia determinata da mutamenti giurisprudenziali estranei al quadro giuridico e fattuale che si presentava al giudice della cautela all'atto dell'adozione del provvedimento custodiale, attesa l'assimilabilità di tale ipotesi a quella di cui all' art. 314, comma 5, c.p.p. , relativa al caso della sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione reiettiva della richiesta di riparazione per la custodia cautelare subita in relazione al reato di partecipazione ad associazione a delinquere di tipo mafioso, …
Leggi di più… - 2. La riparazione per ingiusta detenzione: la Cassazione interviene sul temaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 15 ottobre 2021
Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Firenze, in sede di rinvio per l'annullamento del precedente provvedimento avvenuto con sentenza della Corte di Cassazione, con ordinanza, accoglieva parzialmente l'istanza volta ad ottenere la riparazione per ingiusta detenzione, limitatamente ad un periodo di detenzione, in carcere, e ad uno per la custodia domiciliare, liquidando per l'ingiusta detenzione la somma di € 8725,34, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, con la compensazione totale delle spese. Per approfondimenti leggi l'articolo “Riparazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/11/2016, n. 26261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26261 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2016 |
Testo completo
ACR 2626 1-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23/11/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUISA BIANCHI - Consigliere - N. 1713/16 - Presidente - SENTENZA Dott. PATRIZIA PICCIALLI REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. ALESSANDRO RANALDI N. 3148/2016 Dott. LOREDANA MICCICHE' - Consigliere - Dott. DANIELE CENCI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE avverso l'ordinanza n. 92/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del 12/02/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. SSA 1.G FUDAROM, Che to chicsto L'ANN LA MONN Corv RAHU DEVA 1hp A JR WANZA Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Roma il 12-15 febbraio 2015 ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da AZ Di TA, ristretta in carcere per tre giorni, dal 13 al 16 luglio 2010, e poi agli arresti domiciliari per undici mesi e cinque giorni, dal 16 luglio 2010 al 21 giugno 2011, in relazione alle imputazioni di tentato omicidio aggravato, per avere tirato mediante un cacciavite un fendente contro il ventre del detenuto AN LI all'interno dell'aula di udienza del Tribunale di Velletri (capo A) e di resistenza a pubblico ufficiale, per avere usato violenza e minaccia per opporsi al conseguente intervento degli agenti di Polizia penitenziaria (capo B); AZ Di TA, accusata anche di lesioni volontarie lievi in danno di uno degli agenti intervenuti (capo C), era stata condannata dal Tribunale di Velletri con sentenza del 29 marzo 2011 in relazione alle tre accuse riferite alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione, esclusa l'aggravante della premeditazione di cui al capo A); la Corte di appello, la cui sentenza è in giudicato, aveva invece derubricato il tentato omicidio in tentativo di lesioni gravi e, ritenuto il delitto di resistenza a p.u. assorbito in quello di lesioni, aveva determinato la sanzione, considerate le già concesse attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, nella pena complessiva di sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa.
2. La domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dalla donna è stata accolta dalla Corte territoriale, che ha svolto il ragionamento che di seguito si sintetizza (pp.
2-3 dell'ordinanza impugnata).
2.1. Il giudice della riparazione ha premesso di non condividere l'assunto del ricorrente, secondo il quale se i fatti fossero stati, sin dall'origine, qualificati correttamente nel senso poi accertato con sentenza irrevocabile, la donna non sarebbe mai stata privata della libertà personale: ha sottolineato, infatti, che dalla derubricazione operata dalla Corte di Appello non derivano, contrariamente a quanto prospettato dall'istante, conseguenze sulla legittimità della misura cautelare in relazione ai limiti imposti dall'art. 280 c.p.p., essendo quantomeno il rato di "lesioni a p.u." (art. 582 c.p. aggravato ex artt. 61 n. 10, 576 n. 1, 585 c.p.) idoneo all'emissione della misura cautelare della custodia in carcere e, a maggior ragione, di quella, concretamente applicata, degli arresti domiciliari» (p. 2 dell'ordinanza). Ciò posto, ha ritenuto la Corte di appello di Roma di dover accogliere l'istanza nel solco dell'ampliamento dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione segnato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale con la sentenza n. 219/2008» (p. 3 dell'ordinanza), il cui tessuto motivazionale, con 2 ли specifico riferimento al caso della durata della custodia cautelare che abbia ecceduto la pena successivamente irrogata in via definitiva, si è richiamato, in sintesi, nell'ordinanza. Ha ritenuto, dunque, la Corte di appello che «Ci si trova pertanto di fronte ad una ipotesi di ingiustizia formale della detenzione, conseguente ad una derubricazione del reato effettuata dalla Corte di Appello sulla base dei medesimi elementi fattuali presenti ab origine ed in reazione alla quale non appare quindi neppure ipotizzabile un'indagine sulla colpa grave dell'istante» (p. 3 del provvedimento impugnato).
