Sentenza 24 giugno 1998
Massime • 1
Per escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione sufficiente che l'indagato abbia tenuto comportamenti qualificabili come dolosi o gravemente colposi che abbiano esplicato efficacia sinergica nella instaurazione o nel mantenimento della custodia cautelare, anche se tali comportamenti siano coincidenti con quelli esaminati in sede penale, atteso che nell'ambito del procedimento di riparazione essi vengono apprezzati ad effetti diversi. (Fattispecie in cui la condotta di un medico odontoiatra che aveva tenuto contatti con ambienti mafiosi, offrendo consapevolmente e spontaneamente le proprie prestazioni, è stata ritenuta contributo causale della custodia cautelare, pur non essendo stata ritenuta prova sufficiente della responsabilità penale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/06/1998, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 24 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Francesco Lisciotto Presidente del 24.6.1998
1. Dott. Gianfranco Tatozzi Consigliere SENTENZA
2. " NI De AZ " N. 2083
3. " IT SA " REGISTRO GENERALE
4. " OL PE " N. 41915/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LA SI n. a Caltanissetta il 13 - 12 - 1954
avverso ordinanza in data 30-9-1997 della Corte di appello di Caltanissetta Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Tatozzi Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ordinanza del 26.9.1996 la Corte di appello di Caltanissetta, accogliendo la richiesta proposta da ???? SI liquidata a quest'ultimo la somma di L. 25.000.000 a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal 15.2.1992 al 26.6.1992 con riferimento a fatti per i quali era poi stato assolto. A seguito di ricorso del LA, questa Corte di Cassazione con sentenza del 22.4.1997 annullava la ordinanza della Corte di appello con rinvio rilevando come questa non avesse correttamente apprezzato le circostanze, accertate nel corso del procedimento penale, che il LA nell'esercizio della professione di medico odontoiatra aveva avuto contatti con ambienti mafiosi giungendo, di propria iniziativa a mettere a disposizione consapevolmente le proprie prestazioni professionali a favore di persone ritenute mafiose. Tale detenzione era ritenuta essenziale al fine di stabilire se il LA con il comportamento tenuto avesse o meno contribuito a dar causa alla custodia cautelare disposta nei suoi confronti realizzando la condizione ostativa al diritto alla riparazione di cui all'art.314 c.p.p.. Con ordinanza del 30.9.1997 la Corte di appello di Caltanissetta, giudicando in sede di rinvio, rigettava istanza di riparazione rilevando come la condotta del LA avesse contribuito in modo considerevole alla adozione del provvedimento cautelare nei suoi confronti.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per Cassazione il LA deducendo la violazione del principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento della precedente ordinanza secondo cui avrebbero dovuto essere esaminati comportamenti diversi da quelli valutati in sede penale, e comunque la violazione dell'art. 314 c.p.p. che impedirebbe di considerare ai fini della esclusione del diritto alla riparazione condotte solo sospette ovvero ritenute in sede penale ??? di integrare il ??? illecito.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
La sentenza di annullamento pronunciata da questa Corte vincolava il giudice di rinvio a tener conto, per stabilire la sussistenza o meno del diritto alla riparazione di comportamenti che, pur non costituendo prova di fatti accertati in sede penale, potessero avere concorso a fuorviare gli inquirenti ed in particolare della condotta del professionista, non certo ispirata a prudenza, che abbia frequentazioni mafiose e metta volontariamente e consapevolmente a disposizione di persone ritenute mafiosi le proprie partecipazioni professionali.
La Corte di appello con l'ordinanza impugnata ha esaminato il comportamento del LA, non ha riconosciuto il carattere gravemente colposo e la efficacia sinergica rispetto alla adozione del provvedimento cautelare.
La Corte territoriale si è quindi conformata ai principi di diritto enunciati nella sentenza di annullamento con rinvio, i quali, peraltro, erano espressione dell'orientamento più volte manifestato da questa Corte secondo cui per escludere il diritto alla riparazione è sufficiente che l'indagato abbia tenuto comportamenti qualificabili come dolosi o gravemente colposi, che abbiano esplicato una efficacia sinergica nella ??? o nel mantenimento della custodia cautelare ??? se questi sono coincidenti con quelli esaminati in sede penale che, nell'ambito del procedimento di riparazione, vengano ???
??? diversi.
Pertanto la condotta di un professionista che abbia tenuto contatti con ambienti mafiosi offrendo consapevolmente e spontaneamente le proprie prestazioni a persone ritenute mafiose è idonea ad escludere il diritto alla riparazione della custodia cautelare subita in relazione alla partecipazione ad associazione mafiosa in quanto tale condotta non suscita un mero sospetto ma contribuisce a realizzare, sia pure a livello solo indiziario, i presupposti per l'applicazione della misura cautelare.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 1998