Sentenza 12 novembre 2013
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se l'imputato vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare tutti gli elementi probatori disponibili, pur se ritenuti insufficienti ai fini della dichiarazione di responsabilità, tenendo conto di quei comportamenti che denotino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di norme o regolamenti e fornendo del convincimento conseguito specifica e congrua motivazione. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto della domanda fondato sul rilievo che il ricorrente deteneva presso il domicilio, unitamente allo stupefacente, cospicue quantità di sostanze da taglio ed uno strumento per la misurazione di precisione, tutti materiali idonei a creare l'apparenza di un apparato finalizzato al commercio di stupefacenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2013, n. 10516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10516 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 12/11/2013
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 1544
Dott. CIAMPI Francesco M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere - N. 49008/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR IA N. IL 23/12/1985;
avverso l'ordinanza n. 37/2010 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 05/04/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG Dott. D'AMBROSIO Vito che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 5/4/2011 la Corte di Appello di Reggio Calabria rigettava la richiesta di riparazione proposta da RA BA per l'ingiusta detenzione sofferta dal 14/11/2009 al 17/11/2009 in carcere e, successivamente, fino al 3/12/2009, agli arresti domiciliari quale indagato per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (cui era seguita, in data 4/1/2009, decreto di archiviazione del GIP).
2. La Corte ravvisava colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, nel comportamento tenuto dal RA, accertato a seguito del rinvenimento, nei mobili della camera da letto dei genitori del predetto, di alcuni reperti che costui dichiarava essere nella sua esclusiva disponibilità, e, precisamente, di un bilancino di precisione, di un involucro contenente 7 grammi di hashish, di due bustine contenenti rispettivamente gr. 120 e gr. 452 di polvere bianca utilizzata come sostanza da taglio per stupefacente del tipo cocaina o eroina, di gr 30 di sostanza bianca risultata essere fenacetina. Il GIP, nel revocare la misura cautelare, aveva affermato che non poteva escludersi che la sostanza stupefacente detenuta fosse destinata all'uso personale.
Rilevava la Corte territoriale che la colpa grave era ravvisabile nella condotta del RA in ragione della detenzione della notevole quantità di sostanza da taglio e del bilancino, atta a far ritenere agli inquirenti la destinazione dello stupefacente rinvenuto all'uso di terzi.
3. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il RA, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla sussistenza di colpa grave idonea a dare causa all'ingiusta detenzione.
Rileva che i giudici territoriali avevano seguito un'interpretazione troppo ampia dell'art. 314 c.p.p., sì da far coincidere il concetto di colpa grave con quello di gravità indiziaria. Evidenzia l'assenza di individuazione di comportamenti censurabili del ricorrente dotati di un ruolo causale con riguardo all'emissione della misura cautelare, risolvendosi il percorso motivazionale nella rivalutazione dello stesso compendio probatorio stimato insufficiente dal Gip che dispose l'archiviazione del procedimento.
3.1. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Osserva che i giudici del merito, nel provvedere sulle spese del giudizio, hanno applicato il principio della soccombenza senza spiegare perché non sussistessero le condizioni per una compensazione delle spese.
4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha rilevato l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha prodotto in data 9/11/2013 propria memoria illustrativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso è manifestamente infondato, per le ragioni di seguito esposte.
Come è noto, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, dep. 15/10/2002, De Benedictis, Rv. 222263). Il giudice della riparazione, cioè, ben può rivalutare, ai fini dell'accertamento del diritto alla riparazione e non della penale responsabilità, i fatti accertati o non esclusi dai giudici del merito (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 27397 del 10/06/2010, dep. 14/07/2010, Rv. 247867). La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha chiarito che il piano valutativo del tutto diverso tra le condotte da considerare per la sussistenza delle condizioni per la liquidazione dell'equo indennizzo e gli elementi posti a base della decisione da parte del giudice della cognizione dimostra che tutti gli elementi probatori devono essere rivalutati, in quanto, pur se ritenuti insufficienti ai fini della dichiarazione di responsabilità, possono essere tali da configurare il dolo o la colpa grave, soprattutto nel momento dell'emissione della misura cautelare personale (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10987 del 15/02/2007, dep. 15/03/2007, Rv. 236508). Condotte rilevanti in tal senso possono essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione.
