Sentenza 11 giugno 1999
Massime • 1
Il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione è escluso se il ricorrente abbia dato o concorso a dare causa alla detenzione e non per il solo fatto obiettivo di aver posto in essere condotte illecite: queste, pertanto, vanno valutate secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo da quello seguito nel processo di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/06/1999, n. 1904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1904 |
| Data del deposito : | 11 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI PAOLO Presidente del 11/6/1999
1. Dott. MAZZA FABIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. FEDERICO GIOVANNI " N. 1904
3. Dott. SPAGNUOLO ANTONIO " REGISTRO GENRALE
4. Dott. COLAIANNI NICOLA " N. 31838/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) UR LO n. il 23.05.1964
2) MINISTERO DEL TESORO
avverso ordinanza del 02.04.1998 CORTE APPELLO di CATANIA sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. COLAIANNI NICOLA lette le conclusioni del P.G., con cui si chiede l'annullamento con rinvio;
atteso che con l'ordinanza sopra menzionata la Corte d'appello di Catania rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione dal 28.5.1988 al 29.4.1991 e dal 7.2.1992 al 21.9.1994 proposta da NA ME, assolto dall'accusa di omicidio volontario per non aver commesso il fatto: secondo la Corte, il fatto che il NA si fosse reso disertore al servizio militare per ritornare a Reggio Calabria ed alloggiare in un appartamento, in cui vennero rinvenute armi e dal quale ebbe a fuggire all'arrivo della polizia, consente di ritenere che egli si sia scientemente adoperato al fine di creare fallaci apparenze in cui, in relazione alle imputazioni, potesse essere adottata e mantenuta la misura cautelare;
considerato che il ricorrente denuncia violazione dell'art. 314 c.p.p. e mancanza di motivazione in quanto il giudice della riparazione avrebbe dovuto valutare se le circostanze indicate si posero come fattore condizionante alla produzione dell'evento detenzione, pur non essendo state prese in considerazione nel provvedimento restrittivo: questo, invero, posto che le armi non erano quelle utilizzate per l'omicidio, si basava sulle dichiarazioni di un teste oculare, in contraddizione con altre e sempre contestate dal NA, che non pose in essere, quindi, alcuna condotta tale da indurre in errore il giudice;
ritenuta la fondatezza del ricorso perché, come osserva il P.G. presso questa Corte, l'ordinanza difetta assolutamente di motivazione in ordine alla rilevanza delle circostanze indicate, al fine dell'emissione e del mantenimento delle misure cautelari, e quindi al nesso causale tra questi eventi e quelle condotte: invero, ai sensi dell'art. 314 c.p.p., il diritto alla riparazione è escluso se il ricorrente abbia dato o concorso a dare causa alla detenzione e non per il solo fatto obiettivo di aver posto in essere condotte illecite (che perciò vanno valutate secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo da quello seguito nel processo di merito: Cass. sez. un. n. 43/96, rv. 203636/7/8);
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Catania.
Così in deciso in Roma, il 11 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 1999