Sentenza 15 settembre 2016
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione. (Nella specie, la Corte ha applicato il principio in un'ipotesi di non coincidenza tra quadro indiziario esaminato nella fase cautelare e quadro probatorio alla base del giudizio assolutorio, ritenendo legittima la valutazione del verbale di arresto e di alcune dichiarazioni fisiologicamente inutilizzabili in dibattimento).
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La massima In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 c.p.p., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (sez. IV, 30/03/2022). La sentenza Cassazione penale sez. IV, 30/03/2022, (ud. 30/03/2022, dep. 07/04/2022), n.13245 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catania con ordinanza del 10 novembre 2020 - 13 aprile 2021 ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/09/2016, n. 41396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41396 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2016 |
Testo completo
413 9 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/09/2016 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - dott. CLAUDIO D'ISA 0.1248/2016 - Consigliere - dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI - Consigliere - dott. UGO BELLINI - Consigliere rel.- dott. GABRIELLA CAPPELLO REGISTRO GENERALE Consigliere - dott. ANTONIO LEONARDO TANGA n. 4263/2015 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: n. 10/07/1960 CO SC avverso l'ordinanza n. 62/2013 della CORTE d'APPELLO di BARI del 30/06/2015 fatta la relazione dal Cons. dott. GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott. Enrico DELEHAYE, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. El Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Bari ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di CO SC, con riferimento al procedimento penale che lo aveva visto imputato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, per avere trasportato su un autocarro dal medesimo condotto 10 immigrati clandestini di origine afgana, con l'aggravante del pericolo per la vita dei trasportati, delle condizioni inumane e della presenza di un minorenne. Per tali fatti, lo stesso aveva subito un periodo di custodia cautelare in carcere, dal 05/06/2010 al 27/10/2010, confermato il titolo dal Tribunale del riesame e, quindi, di arresti domiciliari sino 29/11/2010, data in cui gli veniva applicata una misura non custodiale, per essere poi assolto dal Tribunale di Bari con sentenza irrevocabile il 28/05/2013. 2. La Corte territoriale ha ritenuto la domanda non meritevole di accoglimento per essere emersi, dal comportamento tenuto dal CO, profili di colpa grave nel dare causa alla restrizione della libertà subita.
3. Ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, CO SC, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di omessa motivazione, con riferimento al ritenuto comportamento ostativo. Con successiva memoria depositata il 28/07/2016, la difesa ha sviluppato le proprie argomentazioni difensive, rilevando che nella ordinanza impugnata non si è dato debitamente conto della rilevanza dell'asserito mendacio del CO nella genesi della restrizione della sua libertà personale, le sue affermazioni non avendo subito smentita in sede di istruttoria dibattimentale, ma sotto vari aspetti, addirittura conferma, sia per quanto attiene alla iniziativa di sollecitare l'intervento delle forze dell'ordine, che con riferimento al momento in cui i clandestini furono caricati a bordo del mezzo.
4. Con memoria, depositata il 22/08/2016, l'Avvocatura dello Stato per il Ministero convenuto ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato.