2.2. Così affermato l'an del diritto alla riparazione e passando al quantum, la Corte territoriale, richiamati i principi generali applicabili in materia, ha ritenuto di dover liquidare equitativamente la somma di 100,00 euro per ciascuno dei 160 giorni di arresti al domicilio patiti in più rispetto alla pena infitta e, così, la somma di 16.000,00 euro (pp.
3-4 dell'ordinanza impugnata).
3. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'Avvocatura erariale (costituitasi con apposita memoria nel giudizio di merito e risultata all'esito dello stesso soccombente), che denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. Censura, in particolare, la omessa verifica da parte della Corte di appello di Roma del presupposto necessario del diritto all'indennizzo, cioè del non avere l'istante concorso con dolo o con colpa grave alla custodia cautelare subita. Il richiamo da parte dei giudici di merito al - noto - intervento manipolativo della Corte costituzionale con la sentenza n. 219 del 20 giugno 2008, infatti, sarebbe impreciso ed insoddisfacente, in quanto la Consulta ha - sì esteso la possibilità di riconoscimento dell'indennizzo ad ipotesi diverse ed ulteriori rispetto al proscioglimento nel merito, tra le quali sicuramente può rientrare la riqualificazione in melius e la inflizione definitiva di pena di durata inferiore alla custodia presofferta, ma sempre si sottolinea sull'immutato presupposto - rappresentato dal non avere l'istante dato causa o concorso a dare causa alla custodia cautelare con dolo o con colpa grave, valutazione che (come ritenuto da giurisprudenza di legittimità, anche nella qualificata composizione a Sezioni Unite, stimata pertinente, richiamata da parte ricorrente) risulta imprescindibile. Ciò premesso, lamenta l'Avvocatura dello Stato la illegittimità della decisione nella parte in cui, in sostanza, liquida l'indennizzo tout-court, secondo il criterio del surplus di custodia cautelare rispetto alla condanna definitivamente inflitta, dovendosi, invece, accertare sempre l'assenza del dolo o della colpa grave del richiedente, verifica che in concreto si lamenta è mancata, poiché, almeno «a dire della Corte, non era necessaria alcuna indagine sulla colpa grave dell'istante 3 Mu. in quanto poteva decidersi sulla base dei medesimi elementi fattuali presenti ab origine [ , mentre ritenuta la configurabilità di una condotta imputabile all'istante a titolo di dolo o colpa grave, la Corte Territoriale avrebbe dovuto, piuttosto, rigettare l'istanza di equa riparazione» (così alla p. 7 del ricorso). Al riguardo si richiama espressamente la circostanza, che si legge nello stesso provvedimento impugnato (alla p. 1), che l'aggressione in effetti posta in essere dalla donna non si concretizzò in conseguenze più gravi soltanto per il tempestivo intervento della Polizia penitenziaria (p. 8 del ricorso) e si evidenzia che nel primo grado di giudizio controparte era stata condannata per tutti i fatti contestati (questo elemento basta già a smontare l'assunto secondo cui gli elementi fattuali erano già presenti ab origine) e che la materialità del comportamento non era nemmeno negata dalla difesa [...]» (pp.
9-10 del ricorso) della donna, la quale «si era comunque procurata un arnese che era idoneo ad offendere e che aveva gridato "...lo voglio ammazzare...", essendo così chiara la sussistenza della causa ostativa alla riparazione determinata, appunto, dal comportamento della parte» (così alla p. 10 del ricorso). Si domanda, in definitiva, l'annullamento con rinvio ed ogni altra determinazione conseguente, anche in ordine alla spese di giudizio.
4. Il Procuratore generale della S.C. nel suo intervento scritto ex art. 611 cod. proc. pen. del 25-27 luglio 2016 ha chiesto accogliersi il ricorso ed annullarsi con rinvio il provvedimento.