5.1 Ciò premesso, il motivo d'impugnazione si palesa manifestamente infondato, giacché correttamente i giudici del merito hanno rilevato la sussistenza in capo al ricorrente della colpa grave ostativa alla concessione dell'indennizzo, in conformità ai parametri giurisprudenziali suindicati.
6. Ed invero la Corte territoriale, con congrua motivazione, ha adeguatamente considerato utili a configurare la colpa grave ostativa all'indennizzo condotte poste in essere dal ricorrente con grave leggerezza o trascuratezza, idonee ad indurre l'autorità giudiziaria all'adozione del provvedimento restrittivo. Tali condotte sono state ravvisate nella detenzione presso il domicilio, unitamente allo stupefacente, di cospicue quantità di sostanze da taglio, oltre a uno strumento per la misurazione di precisione: materiali idonei a creare l'apparenza di un apparato finalizzato al commercio di stupefacente, con la conseguenza di indurre a ipotizzare la destinazione a terzi anche dell'hashish sequestrato.
6.1. A fronte degli enunciati rilievi, nessuna decisiva pregnanza assume la notazione in forza della quale sarebbe stato preso in considerazione ai fini della riparazione lo stesso compendio probatorio stimato insufficiente dal Gip che dispose l'archiviazione del procedimento, poiché tale compendio viene in considerazione, ai fini che qui interessano, sotto il profilo del contributo causale all'adozione della misura limitativa della libertà personale e non già sotto il profilo della rilevanza indiziaria in funzione dell'affermazione della responsabilità penale. Nè, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la riparazione, può assumere rilevanza alcuna la circostanza relativa all'esatta coincidenza delle condotte ritenute colpose con gli indizi rilevanti per l'accertamento in sede penale, poiché tali elementi sono tenuti in considerazione a fini essenzialmente diversi.
7. Del pari inammissibile per manifesta infondatezza di appalesa il secondo motivo di ricorso. Poiché si verte in tema di spese liquidate nell'ambito di un processo (qual è quello per la riparazione dell'ingiusta detenzione) che concerne una pretesa essenzialmente civilistica, demandato a un organo che esercita la giurisdizione penale solo in ragione della contiguità del diritto vantato con il procedimento volto all'accertamento dei reati, devono ritenersi operanti i principi che regolano le spese processuali nel giudizio civile, contemplati negli artt. 90 e ss. c.p.c.. Tanto premesso, va osservato che nelle statuizioni adottate dalla Corte territoriale nel liquidare le spese giudiziali in favore del Ministero convenuto non è ravvisabile ne' violazione di legge, ne' vizio di motivazione. Sotto il primo profilo, non sussiste contrasto con gli artt. 91 e 92 c.p.c., trattandosi di decisione rispettosa del principio della soccombenza. Vale richiamare in proposito l'orientamento espresso da questa corte in materia di spese, secondo il quale "il sindacato di legittimità è limitato alla violazione del principio per cui esse non possono essere poste interamente a carico della parte vittoriosa, ma non può riguardare la decisione di compensarle perché si tratta di una valutazione di merito" (Sez. 3, Sentenza n. 19986 del 05/04/2007 Rv. 236704). Per altro verso, sul fronte del vizio motivazionale pure dedotto, nessuna violazione è ipotizzabile ove si consideri l'orientamento consolidato nella giurisprudenza della Cassazione civile in forza del quale la totale soccombenza di una parte determina di regola la sua condanna alle spese processuali, talché, costituendo fatto eccezionale, "solo la compensazione deve essere sorretta da motivazione, e non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta" (Cass. civ., sez. 2, 23-02-2012, n. 2730).
7. Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.. Non si fa luogo alla liquidazione delle spese in favore del convenuto Ministero in ragione della tardi vita della memoria prodotta, depositata oltre il termine contemplato per il rito camerale dall'art. 127 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2014