Sentenza 18 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare se l'imputato vi abbia dato causa con dolo o colpa grave, deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/02/2016, n. 19180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19180 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2016 |
Testo completo
19 1 80 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUISA BIANCHI - Presidente - SENTENZA - Rel. Consigliere - N. 244/2016 Dott. GIUSEPPE GRASSO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. UGO BELLINI N. 27406/2015 Dott. DANIELE CENCI - Consigliere - Dott. GIUSEPPE PAVICH - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BU NI N. IL 11/04/1987 avverso l'ordinanza n. 26/2014 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 30/04/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 16 D' s, I qu e te dient bisera & com inemwossibil 6 Udit i difensor Av FATTO E DIRITTO 1. NI IO, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di L'Aquila, depositata il 20/5/2015, con la quale venne rigettata la di lui istanza di riparazione per l'ingiusta restrizione cautelare subita, con l'accusa di aver concorso nel delitto di usura con il fratello NI RO e VO DO, ai danni di PI AM, delitto dal quale era stato assolto dal Tribunale di Lanciano.
2. La Corte territoriale ravvisò la circostanza escludente del diritto alla riparazione di cui all'art. 314, 1° comma, cod. proc. pen., e cioè di avere concorso a dare causa all'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale per colpa grave, per quanto appresso. La Corte della riparazione individua alcune condotte tenute dal ricorrente, talune delle quali neppure prese in considerazione dal giudice del merito, in quanto non rientrate nel vaglio dibattimentale. NI IO il 13/1/2013 aveva mostrato il suo interessamento alla restituzione del prestito usurario facendo esplicita richiesta in tal senso al PI ed in altre circostanze, non emerse al dibattimento, per non essere state contestate al dibattimento;
in particolare nel mese di luglio 2012 insieme al fratello si era recato presso il debitore, minacciandolo pesantemente;
il 31 luglio il PI, su richiesta di RO, si era recato presso l'abitazione di quest'ultimo ove, alla presenza del fratello IO, era stato aggredito e costretto a consegnare il denaro contante che aveva in tasca>>. Infine, nel corso dell'interrogatorio di garanzia NI IO, invece di chiarire di non avere consapevolezza che il credito del fratello avesse natura usuraria, aveva, contro l'evidenza, negato che il PI fosse debitore suo o di un suo familiare.
3. Il ricorrente con l'unitaria proposta censura chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata criticando il ragionamento della Corte territoriale, giudicato assente, contraddittorio, gravemente illogico e in contrasto con la ها legge. Dopo una assai lunga prolusione d'ordine generale, il NI assume che la Corte di merito aveva erroneamente valorizzato comportamenti leciti e tenuto conto di circostanze escluse dal giudice dell'imputazione. A quest'ultimo proposito per il ricorrente la statuizione assolutoria copre l'intera vicenda, impedendo di estrapolare fatti e condotte isolatamente presi. In particolare, chiarisce il ricorso, che dall'episodio del 13/1/2013, come spiegherà poi il Tribunale, sulla base delle dichiarazioni rese al dibattimento dal 2 PI, non poteva trarsi il convincimento che parte dei soldi dati in prestito fossero dell'odierno ricorrente, potendosi solo desumere che la presenza di entrambi i fratelli, che chiedevano al debitore quando avrebbero potuto incassare gli assegni, dimostrava solo che quest'ultimo era a conoscenza del prestito. Inoltre, la p.o. al dibattimento aveva negato di ricordare che alla presunta rapina>> del 31/7/2012 fosse presente NI IO, al contrario di quanto in precedenza il teste aveva dichiarato alla p.g. Il contenuto delle dichiarazioni della p.o. di cui a pag. 3 della denunzia, sporta il 15/8/2012, secondo il quale un lunedì del luglio di quell'anno entrambi fratelli NI sarebbero venuti a trovarlo presso il rimessaggio sito a Marina di San Vito Chietino, minacciandolo gravemente, alla presenza di tale RO AN, era rimasto privo di riscontro, in quanto non ribadito in aula e, perciò, il Tribunale non ne aveva tenuto conto. Infine, non era vero che il ricorrente nell'interrogatorio di garanzia aveva omesso di fornire piena collaborazione: infatti, la sua estraneità al fatto addebitato aveva trovato conferma nella sentenza di assoluzione.
4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ressiteva con memoria, depositata il 2/2/2016, con la quale chiedeva dichiararsi inammissibile o, comunque, rigettare il ricorso.