5. Con memoria datata 4 ottobre 2016 il difensore di AB Di TA ha chiesto la conferma dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E' preliminarmente opportuno richiamare i principi informatori della disciplina dell'istituto ex art. 314 cod. proc. pen. enucleati dalla Corte di cassazione: e va al riguardo precisato che, trattandosi di principi assai consolidati, appare superfluo il richiamo puntuale delle numerose pronunzie delle Sezioni semplici, essendo preferibile affidarsi prevalentemente, anche se non esclusivamente a passaggi motivazionali della S.C. nella qualificata ― composizione a Sezioni Unite.
1.1. Ebbene, l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione è esclusa, secondo l'espresso disposto dell'art. 314 cod. proc. pen., qualora l'istante vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave», con condotte al riguardo apprezzabili poste in essere sia anteriormente che successivamente 4 ML. all'insorgere dello stato detentivo e, quindi, alla privazione della libertà (cfr. Cass., Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203636).
1.2. L'indennizzo in questione si risolve «nell'attribuzione di una somma di denaro a riparazione di un pregiudizio lecitamente (perché secondo legge) arrecato, in contrapposizione al risarcimento del danno sempre riferibile ad un fattore causale illecito» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri, cit.; Id., Sez. U, n. 1 del 13/01/1995, Castellani, Rv. 201035).
1.3. Quanto alle valenze definitorie delle espressioni "dolo" e "colpa grave", è stato chiarito (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri, cit.) che «dolosa deve giudicarsi non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali (indipendentemente dal fatto di confliggere o meno con una prescrizione di legge), difficile da ipotizzare in fattispecie del genere, ma anche la condotta consapevole e volontaria che, valutata con il parametro dell'id quod plerumque accidit, secondo le regole di esperienza comunemente accettate, sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo», sicché l'essenza del dolo sta, appunto, «nella volontarietà e consapevolezza della condotta con riferimento all'evento voluto, non nella valutazione dei relativi esiti, circa i quali non rileva il giudizio del singolo, ma quello del giudice del procedimento riparatorio». Il concetto e la conseguente area applicativa della colpa, invece, vanno ricavati dall'art. 43 cod. pen., secondo cui, come noto, «è colposo il comportamento cosciente e volontario, al quale, senza volerne e senza rappresentarsene gli effetti (anche se adottando l'ordinaria diligenza essi si sarebbero potuti prevedere), consegue un effetto idoneo a trarre in errore l'organo giudiziario»: in tal caso, la condotta del soggetto, connotata da profili di colpa volta per volta rinvenibili (negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti etc.) «pone in essere una situazione tale da dare una non voluta ma prevedibile [...] ragione di intervento dell'autorità giudiziaria con l'adozione del provvedimento cautelare, ovvero omessa revoca della privazione della libertà» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri, cit.). E in tale ultimo caso la colpa deve essere "grave", come esige la norma, «connotata, cioè, da macroscopica, evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza, ecc., tale da superare ogni canone di comune buon senso» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri, cit.).
1.4. Posto che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che 5 пи abbiano "dato causa" o abbiano "concorso a dar[e] causa" ex art. 314, comma 1, cod. proc. pen., all'instaurazione dello stato privativo della libertà, sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà, si rileva che ad escludere il diritto in questione è pur sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione in base a dati di fatto certi, cioè elementi "accertati o non negati" (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri, cit.; in conformità, tra le Sezioni semplici, v. Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867), con esclusione, dunque, di dati meramente congetturali.
1.5. Si è anche precisato che la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, ed autonomo, rispetto a quello del giudice della cognizione penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" [...] Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro [...] spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri, cit.; cfr., tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, cit.; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114). Il giudice della riparazione deve seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale ed è suo compito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave. In particolare, «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione>> (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v. Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808). 6 Ли Della decisione sulla ingiusta detenzione il giudice del merito ha, naturalmente, l'obbligo di dare adeguata ed esaustiva motivazione, strutturata secondo le corrette regole della logica: infatti, il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è censurabile in cassazione.