2. La Corte territoriale ha preliminarmente rilevato che il Tribunale ha assolto il CO perché ha ritenuto possibile, sulla scorta di una se ricostruzione alternativa della vicenda supportata da una consulenza di parte e della circostanza che era stato lo stesso PCO a dare l'allarme sulla presenza dei dieci clandestini, una volta giunto nel porto di Bari, che costoro fossero saliti a bordo della nave con la complicità di qualche membro dell'equipaggio, per essere sistemati sul mezzo condotto dal CO, all'insaputa di costui. Il giudice della riparazione, tuttavia, ha valorizzato le risultanze fattuali emergenti da alcuni atti, fisiologicamente inutilizzabili nel giudizio (verbale di arresto e dichiarazioni di due clandestini), ma utilizzabili da quello della riparazione, dal cui contenuto sarebbero emersi gli estremi della colpa ostativa, atteso che da essi risultava che l'allarme non fu dato dal CO, contrariamente a quanto da costui difensivamente sostenuto, che il carico umano non era stato effettuato sulla nave, ma prima dell'imbarco, allorchè il mezzo si trovava fermo in un'area di servizio ed era ancora non completamente carico della merce trasportata, la restante parte di essa essendo sta_ta caricata solo dopo che i clandestini si erano sistemati in una intercapedine ricavata all'interno del camion e che la serratura del furgone non presentava segni di forzatura, avendo il CO aperto lui stesso A fronte di tali elementi, la Corte di merito ha ritenuto esistente un mendacio del CO sulle risultanze acquisite nel corso delle indagini, nonché sulla asserita e non riscontrata dalla polizia che ispezionò il - presenza di segni effrazione sulla serratura del mezzo, la cui camion presenza era stata esclusa anche dal consulente della difesa, essendo il portellone risultato chiuso a chiave e aperto con le chiavi in possesso del CO. Da ciò il giudice della riparazione ha inferito una ricostruzione alternativa della vicenda tale da giustificare l'intervento restrittivo della libertà personale dell'indagato, secondo cui i clandestini sarebbero stati fatti salire a bordo del mezzo prima dell'imbarco, il che avrebbe reso le dichiarazioni del CO contrastanti con le risultanze obiettive del verbale di arresto e degli ulteriori atti e tali da aver contribuito alla detenzione subita.
3. Con il ricorso, la parte ha contestato il ragionamento a sostegno della decisione di rigetto della domanda, evidenziando come il CO, sin dall'interrogatorio, avesse offerto una sua versione dei fatti, tenuta ferma per tutto il procedimento, non rivelatasi falsa nell'immediatezza e, soprattutto, non messa in discussione dalle risultanze processuali. 3 se In particolare, quanto alla richiesta di intervento della polizia, l'assunto secondo cui il CO si era attivato per allertare le forze dell'ordine era stato confermato dalla testimonianza POLVERINI, ritenuta pienamente attendibile dal giudice del merito, laddove la Corte di merito ha invece ritenuto incontrovertibili le circostanze emerse nel verbale di arresto. Quanto, poi, al luogo in cui il carico di clandestini sarebbe avvenuto, la tesi sostenuta dall'indagato rappresentava null'altro che una prospettazione difensiva e non un mendacio, avendo egli manifestato tale convinzione in maniera tuttavia dubitativa, avendo la Corte attribuito valore dirimente alle dichiarazioni dei due clandestini, espunte dal fascicolo del dibattimento, senza operare su di esse alcun vaglio di attendibilità, reso indispensabile stante le contrastanti risultanze della pronuncia assolutoria e l'interesse dei clandestini a mantenere il silenzio sulle modalità dell'ingresso illegale. Infine, quanto ai segni di effrazione sul portellone posteriore del mezzo, la difesa ha rilevato che il CO non avrebbe mai sostenuto che esso era stato forzato, bensì che la serratura era stata forzata, laddove nella ordinanza si era affermata, travisandosi le parole dell'indagato, la presenza di segni di effrazione. La parte ha peraltro rilevato che la circostanza era stata oggetto di approfondimento istruttorio, da cui era emerso che la maniglia posteriore del portellone era leggermente sollevata e che il filo dell'alimentazione elettrica era abbassato ed era comunque facilmente apribile, il che supererebbe l'asserito mendacio del CO sul punto, non essendoci alcuna effettiva discrasia tra la forzatura riferita nell'interrogatorio e la manipolazione della maniglia riscontrata in dibattimento. Infine, il ricorrente ha lamentato il vizio di omessa motivazione crica la sussistenza di un nesso eziologico tra il comportamento colposo attribuito all'istante e lo stato di detenzione, rinvenendosi sul punto solo una generica affermazione di mero stile ed apodittica, senza alcuno sviluppo delle ragioni in base alle quali la condotta del richiedente avrebbe costituito fattore causale della privazione della libertà.