5. Il ricorso va rigettato in quanto infondato.
5.1. E' determinante stabilire se la Corte di merito abbia motivato in modo congruo e logico in ordine alla idoneità della condotta posta in essere dallo istante ad ingenerare o, perlomeno rafforzare, nel giudice che emise il provvedimento restrittivo della libertà personale il convincimento di un probabile concorso nel reato associativo. Motivazione che nella specie sussiste. In primo luogo conviene precisare quali principi di diritto regolino due profili di rilievo generale evidenziati in ricorso. Il ricorrente sostiene che la sentenza assolutoria, perciò stesso, impedisce 6 di prendere in considerazione la specifica condotta del richiedente. Un tale asserto è privo di fondamento e conduce alla paradossale conclusione che tutte le restrizioni cautelari seguite da una assoluzione, per tabulas, sarebbero ingiuste. Esattamente al contrario, invero, tali condotte, purché non smentite dal giudice del merito, debbono essere valutate al fine di accertare che il soggetto non sia incorso in colpa grave sinergica. Sostiene ancora il ricorrente l'inutilizzabilità al fine qui in considerazione delle circostanze che non hanno formato oggetto di vaglio dibattimentale. Со Anche questo assunto è destituito di giuridico fondamento, dovendosi affermare, invece, l'opposto principio. Quale che sia la ragione per la quale l'elemento probatorio, per scelta processuale o dimenticanza, non importa, non venga a costituire oggetto del vaglio dibattimentale, non ne resta pregiudicata, al presente fine, valenza ed utilizzabilità. Difatti, la sinergia della condotta dolosa o gravemente colposa deve essere misurata sulla base degli elementi di prova utilizzabili nella fase delle indagini, la cui effettività e legittimità non resti espressamente esclusa al dibattimento. In quest'ultimo caso, infatti, viene meno l'apprezzabilità giuridica dell'elemento o la sua corrispondenza al vero processuale.
5.2. Ciò premesso, senza che in questa sede si possa sindacare la decisione, deve escludersi la sussistenza dell'episodio, riportato dal ricorrente come di presunta rapina>>, rimasto, per il Tribunale, non provato. Tuttavia, sta di fatto, che il ricorrente ha fiancheggiato il fratello al fine di compulsare la p.o. sul momento in cui poteva porsi all'incasso l'assegno. Non solo, NI IO insieme al fratello si recò, come si è visto, presso il rimessaggio, concorrendo a minacciare di morte l'usurato. Nel caso in esame, in assenza di un giudizio di inattendibilità o inutilizzabilità, la circostanza mantiene integra la sua valenza. Infine, al contrario di quel che assume, piuttosto confusamente il ricorrente, le risposte fornite dal NI in sede d'interrogatorio di garanzia contribuiscono ad arricchire un quadro di grave addebito colposo, in quanto il dichiarante, piuttosto che chiarire la propria posizione, compromessa da emergenze che solo la spendita del suo sapere avrebbe potuto spiegare, aveva fornito una versione che viepiù accresceva gli indizi a suo carico. Una tale condotta, invero, si risolve, nel più benevolo dei casi, in una forma di connivenza agevolativa, che, pur estranea alla fattispecie penale, integra, a sua volta, ipotesi di colpa grave (si vedano, Sez. IV, 10/6/2008, n. 40297; cfr. anche 28/11/2007, n. 4194; n. 10987/2007; 15/12/1993, De Longis). Difatti, come a suo tempo chiarito, non potendo l'Ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, alla base del diritto al risarcimento in esame, obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, in fondo, della regola che trova esplicitazione negli artt. 1227 e 2056, cod. civ.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314 comma 1 c.p.p., non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o h meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 314 c.p.p., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (in puntuali termini, S.U., 13/12/1995, n. 43). A tal riguardo, la colpa grave può concretarsi in comportamenti sia processuali sia di tipo extraprocessuale, come la grave leggerezza o la rilevante trascuratezza, tenuti sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà personale;
onde l'applicazione della suddetta disciplina normativa non può non imporre l'analisi dei comportamenti tenuti dall'interessato, anche prima dell'inizio dell'attività investigativa e della relativa conoscenza, indipendentemente dalla circostanza che tali comportamenti non integrino reato anzi, questo è il presupposto, scontato, dell'intervento del - giudice della riparazione - (in puntuali termini, Sez. IV, 16/10/2007, n. 42729). Si osserva che la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel senso tracciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 34559 del 15.10.2002, secondo la quale in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito le motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.
5.3. In definitiva, la Corte territoriale ha spiegato, sia pure in sintesi, in cosa sia consistita la colpa grave eziologicamente rilevante del NI, specie tenuto conto del valore aggiunto che deriva dall'apprezzare le condotte sintomatiche, come è corretto, nel loro insieme e non frazionatamente. کی In una situazione di tal fatta non può negarsi che i comportamenti messi in atto abbiano avuto effetto sinergico sulla decisione di applicare la misura cautelare.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al rimborso delle spese legali in favore della P.A. intervenuta, nella misura stimata di giustizia, di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali E alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente che liquida in complessivi euro 1.000,00. Così deciso nella camera di consiglio del 18 febbraio 2016. uisa Bianchi)Ormand Il Presidente (Giuseppe Grasso)th Il Consigliere est. ONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 9 MAG. 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr.ssa Gabriel Lamelza : 6