2. Ciò posto, il non avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa alla custodia cautelare è presupposto dal quale, come correttamente sostenuto dall'Avvocatura erariale ricorrente, non può certo prescindersi nel caso di specie. Hanno, infatti, autorevolmente precisato le Sezioni Unite penali in due occasioni, entrambe successive alla richiamata decisione della Consulta n. 219 del 20 giugno 2008, quanto segue: «La circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (La Corte ha, peraltro, precisato che tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ab origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione)» (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663); «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (Fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni)» (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). 7 ри Si tratta, peraltro, di veri e proprio principi-cardine del sottosistema della riparazione per l'ingiusta detenzione costantemente seguiti dalle Sezioni semplici;
e tra le numerose decisioni al riguardo appare opportuno, per la estrema chiarezza, riferire le seguenti: «È configurabile il diritto alla riparazione nel caso in cui l'ingiustizia della detenzione sia correlata alla riqualificazione del fatto in sede di merito, con relativa derubricazione del reato contestato nell'incidente cautelare in altro meno grave - i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l'applicazione della misura custodiale - e conseguente dichiarazione di prescrizione;
tuttavia, anche in tal caso, rileva quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, ma la sua operatività non può concretamente esplicarsi nel caso in cui l'accertamento dell'insussistenza "ab origine" delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha adottato il provvedimento cautelare, in quanto in tal caso è preclusa la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dolosa o colposa dell'imputato, essendo il giudice oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura, sicché nessuna efficienza causale in ordine alla sua determinazione può attribuirsi al soggetto passivo» (Sez. 4, n. 13559 del 02/12/2011, dep. 2012, Borselli, Rv. 253319); «La circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (La Corte ha, peraltro, precisato che tale operatività non può concretamente esplicarsi nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ab origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione, come da verifica rimessa al giudice della riparazione)» (Sez. 4, n. 8021 del 28/01/2014, Gennusa, Rv. 258621).
3. Ebbene, alla stregua dei richiamati principi, non vi è alcun dubbio che anche nell'ipotesi della riqualificazione migliorativa delle contestazioni in origine elevate e della inflizione definitiva di pena di durata inferiore alla custodia presofferta, debba accertarsi se il richiedente abbia o meno dato causa ovvero se abbia o meno concorso a dare causa con dolo o colpa grave alla custodia cautelare subita. 8 M. Affermazione, questa, sulla quale, in realtà, la Corte di appello di Roma in linea di principio sembra convenire, salvo però agganciare la verifica in questione, che deve essere necessariamente concreta, solo ed esclusivamente alla seguente affermazione, che risulta meramente assertiva e perciò priva di effettivo contento motivazionale: «Ci si trova pertanto di fronte ad una ipotesi di ingiustizia formale della detenzione, conseguente ad una derubricazione del reato effettuata dalla Corte di Appello sulla base dei medesimi elementi fattuali presenti ab origine ed in reazione alla quale non appare quindi neppure ipotizzabile un'indagine sulla colpa grave dell'istante» (così alla p. 3 dell'ordinanza impugnata). Non spiega, in particolare, la Corte di appello di Roma se vi siano stati o meno elementi successivamente acquisiti (nel corso di due gradi di merito) rispetto al momento dell'arresto della donna da parte della polizia giudiziaria presente in aula che abbiano consentito di riqualificare la contestazione;
né se vi siano eventualmente stati elementi sopravvenuti, del pari non noti in precedenza, che abbiano influito sulla valutazione giudiziale in tema di circostanze, sia aggravanti che attenuanti;
né dice, in ultima analisi, se la condotta della donna, valutata ex ante, sia stata o meno tale da avere causato o concausato, con dolo o colpa grave, la custodia cautelare. Sempre attuale e valido, infatti, è il risalente insegnamento secondo il quale «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità» (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Min. Tesoro in proc. De Benedictis, Rv. 222263; in termini, Sez. 4, n. 10987 del 15/02/2007, Marchesi e altro, Rv. 236508; in senso conforme, cfr. Sez. 4, n. 10516 del 12/11/2013, dep. 2014, Ficara, Rv. 259206). E non appare superfluo rammentare che il procedimento per la riparazione dell'errore giudiziario, pur avendo connotazioni di natura civilistica, attiene comunque ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico, cui consegue un rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, seppur guidato dall'iniziativa delle parti processuali (Sez. 4, n. 41359 del 28/04/2016, Volpicelli, Rv. 268336).
4. Discende da tutte le considerazioni svolte, di necessità, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame (i.e. ricerca, selezione e valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o 9 m. ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo del dolo o della colpa grave) alla Corte d'appello di Roma, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma cui rimette anche la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio. Così deciso il 23/11/2016. ལས་གས་་Lise stand Il Consigliere estensore Il Presidente Luisa Bianchi Daniele Cenci Depositata in Cancelleria 25 MAG. 2017 Oggi. A DIC Il Funzionari Giudiziario Patrizia Ciorra 10