Sentenza 15 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se l'imputato vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare tutti gli elementi probatori disponibili, tenendo conto di quei comportamenti che denotino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di norme o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. (La Corte ha specificato che il giudice deve fondare la propria decisione su fatti concreti esaminando la condotta del richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà ed indipendentemente dalla conoscenza che il prevenuto abbia avuto dell'inizio delle indagini al fine di stabilire, con valutazione "ex ante", non se la condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto: nella fattispecie il ricorrente aveva sostenuto di essersi appostato nel buio con una pistola giocattolo solo per fare una burla, ma la Corte ha riscontrato in tale condotta la colpa grave che giustifica la custodia cautelare per tutto il periodo necessario all'accertamento dei fatti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/02/2007, n. 10987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10987 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 15/02/2007
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 267
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adeleide - Consigliere - N. 043117/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA ND N. IL 24/08/1978;
2) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso l'ORDINANZA del 05/10/2004 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOVARESE FRANCESCO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RC ND, tramite legale munito di procura speciale, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bologna, emessa in data 5 ottobre 2004, con la quale veniva rigettata l'istanza proposta a titolo di indennizzo per ingiusta detenzione, per sei giorni di detenzione in carcere e mesi quattro di arresti domiciliari, deducendo quali motivi la violazione dell'art. 314 c.p.p. e l'illogicità manifesta dell'ordinanza per l'errata individuazione di condotte specifiche macroscopicamente imprudenti, poiché sin dall'interrogatorio di garanzia in data 8 marzo il ricorrente aveva rappresentato la volontà di fare una burla ai suoi ex colleghi e non di commettere una rapina, sicché, avuto riguardo alla sua personalità, non era necessario emettere qualsiasi misura cautelare restrittiva della libertà personale, giacché le indagini per verificare l'assunto dell'indagato potevano essere svolte con lo stesso in libertà. MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi addotti sono infondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ed invero, la modificazione intervenuta all'art. 606 c.p.p., lett. e), in seguito alla L. n. 46 del 2006 non comporta la possibilità di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione tale da sovrapporre una propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito e da verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento, mentre la loro rispondenza alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta qualora comporti il c.d. travisamento della prova, purché siano indicate in maniera specifica con allegazione o riferimento all'affoliazione le prove pretese travisate. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, poi, deve essere di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Cass. sez. un. 16 dicembre 1999 n. 24, Spina rv. 214794 e Cass. sez. III 11 gennaio 1999 n. 215, rv. 212091, Cass. sez. un. 23 giugno 2000 n. 12, Janaki rv. 216260 e Cass. sez. un. 10 dicembre 2003 n. 47289, Petrella rv. 226074). Pertanto, alla luce di questi principi sono inammissibili gran parte delle censure sia per la loro genericità sia per non essere consentite in sede di legittimità, sicché occorre appuntare l'attenzione sull'iter motivazionale dell'impugnata ordinanza riguardo ai profili della colpa grave, costituente un giudizio di merito insindacabile in Cassazione, ove sia sostenuto da adeguato e logico apparato motivazionale (cfr. ex plurimis 16 luglio 1996 n. 1603 rv. 205716 confermata da Cass. sez. un. 15 ottobre 2002 n. 34559 rv. 222263) e, sulle dedotte violazioni di legge ed erronee interpretazioni.
Per quanto concerne le censure attinenti al contenuto dell'ordinanza sviluppate sotto il duplice profilo della violazione di legge e dell'illogicità manifesta della motivazione, occorre rilevare che il giudice di merito "in tema di riparazione per ingiusta detenzione per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave deve apprezzare in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità" e "deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima, sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall'eventuale conoscenza, che quest'ultimo abbia avuto, dell'inizio dell'attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante", non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto" (Cass. sez. un. 15 ottobre 2002 n. 34559 rv. 222263). Inoltre, secondo giurisprudenza costante (Cass. sez. un. 29 maggio 1992 n. 1, rv. 191147), il dolo o la colpa grave del soggetto attinto dalla misura cautelare personale costituiscono un elemento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo contemplato dagli artt. 314 c.p.p., e segg.
Il piano valutativo del tutto diverso tra le condotte da considerare per la sussistenza delle condizioni per la liquidazione dell'equo indennizzo e gli elementi posti a base della decisione da parte del giudice della cognizione dimostra che tutti eli elementi probatori devono essere rivalutati, in quanto, pur se ritenuti insufficienti ai fini della dichiarazione di responsabilità, possono essere tali da configurare il dolo o la colpa grave, soprattutto nel momento dell'emissione della misura cautelare personale per il carattere magmatico della fase delle indagini preliminari (Cass. sez. IV 12 aprile 2000 n. 1705 rv. 216479).
Infatti, l'art. 314 c.p.p. esclude il diritto all'equa riparazione per la custodia cautelare subita qualora il prevenuto vi abbia dato causa o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave;
ed è pertanto, ai fini del decidere, necessario prendere in esame il comportamento tenuto prima dell'emissione della misura nei suoi confronti ed anche quello concomitante e successivo se rilevante ai fini del mantenimento della stessa (Cass. sez. IV 7 giugno 2001 n. 22986 rv. 219490 cui adde Cass. sez. IV 24 aprile 2003 n. 19253 rv. 224501), poiché costituisce un presupposto ineliminabile per concedere l'equo indennizzo.
Inoltre, secondo giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. sez. un. 29 maggio 1992 n. 1, rv. 191147), ove la motivazione del diniego dell'equo indennizzo non sia manifestamente illogica, non è possibile sovrapporre la propria visione alle argomentazioni del giudice di merito, purché si sia fatto riferimento al complesso del quadro indiziario, esistente nel momento in cui è stata emessa la misura cautelare, in quanto, diversamente opinando, il giudice di merito non valuterebbe la sussistenza del diritto alla riparazione, ma sosterrebbe una sua personale opinione.
Orbene, la Corte felsinea rileva come il ricorrente si fosse appostato, travisato ed armato di una pistola giocattolo, all'interno del parcheggio gestito dalla ditta "operosa", sicché sotto il profilo materiale la sua condotta configura il delitto tentato di rapina.
Peraltro la versione fornita nell'immediatezza dal RC di aver voluto effettuare una burla ai suoi ex colleghi necessitava di una serie di riscontri, tanto più che, proprio per l'evidenza della prova, era stato arrestato in flagranza, sicché la breve detenzione patita era stata cagionata dal suo comportamento gravemente imprudente sia al momento dell'applicazione della misura sia successivamente per l'impossibilità di credere alla sua versione sol perché si trattava di un incensurato, anche perché era stato trovato travisato.
Perciò, poiché il dolo o la colpa grave, come cause ostative al sorgere del diritto soggettivo all'equo indennizzo per l'ingiusta detenzione, operano sia in relazione al momento genetico che alla fase di mantenimento della privazione della libertà (cfr. Cass. sez. IV 27 agosto 1992 n. 966, rv. 191836 fra tante) e le ulteriori indagini erano necessarie per acclarare i fatti, la cui causazione era da imputare al ricorrente, l'impugnata ordinanza appare sintetica, ma non manifestamente illogica.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio in data 15 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2007