4. Il motivo a sostegno del ricorso è infondato. Il ragionamento svolto dal giudice della riparazione, sia con riferimento al perimetro degli elementi utilizzabili (atti d'indagine non valutati dal giudice del dibattimento), che avuto riguardo al comportamento dell'istante all'atto dell'arresto e successivamente, si regge su una motivazione congrua, non contraddittoria, logica e coerente con gli elementi richiamati e non smentiti 4 se nella loro storicità nella sentenza assolutoria, per la semplice dirimente ragione che essi non sono stati neppure vagliati dal giudice penale. Cosicché, le argomentazioni difensive finiscono con il rappresentare una valutazione di merito, alternativa a quella rassegnata dalla Corte territoriale che resiste alle censure articolate, avendo ben delineato quel giudice gli elementi sui quali ha ritenuto esistente un comportamento del CO non coerente con circostanze verificate dalla Polizia di frontiera di Bari e riversate nel verbale di arresto in flagranza. Dette circostanze non hanno ricevuto smentita in sede di merito, atteso che il giudice dell'assoluzione ha operato la sua valutazione sulla scorta di un compendio probatorio non confluito nella sua interezza in giudizio, cosicché l'unico limite che si frappone alla valorizzazione di tali atti in sede di giudizio ex art. 314 I co. ultima parte c.p.p. risiede nella loro utilizzabilità, nei termini chiariti dalla giurisprudenza di legittimità anche dopo l'arresto delle Sezioni Unite Racco del 2008 (cfr., sul punto, Sez. 4 n. 49771 del 17/10/2013, Rv. 257651; n. 35003 del 04/06/2008, Rv. 241897; n. 38181 del 23/04/2009, Rv. 245308; n. 17845 del 07/03/2014, Rv. 259225; n. 11428 del 21/02/2012, Rv. 252735). Il ragionamento svolto dalla Corte territoriale non solo è coerente con la giurisprudenza di legittimità che distingue nettamente ai fini che ci occupano, tra inutilizzabilità fisiologica e assoluta, ma neppure determina una inammissibile sovrapposizione tra giudizio di merito e giudizio ex art. 314 codice di rito. Va, infatti, rilevato che il giudice, per valutare se l'imputato abbia dato causa con dolo o colpa grave alla detenzione patita, deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. Sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Rv. 266808). Ciò che la Corte territoriale ha fatto nel caso all'esame, nel quale nella dialettica processuale gli elementi valorizzati in sede di riparazione non sono stati posti a confronto con le prove formatesi in dibattimento, non rinvenendosi nella sentenza assolutoria alcun cenno al verbale di arresto, nè alle dichiarazioni rese da alcuni clandestini, cosicché non può affermarsi che le circostanze emerse in sede di indagini siano state smentite o resistite da elementi di segno contrario. La peculiarità del caso di specie risiede tutta nella circostanza che non vi è stata coincidenza tra gli elementi a disposizione del giudice cautelare e quelli invece esaminati dal giudice penale. Sicché deve affermarsi il principio secondo cui, nell'ipotesi in cui non vi sia corrispondenza tra il compendio gravemente indiziario posto a base del titolo cautelare, costituito da elementi dei quali non sia stata riconosciuta la 5 де inutilizzabilità assoluta nel senso sopra chiarito, e quello probatorio posto a fondamento del giudicato assolutorio, il giudice della riparazione deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del primo, sempre che il giudice penale non abbia escluso l'esistenza di tali elementi fattuali o abbia dato ad essi - in tutto o in parte - una lettura che ne neutralizzi la valenza in termini di comportamento doloso o gravemente colposo, rilevante ai sensi dell'art. 314 co. 1 ultima parte codice di rito. Quanto all'asserito difetto motivazionale circa il collegamento causale tra il comportamento dell'istante e la detenzione subita, il tenore complessivo della motivazione esaminata e gli atti valorizzati per ritenere il contrasto tra le apparenze probatorie all'atto dell'arresto e le affermazioni dell'istante successivamente all'accertamento esplicitanonell'immediatezza e sufficientemente il collegamento eziologico tra tale comportamento e la configurabiilità di un grave quadro indiziario a giustificazione del titolo.
5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal costituito Ministero che liquida in complessivi euro 1.000,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione in favore del costituito Ministero delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.000,00. Deciso in Roma il 15 settembre 2016. Il Presidenteقو Il Consigliere est. Cardio D'Isa Gabriella Cappello Spinella opple E SUPREMA T R O C WORZYSSYO GORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 3 OTT. 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr.ssa Gabriela Lamelza 6